CA
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AR BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 23.1.2023 da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente a [...] int. 4, C.F._1
rappresentato e difeso dal suo proc. e dom. avv. Quirino Agostini del Foro di
Venezia (C.F.: , ed elettivamente domiciliato nel suo C.F._2
studio in Mestre (VE), Corso del Popolo n. 58/a (per le comunicazioni e notificazioni ex artt. 133 – 136 – 176 c.p.c.: fax 041/7793662 – pec:
, giusto mandato in calce al “Ricorso ex Email_1
art. 442 cpc ed ex art. 615, I comma cpc datato 20.06.2022 in opposizione avverso intimazione di pagamento” (RG 970/2022), proposto avanti al Tribunale di
Venezia sezione Lavoro, avverso l'“intimazione di pagamento n.
11920229001955667/000”, datata 05.05.2022, contenente la cartella di pagamento n. 11920180001977985000, emessa da “ Controparte_1 [...]
” (Sede di Venezia), notificata via PEC all'istante in data 10 maggio
[...]
2022 (doc. all. 4 ric.)
- appellante - contro
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1
sede in Roma Via Salaria n.229, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dr. Arch. , rappresentato e difeso – giusta procura generale Controparte_3
alle liti per atto pubblico a rogito Notaio di Roma Rep.29432 Racc.18056 Per_1
del 22 luglio 2020, allegata in copia al presente atto – dall'Avv. Andrea Marsili del
Foro di Roma (C.F. il quale, nella indicata qualità di C.F._3
procuratore generale alle liti, elegge domicilio presso l'Avv. Raffaella Boscolo
(C.F.: ), con studio in Venezia S. Marco 4769 – cap 30124; C.F._4
l'Avv. Andrea Marsili e l'Avv. Raffaella Boscolo, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 c.p.c., indicano: - fax n.06/5757188 e 041/2410731 - indirizzo di
Posta Elettronica Certificata:
[...]
presso i quali potranno essere Email_2
indirizzate le comunicazioni e le notificazioni ai sensi dell'art.136 e seguenti del c.p.c.
(P.IVA ), nella qualità di ente Controparte_4 P.IVA_2
subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del Gruppo
Equitalia per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1.12.2016, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n.
14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso il dott. CP_5
in qualità di Regionale
[...] CP_6 CP_7 Controparte_4
per atto Notaio - Roma repertorio nr 180756 raccolta nr 12564 Persona_2 3
del 28/12/2023 (Doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Schiano
( ) del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo C.F._5
studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12, dichiarando che l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le notifiche di atti giudiziari e le comunicazioni di cui all'art. 133 e ss. c.p.c. è il seguente:
in virtù di procura speciale rilasciata in Email_3
data 22 luglio 2024 che si produce
-appellate-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 272/2023 del Tribunale di Venezia.
In punto: Contributi previdenziali.
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 272/2023 emessa dal Tribunale di Venezia Giudice del Lavoro, comunicata in data
21.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Ritenuta l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile e fondata in fatto ed in diritto A) nel merito
in via principale annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o revocare, comunque per quanto indicato
in atti, la predetta “intimazione di pagamento n. 11920229001955667/000” e la relativa
presupposta cartella di pagamento n. 11920180001977985000, relativamente agli anni dal 1999 al
2013 e così per complessivi Euro 51.603,59 e comunque per la diversa minore e/o maggiore somma che
avesse a risultare di giustizia;
B) In via ulteriore di merito accertare e dichiarare comunque per quanto
indicato in atti l'estinzione dei pretesi crediti vantati da
[...]
Controparte_8
nei confronti del signor per il periodo dal 1999 al
[...] Parte_1
2012 compreso per intervenuta prescrizione dei crediti singolarmente elencati nella “intimazione di 4
pagamento n. 11920229001955667/000” e nella relativa presupposta cartella di pagamento n.
11920180001977985000 e così per complessivi Euro 51.603,59 e comunque per la diversa minore
e/o maggiore somma che avesse a risultare di giustizia;
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
C) Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni di : CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte adìta, intendendosi qui riproposta ex art.346 c.p.c. ogni altra eccezione, domanda
e deduzione svolta nel giudizio di primo grado, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto sopra
esposte, respingere il gravame proposto dall'Arch. e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
impugnata. Con vittoria di spese e compensi del grado da liquidare ai sensi del D.M. 55/2014, oltre
rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Si producono gli atti e i documenti depositati nel fascicolo
di primo grado e si attesta, con la sottoscrizione della presente memoria, che i medesimi atti e documenti
qui allegati sono estratti dal (e sono conformi a quelli presenti nel) fascicolo informatico di cancelleria del
giudizio n.r.g.970/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro:
Conclusioni di Controparte_4
Nel merito In via preliminare - Dichiarare inammissibile il presente atto di appello per violazione dell'art.
