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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/07/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711/2021 R.G., cui è stata riunita la causa civile iscritta in grado di appello n. 712/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n.
605/21 emessa in data 15.7.2021 dal Tribunale di Patti, avente ad oggetto: simulazione,
azione per lesione di legittima, divisione ereditaria;
vertente tra
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Donato,
[...] A_
presso il cui studio sito in Falcone, Via Nazionale n. 66, è elettivamente domiciliata, per procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio Ordine
avvocati di Messina n. 1808/2022;
- appellante nel proc. n. 712/2021-
contro
1 (c.f. ), nata l'[...] a [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Aloisio, elettivamente domiciliata in Barcellona
P.G. (ME) in via Vittorio Alfieri n. 43, per procura in atti;
- appellata nei procedimenti n. 711/2021 e 712/2021 -
, nato a [...] il [...], (CF ) ed Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. via J.F. Kennedy n. 352 presso lo studio dell'Avv. Concetta Triscari Barberi, che lo rappresenta e difende, per procura in atti,
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio Ordine avvocati di
Messina n. 2333 del 2021;
- appellante nel procedimento n. 711/2021 -
Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 19.6.2025: “I procuratori
delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni
contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.5.2003, adiva il Tribunale di Patti, Controparte_2
esponendo che in data 16.06.2002, era deceduto in Falcone il proprio padre,
[...]
che questi, con testamento olografo del 3.07.1998 (pubblicato il 17.07.2002 in Per_2
TA , aveva attribuito ai figli la propria quota di proprietà sui beni immobili relitti e Per_3
precisamente: al figlio , metà indivisa del fabbricato, sito in IV, località Marinello, Pt_2
via C. Colombo, piano terra, I e II piano, in catasto al foglio 1, partt. 201 sub 1 e sub 2;
all'attrice, la metà indivisa dell'appartamento, sito in Falcone, via Trappeto n. 6, piano terra,
ricadente in catasto al foglio 1 part. 233 sub 3 e di un deposito;
in favore della moglie,
[...]
, l'usufrutto generale sul patrimonio relitto;
che la era proprietaria dell'altra Per_1 Per_1
metà indivisa dei beni attribuiti ai figli.
L'attrice chiedeva la divisione dei beni ereditari, previa riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di legittima;
affermava, infatti, che, nella massa ereditaria, dovevano essere
2 collazionati anche altri beni ed, in particolare: l'azienda commerciale, alienata dal padre fittiziamente al fratello in data 22.03.1990, con scrittura privata autenticata;
che, infatti, il convenuto non aveva pagato alcun corrispettivo né avrebbe potuto esser diversamente,
poiché, all'atto della vendita, non aveva alcun reddito. L'attrice chiedeva di accertare la simulazione e dichiarare anche la nullità di tale atto quale donazione, per difetto di forma ed, in subordine, di considerare la cessione quale donazione indiretta, con conseguente imputazione ai fini della ricostruzione della massa ereditaria. La chiedeva, poi, di CP_2
imputare nella massa ereditaria la somma di lire 20 milioni, deducendo che, sebbene depositata in un conto cointestato al de cuius e alla moglie, apparteneva solo al primo;
che tale somma era stata, nel 2001, prelevata dalla , che l'aveva convertita in un Per_1
certificato di deposito bancario a suo nome;
che – in quanto donazione- l'importo doveva rientrare nella massa ereditaria. L'attrice chiedeva poi di conferire nella massa anche
35.000.000 di lire, depositati dal de cuius a garanzia di un mutuo, acceso dal convenuto,
Chiedeva, quindi, dichiararsi previamente la nullità delle donazioni sopra indicate (cessione d'azienda e del denaro). Si costituivano i convenuti, eccependo che la vendita non era simulata;
che il convenuto prestava attività lavorativa presso l'azienda del padre e di avere pertanto avuto il denaro per pagare il prezzo;
che i 35 milioni di lire li aveva CP_3
incamerati a compensazione di ulteriori controcrediti avuti nei riguardi del padre, che i 20
milioni erano in comunione legale tra i coniugi;
venivano prelevati di comune accordo dalla
, per provvedere ai bisogni della famiglia;
che anche l'attrice aveva avuto delle Per_1
donazioni in denaro: 15 milioni il 30.10.01 per consentirle di pagarsi un debito bancario;
3
milioni in occasione delle nozze ed altre somme;
che pertanto anche tali donazione andavano imputate nella massa ereditaria.
Escussi i testi e acquisiti documenti bancari, con sentenza non definitiva il Tribunale di
Patti ha dichiarato la simulazione dell'atto di cessione d'azienda in favore di , CP_3
in quanto dissimulante una donazione in favore di costui, e la nullità della stessa per difetto
3 di forma;
ha, altresì, dichiarato, la nullità, per difetto di forma, della donazione di lire
15.000.000 effettuata in data 30.10.2001, in favore l'attrice. La causa, quindi, è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di ricostruire l'asse ereditario, accertare l'eventuale lesione della quota di legittima e procedere alla divisione dei beni. È stato nominato CTU l'ing. Per_4
e con sentenza definitiva n. 605/2021 il Tribunale di Patti ha dichiarata aperta la
[...]
successione di deceduto il 16.6.2002 in Falcone;
ha dichiarato il diritto Persona_2
dell'attrice a vedere integrata la propria quota di legittima mediante l'attribuzione del conguaglio di € 47.509,85 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna del convenuto al pagamento del superiore importo e ha condannato i CP_3
convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, di € 7.254,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed € 350,00 per spese;
posto le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
Avverso tale decisione, limitatamente alle statuizioni concernenti la condanna alle spese di lite, con atto di citazione notificato il 7.10.2021, proponeva appello . Il A_
14.4.2022 il procuratore dell'appellante dichiarava il decesso di e all'udienza A_
del 21.4.2022 la Corte dichiarava l'interruzione del processo. Seguiva tempestiva riassunzione da parte di , la cui qualità di erede, non documentata, non è Controparte_4
stata contestata dall'appellata , che si è costituita in giudizio con Controparte_2
comparsa depositata il 5.9.2023, contestando e contrastando nel merito gravame,
chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese.
La sentenza è stata parimenti appellata da , con atto di citazione notificato il CP_3
7.10.2021. , si è costituita nel giudizio n. 712/2021 con comparsa Controparte_2
depositata il 18.1.2023, contestando e contrastando il gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Le due cause sono state poste in decisione con assegnazione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali e di poi rimessi sul ruolo per provvedere alla riunione.
4 All'udienza del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello portante il n. 712/2021 R.G. e la causa è stata posta in decisione,
e di poi rimessa sul ruolo per incompatibilità del Presidente a far parte del collegio CP_5
giudicante, avendo fatto parte del collegio che rese la sentenza non definitiva, indi incamerata in decisione dalla Corte in diversa composizione collegiale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.2025, resa a trattazione scritta e senza concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali, per averne le parti fruito in precedenza.
Motivi della decisione
Con un articolato gravame l'appellante lamenta erronea interpretazione delle CP_3
risultanze processuali. Ritiene che il Tribunale non abbia valutato correttamente le risultanze della ctu, inconferenti rispetto ai quesiti posti allo stesso dal collegio giudicante.
Afferma che erroneamente ed arbitrariamente il ctu ing. ha ricompreso Persona_4
nell'attivo della massa ereditaria 35 milioni di lire donati dal de cuius a garanzia di un mutuo acceso dal convenuto e il 50% di 20.000.000 (milioni di lire) che sarebbero CP_3
stati prelevati dalla sig.ra da un conto cointestato con il de cuius, non avendo sul Per_1
punto la sentenza non definitiva pronunciatosi avverso le eccezioni sollevate e non essendo altresì svolti ulteriori atti di istruzione successivi al predetto provvedimento.
Siffatta contestazione, già avanzata in primo grado solo in seno alla comparsa conclusionale, è stata rigettata dal Tribunale che l'ha qualificato tardiva.
L'appellata , nel costituirsi in giudizio, solleva eccezione di Controparte_6
inammissibilità della presente domanda, qualificandola quale domanda nuova, senza svolgere nessuna difesa nel merito.
Il motivo di gravame è infondato e in parte inammissibile.
Non coglie nel segno la difesa di che, asserendo trattarsi di domanda Controparte_2
nuova, ritiene precluso l'esame nel merito da parte della Corte.
5 La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sent., 21 febbraio 2022, n. 5624
affronta la questione della possibilità per la parte di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, e, in via ulteriore, se tali contestazioni, una volta considerate tardive in primo grado, possano essere proposte in appello, sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. Sul punto, infatti, nella giurisprudenza di legittimità tale questione non trova una soluzione univoca.
Secondo un primo orientamento, che risulta maggioritario, le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale:
pertanto, se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice, perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass., 19/02/2016,
n. 3330; Cass. 25/02/2014, n. 4448; Cass., ord., 9/09/2013, n. 20636; Cass. 22/03/2013, n.
7335; Cass., ord., 13/01/2012, n. 410, non massimata;
Cass. 6/09/200, n. 19128; Cass.
1/07/2002, n. 9517). Ragion per cui, le contestazioni vanno sollevate nella prima udienza successiva al deposito della relazione, risultando comunque tardiva la loro deduzione svolta soltanto in sede di comparsa conclusionale e non innanzi al collegio, quando è ancora possibile disporre una riconvocazione del consulente tecnico o un supplemento delle indagini peritali.
L'orientamento minoritario, invece, opta per la soluzione opposta, ritenendo che la comparsa conclusionale possa contenere nuove ragioni di dissenso e contestazione avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti acquisiti alla causa, che non determinano un ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia (Cass. 10/03/2000, n. 2809; Cass. 2/05/1977, n. 1666; v. anche
Cass. 22/06/2006, n. 14467, p. 15-16).
Pertanto, con l'ordinanza interlocutoria n. 1990/2020, la Seconda Sezione ha enucleato tre profili su cui le Sezioni Unite sono state chiamate ad esprimersi:
1. se le critiche alla consulenza tecnica possano essere sollevate per la prima volta in
6 comparsa conclusionale;
2. in caso di risposta positiva, se l'ammissibilità dei rilievi sia subordinata a una valutazione caso per caso del giudice, se la soluzione valga solo per i processi per cui non trovano applicazione i riformati artt. 191 e 195 c.p.c. ovvero anche per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009, se vi siano conseguenze per la parte, sotto il profilo dell'attribuzione delle spese del giudizio o sotto altri profili;
3. in caso di risposta negativa, se ciò vada ricondotto all'applicazione del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c., alla generalità dei vizi inerenti alla consulenza tecnica, quale categoria comprensiva anche dei vizi che attengono al contenuto dell'atto,
ovvero quale conseguenza della mancata partecipazione della parte alla formazione della consulenza, così come stabilito dal giudice con la fissazione dei termini di cui all'art. 195
c.p.c., e, in quest'ultimo caso, se ciò valga solo per i procedimenti cui si applicano i riformati artt. 191 o 195 c.p.c. ovvero anche per i processi ove il giudice abbia fissato, in virtù dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni;
infine, se l'inammissibilità in primo grado comporti o meno l'inammissibilità nel giudizio di appello della riproposizione dei rilievi formulati in comparsa conclusionale.
Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino
eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico,
che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in
appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande
o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle
risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione
a tale mezzo istruttorio.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art.
7 195, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei
procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla
base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c.,
abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed
esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della
relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico
di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi,
ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate
dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa
conclusionale o in appello.
Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non
integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi,
anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla
luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario
al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di
esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a
pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai
sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., può
tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”.
Ciò posto la Corte, disattendendo l'eccezione di inammissibilità ex art.345 c.p.c. rileva comunque l'infondatezza del motivo di gravame.
Con sentenza non definitiva del 09.12.2013 il Tribunale di Patti disponeva il carattere simulatorio dell'atto di cessione di azienda stipulata tra con il de cuius CP_3
dissimulante un negozio di donazione e dichiarava altresì nulla la donazione dissimulata fatta dal de cuius all'attrice di euro 7.746,85 (15 milioni di lire) per Controparte_2
8 consentirle di pagarsi un debito bancario. Con contestuale ordinanza sempre del 09.12.2013
il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio per l'istruttoria delle domande residue,
aventi ad oggetto “1) la ricostruzione della massa ereditaria, 2) l'accertamento della quota
di legittima 3) la conseguente divisione dei beni”. In data 11.11.2014 il Tribunale, non ritenendo necessaria ulteriore istruzione del giudizio, sciogliendo in pari data la riserva,
disponeva c.t.u. al fine di: “1) descrivere i beni compresi nella massa ereditaria, 2)
individuare la quota disponibile e la quota di legittima, accertando il loro valore al momento
dell'apertura della successione e tenuto conto della sentenza parziale già pronunciata,
procedendo alla detrazione del relictum dei debiti, alla riunione fittizia tra l'attivo netto così
ottenuto e il donatum costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita
dal de cuius”, quindi sia considerando l'azienda, sia i 15 milioni di lire relativi alla donazione ricevuta dall'attrice. Dopo la sentenza del 2013, nessuna attività istruttoria è stata espletata per individuare la fondatezza di ulteriori domande, sia di parte attrice sia dei convenuti,
eccetto la c.t.u..
Nondimeno sono stati compresi nell'attivo della massa ereditaria - anche se non menzionati in sentenza parziale, né fatti oggetto di ulteriore istruzione - le ulteriori domande concernenti 35.000.00 milioni di lire donati dal de cuius a , per i quali le parti CP_3
convenute hanno eccepito che non si trattava affatto di donazione ma piuttosto di compensazione di un credito che aveva nei confronti del de cuius, e il 50% CP_3
di 20 milioni di lire che sarebbero stati prelevati da da un conto cointestato con il de Per_1
cuius per i quali si era eccepito trattarsi di somme ricadenti nella comunione legale e che tale somma era stata prelevata di comune accordo col marito, il de cuius, per adempiere ai bisogni della famiglia ed in particolare per il finanziamento delle cure di , Persona_2
gravemente ammalato.
Al riguardo, in assenza di impugnazione sul punto da parte di , A_ CP_3
non ha interesse ad impugnare il capo di sentenza che ha ricompreso nell'attivo della
9 massa ereditaria il 50% di 20 milioni di lire, perché maggiore è la massa ereditaria, minore
è l'erosione della disponibile per effetto dell'azione di reintegrazione. Altresì è inammissibile la doglianza concernente la ricomprensione nella massa ereditaria di 35.000.00 milioni di lire donati dal de cuius a , siccome la sentenza contiene implicita statuizione CP_3
di rigetto delle difese sulla compensazione di un credito che aveva nei CP_3
confronti del de cuius, e nel merito il on adduce prove a sostegno della fondatezza CP_2
del gravame.
II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta errata valutazione CP_3
in ordine alle spese di lite. Ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel condannare al pagamento delle spese del giudizio siccome soccombente solo per una CP_3
domanda avanzata dall'attrice, ma a sua volta ha proposto un'altra domanda rivelatasi fondata. Dunque sia sia sono risultati parti soccombenti Controparte_2 CP_3
e al contempo vittoriose. In considerazione di ciò, l'organo giudicante avrebbe dovuto compensare totalmente e/o parzialmente le spese del giudizio.
Detto motivo di gravame viene trattato in uno al gravame spiegato da , oggi A_
, che lamenta difetto di motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c.. Controparte_4
Ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel condannare al pagamento A_
delle spese del giudizio, disponendo a pag. 10 della sentenza: “Le spese del presente
giudizio seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vengono liquidate in
dispositivo in considerazione del valore della causa, della natura delle questioni trattate e
dell'attività processuale svolta, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14. Le spese di ctu
liquidate in corso di causa in via provvisoria sono posti a carico dei convenuti”.
Afferma che il Tribunale, in luogo della condanna alle spese della convenuta , A_
avrebbe dovuto condannare l'appellata al pagamento dei compensi e Controparte_2
al rimborso delle spese di giustizia, tenuto conto dell'esito della ctu e dell'intero giudizio, che ha visto non soccombente ed essendo, altresì, stata accolta la domanda A_
10 riconvenzionale relativamente alla donazione di 15 milioni di lire ricevuta da
[...]
e dichiarata nulla, somma che è entrata a far parte dell'attivo della massa CP_2
ereditaria.
Entrambi i motivi di gravame sono infondati.
, nel primo grado di giudizio si è costituita congiuntamente a , A_ CP_3
contestando e contrastando tutte le domande avanzate da , Controparte_2
condividendo e avallando le difese di , sostenendo la validità della vendita CP_3
di azienda in favore di . Con la sentenza non definitiva del 07/10/2013 il CP_3
Tribunale di Patti ha dichiarato la simulazione dell'atto di cessione d'azienda in favore di e la nullità della stessa donazione dissimulata per difetto dei requisiti di CP_3
forma, condannando, in seno alla sentenza definitiva, i convenuti al pagamento delle spese del relativo giudizio in seguito alla prevalente soccombenza. La soccombenza parziale giustifica condanna integrale, rientrando nelle facoltà del giudice di merito la condanna alla totalità delle spese della parte parzialmente soccombente.
La regola generale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale;
tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte.
Proprio per le superiori considerazioni la Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n.
32061 conclude nel senso di escludere la possibilità di condannare l'attore alle spese di lite in caso di accoglimento solo parziale (anche molto parziale) della domanda. In ogni caso,
la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n.8036). La Cassazione ha stabilito che, in caso di soccombenza reciproca, se il giudice non decide di compensare le spese, deve porle a carico della parte la cui domanda, anche se accolta, ha un valore minore
11 rispetto a quella di controparte, anch'essa accolta (Cass. civ. sez VI ord. 21/01/2020 n.
1269).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. 711/2021
R.G., cui è stata riunita la causa iscritta in grado di appello al n. 712/2021 concernente l'impugnativa della sentenza n. 605/21 emessa in data 15.7.2021 dal Tribunale di Patti,
avente ad oggetto: simulazione, azione per lesione di legittima, divisione ereditaria, così
provvede:
- rigetta l'appello proposto da , oggi;
A_ Controparte_4
- rigetta l'appello proposto da;
CP_3
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna in solido e , al pagamento in favore di Controparte_4 CP_3 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in euro 3.966,00, CP_2
oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante e , se e in Controparte_4 CP_3
quanto dovuto, trattandosi di parti ammesse al patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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