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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
Nel giudizio discusso all'udienza del 10.12.2025, promossa da: rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano Parte_1
De Rosis Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa in giudizio dall'avv. Mariacarmela Magistro
Resistente
Oggetto: pagamento tfr
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.10.2024 la ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 01.02.2004 al 17.06.2021 e di aver aderito al Fondo di CP_1 previdenza complementare Previambiente, agiva in giudizio per ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento dell'importo di € 777,14 a titolo di Tfr accantonato dalla lavoratrice e rimasto in azienda.
In particolare, la ricorrente deduceva che alla cessazione del rapporto di lavoro chiedeva e otteneva la liquidazione della quota di Tfr accantonata presso il fondo di previdenza complementare, mentre la datrice di lavoro ometteva di versare e restituire la quota di Tfr accantonata presso l'azienda.
Pertanto, la ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a ricevere, dalla datrice di lavoro, il pagamento della somma di € 777,14 a titolo di saldo Tfr trattenuto in azienda, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che, con propria memoria, eccepiva Controparte_2 in compensazione un controcredito di € 8.954,72 a titolo di spese e competenze legali liquidate in favore della società ex datrice di lavoro nell'ambito dei vari gradi di giudizio aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento comminato alla ricorrente. Pertanto, concludeva chiedendo di accertare l'estinzione del credito ex adverso azionato per compensazione impropria ovvero, in subordine, per compensazione giudiziale con il controcredito di € 8.955,72 con conseguente rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
10.12.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa come da separata sentenza contestuale.
Preliminarmente, si osserva che è fondata e va accolta l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta, con conseguente rigetto del ricorso.
Infatti, si evidenzia che la compensazione che viene in rilievo nel caso di specie è la c.d. “compensazione impropria” la quale si caratterizza e si differenzia dalle altre tipologie codicistiche di compensazione (volontaria, legale e giudiziale) perché i contro crediti opposti in compensazione nascono dal medesimo rapporto e non da rapporti autonomi e distinti.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del c.c., che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare
e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza”
(Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14156).
Tuttavia la giurisprudenza consolidata ha precisato, quanto alla disciplina applicabile alla compensazione impropria, che la cosiddetta "compensazione atecnica" non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di
"compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (arg. ex Cass. 9 maggio 2006, n. 10629; cfr. Cass. sez. lav. n. 1695/2015).
In particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione. Pertanto, deve ritenersi che, in presenza di una eccezione di compensazione formulata sulla base di un controcredito di cui sia controversa l'esistenza, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale e, conseguentemente, nemmeno “impropria o atecnica” (in quanto anche quest'ultima deve rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.).
Mentre, se il controcredito sia certo nell'an ma non nel quantum e, quindi, sia non liquido, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione solo se è facile e pronta, ossia attuabile nel medesimo giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/12/2023, n.
35913), altrimenti dovrà comunque rigettare l'eccezione di compensazione (trattasi, peraltro, di principi confermati anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 15 novembre 2016 n° 23225).
Alla luce di quanto detto, affinché possa operare la compensazione anche impropria o atecnica, è necessario che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione nell'ambito del medesimo giudizio.
Nel caso di specie si ritiene possa operare la c.d. compensazione impropria in quanto i crediti opposti in compensazione scaturiscono da un unico rapporto, rappresentato nello specifico dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Difatti, posta la riconducibilità al rapporto di lavoro del diritto al pagamento del Tfr azionato dal lavoratore, deve ritenersi che anche il diritto opposto in compensazione dal datore di lavoro scaturisca dal medesimo rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, dal momento che esso attiene al pagamento delle spese di lite liquidate a carico del lavoratore soccombente nei vari gradi di giudizio di impugnazione del licenziamento irrogato dalla nell'ambito del rapporto lavorativo con la CP_1 Pt_1
Difatti, dagli atti si evince che in data 29.06.2021 la società convenuta irrogava alla odierna ricorrente il licenziamento per giusta causa.
Il licenziamento era impugnato e definito in primo grado con sentenza che confermava la risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore della della sola tutela indennitaria liquidata in 12 mensilità con compensazione Pt_1 delle spese di lite (cfr. all. 4 e 5 resist.).
