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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2/4/2025
Osserva.
La richiesta del cd. termine di grazia cui di cui all'art. 55, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 da parte del convenuto è inammissibile poiché la costante giurisprudenza ha più volte statuito che tale disposizione non può essere invocata dal conduttore d'un immobile concesso in godimento per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, atteso che l'art. 26, primo comma, della legge in questione stabilisce che a tale tipologia locativa non si applica il capo I, di cui fa parte l'art. 5, il quale fa salvo quanto disposto dall'art. 55.
Non essendo, pertanto, operativo l'art. 5 non lo è, conseguentemente, anche l'art. 55.
Vale la pena soggiungere che il contratto in questione non è stato stipulato per esigente temporanee di natura lavorativa o di studio del conduttore, il che esclude l'applicazione della deroga di cui all'art. 26 comma 1 lett. A.
Non essendosi il convenuto opposto, non sussistono i presupposti per provvedere sulle domande spiegate in via subordinata all'eventuale proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Letto l'art. 658 c.p.c. Convalida lo sfratto intimato
Pt_1
per la relativa esecuzione la data del 18-6-2025
Liquida le spese di procedura in € 1250,00 per onorari, € 70,00 per esborsi più rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Imperia 3-4-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2/4/2025
Osserva.
La richiesta del cd. termine di grazia cui di cui all'art. 55, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 da parte del convenuto è inammissibile poiché la costante giurisprudenza ha più volte statuito che tale disposizione non può essere invocata dal conduttore d'un immobile concesso in godimento per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, atteso che l'art. 26, primo comma, della legge in questione stabilisce che a tale tipologia locativa non si applica il capo I, di cui fa parte l'art. 5, il quale fa salvo quanto disposto dall'art. 55.
Non essendo, pertanto, operativo l'art. 5 non lo è, conseguentemente, anche l'art. 55.
Vale la pena soggiungere che il contratto in questione non è stato stipulato per esigente temporanee di natura lavorativa o di studio del conduttore, il che esclude l'applicazione della deroga di cui all'art. 26 comma 1 lett. A.
Non essendosi il convenuto opposto, non sussistono i presupposti per provvedere sulle domande spiegate in via subordinata all'eventuale proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Letto l'art. 658 c.p.c. Convalida lo sfratto intimato
Pt_1
per la relativa esecuzione la data del 18-6-2025
Liquida le spese di procedura in € 1250,00 per onorari, € 70,00 per esborsi più rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Imperia 3-4-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli