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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5185/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 15/02/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SOLAZZO MARINA;
(ROMA (RM), 01/02/1973), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SOLAZZO MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Bernardino De Vitali n.24, di proprietà
al 100% della sig.ra rimane nella piena disponibilità della moglie CP_1
con quanto in esso contenuto;
il marito se ne è già allontanato da anni asportando i propri effetti personali;
3) i figli , e , maggiorenni ma ancora non Per_1 Per_2 Persona_3
economicamente autosufficienti, in quanto studenti, verranno affidati in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori e rimarranno collocati presso la madre nell'immobile sito in Roma, Via Via Bernardino De Vitali
n.24;
4) il marito contribuirà al mantenimento dei figli gemelli , e Per_1 Per_2
di anni 21, con l'importo mensile di € 552,00 complessivamente per Per_3
tutti i figli (e pertanto € 183,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle CP_1
spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma;
5) la modalità di frequentazione dei figli, vista l'età degli stessi, viene lasciata alla libera gestione delle parti, non essendoci mai stati problemi anche dopo la separazione;
6) Il conto corrente BancoPosta cointestato ad entrambi i coniugi avente numero IBAN IT66ZO760103200001026235703 verrà chiuso e il ricavato diviso al 50% tra i coniugi.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/09/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5185/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 05/09/1998 tra (ROMA (RM), Parte_1
15/02/1973) e ROMA (RM), 01/02/1973) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 941, Parte
II, Serie A04, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5185/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 15/02/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SOLAZZO MARINA;
(ROMA (RM), 01/02/1973), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SOLAZZO MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Bernardino De Vitali n.24, di proprietà
al 100% della sig.ra rimane nella piena disponibilità della moglie CP_1
con quanto in esso contenuto;
il marito se ne è già allontanato da anni asportando i propri effetti personali;
3) i figli , e , maggiorenni ma ancora non Per_1 Per_2 Persona_3
economicamente autosufficienti, in quanto studenti, verranno affidati in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori e rimarranno collocati presso la madre nell'immobile sito in Roma, Via Via Bernardino De Vitali
n.24;
4) il marito contribuirà al mantenimento dei figli gemelli , e Per_1 Per_2
di anni 21, con l'importo mensile di € 552,00 complessivamente per Per_3
tutti i figli (e pertanto € 183,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle CP_1
spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma;
5) la modalità di frequentazione dei figli, vista l'età degli stessi, viene lasciata alla libera gestione delle parti, non essendoci mai stati problemi anche dopo la separazione;
6) Il conto corrente BancoPosta cointestato ad entrambi i coniugi avente numero IBAN IT66ZO760103200001026235703 verrà chiuso e il ricavato diviso al 50% tra i coniugi.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/09/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5185/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 05/09/1998 tra (ROMA (RM), Parte_1
15/02/1973) e ROMA (RM), 01/02/1973) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 941, Parte
II, Serie A04, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi