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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/11/2024, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
n. 780/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473- bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 30.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, P.zza Colombo n.4 presso lo studio dell'avv.to Luca Ritzu che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, P.zza Colombo n.4 presso lo studio dell'avv.to Luca Ritzu che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora ed il Signor in data Pt_1 CP_1
21/07/1996 in Sanremo (IM), trascritto nei registri dello Stato Civile - Comune di
Sanremo - Anno 1996 - n. 68 - Parte II - Serie A senza alcuna condizione, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere a tutte le incombenze di legge;
spese compensate”.
per il pubblico Ministero: “... dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: ”. Parte_2
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 780/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 216.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 21.7.1996 con e che dall'unione non sono nati CP_1 figli;
che il Tribunale di Imperia con provvedimento in data 14.7.2006 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza avanzare alcuna ulteriore domanda.
Si costituiva in giudizio che, con propria comparsa di costituzione ed CP_1 avendo conferito incarico al medesimo difensore, rassegnava conclusioni coincidenti con quelle di controparte, instando affinché il ricorso fosse esaminato dal Tribunale alla stregua di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale, interpretato il ricorso come congiuntamente presentato dalle parti e preso atto della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 30.10.2024.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come esse avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico
Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate congiuntamente hanno dato atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 21.7.1996 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli Parte_1 atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1996, al n.68, parte II, serie A, Reg. 1 di Sanremo;
2) nulla per le spese.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 780/2024 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 26.11.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473- bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 30.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, P.zza Colombo n.4 presso lo studio dell'avv.to Luca Ritzu che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, P.zza Colombo n.4 presso lo studio dell'avv.to Luca Ritzu che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora ed il Signor in data Pt_1 CP_1
21/07/1996 in Sanremo (IM), trascritto nei registri dello Stato Civile - Comune di
Sanremo - Anno 1996 - n. 68 - Parte II - Serie A senza alcuna condizione, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere a tutte le incombenze di legge;
spese compensate”.
per il pubblico Ministero: “... dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: ”. Parte_2
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 780/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 216.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 21.7.1996 con e che dall'unione non sono nati CP_1 figli;
che il Tribunale di Imperia con provvedimento in data 14.7.2006 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza avanzare alcuna ulteriore domanda.
Si costituiva in giudizio che, con propria comparsa di costituzione ed CP_1 avendo conferito incarico al medesimo difensore, rassegnava conclusioni coincidenti con quelle di controparte, instando affinché il ricorso fosse esaminato dal Tribunale alla stregua di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale, interpretato il ricorso come congiuntamente presentato dalle parti e preso atto della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 30.10.2024.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come esse avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico
Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate congiuntamente hanno dato atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 21.7.1996 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli Parte_1 atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1996, al n.68, parte II, serie A, Reg. 1 di Sanremo;
2) nulla per le spese.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 780/2024 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 26.11.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3