TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3113/2022, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLA CHIRIGONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
GRAZIA NIEDDA e DANIELA MASALA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente;
E
Avv. GIACOMINA SOLE, curatore speciale della minore , Per_1 con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. verbale udienza del 21.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2022 la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig. per ottenere la Controparte_1
separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Ozieri in pagina 1 di 8 data 2.04.2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ozieri per l'Anno 2011- Numero 4 -
Parte II - Serie A.
A tal proposito, ha allegato: a) che la relazione tra i coniugi, dalla quale era nata la figlia (in Per_1
Ozieri il 24.09.2011) era ormai terminata e nel mese di settembre 2022 il resistente, di comune accordo con la coniuge, aveva lasciato la casa familiare, sita in Ozieri in via Nuoro n.16, per trasferirsi nell'abitazione dei genitori, sempre in Ozieri;
b) che era attualmente disoccupata ma percepiva l'indennità di disoccupazione dell'importo di € 300,00 (sino al mese di dicembre 2022) per aver svolto l'attività di badante sino al maggio 2022; c) che il resistente era dipendente a tempo indeterminato della società “Ruda Market s.a.s.” in Ozieri, con la qualifica di addetto alle vendite, e percepiva una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00, oltre ad assegni familiari;
d) che la casa familiare era gravata dal pagamento di rate mensili pari ad € 250,00 dovute per il mutuo fondiario.
Sulla base di tali premesse la ricorrente ha chiesto: la pronuncia sullo status, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento preferenziale presso di sé nella casa coniugale, di cui ha anche chiesto l'assegnazione, e la condanna nei confronti del marito al versamento di un assegno quale contributo al mantenimento per la figlia per l'importo di € 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%,
e l'assegno unico in misura integrale.
Il resistente si è costituito in data 28.02.2023, ed ha aderito alla domanda principale di separazione personale, ma si è discostato radicalmente dalle richieste relative al collocamento della bambina ed alla conseguente assegnazione della casa familiare, deducendoa) che dall'inizio del mese di febbraio 2023 la figlia minore aveva improvvisamente manifestato un profondo disagio nella relazione con la madre, rifugiandosi dal padre e rifiutando di avere contatti con la ricorrente;
b) che al fine di supportare la minore in questa inspiegabile crisi, i genitori si erano rivolti al Centro famiglia di Ozieri per Per_2
avviare un percorso di sostegno al ruolo genitoriale;
c) che gravavano sul ménage familiare i ratei del mutuo fondiario della casa (in comproprietà tra i coniugi) e di altri finanziamenti sempre contratti per far fronte alle esigenze familiari che i coniugi avevano deciso di accollarsi per metà ciascuno.
Il resistente ha, quindi, chiesto che venisse pronunciata la separazione personale, con affidamento condiviso della figlia al padre collocatario, e conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale, la calendarizzazione del diritto di visita da parte della madre, la condanna di quest'ultima alla corresponsione al padre di un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico Inps nell'intero importo (a favore del padre), ed il
50% dei residui ratei relativi al mutuo della casa e ad altri finanziamenti con l'impegno di procedere alla vendita della casa stessa.
pagina 2 di 8 In esito alla prima udienza presidenziale del 7.03.2023, comparsi entrambi i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, preso atto delle dichiarazioni rese dalle rispettive parti circa il percorso genitoriale intrapreso, la causa è stata rinviata alla data del 17.04.2023.
All'udienza del 17.04.2023 il Presidente del Tribunale, nel prendere atto del protrarsi di tale crisi nel rapporto della minore con la figura materna ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo con decreto del 20.05.2023: affidamento condiviso della minore figlia, con collocazione preferenziale presso il padre;
attivazione del padre, o tramite terapeuta o tramite coinvolgimento dei
Servizi sociali di Ozieri, per la predisposizione di un programma finalizzato al recupero della genitorialità ed a favorire, disciplinandoli, gli incontri tra la madre e la figlia, al fine di ottenere un loro graduale riavvicinamento, contributo al mantenimento della minore figlia a carico della madre da fissarsi nella misura di € 300,00, oltre alla corresponsione della metà delle spese straordinarie, e dell'assegno unico in misura integrale ed altre provvidenze, eventualmente percepite, da corrispondersi al genitore collocatario.
