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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 428 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.2.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127ter cpc), vertente
TRA
( , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Contursi Terme (SA), via Tenente Vece n. 14, presso lo studio degli avv.ti Enrica Macciocchi e Valentino Lavanga, dai quali è rappresentata e difesa in giudizio per mandato in atti;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Luigi Supino, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata per
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Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Avellino n.
1379/2019, pubblicata in data 11.7.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 13.2.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.7.2011, Controparte_1 premesso di essere proprietario esclusivo dell'appezzamento di terreno sito in Roccabascerana, loc. Miranda, riportato in catasto alla partita
1846, foglio 12, p.lla 556, a lui attribuito con atto pubblico di donazione/divisione per notar del 18.1.2000, intercorso tra i Per_1 germani condividenti , e conveniva CP_1 CP_2 Parte_1 in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, ex Sezione Distaccata di
Cervinara, la sorella per sentir riconoscere e Parte_1
1 dichiarare l'illecita ed abusiva occupazione, da parte di quest'ultima, dell'anzidetto terreno, con conseguente condanna all'immediato rilascio del cespite, oltre ai danni subiti per l'occupazione abusiva.
Radicata la lite, si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta concludendo per l'integrale rigetto della domanda Parte_1 attorea, inammissibile, improcedibile e infondata, deducendo, in particolare, con riguardo al richiamato atto pubblico per notar del 18.1.2000, che lo stesso notaio, per mero errore, non Per_1 ebbe a tener conto che la zonetta di terreno per cui è causa era e doveva essere assegnata alla germana . Parte_1
In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avanzate dall'attore, chiedeva: 1) di accertare e riconoscere in favore della convenuta l'intervenuto usucapione in modo del tutto pacifico e non clandestino dell'area in questione, in uno ai manufatti realizzati per il decorso trentennale; 2) in via ancora del tutto gradata, ove non dovesse essere accertato in corso di causa l'intervenuto usucapione per le ragioni di cui in premessa, tenuto conto della buona fede della convenuta assegnare i manufatti realizzati, in uno ai provvedimenti che l'adito giudicante riterrà di dover adottare ai sensi di cui all'art. 938 c.c.. Vinte le spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disattese le rispettive richieste istruttorie (ritenute ininfluenti), la lite veniva definita con sentenza n. 1379/2019, pubblicata in data 11.7.2019, con cui il tribunale di Avellino così statuiva: “a) in accoglimento della domanda, ordina a la consegna immediata del terreno Parte_1 indicato in NCT partita 1846 fl. 12 p.lla 556 libero da persone e cose;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 458,00 per esborsi ed € 4500,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Luigi Supino”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 31.1.2020, proponeva appello lamentando: 1) Parte_1 errore in procedendo per omessa motivazione relativa alla pronuncia sull'ammissione dei mezzi istruttori; 2) Errore in procedendo, c.d. vizio di ultrapetizione, sanzionato dall'art. 112 cpc con la nullità relativa alla decisione; 3) omessa motivazione sulla pronuncia relativa alla domanda riconvenzionale; 4) omessa pronuncia ed errore in judicando sulla richiesta di accessione invertita.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in riforma della stessa, di accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Chiedeva, altresì, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di primo grado e
2 precisamente prova testimoniale e ctu come ritualmente richiesto nelle note ex art. 183 VI comma cpc.
Con comparsa del 27.3.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1 concludendo per l'integrale rigetto del gravame, inammissibile in rito per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, ed infondato nel merito, con integrale conferma della decisione gravata e vittoria delle spese del grado.