Tale sentenza era confermata, all'esito del giudizio di Appello e in Cassazione, con spese di lite liquidate, nei vari gradi di giudizio, rispettivamente in € 2.000,00 e €
4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IV
e Cpa (cfr. all. 8 e 9). L'importo complessivo dovuto alla a titolo di spese legali veniva determinato CP_1 dalla società datrice di lavoro, all'esito di un semplice calcolo matematico non contestato né all'atto della costituzione in mora né in questa sede, in € 8.954,72
(cfr. all. 10 resist.).
Parte ricorrente, a fronte dell'eccezione di compensazione opposta dalla società convenuta, nulla deduceva in termini di fatti impeditivi modificativi o estintivi del controcredito azionato. Circa la dedotta impossibilità di compensare il Tfr con altri crediti, stante la sua natura alimentare si osserva che, per consolidata giurisprudenza “la compensazione del Tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c. in relazione ai crediti impignorabili opera solamente con riguardo alla compensazione propria, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici e non anche per quella impropria, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale
è indubbiamente il rapporto di lavoro” (Cass. n. 21646/2016; cfr. anche Cass.
26365/24). Trattandosi, in questo caso, di compensazione impropria, per le ragioni sopra esposte, potrà operare la compensazione tra il credito per Tfr vantato dalla ricorrente ed il controcredito opposto in compensazione e scaturente dal medesimo rapporto di lavoro.
Deve, pertanto, ritenersi, alla luce della documentazione in atti che il controcredito posto a fondamento dell'eccezione di compensazione c.d. impropria sia certo, liquido ed esigibile, presentando tutti i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. affinchè possa operare l'effetto estintivo della compensazione.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato essendo il credito di € 777,14, azionato dal lavoratore, estinto per compensazione, sino a concorrenza, con il controcredito di € 8.954,72 opposto da parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (IÀ ), così provvede: Pt_1 Controparte_1 CP_3
1. Rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 300,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
Nel giudizio discusso all'udienza del 10.12.2025, promossa da: rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano Parte_1
De Rosis Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa in giudizio dall'avv. Mariacarmela Magistro
Resistente
Oggetto: pagamento tfr
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.10.2024 la ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 01.02.2004 al 17.06.2021 e di aver aderito al Fondo di CP_1 previdenza complementare Previambiente, agiva in giudizio per ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento dell'importo di € 777,14 a titolo di Tfr accantonato dalla lavoratrice e rimasto in azienda.
In particolare, la ricorrente deduceva che alla cessazione del rapporto di lavoro chiedeva e otteneva la liquidazione della quota di Tfr accantonata presso il fondo di previdenza complementare, mentre la datrice di lavoro ometteva di versare e restituire la quota di Tfr accantonata presso l'azienda.
Pertanto, la ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a ricevere, dalla datrice di lavoro, il pagamento della somma di € 777,14 a titolo di saldo Tfr trattenuto in azienda, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che, con propria memoria, eccepiva Controparte_2 in compensazione un controcredito di € 8.954,72 a titolo di spese e competenze legali liquidate in favore della società ex datrice di lavoro nell'ambito dei vari gradi di giudizio aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento comminato alla ricorrente. Pertanto, concludeva chiedendo di accertare l'estinzione del credito ex adverso azionato per compensazione impropria ovvero, in subordine, per compensazione giudiziale con il controcredito di € 8.955,72 con conseguente rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
10.12.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa come da separata sentenza contestuale.
Preliminarmente, si osserva che è fondata e va accolta l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta, con conseguente rigetto del ricorso.
Infatti, si evidenzia che la compensazione che viene in rilievo nel caso di specie è la c.d. “compensazione impropria” la quale si caratterizza e si differenzia dalle altre tipologie codicistiche di compensazione (volontaria, legale e giudiziale) perché i contro crediti opposti in compensazione nascono dal medesimo rapporto e non da rapporti autonomi e distinti.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del c.c., che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare
e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza”
(Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14156).