Avverso tale provvedimento entrambe le parti del giudizio hanno proposto reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, la quale, in esito al procedimento, con decreto del
28.07.2023 ha accolto parzialmente i gravami disponendo: l'assegnazione della casa familiare al , CP_1 il mantenimento di € 100,00 da versarsi presso il domicilio del padre, il riconoscimento ad entrambi i genitori del diritto all'assegno unico nella misura del 50% secondo la regola generale, ed ha rigettato le ulteriori richieste circa la nomina di un curatore speciale e di una c.t.u. sulla condizione psicologia della minore sul presupposto che “eventuali riscontri negativi di tale percorso di sostegno potranno essere sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado nel corso del giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore, all'udienza del 11.10.2023, sentite le parti personalmente presenti dalle cui dichiarazioni emergeva il perdurante atteggiamento di rifiuto della minore nei confronti della madre, la causa è stata assunta a riserva, a scioglimento della quale il Giudice ha disposto la presa in carico della minore da parte dei Servizi sociali del Comune di Ozieri, il riavvio del percorso presso il centro famiglia di Ozieri, precedentemente iniziato, nonché la continuazione Per_2
con quello con la neuropsichiatra infantile, dott.ssa , ed ha nominato infine un curatore Persona_3
speciale per la bambina, individuandolo nell'avv. Giacomina Sole;
la causa è stata rinviata all'udienza del 21.03.2024, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con decreto del 15.11.2023 il Giudice relatore, appresa dal resistente collocatario e dal Curatore speciale la circostanza dell'attivazione d'ufficio in via d'urgenza presso il Tribunale per i minorenni di
Sassari del procedimento ex art. 403 c.c. con fissazione di udienza per il giorno 21.11.2023 ove pagina 3 di 8 discutere in contraddittorio sulla convalida, revoca, modifica della misura dell'avvenuto collocamento della minore presso una Comunità di Ozieri, ha convocato le parti per l'udienza del 29.11.2023.
All'udienza del 29.11.2023 comparse le parti personalmente ed il Curatore, il Giudice ha preso atto degli accadimenti e del clima familiare creatosi, che hanno confermato il quadro già preannunciato dai
Servizi sociali del Comune di Ozieri nella Relazione depositata in data 28.11.2023, ossia: persistente rifiuto della minore verso la figura materna cui si è aggiunto un allarmante disagio nella relazione con il padre (determinata dall'abuso di sostanze alcoliche), inadeguatezza del nucleo familiare paterno
(nonostante l'ampia disponibilità manifestata) ad un eventuale affidamento della minore, ed ha rinviato la causa all'udienza del 14.12.2023 per la verifica dell'esito del procedimento pendente nanti il
Tribunale per i minorenni di Sassari.
Con decreto del 28.11.2023, il Giudice relatore - preso atto del decreto emesso in data 28.11.2023 dal
Tribunale per i minorenni di Sassari, che ha convalidato la misura dell'inserimento della minore nella struttura comunitaria “Tola Gaias” in Ozieri e la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre
(ma ha dichiarato altresì la propria incompetenza funzionale rispetto alle altre questioni oggetto del presente giudizio) - ha confermato la data d'udienza nanti il Collegio per procedere all'audizione della minore, alla presenza dei Servizi sociali del Comune di Ozieri e della neuropsichiatra infantile, Dott.ssa
, e dei nonni paterni, oltreché del Curatore speciale e dei procuratori delle parti del presente Persona_3
procedimento.
All'udienza del 14.12.2023, il Collegio, sentiti i soggetti suindicati, si è riservato di deliberare e con decreto del 17.12.2023, ha ribadito l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori stabilendo un calendario per il graduale reinserimento della minore in seno alla famiglia paterna (presso i nonni), demandandone l'organizzazione ai Servizi sociali, investiti anche della progressiva ricostruzione della relazione con entrambe le figure genitoriali, di cui ha disposto la ripresa degli incontri padre / figlia solo agli esiti della evoluzione in senso favorevole della situazione: ha, infine, rinviato la causa per la prosecuzione dell'istruttoria nanti il Giudice relatore all'udienza del 13.03.2024.