Disattesa l'istanza di inibitoria ed acquisito (in data 21.11.2023) il fascicolo d'ufficio cartaceo di prime cure (solo in minima parte digitalizzato), la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.2.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
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I. In rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati sufficientemente individuati i punti della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte le proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Giova premettere che il tribunale ha così, testualmente, motivato l'accoglimento della domanda attorea di rilascio: <…Le deduzioni di parte attrice sono state documentatamente provate e non fondatamente contestate avendo la convenuta eccepito una non identità della particella di cui all'atto di donazione per notar con quella concretamente Per_1
3 occupata dalla stessa senza aver fornito la benché minima prova di quanto asserito;
eccepiva, altresì, l'usucapione sulla zona in questione, senza, peraltro, nemmeno articolare prova in tal senso. Con riferimento alla eventuale sussistenza di manufatti per i quali si chiede l'accessione invertita ai sensi dell'articolo 938 c.c. non è presente una perizia, materiale fotografico o altro: non vi è alcuna prova, nemmeno indiziaria, atta a far ritenere il fumus delle eccezioni sollevate. A fronte di tale insuperabile deficit probatorio, il Tribunale deve limitarsi a valorizzare le richieste di parte attrice con riferimento alla documentazione prodotta. ha dedotto che la sorella, ha proceduto Controparte_1 Parte_1 abusivamente all'intestazione a sé dell'immobile sito a Roccabascerana, località Miranda, in catasto al fol. 12, p.lla 556, mediante tipo mappale redatto dall'ing. che, in realtà appartiene in proprietà ad Persona_2 esso istante, in virtù di atto notar del 18.1.2000, rep. 17302, racc. Per_1
6170. Egli ha dimostrato di essere proprietario dell'immobile in questione, a lui pervenuto con atto di donazione-divisione per notar in Persona_3 data 18.1.2000, rep. 17302, racc. 6170, contraddistinto in NCT come appezzamento di terreno iscritto alla partita n. 1846, foglio 12, particella n.
556 (v. art. 2, lett. l) del rogito predetto) per il tramite di una documentazione che comprova in maniera certa ed inequivoca il suo diritto proprietario. Ed invero, l'immobile è stato assegnato ad con il medesimo atto Controparte_1 notar come si legge al punto C), ove tra i cespiti destinati alla sua Per_1 quota viene espressamente ricompreso “4) – appezzamento di terreno in
Roccabascerana alla località Miranda della superficie di circa are venticinque e centiare quarantuno (a. 25.41), innanzi descritto sotto la lettera l) – e che si abbia per ripetuto e trascritto”. La piena dimostrazione del diritto di proprietà, in favore di aveva, altresì, Controparte_1 giustificato e legittimato la domanda di intestazione catastale a sé del cespite, che, contrariamente alle risultanze del comune titolo notarile di provenienza, risultava eseguita in capo alla sorella, domanda accolta Parte_1 con sentenza emessa dal Tribunale di Avellino n. 298/2018 che aveva proceduto ad annullare l'intestazione catastale, consentendo all'odierno attore di ottenere la voltura catastale illegittimamente eseguita dalla sorella del terreno di causa;
ciò rafforza i dati a favore della legittimità della pretesa attorea. Ed invero, aveva affermato il potere di fatto sulla Parte_1 cosa, derivante dalla sua situazione di possesso e di occupazione del terreno senza fornire la benché minima prova della corrispondenza del suo potere fattuale con una situazione formale legittimante e senza nemmeno dare corso alla sollevata eccezione di usucapione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente il diritto di di ottenere il Controparte_1 terreno di causa, come da rogito per notar [..]>>. Per_1
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta omessa motivazione relativa alla pronuncia sull'ammissione dei mezzi istruttori, assumendo genericamente che il tribunale si sarebbe limitato
a tenere in considerazione l'atto pubblico per Notar del Per_1
2000 e la sentenza n. 298/2018 esibiti dalla parte appellata omettendo di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale spiegata e sulla
4 richiesta dei mezzi istruttori in uno alla ctu di parte appellante, in tal modo violando il principio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione che consente alle parti di difendersi nel processo provando.
La censura è palesemente infondata.
Deve premettersi che per consolidato insegnamento giurisprudenziale:
“Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (Cass., Sez. Un., 898/1999; nello stesso senso, Cass. 29730/2020 e Cass. 9786/2022).
Tanto opportunamente premesso, si osserva che il tribunale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, provvedeva espressamente (cfr. ordinanza del 3.4.2015) sulle richieste istruttorie
(di prova orale e CTU) rispettivamente articolate dalle parti, motivandone il rigetto sul rilievo che, alla luce della documentazione acquisita, i mezzi istruttori richiesti fossero inammissibili e/o irrilevanti ai fini decisori, peraltro ribadendo (cfr. ordinanza del
12.1.2017), a seguito della produzione della perizia di parte a firma del geom. allegata dalla convenuta/odierna appellante CP_3 all'udienza del 13.10.2016 (cfr. relativo verbale), la superfluità dell'invocata CTU.
A ciò si aggiunga che la convenuta, oltre a non aver chiesto la revoca degli anzidetti provvedimenti di rigetto delle istanze istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2019, si limitava a chiedere di assegnare la causa a sentenza (cfr. relativo verbale), senza null'altro precisare, dovendosi pertanto intendere rinunciate e non più proponibili in appello (Cass. 10767/2022) le richieste istruttorie in origine formulate, già motivatamente disattese dal primo giudice.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta vizio di ultrapetizione, sanzionato dall'art. 112 cpc con la nullità relativa alla decisione, assumendo che il tribunale sarebbe incorso in nullità per aver posto a base della propria decisione la sentenza n. 298/2018 del
Tribunale di Avellino con la quale il germano richiede Controparte_1 ed ottiene il provvedimento di annullamento dell'intestazione catastale che in precedenza ricadeva in capo alla parte appellante, in tal modo violando un principio di diritto, avendo richiamato una sentenza esibita e depositata in atti di parte appellata all'udienza di
5 precisazione delle conclusioni ovvero quando il thema probandum si era già esaurito e, quindi, da intendersi tardiva.
La doglianza è infondata.
Premesso, infatti, che è all'evidenza inconferente il richiamo al vizio di c.d. ultrapetizione, che per consolidata giurisprudenza ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass.
20932/2019), si osserva che il tribunale, dopo aver rilevato l'esistenza di un valido titolo d'acquisto della proprietà dell'appezzamento di terreno di cui si discute in capo all'attore (tale Controparte_1 dovendosi pacificamente ritenere, nei rapporti tra i tre germani condividenti , e l'atto pubblico di CP_1 CP_2 Parte_1 donazione/divisione per notar del 18.1.2000), Per_1 legittimamente, ad ulteriore conforto della bontà della pretesa attorea
(già ritenuta fondata sulla scorta dell'anzidetto titolo), richiamava la sentenza del tribunale di Avellino n. 298/2018 del 16.2.2018 (resa in altro giudizio intercorso tra gli stessi germani e CP_1 Parte_1
, formatasi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e
[...] prodotta dalla difesa attorea alla prima udienza utile successiva alla pubblicazione (cfr. verbale d'udienza del 2.10.2018), dunque sicuramente utilizzabile ai fini decisori, vieppiù ove si consideri che:
“Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo
a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti” (Cass. 20719/2018).
§. Con il terzo motivo di gravame, si lamenta omessa motivazione sulla pronuncia relativa alla domanda riconvenzionale, deducendo l'appellante che: “Il Giudice di Prime cure ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale spiegata da parte appellante dal momento in cui si evidenzia che nella zonetta di terreno per cui si procede insistono da oltre trent'anni, manufatti abusivi in parte sanati ex lege 47/85 realizzati a cure e spese dalla sig.ra Parte_1 unitamente al coniuge sig. , oltre alla coltivazione della Parte_2 retrostante parte del terreno adibita a piccolo vigneto, il tutto in modo pacifico e non clandestino” (pag. 8 dell'appello).
La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per la sua evidente genericità, vieppiù ove si consideri che il tribunale, come emerge dalla su ritrascritta motivazione, lungi dall'incorrere nel vizio di omessa pronuncia, rigettava espressamente la riconvenzionale di
6 usucapione della p.lla 556, ritenendola sfornita di prova (non risultando neanche allegato il possesso pieno ed esclusivo del terreno in discorso), oltre che apertamente contradetta dal rogito per notar del 18.1.2000, con cui i germani condividenti, , Per_1 CP_2
e quali comproprietari in parti eguali CP_1 Parte_1
(anche) dell'appezzamento di terreno per cui è causa (cfr. art. 2 del rogito, sub lettera l, che fa riferimento al terreno in Roccabascerana, località
Miranda, di a. 25.41, riportato in catasto al foglio 12, p.lle 16, 18 e 556, pervenuto con atto di donazione per notar di Avellino del Persona_4
20 giugno 1954[…]), procedevano di comune accordo alla divisione dei beni comuni, attribuendo la p.lla 556 all'attore/odierno appellato
(cfr. pagg. 10-11 del rogito, sub 4), precisando, per Controparte_1 quel che qui interessa, che la divisione effettuata era comprensiva di tutte le accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive e diritti, inerenti ai descritti immobili che si trasferiscono a favore dei rispettivi aventi causa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e si posseggono, nulla escluso od eccettuato e così come pervenuti in virtù dei citati titoli (art. 3 del rogito), e che la proprietà ed il possesso di quanto innanzi donato ed attribuito, per tutti gli effetti utili ed onerosi, passano da oggi a favore dei rispettivi aventi causa. […]. (art. 4).
Peraltro, non risultando impugnato con gli strumenti al fine predisposti dalla legge il su richiamato rogito per notar del 18.1.2000, Per_1 resta all'evidenza ininfluente ai fini di cui si discute l'errore asseritamente commesso dal notaio rogante, fumosamente prospettato in prime cure dalla convenuta, che allegava (senza minimamente provarlo) che il notaio “…all'epoca della divisione non ebbe a Per_1 tenere in considerazione che la zonetta di terreno per cu è causa doveva essere assegnata alla germana;
tant'è che la convenuta in epoca Parte_1 antecedente alla redazione dell'atto pubblico dell'anno duemila esibì e produsse agli atti del dott. rituale frazionamento nel quale nel Per_1 quale era prevista che la particella di cui ne fa menzione il germano CP_1 era e doveva ricadere nella disponibilità giuridica della sig.ra
[...]
” (cfr. pag. 3 della relativa comparsa di costituzione). Parte_1
§. Con il quarto ed ultimo motivo di doglianza, l'appellante lamenta omessa pronuncia ed errore in judicando sulla richiesta di accessione invertita, assumendo che il giudice di prime cure sarebbe incorso in una omissione dal momento in cui ha statuito in sentenza che parte appellante non ha, in ordine alla richiesta ex art. 938 c.c. fornito né una perizia, né materiale fotografico o altro, e che pertanto non vi era
“alcuna prova nemmeno indiziaria, atta a far ritenere il fumus delle eccezioni sollevate”, essendo state, di contro, depositate perizia tecnica e documentazione amministrativa comprovanti la presenza dei manufatti esistenti sulla p.lla 556, sì da ricevere ed ottenere come
7 extrema ratio il riconoscimento giuridico ex art. 938 e ss del cc o quantomeno i beni sopra menzionati in capo all'odierna appellante.
Deduce, conclusivamente, che il primo giudice,piuttosto che pervenire ad una decisione basata su un deficit probatorio di parte appellante, avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta in giudizio e ove non ci fossero stati i presupposti di una pronuncia dell'accessione invertita, quantomeno concedere il diritto a parte appellante di provare l'esistenza dei manufatti ivi esistenti in capo all'odierna appellante (pagg.
8-9 dell'appello).
La censura è infondata, ove sol si consideri, ed in tal senso si integra la motivazione della pronuncia gravata, che nel caso concreto l'operatività dell'accessione c.d. invertita resta esclusa in radice proprio in virtù dell'atto di donazione/divisione del 18.1.2000, con cui, come già si è detto, sull'accordo dei tre germani condividenti, i cespiti
(ivi compresa la p.lla 556) venivano a ciascuno di essi attribuiti con tutte le accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive e diritti, inerenti ai descritti immobili che si trasferiscono a favore dei rispettivi aventi causa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e si posseggono, nulla escluso od eccettuato
(art. 3).
Restano, pertanto, superate le obiezioni formulate al riguardo dalla convenuta/odierna appellante, che, in ogni caso, come già rilevato dal tribunale, non ha adeguatamente provato i suoi assunti, a nulla rilevando la perizia di parte (con allegata documentazione) a firma del geom. che si limitava, sulla scorta di una personale (e CP_3 indimostrata) ricostruzione dei fatti, a ritenere più che fondata la tesi della signora , a dire della quale quel terreno (fg. Parte_1
12, p.lla 556) doveva essere assegnato a lei, così come stabilito e concordato con lo stesso fratello e che, solo per errore è stato CP_1 invece assegnato al fratello (cfr. pagg.
1-2 dell'elaborato).
Affermava, infatti, il geom. “A parere del sottoscritto, CP_3 nonostante l'assegnazione nell'atto notarile per notaio di Persona_3
Avellino redatto il 18.01.2000 con il quale si assegna detta particella al sig.
la stessa particella era da assegnare alla signora Controparte_1 [...]
”, peraltro fondando tale conclusione sull'assunto, privo Parte_3 di riscontro documentale, che il fabbricato (abusivo) insistente sull'anzidetto terreno fosse stato costruito a spese della e del CP_1 coniuge prima dell'atto pubblico di divisione, in Parte_2 epoca antecedente al 1977.
Conclusivamente, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. - Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate
8 e dell'attività concretamente espletata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 0,01 ad € 1.100,00), determinato ai sensi dell'art. 15 cpc (reddito dominicale della p.lla 556 del foglio 12, pari ad € 3,77, x
200).
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 428 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Avellino n. 1379/2019, pubblicata in data
11.7.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellato delle spese del grado, che si liquidano in Controparte_1
€ 673,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 5.6.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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