Tuttavia la giurisprudenza consolidata ha precisato, quanto alla disciplina applicabile alla compensazione impropria, che la cosiddetta "compensazione atecnica" non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di
"compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (arg. ex Cass. 9 maggio 2006, n. 10629; cfr. Cass. sez. lav. n. 1695/2015).
In particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione. Pertanto, deve ritenersi che, in presenza di una eccezione di compensazione formulata sulla base di un controcredito di cui sia controversa l'esistenza, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale e, conseguentemente, nemmeno “impropria o atecnica” (in quanto anche quest'ultima deve rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.).
Mentre, se il controcredito sia certo nell'an ma non nel quantum e, quindi, sia non liquido, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione solo se è facile e pronta, ossia attuabile nel medesimo giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/12/2023, n.
35913), altrimenti dovrà comunque rigettare l'eccezione di compensazione (trattasi, peraltro, di principi confermati anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 15 novembre 2016 n° 23225).
Alla luce di quanto detto, affinché possa operare la compensazione anche impropria o atecnica, è necessario che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione nell'ambito del medesimo giudizio.
Nel caso di specie si ritiene possa operare la c.d. compensazione impropria in quanto i crediti opposti in compensazione scaturiscono da un unico rapporto, rappresentato nello specifico dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Difatti, posta la riconducibilità al rapporto di lavoro del diritto al pagamento del Tfr azionato dal lavoratore, deve ritenersi che anche il diritto opposto in compensazione dal datore di lavoro scaturisca dal medesimo rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, dal momento che esso attiene al pagamento delle spese di lite liquidate a carico del lavoratore soccombente nei vari gradi di giudizio di impugnazione del licenziamento irrogato dalla nell'ambito del rapporto lavorativo con la CP_1 Pt_1
Difatti, dagli atti si evince che in data 29.06.2021 la società convenuta irrogava alla odierna ricorrente il licenziamento per giusta causa.
Il licenziamento era impugnato e definito in primo grado con sentenza che confermava la risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore della della sola tutela indennitaria liquidata in 12 mensilità con compensazione Pt_1 delle spese di lite (cfr. all. 4 e 5 resist.).
Tale sentenza era confermata, all'esito del giudizio di Appello e in Cassazione, con spese di lite liquidate, nei vari gradi di giudizio, rispettivamente in € 2.000,00 e €
4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IV
e Cpa (cfr. all. 8 e 9). L'importo complessivo dovuto alla a titolo di spese legali veniva determinato CP_1 dalla società datrice di lavoro, all'esito di un semplice calcolo matematico non contestato né all'atto della costituzione in mora né in questa sede, in € 8.954,72
(cfr. all. 10 resist.).
Parte ricorrente, a fronte dell'eccezione di compensazione opposta dalla società convenuta, nulla deduceva in termini di fatti impeditivi modificativi o estintivi del controcredito azionato. Circa la dedotta impossibilità di compensare il Tfr con altri crediti, stante la sua natura alimentare si osserva che, per consolidata giurisprudenza “la compensazione del Tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c. in relazione ai crediti impignorabili opera solamente con riguardo alla compensazione propria, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici e non anche per quella impropria, ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale
è indubbiamente il rapporto di lavoro” (Cass. n. 21646/2016; cfr. anche Cass.
26365/24). Trattandosi, in questo caso, di compensazione impropria, per le ragioni sopra esposte, potrà operare la compensazione tra il credito per Tfr vantato dalla ricorrente ed il controcredito opposto in compensazione e scaturente dal medesimo rapporto di lavoro.
Deve, pertanto, ritenersi, alla luce della documentazione in atti che il controcredito posto a fondamento dell'eccezione di compensazione c.d. impropria sia certo, liquido ed esigibile, presentando tutti i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. affinchè possa operare l'effetto estintivo della compensazione.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato essendo il credito di € 777,14, azionato dal lavoratore, estinto per compensazione, sino a concorrenza, con il controcredito di € 8.954,72 opposto da parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (IÀ ), così provvede: Pt_1 Controparte_1 CP_3
1. Rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 300,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli