Articolo 35 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 34Articolo 36
Versione
4 gennaio 1966
Art. 35.
Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale.
La tabella n. I annessa alla presente legge stabilisce per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero e' raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.
Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 33, lettera c), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 21, ultimo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, e dell'art. 37 della presenta legge, sono effettuate in aggiunta ai numero fisso annuale di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966