327 c.p.c., dell'art. 342 c.p.c., degli artt.li 617 e 618 c.p.c., nonché dell'art. 436 bis e art. 348 bis c.p.c.,
come argomentato in atti;
Nel merito In via principale - Rigettare, in quanto inammissibile, improponibile
e completamente infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto ex adverso per le motivazioni di cui in
atti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 272/23 del 20
aprile 2023. In ogni caso - Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado da distrarsi in favore dell'avv. Arturo Schiano che si dichiara antistatario.
5
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 272/2023 pronunciata il 20.4.2023, il Tribunale di Venezia, con funzioni di giudice del lavoro, ha respinto l'opposizione all'intimazione di pagamento avente ad oggetto contributi in favore di per gli anni dal CP_2
1999 al 2013 e 2017, per complessivi € 54.304,10, e ha respinto la domanda di accertamento negativo proposta da . Parte_1
La sentenza ha accertato che l'intimazione di pagamento riguardava sei cartelle esattoriali, di cui una, la n. 1192018000197785000, riferita al credito azionato da
. Ha quindi ritenuto l'opponente decaduto dall'impugnazione, dal CP_2 momento che l'intimazione di pagamento era stata ricevuta dall'opponente a mezzo PEC il 9.2.2018, e ha ritenuto infondata l'eccezione incentrata sulla provenienza della PEC da un indirizzo di posta elettronica non iscritto nei pubblici registri .
Ha quindi compensato interamente le spese di lite, a fronte della difformità di orientamenti giurisprudenziali sul punto.
impugna la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. La sentenza di primo grado avrebbe omesso di considerare l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati da , ritenendola assorbita nel giudizio in CP_2 ordine all'inammissibilità dell'opposizione.
2. La sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata formulata rituale eccezione di mancato perfezionamento della notifica dell'atto del 9.2.2018, non valutando correttamente le difese svolte dall'appellante.
3. La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto la validità della notifica
PEC da indirizzo non iscritto nei pubblici registri. Sul punto l'appellante richiama l'orientamento espresso da pronunce di alcune Commissioni Tributarie ed esclude l'applicabilità dell'art. 156 c.p.c. in tema di sanatoria, dal momento che la conseguenza giuridica è l'inesistenza e non l'invalidità della notifica.
4. La sentenza impugnata, al punto 24, afferma che dalla notifica della cartella a quella dell'intimazione di pagamento non sono decorsi cinque anni e pertanto non
è maturata alcuna prescrizione dei crediti azionati. In proposito, l'appellante ritiene che i documenti prodotti da non consentano di Controparte_1 ritenere provata la notifica degli atti e che, anzi, la prescrizione per gli anni dal 6
2006 al 2008 è indicata anche in un documento prodotto da , che non CP_2 ha interrotto la prescrizione maturata.
Inarcassa, ritualmente costituita, si oppone all'accoglimento dell'appello per i seguenti motivi:
1. In via preliminare, ribadisce che l'intervenuta decadenza dall'impugnazione della cartella esattoriale, notificata il 9.2.2018, preclude ogni valutazione nel merito dei crediti azionati, mentre risulta rispettato il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella e quella dell'avviso di pagamento.
2. In merito alla regolarità della notifica a mezzo PEC, richiama Cass.
26283/2022, richiamata dalla sentenza di primo grado.
3. In merito al motivo di appello incentrato sulla prescrizione successiva alla notifica della cartella, mette in evidenza la non pertinenza del richiamo al documento prodotto dalla , dal momento che i contributi del 2006, 20007 e CP_2
2008 non erano oggetto di recupero. Quanto agli atti interruttivi, richiama i documenti prodotti sub n. 6, da 8 a 19, 22, 24 e 26.
ritualmente costituita, si oppone Controparte_9 all'accoglimento, in particolare:
1. In via preliminare eccepisce l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello perché proposto tardivamente, in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 20.4.2023, mentre l'appello è stato proposto solo il 23.10.2023;
1.1. Un secondo profilo di inammissibilità viene rilevato con riferimento alla violazione dell'art. 342 c.p.c., per la genericità dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione;
1.2. Un terzo profilo di inammissibilità viene riferito alla previsione degli art. 436 bis e 348 bis c.p.c., per la carenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Quanto alla ritualità della notifica della cartella, richiama gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi della validità, evidenziando che nessuna analoga eccezione è stata sollevata dall'appellante in merito alla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta con le stesse modalità. Richiama inoltre
Cass. 6015/2023. 7
2. In merito alla prescrizione successiva alla notifica della cartella, richiama la disciplina dettata in materia di emergenza sanitaria per il periodo tra l'8 marzo
2020 e il 28 febbraio 2021, che ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e le attività di recupero anche coattivo.
La causa è stata decisa in grado di appello all'udienza del 16.10.2025.
Motivi della decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da Controparte_1
è fondata, sotto il profilo della tardività della proposizione
[...] dell'impugnazione.
La sentenza impugnata è stata resa all'esito dell'udienza del 20.4.2023, quando il giudice, ritiratosi in camera di consiglio al termine della discussione orale, ha pronunciato la sentenza con motivazione contestuale.
La sentenza è stata pubblicata lo stesso giorno, il 20.3.2023, come emerge dall'attestazione risultante dalla stessa che, mediante sistema informativo, attribuisce alla sentenza il numero identificativo e la data (cfr. doc. 3 prodotto dall' Cass. 2829/2023 sugli effetti Controparte_4 dell'attestazione telematica).
Di conseguenza, l'appello deve ritenersi tardivo, in quanto il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte d'Appello solo il 23.10.2023, oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (alle controversie di lavoro e previdenziali non si applica la sospensione feriale dei termini). Va infatti considerato che per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva,
a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, per cui il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza (cfr, ex multis, Cass. 22518/2023). Peraltro, il 20 ottobre 2023 cadeva di venerdì, per cui era giorno utile per il compimento dell'attività processuale.
L'appellante sostiene che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. vada computato con riferimento alla data di comunicazione della sentenza da parte della cancelleria.
Richiama infatti il documento depositato sub allegato A al ricorso in appello, da 8
cui risulta che la sentenza gli è stata comunicata il 21.4.2023, per cui il 23.10.2023 costituiva il primo giorno non festivo utile per la proposizione dell'appello.
La tesi non è condivisibile. Come ha più volte affermato la giurisprudenza di legittimità, il termine previsto dall'art. 327 comma 1 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria, non invece dalla comunicazione del deposito dà alle parti il cancelliere, trattandosi questa di attività informativa, disciplinata dall'art. 37 DPR 546/1992, che è estranea al procedimento di pubblicazione, del quale non è né elemento costitutivo né di efficacia (cfr. Cass. 20144/2017; Cass. 7675/2015; Cass. 8508/2013). In questo senso, con specifico riferimento al rito del lavoro, Cass. ord. 7364/2022 ribadisce che il termine in questione decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla lettura del dispositivo in udienza ma dalla data di deposito in cancelleria del testo completo della sentenza.
La Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18569/2016, ha chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (conf. Cass. 6384/2017).
Nel caso di sentenza redatta con modalità telematica, il momento della pubblicazione va identificato con quello dell'attestazione del cancelliere, che attribuisce alla sentenza il numero identificativo e la data, attraverso il sistema informatico (cfr. Cass. 2829/2023). Nello stesso senso è Cass. 24891/2018, per cui n tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.
Nel caso in esame, la data di pubblicazione è quella risultante nella parte in alto delle pagine della sentenza, con l'indicazione della data di pubblicazione e del numero identificativo. 9
È quindi da questa data che decorre il termine per l'impugnazione disciplinato dall'art. 327 comma 1 c.p.c.
I precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellante non sono attinenti alla fattispecie in esame. La sentenza della Corte di Cassazione 10675/2015 riguarda infatti una vicenda caratterizzata dall'apposizione di un doppio timbro sulla sentenza, uno attestante la data di deposito e l'altro quella di pubblicazione. Nella fattispecie esaminata da Cass. 17278/2016 riguarda invece le modalità di sottoscrizione e trasmissione di una sentenza redatta in formato digitale, in cui non viene in rilievo la questione della data di pubblicazione ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c, principio ribadito anche da Cass. 2362/2019
Nel caso in esame, peraltro non viene in contestazione che la data di pubblicazione della sentenza sia il 20.4.2023, quanto la decorrenza del termine per l'impugnazione da un momento successivo alla pubblicazione della sentenza, costituito dalla comunicazione da parte della cancelleria del deposito e pubblicazione della sentenza, avvenuto il 21.4.2023, evento che, alla luce dell'orientamento consolidato che è stato richiamato, non ha alcun rilievo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c.
Da ultimo, l'appellante ha chiesto in udienza la rimessione in termini. L'istanza non può essere accolta, per l'assenza di ragioni legittimanti.
Le considerazioni che precedono portano quindi all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto.
Quanto al regime delle spese processuali, l'appellante va condannato alla rifusione in favore di ciascuna delle appellate delle spese, liquidate sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Arturo Schiano, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa: 10
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore di ognuna delle appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.580,00 per compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n.
2014 n.55, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato Arturo
Schiano.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16.10.2025.
La Presidente
AR TO