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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Foggia -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2417 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e condanna di parte resistente alle spese di lite Resistente/Appellato: nessuno è comparso
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO - FOGGIA R.G. Ricorsi n. 729 / 2025 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 La S.r.l. in persona del rappresentate legale p.t. con ricorso notificato in
data 23.05.2025, difesa dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo,
n. 2417 del 12.3.2025, notificato dal comune di Foggia il 23.03.2025, per omesso/parziale
versamento dell'imposta IMU, per l'anno 2020 , nella qualità di locatario finanziario del fabbricato
sito in Foggia contraddistinto in catasto, Indirizzo_2 , categoria D/7 , per l' omesso versamento dell' Imposta IMU p e r l ' a n n o 2 0 2 0 , dovuta, per complessivi euro . 75.814,00 oltre oneri.
La ricorrente eccepisce:
- eccependo la non debenza dell'imposta, ex art.12, comma 2, del d.lgs. 33/2016, in quanto immobile destinato a centrale telefonica funzionale alle reti di pubblica comunicazione. ritiene l'omesso riconoscimento della esenzione quali radioripetitori inseriti in categoria “Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche” ex Art. 43 (ex Art. 86), co.4, del D. Lgs. 1 agosto 2003 , n. 259 trattandosi di opere con infrastrutture per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica.
Il Comune di Foggia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, di cui al l'articolo 9, comma 1, del D.lgs n. 23.2011, che stabilisce, che per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i l "soggetto passivo” è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata. dello stesso, in quanto esenti solo se classificate nella cat. D/7. Chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia spese.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore, la pare ricorrente presente si riporta alle proprie conclusioni.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti. il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
La ricorrente società ritiene di aver diritto al sussistente requisito delle esenzioni richieste, in presenza di elementi di riscontro tali da documentarne la destinazione ad esigenze di carattere pubblicistico. Che gli elementi di reti di comunicazione ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono, infatti, esenti da IMU laddove classificati, nella categoria E/7.
Mentre, nel caso in esame, nell'avviso di accertamento, (doc. all. in ati), per l'anno 2020, gli immobili sono soggetti al tributo, in quanto classificati, nella categoria catastale D/7; (Cass. Ordinanza n. 14518//2024). Invero, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tema di esenzione IMU il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la previa corrispondente oggettiva classificazione catastale;
laddove il contribuente non avesse richiesto il nuovo classamento dell'immobile in categoria E/7 non può godere del beneficio, quale condizione necessaria per l'ottenimento ; per cui, se manca la dichiarazione catastale il contribuente decade dalla stessa esenzione, (Cass., Ordinanza, n.9364/2024; Cass. Ord. n.10283/2019; Cass sent. .n. 13551/2022, Cass. sent. n.39574/2UL1.}
In tal senso, poi, il comune di Foggia precisa che il caso in esame non riguarda l'antenna come ritiene la ricorrente ma un immobile concesso in locazione finanziaria.
Pertanto, dalla documentazione, e come riportato da comune, nel caso de quo la ricorrente ha richiesto la classificazione dell'immobile in categoria E/7, e l'intervenuta classificazione, risulta in data 09.12.2024. che secondo normativa, decorre dall'anno successivo alla variazione della rendita , ( Cass. sent. n. 16679/ 2021;,Cass. sent. 9238/2019; Cass. sent. n. 11448/2018).
La doglianza pertanto è priva di pregio.
Inconsistente risulta anche la asserzione della ricorrente che l'avviso di accertamento in esame, riporta essere, la ricorrente, proprietaria dell'immobile. In realtà dalla lettura dell'avviso a pag. 2 (doc. all. in atti). è chiaramente scritto ”periodo di possesso” dal 01.01.2019. ”, che comunque è un diritto reale su cui cade la Imposta IMU.
Richiamando il proprio costante orientamento, la Corte di Cassazione ha ricordato che il soggetto passivo dell'ICI è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, tanto che la nozione di possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli di cui al comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. n. 504/1992, è da riferirsi a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull'immobile. (Cass. Ordinanza n. 8057/2021).,
Ne discende che, come nel caso, tra i soggetti passivi dell'imposta rientrano, oltre al proprietario e all'usufruttuario, anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. .
Come pure la categoria catastale D/7 riportata nell'Avvisode quo, (p.2 ) in dettaglio immobili, risulta esatta in quanto la allegata atto catastale per giunta intestato alla “ Società_1 srl, cat. F/7, che ha ceduto i diritti reali porta “variazione del 09/12/2024 pratica n. fg 0227448 in atti dal 10/12/2024 var. ex art 86 Dlgs 259/2003 (n. 227448.1/2024)”; si precisa la categoria F/7 riportata, non corrisponde neanche alla cat. E/7 richiesta.
Come pure la la sentenza 440/2024 riportata dalla ricorrente non fa altro che avallare quanto richiesto dall'Ente impositore, ove, in tal caso, era stata già richiesta e ottenuta la categoria di esenzione con DcFa, ciò che, nel caso in esame anno 2020, come da richiesta e ottenuta, non retroattiva, ricorre dal 2025, Appaiono pretestuose e confusionarie le motivazione addotte, Per quanto argomentato e motivato, , resta assorbita ogni altra motivazione. e respinta ogni contraria deduzione di cui superflua sarebbe la trattazione, rigetta l'infondato ricorso con conferma dell'atto impugnato
Data la particolarità della controversia si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso:
- compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Foggia, Addi 26.01.2026,
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott.ssa Aquilina Picciocchi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Foggia -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2417 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e condanna di parte resistente alle spese di lite Resistente/Appellato: nessuno è comparso
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO - FOGGIA R.G. Ricorsi n. 729 / 2025 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 La S.r.l. in persona del rappresentate legale p.t. con ricorso notificato in
data 23.05.2025, difesa dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo,
n. 2417 del 12.3.2025, notificato dal comune di Foggia il 23.03.2025, per omesso/parziale
versamento dell'imposta IMU, per l'anno 2020 , nella qualità di locatario finanziario del fabbricato
sito in Foggia contraddistinto in catasto, Indirizzo_2 , categoria D/7 , per l' omesso versamento dell' Imposta IMU p e r l ' a n n o 2 0 2 0 , dovuta, per complessivi euro . 75.814,00 oltre oneri.
La ricorrente eccepisce:
- eccependo la non debenza dell'imposta, ex art.12, comma 2, del d.lgs. 33/2016, in quanto immobile destinato a centrale telefonica funzionale alle reti di pubblica comunicazione. ritiene l'omesso riconoscimento della esenzione quali radioripetitori inseriti in categoria “Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche” ex Art. 43 (ex Art. 86), co.4, del D. Lgs. 1 agosto 2003 , n. 259 trattandosi di opere con infrastrutture per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica.
Il Comune di Foggia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, di cui al l'articolo 9, comma 1, del D.lgs n. 23.2011, che stabilisce, che per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i l "soggetto passivo” è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata. dello stesso, in quanto esenti solo se classificate nella cat. D/7. Chiede il rigetto del ricorso con salvaguardia spese.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore, la pare ricorrente presente si riporta alle proprie conclusioni.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti. il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
La ricorrente società ritiene di aver diritto al sussistente requisito delle esenzioni richieste, in presenza di elementi di riscontro tali da documentarne la destinazione ad esigenze di carattere pubblicistico. Che gli elementi di reti di comunicazione ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono, infatti, esenti da IMU laddove classificati, nella categoria E/7.
Mentre, nel caso in esame, nell'avviso di accertamento, (doc. all. in ati), per l'anno 2020, gli immobili sono soggetti al tributo, in quanto classificati, nella categoria catastale D/7; (Cass. Ordinanza n. 14518//2024). Invero, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tema di esenzione IMU il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la previa corrispondente oggettiva classificazione catastale;
laddove il contribuente non avesse richiesto il nuovo classamento dell'immobile in categoria E/7 non può godere del beneficio, quale condizione necessaria per l'ottenimento ; per cui, se manca la dichiarazione catastale il contribuente decade dalla stessa esenzione, (Cass., Ordinanza, n.9364/2024; Cass. Ord. n.10283/2019; Cass sent. .n. 13551/2022, Cass. sent. n.39574/2UL1.}
In tal senso, poi, il comune di Foggia precisa che il caso in esame non riguarda l'antenna come ritiene la ricorrente ma un immobile concesso in locazione finanziaria.
Pertanto, dalla documentazione, e come riportato da comune, nel caso de quo la ricorrente ha richiesto la classificazione dell'immobile in categoria E/7, e l'intervenuta classificazione, risulta in data 09.12.2024. che secondo normativa, decorre dall'anno successivo alla variazione della rendita , ( Cass. sent. n. 16679/ 2021;,Cass. sent. 9238/2019; Cass. sent. n. 11448/2018).
La doglianza pertanto è priva di pregio.
Inconsistente risulta anche la asserzione della ricorrente che l'avviso di accertamento in esame, riporta essere, la ricorrente, proprietaria dell'immobile. In realtà dalla lettura dell'avviso a pag. 2 (doc. all. in atti). è chiaramente scritto ”periodo di possesso” dal 01.01.2019. ”, che comunque è un diritto reale su cui cade la Imposta IMU.
Richiamando il proprio costante orientamento, la Corte di Cassazione ha ricordato che il soggetto passivo dell'ICI è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, tanto che la nozione di possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli di cui al comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. n. 504/1992, è da riferirsi a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull'immobile. (Cass. Ordinanza n. 8057/2021).,
Ne discende che, come nel caso, tra i soggetti passivi dell'imposta rientrano, oltre al proprietario e all'usufruttuario, anche il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. .
Come pure la categoria catastale D/7 riportata nell'Avvisode quo, (p.2 ) in dettaglio immobili, risulta esatta in quanto la allegata atto catastale per giunta intestato alla “ Società_1 srl, cat. F/7, che ha ceduto i diritti reali porta “variazione del 09/12/2024 pratica n. fg 0227448 in atti dal 10/12/2024 var. ex art 86 Dlgs 259/2003 (n. 227448.1/2024)”; si precisa la categoria F/7 riportata, non corrisponde neanche alla cat. E/7 richiesta.
Come pure la la sentenza 440/2024 riportata dalla ricorrente non fa altro che avallare quanto richiesto dall'Ente impositore, ove, in tal caso, era stata già richiesta e ottenuta la categoria di esenzione con DcFa, ciò che, nel caso in esame anno 2020, come da richiesta e ottenuta, non retroattiva, ricorre dal 2025, Appaiono pretestuose e confusionarie le motivazione addotte, Per quanto argomentato e motivato, , resta assorbita ogni altra motivazione. e respinta ogni contraria deduzione di cui superflua sarebbe la trattazione, rigetta l'infondato ricorso con conferma dell'atto impugnato
Data la particolarità della controversia si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso:
- compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Foggia, Addi 26.01.2026,
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria libera Pagliaro dott.ssa Aquilina Picciocchi