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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 12 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5763 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], vico Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascalese n. 5, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Venere s.r.l., ed elettivamente domiciliato in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 123, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Failla, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
20.05.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001243613 (prot. n. CP_
.2100.11/04/2023.0219738), notificata in data 21.04.2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2017, oltre € CP_ 6,60 a titolo di spese, e di cui agli atti di accertamento prot. n. . 2100.25/07/2018.0335071 del 14/08/2018 CP_ e prot. n. . 2100.25/07/2018.0335070 del 30/08/2018.
1 CP_ Con i predetti atti l , richiamato gli atti di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione – di cui rilevava la mancata notifica nei confronti della società - per la tardiva contestazione degli atti di accertamento in violazione del temine di novanta giorni di cui all'art. 14 della L 689/81.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , il quale rilevava che non era stata trasmessa la prova della notifica dell'atto di accertamento, di cui riservava la produzione;
in ogni caso, contestava i motivi di ricorso, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 22.01.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 12.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 21.04.2023, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). CP_ In merito, va rilevato come l , in sede di costituzione ha dichiarato che non gli era stata fornita la prova della notifica degli atti di accertamento, sottesi all'Ordinanza Ingiunzione impugnata, riservando il deposito;
CP_ tuttavia, l non ha successivamente prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali sarebbero stati notificati i predetti atti.
Ebbene, l'omessa notifica di un atto presupposto, come l'avviso di accertamento, che può inficiare la validità degli atti successivi, come nel caso di specie, può essere rilevata dal giudice d'ufficio.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione dei suindicati atti di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta
2 ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica degli atti di contestazione della violazione ivi accertata.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante quanto rilevato con riferimento all'atto di accertamento, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.05.2023 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Venere Parte_1
s.r.l., nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001243613, per l'omessa notifica degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 15.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 12 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5763 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...], vico Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascalese n. 5, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Venere s.r.l., ed elettivamente domiciliato in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 123, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Failla, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
20.05.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001243613 (prot. n. CP_
.2100.11/04/2023.0219738), notificata in data 21.04.2023, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2017, oltre € CP_ 6,60 a titolo di spese, e di cui agli atti di accertamento prot. n. . 2100.25/07/2018.0335071 del 14/08/2018 CP_ e prot. n. . 2100.25/07/2018.0335070 del 30/08/2018.
1 CP_ Con i predetti atti l , richiamato gli atti di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione – di cui rilevava la mancata notifica nei confronti della società - per la tardiva contestazione degli atti di accertamento in violazione del temine di novanta giorni di cui all'art. 14 della L 689/81.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , il quale rilevava che non era stata trasmessa la prova della notifica dell'atto di accertamento, di cui riservava la produzione;
in ogni caso, contestava i motivi di ricorso, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 22.01.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 12.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 21.04.2023, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). CP_ In merito, va rilevato come l , in sede di costituzione ha dichiarato che non gli era stata fornita la prova della notifica degli atti di accertamento, sottesi all'Ordinanza Ingiunzione impugnata, riservando il deposito;
CP_ tuttavia, l non ha successivamente prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali sarebbero stati notificati i predetti atti.
Ebbene, l'omessa notifica di un atto presupposto, come l'avviso di accertamento, che può inficiare la validità degli atti successivi, come nel caso di specie, può essere rilevata dal giudice d'ufficio.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione dei suindicati atti di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta
2 ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica degli atti di contestazione della violazione ivi accertata.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante quanto rilevato con riferimento all'atto di accertamento, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.05.2023 da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società Venere Parte_1
s.r.l., nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001243613, per l'omessa notifica degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 15.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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