Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/07/2021, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2021
N. 00944/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Torino 125;
contro
Azienda -OMISSIS- n.-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Muttoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso agli atti prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2021, emesso dall'Azienda -OMISSIS- n.-OMISSIS-, in relazione all'istanza di accesso agli atti del 31.12.2020 formulata dal ricorrente e avente ad oggetto copia di documenti sanitari relativi al sig. -OMISSIS-, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti e ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. con ordine di esibizione entro il termine di 30 giorni, di tutta la documentazione richiesta con predetta istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda -OMISSIS- n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 CPA, depositato in data 16.2.2021, il ricorrente ha esposto quanto segue:
-di essere imputato, nella sua qualità di -OMISSIS- in -OMISSIS- --OMISSIS-, in un -OMISSIS- pendente avanti al Tribunale -OMISSIS- per il -OMISSIS-, in ambito lavorativo, nei confronti del sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale, mentre camminava lungo un -OMISSIS- situato vicino alle -OMISSIS-, veniva colpito da-OMISSIS-del predetto -OMISSIS-, procurandosi lesioni personali;
-che in relazione al predetto -OMISSIS-, nell’esercizio delle funzioni e indagini difensive, il ricorrente presentava, tramite il proprio legale, motivata istanza di accesso agli atti all’Azienda-OMISSIS--OMISSIS- per poter acquisire la documentazione sanitaria ivi specificatamente individuata, relativa al sig. -OMISSIS-, persona offesa;
-che l’Azienda-OMISSIS--OMISSIS-, con nota del 12.1.2021, negava l’accesso agli atti precisando: “ dopo aver sentito il parere dell’Avv.-OMISSIS--OMISSIS- si nega l’accesso alle informazioni sul conto del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria ”.
Tanto premesso, il ricorrente, in sintesi, ha formulato le seguenti censure: 1) Il diniego sarebbe illegittimo per carenza della motivazione, ovvero per assoluta genericità, perplessità e insufficienza della stessa che non consentirebbe di comprendere le effettive ragioni del diniego all’accesso; 2) sempre sotto il profilo motivazionale il diniego sarebbe incomprensibile –e, quindi, illegittimo – in relazione al riferimento “all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria”, risultando oscuro il significato dell’espressione utilizzata, che non avrebbe nemmeno un senso compiuto; 3) il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto nella motivazione del medesimo non è specificato se la richiesta di acceso era stata trasmessa al controinteressato (specifico obbligo dell’Amministrazione) al fine di consentirgli di esprime il proprio dissenso (ovvero il propri assenso), con conseguente impossibilità di accertare l’effettiva sussistenza del conflitto tra due diritti costituzionalmente rilevanti e di pari rango (quello del richiedente e quello del controinteressato); 4) il diritto all’accesso del ricorrente sarebbe sussistente nel merito (aspetto nemmeno esaminato dall’Amministrazione), prevalendo rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato, essendo imputato in un -OMISSIS-; l’istanza, nella quale era chiaramente precisato che l’accesso era necessario “al fine di richiedere motivatamente al Giudice perizia medico-legale in ordine a natura ed entità delle lesioni, nonché nesso di causa tra fatto e malattia”, risultava ben determinata e circostanziata; questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS- (richiamata anche nell’istanza di accesso), aveva già riconosciuto, in un caso analogo, il diritto di accesso nel caso in cui l’azione -OMISSIS- non era stata ancora esercitata, ragione per cui, essendo nel caso in esame l’azione -OMISSIS- già stata esercitata, l’esigenza di difesa sarebbe ancor più impellente e rilevante e l’acquisizione documentale ancor più indispensabile.
Si è costituita in giudizio L’Azienda-OMISSIS- n.-OMISSIS-, la quale ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di istanza ex art. 391 quater c.p.p., nell’ambito delle “investigazioni difensive”, l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso avente ad oggetto un atto sostanzialmente confermativo di un precedente rigetto espresso in data 6.02.2020 non tempestivamente gravato, l’inammissibilità del ricorso, sotto diverso profilo, per mancata sottoscrizione da parte dell’interessato dell’istanza di accesso, sottoscritta solo da un legale in assenza della dimostrazione dei propri poteri; nel merito, l’Amministrazione ha contestato le censure avversarie ed evidenziato l’infondatezza, sotto vari profili, del gravame.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni e replicato a quelle avversarie; parte ricorrente, inoltre, ha chiesto la cancellazione dalla memoria difensiva depositata dall’Amministrazione resistente di frasi ritenute calunniose.
Alla Camera di Consiglio del 28 aprile 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Vanno, preliminarmente, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente.
Con nota di data 29.9.2020 inviata all’Azienda-OMISSIS--OMISSIS-, il -OMISSIS-, su mandato del difensore in sede -OMISSIS- dell’odierno ricorrente, presentava istanza avente ad oggetto “attività investigativa privata conferita dal difensore ex art. 327 bis c.p.p.”, con cui si manifestava la necessità di acquisire, ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p., documentazione medica relativa al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-; tale richiesta era riscontrata negativamente dall’Amministrazione con comunicazione del 6.10.2020; non risulta che tale diniego sia stato opposto dall’interessato nei termini e modi previsti dal comma 4 dell’art. 391 quater c.p.p.
Con successiva e distinta istanza del 31.12.2020 inviata all’Azienda-OMISSIS--OMISSIS-, il difensore del ricorrente “ al fine di esercitare compiutamente il diritto di difesa, anche al fine di richiedere motivatamente al Giudice perizia medico-legale in ordine alla natura ed entità delle lesioni, nonché nesso di causa tra fatto e malattia ”, richiedeva di poter accedere agli atti sanitari ivi indicati, precisando che “ L’interesse da parte del dott. -OMISSIS-, finalizzato al pieno esercizio del primario diritto di difesa (che diversamente non sarebbe dispiegabile compitamente), diritto di recente confermato da TAR Veneto con sentenza n. -OMISSIS- … .”.
Tale seconda istanza –a differenza della precedente del 29.9.2020- va correttamente qualificata come domanda di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990, giusta il tenore lettera della medesima, l’interesse sotteso alla domanda ivi esplicitato e lo stesso richiamo ad un precedente di questo Tribunale, avente ad oggetto un contezioso relativo all’accesso a documentazione sanitaria.
Tanto precisato, la giurisdizione in ordine alla presente vicenda appartiene, con tutta evidenza, al giudice amministrativo.
Per le medesime ragioni appena esposte, anche la seconda eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente è infondata, in quanto il diniego in questa sede contestato non costituisce un atto meramente confermativo di un precedente diniego non tempestivamente impugnato, atteso che –come sopra visto – l’istanza del 29.9.2020 era stata presentata (nell’interesse del ricorrente) dal -OMISSIS- e integrava una richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione ex art. 391 quater c.p.p. – il quale, in caso di rifiuto della P.A., prevede l’applicazione degli artt. 367 e 368 c.p.p.-, laddove quella del 31.12.2020 è stata presentata dal legale del ricorrente e, ben diversamente, costituisce un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990. Dunque, il provvedimento oggetto del presente giudizio, di rigetto di un’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990, non può integrare un atto meramente confermativo di un precedente diniego relativo ad una differente istanza presentata ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p.
Infine, infondata risulta anche l’ultima eccezione preliminare sollevata dall’Azienda-OMISSIS--OMISSIS- relativamente alla sottoscrizione dell’istanza di accesso, atteso che –e pur volendo prescindere da ogni altra considerazione - l’Amministrazione già disponeva dell’atto di “nomina a difensore e procura speciale” - prodotta in occasione della presentazione dell’istanza ex art. 391 quater c.p.p. -, procura conferita all’avv. -OMISSIS- sottoscrittore dell’istanza di accesso successivamente presentata.
Tanto precisato in ordine alla ammissibilità del ricorso, si rileva che, nel merito, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
I primi tre motivi, di carattere formale-procedimentale, non possono trovare accoglimento.
Giova ricordare che la giurisprudenza maggioritaria –dalla quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi –ha avuto modo di precisare che “in tema di accesso agli atti amministrativi, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo. Sicché il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all'accesso diversi da quelli opposti dall’Amministrazione“ (in tal senso, da ultimo, TAR Campania, Salerno. 13 gennaio 2020, n. 54; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 201; id., 12 gennaio 2011, n. 117; TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 gennaio 2018, n. 2; id., 3 maggio 2017, n. 473 ).
Dunque, il vero punto centrale della vicenda – trattato in ricorso con il quarto motivo –attiene alla sussistenza dei presupposti per l’accesso chiesto dal ricorrente a mezzo della domanda del 31.12.2020.
Con tale domanda il ricorrente - senza fornire alcuna indicazione in ordine all’infortunio subito dal controinteressato il 19.6.2019- ha chiesto di accedere ai seguenti atti sanitari presenti presso gli archivi dell’azienda resistente: “-certificati, cartelle cliniche, prescrizioni e referti relativi a patologie correlate a deficit neurologici e/o cogniti e/o motori diagnosticati al Signor -OMISSIS- nel biennio precedente il 19 giugno 2019; - analogamente per il periodo successivo fino alla data odierna, anche in ordine a terapie e cure prescritte e somministrate ”.
Va precisato, inoltre, che il controinteressato -OMISSIS-, a seguito dell’infortunio, non si era rivolto all’Azienda-OMISSIS- resistente, ma, in quanto residente a[...]si era recato presso l’Azienda-OMISSIS- -OMISSIS-.
Infine, va aggiunto che il ricorrente –come dal medesimo confermato con memoria difensiva da ultimo depositata- ha presentato analoghe richieste presso altre -OMISSIS-, tra cui anche l’-OMISSIS- -OMISSIS-, le quali hanno riscontrato l’istanza affermando di non avere documentazione sanitaria in loro possesso.
Tanto precisato in ordine agli aspetti fattuali, giova ricordare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che “ Nell'ambito del diritto di accesso, la valorizzazione del principio della massima ostensione non può essere estesa fino al punto da legittimare un controllo generalizzato, generico e indistinto del singolo sull'operato dell'amministrazione; accanto all'interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa deve stagliarsi nitido un rapporto di necessaria strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione” ( Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2020, -OMISSIS-212; id, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 249; ex multis cfr. anche TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 18 marzo 2021, n. 588; TAR Lazio, Roma, sez. I, 2 marzo 2021, n. 2537; id., sez. II, 9 dicembre 2020, n. 13188; TAR Calabria, Reggio Calabria, 30 ottobre 2020, n.644 ).
Ebbene, nel caso in esame, l’istanza di accesso presentata dal ricorrente, per come formulata, appare palesemente generica ed esplorativa, tesa sostanzialmente a verificare la sussistenza di eventuale documentazione sanitaria riferita al controinteressato.
E’ opportuno evidenziare, inoltre, che il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 164 –“ Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ” – prevede all’art. 5, comma 2 –previsione richiamata anche dal successivo art. 6 relativo al procedimento di accesso formale – che “ il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione… ”, indicazione nel caso in esame del tutto mancata, in quanto il ricorrente ha richiesto l’accesso a eventuali e ipotetici atti sanitari, del tutto genericamente indicati e di cui nemmeno è certa l’esistenza.
Dunque, l’istanza di accesso si presenta generica, indeterminata, meramente ipotetica e tesa a effettuare un controllo diffuso e generalizzato (di fatto è richiesto il complessivo quadro clinico del controinteressato), come tale inammissibile secondo la disciplina di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e del relativo regolamento.
Nemmeno giova il richiamo alla decisione n. -OMISSIS- di questo Tribunale (riportata anche nell’istanza di accesso), atteso che, in quel caso, il richiedente aveva circoscritto e circostanziato la propria richiesta d’accesso a specifici e determinati documenti conseguenti al ricovero del controinteressato presso il -OMISSIS- del presidio ospedaliero al quale la richiesta era stata presentata.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute nella memoria difensiva depositata dall’Azienda resistente, si rileva che le suddette espressioni, per quanto consistenti in illazioni ultronee rispetto all’oggetto del presente giudizio, possono essere ritenute rientranti nell’ambito di una (eccessivamente accesa) dialettica processuale.
Le spese di causa, tenuto conto della evidente peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.