All'udienza del 13.03.2024 fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori, il Giudice sentiti il Curatore speciale, i procuratori delle parti ed i nonni paterni (cui l'invito a comparire era stato esteso stante la violazione della precisa prescrizione contenuta nel provvedimento collegiale del 17.12.2023 di evitare incontri tra la minore ed il padre) ha assunto la causa a riserva, a scioglimento della quale con decreto del 18.03.2024 ha rigettato le richieste istruttorie delle parti, disponendo nuovi provvedimenti provvisori, maggiormente confacenti alla mutata situazione di fatto venutasi a creare, del seguente tenore: affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Ozieri, con collocamento presso la pagina 4 di 8 comunità-alloggio per minori , diritto di visita in capo ai genitori con modalità protette dal Per_4
Servizio sociale del Comune di Ozieri, con specifici compiti di vigilanza sul programma di supporto della minore e dei genitori assegnati al curatore speciale, accertamenti sanitari sulla condizione psicofisica a carico del padre (se intenzionato ad insistere sul collocamento della bambina presso di sé) del quale è emersa a più riprese nel corso del processo la condizione di dipendenza da sostanze alcoliche;
la causa è stata rinviata al 11.07.2024.
All'udienza del 17.07.2024, sentite le parti comparse personalmente ed il Curatore speciale che hanno relazionato sul graduale riavvicinamento della minore ai genitori, offrendo una previsione ottimistica sulla ripresa dei rapporti con entrambi 1, e hanno dato conferma degli esiti delle Relazioni di tutti gli specialisti coinvolti (gli assistenti sociali del Servizio Sociale professionale del Comune di Ozieri, gli psicologi del Servizio dell'Età Evolutiva e Spazio Neutro del Centro per la Famiglia , gli Per_2 educatori della Comunità alloggio per minori ) nel frattempo fatte pervenire al Tribunale, Per_4
il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 27.11.2024 per la prosecuzione del monitoraggio dell'andamento del sostegno offerto agli interessati.
All'udienza del 27.11.2024, comparsi i procuratori delle parti ed il Curatore speciale, il Giudice nel prender atto delle risultanze delle Relazioni riferite all'ultimo periodo sull'andamento degli incontri che hanno dato conto del miglioramento del quadro complessivo sia con riferimento alla condizione psico- fisica della minore, sia dei rapporti tra questa ed i genitori, specialmente nei confronti della figura materna, ha demandato ai Servizi sociali del Comune di Ozieri la programmazione del progressivo rientro della minore presso l'abitazione materna, assegnando alle altre figure professionali coinvolte
(psicologi, assistenti sociali ed educatori) di continuare a monitorare l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità della madre e del padre e della condizione psicofisica della minore;
la causa è stata rinviata all'udienza del 15.05.2025, differita al 21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025, presenti il Curatore speciale2 ed i procuratori delle parti, sulla scorta delle ultime risultanze delle Relazioni dei vari operatori che concordemente hanno ritenuto concluso il
Per_ 1 Dal verbale dell'udienza del 17.07.2024: il signor dichiara “( Mi ha detto che ha Controparte_1 voglia di vedermi e mi ha detto che dovremmo incontrarci in agosto, secondo quello che diranno gli operatori della Per_ Struttura”; la signora dichiara “sono felicissima che abbia ripreso (dal giorno Parte_1 prima di Pasqua 2024) i rapporti con me, ora ci sentiamo telefonicamente e soprattutto per messaggi. Si è aperta molto nei Per_ miei confronti”; l'Avv. GIACOMINA SOLE dichiara: ha piacere di condividere del tempo con il papà e con la mamma, è molto legata a entrambi. E' stata molto contenta della sua cresima e che ci fossero entrambi”.
Per_ 2 All'udienza il Curatore speciale riferisce che sta bene, il percorso all'interno della Comunità è terminato, permane il supporto psicologico offerto dai Servizi, e ha voglia e necessità di tornare a casa dalla madre, con quale ha ritrovato la serenità del rapporto;
i Servizi hanno indicato che tale rientro dovrebbe avvenire al termine del percorso scolastico. Per pagina 5 di 8 percorso comunitario della minore e riferito sulla maggiore idoneità del contesto familiare materno a garantire l'accoglienza ed il reinserimento in famiglia di (anche alla luce del fatto che la madre ha Per_1
svolto regolarmente il percorso di sostegno alla genitorialità, al contrario del padre che non solo lo ha disertato, adducendo impedimenti di varia natura, ma si è anche reso protagonista con la figlia di incresciosi episodi che hanno rivelato il permanere di problematiche alcolcorrelate), il Giudice ha formulato la seguente proposta sul regime di affidamento e sulla regolamentazione del diritto di visita del padre, che è stata accettata dalle parti, del seguente tenore:
“- affidamento condiviso di a entrambi i genitori Per_1
- rientro a casa di , attualmente in regime residenziale presso la Comunità Tola Gaias, entro il 15 Per_1
giugno 2025 e collocazione prevalente presso il domicilio della madre, che attualmente si trova ad
Ozieri
- circa il diritto di visita del padre: incontrerà il padre e starà con lui due pomeriggi a settimana Per_1
da stabilire su accordo dei genitori di settimana in settimana (poiché il sig. lavora con i turni, CP_1
che vengono comunicati ogni settimana antecedente), il pernottamento a settimane alternate
(permanenza da sabato mattina a lunedì mattina) inizierà da settembre con la ripresa della scuola;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre ha diritto di passare con 7 giorni consecutivi durante Per_1
il mese di luglio e durante il mese di agosto (con pernottamento solo se se la sentirà), con Per_1
prolungamento a 15 giorni per ciascun mese per gli anni a venire”.;
Per le restanti questioni di ordine economico, la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata tenuto conto dell'evidente e insanabile frattura creatasi all'interno del nucleo familiare, comprovata dalla richiesta di entrambi in tal senso, ed essendo fallito il tentativo di riconciliazione avvenuto in sede presidenziale.
Le dichiarazioni delle parti consentono di ritenere, quindi, provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale delle parti del presente giudizio.
Ciò posto, e, considerato l'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 21.05.2025 all'esito dell'ampia istruttoria espletata, sul regime di affidamento, sul collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno e sull'esercizio del diritto di visita da parte del padre, che il Collegio
Per_ quanto riguarda il diritto di visita del padre, precisa che vuole vedere il papà al quale è molto affezionata ma è preoccupata degli alti e bassi che si presentano per i comportamenti di lui. Chiede che il pernottamento presso di lui sia stabilito per una fase successiva. pagina 6 di 8 conferma in quanto conforme all'interesse della minore, la controversia rimane incentrata sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre (genitore non collocatario).
Il Collegio stabilisce che il sig. versi il contributo mensile al mantenimento a favore della figlia CP_1 che determina in € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, importo ritenuto adeguato alle rispettive capacità reddituali ed economiche delle parti, considerato che se da un lato entrambi i coniugi percepiscono uno stipendio di entità equivalente (pari ad € 1.100 mensili) e sostengono entrambi costi abitativi, segnatamente per € 283,00 quanto al sig. (per la rata mensile del mutuo per la casa CP_1
familiare dove tuttora continua ad abitare) ed € 350,00 quanto alla sig.ra (per il canone Pt_1 mensile dell'alloggio condotto in locazione), va considerato che il primo è gravato anche delle rate del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia pari ad € 40.000, con rata mensile pari ad €
250,00/300,00 mensili e dei costi del carburante per gli spostamenti presso il luogo di lavoro.
Le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia verranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo CNF.
L'Assegno unico universale INPS sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% come per legge in difetto di diverso accordo.
Le spese del presente procedimento vengono compensate in ragione della natura della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.10.2022 dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
[...]
1) pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ozieri Controparte_1
(SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1
madre, disponendo il rientro a casa di attualmente in regime residenziale presso la Per_1
Comunità Tola Gaias, entro e non olte il 30 giugno 2025 secondo i tempi e le modalità indicate dai Servizi di Ozieri di concerto con il responsabile dalle Comunità;
3) stabilisce che incontrerà il padre e starà con lui due pomeriggi a settimana, da determinare Per_1
su accordo dei genitori di settimana in settimana, il pernottamento a casa del padre a settimane alternate (permanenza da sabato mattina a lunedì mattina) inizierà da settembre 2025 con la ripresa della scuola;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con 7 giorni Per_1
pagina 7 di 8 consecutivi durante il mese di luglio e durante il mese di agosto (con pernottamento solo se se la sentirà), con prolungamento a 15 giorni per ciascun mese per gli anni a venire;
Per_1
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1
quale contributo per il mantenimento ordinario della Parte_1
figlia, la somma di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
5) dispone che entrambi i coniugi percepiranno nella misura del 50% l'assegno unico erogato dall'INPS a favore della minore figlia;
6) incarica i Servizi sociali del Comune di Ozieri di continuare il monitoraggio della situazione della minore e di offrire al sig. l'attivazione di ogni servizio che possa essergli di Per_1 CP_1
ausilio;
7) compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Sassari il 6.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Si comunichi alle parti, al Curatore speciale, ai Servizi sociali del e alla Parte_2 [...]
Parte_3
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3113/2022, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLA CHIRIGONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
GRAZIA NIEDDA e DANIELA MASALA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente;
E
Avv. GIACOMINA SOLE, curatore speciale della minore , Per_1 con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. verbale udienza del 21.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2022 la sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig. per ottenere la Controparte_1
separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Ozieri in pagina 1 di 8 data 2.04.2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ozieri per l'Anno 2011- Numero 4 -
Parte II - Serie A.
A tal proposito, ha allegato: a) che la relazione tra i coniugi, dalla quale era nata la figlia (in Per_1
Ozieri il 24.09.2011) era ormai terminata e nel mese di settembre 2022 il resistente, di comune accordo con la coniuge, aveva lasciato la casa familiare, sita in Ozieri in via Nuoro n.16, per trasferirsi nell'abitazione dei genitori, sempre in Ozieri;
b) che era attualmente disoccupata ma percepiva l'indennità di disoccupazione dell'importo di € 300,00 (sino al mese di dicembre 2022) per aver svolto l'attività di badante sino al maggio 2022; c) che il resistente era dipendente a tempo indeterminato della società “Ruda Market s.a.s.” in Ozieri, con la qualifica di addetto alle vendite, e percepiva una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00, oltre ad assegni familiari;
d) che la casa familiare era gravata dal pagamento di rate mensili pari ad € 250,00 dovute per il mutuo fondiario.
Sulla base di tali premesse la ricorrente ha chiesto: la pronuncia sullo status, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento preferenziale presso di sé nella casa coniugale, di cui ha anche chiesto l'assegnazione, e la condanna nei confronti del marito al versamento di un assegno quale contributo al mantenimento per la figlia per l'importo di € 400,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%,
e l'assegno unico in misura integrale.
Il resistente si è costituito in data 28.02.2023, ed ha aderito alla domanda principale di separazione personale, ma si è discostato radicalmente dalle richieste relative al collocamento della bambina ed alla conseguente assegnazione della casa familiare, deducendoa) che dall'inizio del mese di febbraio 2023 la figlia minore aveva improvvisamente manifestato un profondo disagio nella relazione con la madre, rifugiandosi dal padre e rifiutando di avere contatti con la ricorrente;
b) che al fine di supportare la minore in questa inspiegabile crisi, i genitori si erano rivolti al Centro famiglia di Ozieri per Per_2
avviare un percorso di sostegno al ruolo genitoriale;
c) che gravavano sul ménage familiare i ratei del mutuo fondiario della casa (in comproprietà tra i coniugi) e di altri finanziamenti sempre contratti per far fronte alle esigenze familiari che i coniugi avevano deciso di accollarsi per metà ciascuno.
Il resistente ha, quindi, chiesto che venisse pronunciata la separazione personale, con affidamento condiviso della figlia al padre collocatario, e conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale, la calendarizzazione del diritto di visita da parte della madre, la condanna di quest'ultima alla corresponsione al padre di un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico Inps nell'intero importo (a favore del padre), ed il
50% dei residui ratei relativi al mutuo della casa e ad altri finanziamenti con l'impegno di procedere alla vendita della casa stessa.
pagina 2 di 8 In esito alla prima udienza presidenziale del 7.03.2023, comparsi entrambi i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, preso atto delle dichiarazioni rese dalle rispettive parti circa il percorso genitoriale intrapreso, la causa è stata rinviata alla data del 17.04.2023.
All'udienza del 17.04.2023 il Presidente del Tribunale, nel prendere atto del protrarsi di tale crisi nel rapporto della minore con la figura materna ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo con decreto del 20.05.2023: affidamento condiviso della minore figlia, con collocazione preferenziale presso il padre;
attivazione del padre, o tramite terapeuta o tramite coinvolgimento dei
Servizi sociali di Ozieri, per la predisposizione di un programma finalizzato al recupero della genitorialità ed a favorire, disciplinandoli, gli incontri tra la madre e la figlia, al fine di ottenere un loro graduale riavvicinamento, contributo al mantenimento della minore figlia a carico della madre da fissarsi nella misura di € 300,00, oltre alla corresponsione della metà delle spese straordinarie, e dell'assegno unico in misura integrale ed altre provvidenze, eventualmente percepite, da corrispondersi al genitore collocatario.
Avverso tale provvedimento entrambe le parti del giudizio hanno proposto reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, la quale, in esito al procedimento, con decreto del
28.07.2023 ha accolto parzialmente i gravami disponendo: l'assegnazione della casa familiare al , CP_1 il mantenimento di € 100,00 da versarsi presso il domicilio del padre, il riconoscimento ad entrambi i genitori del diritto all'assegno unico nella misura del 50% secondo la regola generale, ed ha rigettato le ulteriori richieste circa la nomina di un curatore speciale e di una c.t.u. sulla condizione psicologia della minore sul presupposto che “eventuali riscontri negativi di tale percorso di sostegno potranno essere sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado nel corso del giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore, all'udienza del 11.10.2023, sentite le parti personalmente presenti dalle cui dichiarazioni emergeva il perdurante atteggiamento di rifiuto della minore nei confronti della madre, la causa è stata assunta a riserva, a scioglimento della quale il Giudice ha disposto la presa in carico della minore da parte dei Servizi sociali del Comune di Ozieri, il riavvio del percorso presso il centro famiglia di Ozieri, precedentemente iniziato, nonché la continuazione Per_2
con quello con la neuropsichiatra infantile, dott.ssa , ed ha nominato infine un curatore Persona_3
speciale per la bambina, individuandolo nell'avv. Giacomina Sole;
la causa è stata rinviata all'udienza del 21.03.2024, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con decreto del 15.11.2023 il Giudice relatore, appresa dal resistente collocatario e dal Curatore speciale la circostanza dell'attivazione d'ufficio in via d'urgenza presso il Tribunale per i minorenni di
Sassari del procedimento ex art. 403 c.c. con fissazione di udienza per il giorno 21.11.2023 ove pagina 3 di 8 discutere in contraddittorio sulla convalida, revoca, modifica della misura dell'avvenuto collocamento della minore presso una Comunità di Ozieri, ha convocato le parti per l'udienza del 29.11.2023.
All'udienza del 29.11.2023 comparse le parti personalmente ed il Curatore, il Giudice ha preso atto degli accadimenti e del clima familiare creatosi, che hanno confermato il quadro già preannunciato dai
Servizi sociali del Comune di Ozieri nella Relazione depositata in data 28.11.2023, ossia: persistente rifiuto della minore verso la figura materna cui si è aggiunto un allarmante disagio nella relazione con il padre (determinata dall'abuso di sostanze alcoliche), inadeguatezza del nucleo familiare paterno
(nonostante l'ampia disponibilità manifestata) ad un eventuale affidamento della minore, ed ha rinviato la causa all'udienza del 14.12.2023 per la verifica dell'esito del procedimento pendente nanti il
Tribunale per i minorenni di Sassari.
Con decreto del 28.11.2023, il Giudice relatore - preso atto del decreto emesso in data 28.11.2023 dal
Tribunale per i minorenni di Sassari, che ha convalidato la misura dell'inserimento della minore nella struttura comunitaria “Tola Gaias” in Ozieri e la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre
(ma ha dichiarato altresì la propria incompetenza funzionale rispetto alle altre questioni oggetto del presente giudizio) - ha confermato la data d'udienza nanti il Collegio per procedere all'audizione della minore, alla presenza dei Servizi sociali del Comune di Ozieri e della neuropsichiatra infantile, Dott.ssa
, e dei nonni paterni, oltreché del Curatore speciale e dei procuratori delle parti del presente Persona_3
procedimento.
All'udienza del 14.12.2023, il Collegio, sentiti i soggetti suindicati, si è riservato di deliberare e con decreto del 17.12.2023, ha ribadito l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori stabilendo un calendario per il graduale reinserimento della minore in seno alla famiglia paterna (presso i nonni), demandandone l'organizzazione ai Servizi sociali, investiti anche della progressiva ricostruzione della relazione con entrambe le figure genitoriali, di cui ha disposto la ripresa degli incontri padre / figlia solo agli esiti della evoluzione in senso favorevole della situazione: ha, infine, rinviato la causa per la prosecuzione dell'istruttoria nanti il Giudice relatore all'udienza del 13.03.2024.
All'udienza del 13.03.2024 fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori, il Giudice sentiti il Curatore speciale, i procuratori delle parti ed i nonni paterni (cui l'invito a comparire era stato esteso stante la violazione della precisa prescrizione contenuta nel provvedimento collegiale del 17.12.2023 di evitare incontri tra la minore ed il padre) ha assunto la causa a riserva, a scioglimento della quale con decreto del 18.03.2024 ha rigettato le richieste istruttorie delle parti, disponendo nuovi provvedimenti provvisori, maggiormente confacenti alla mutata situazione di fatto venutasi a creare, del seguente tenore: affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Ozieri, con collocamento presso la pagina 4 di 8 comunità-alloggio per minori , diritto di visita in capo ai genitori con modalità protette dal Per_4
Servizio sociale del Comune di Ozieri, con specifici compiti di vigilanza sul programma di supporto della minore e dei genitori assegnati al curatore speciale, accertamenti sanitari sulla condizione psicofisica a carico del padre (se intenzionato ad insistere sul collocamento della bambina presso di sé) del quale è emersa a più riprese nel corso del processo la condizione di dipendenza da sostanze alcoliche;
la causa è stata rinviata al 11.07.2024.
All'udienza del 17.07.2024, sentite le parti comparse personalmente ed il Curatore speciale che hanno relazionato sul graduale riavvicinamento della minore ai genitori, offrendo una previsione ottimistica sulla ripresa dei rapporti con entrambi 1, e hanno dato conferma degli esiti delle Relazioni di tutti gli specialisti coinvolti (gli assistenti sociali del Servizio Sociale professionale del Comune di Ozieri, gli psicologi del Servizio dell'Età Evolutiva e Spazio Neutro del Centro per la Famiglia , gli Per_2 educatori della Comunità alloggio per minori ) nel frattempo fatte pervenire al Tribunale, Per_4
il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 27.11.2024 per la prosecuzione del monitoraggio dell'andamento del sostegno offerto agli interessati.
All'udienza del 27.11.2024, comparsi i procuratori delle parti ed il Curatore speciale, il Giudice nel prender atto delle risultanze delle Relazioni riferite all'ultimo periodo sull'andamento degli incontri che hanno dato conto del miglioramento del quadro complessivo sia con riferimento alla condizione psico- fisica della minore, sia dei rapporti tra questa ed i genitori, specialmente nei confronti della figura materna, ha demandato ai Servizi sociali del Comune di Ozieri la programmazione del progressivo rientro della minore presso l'abitazione materna, assegnando alle altre figure professionali coinvolte
(psicologi, assistenti sociali ed educatori) di continuare a monitorare l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità della madre e del padre e della condizione psicofisica della minore;
la causa è stata rinviata all'udienza del 15.05.2025, differita al 21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025, presenti il Curatore speciale2 ed i procuratori delle parti, sulla scorta delle ultime risultanze delle Relazioni dei vari operatori che concordemente hanno ritenuto concluso il
Per_ 1 Dal verbale dell'udienza del 17.07.2024: il signor dichiara “( Mi ha detto che ha Controparte_1 voglia di vedermi e mi ha detto che dovremmo incontrarci in agosto, secondo quello che diranno gli operatori della Per_ Struttura”; la signora dichiara “sono felicissima che abbia ripreso (dal giorno Parte_1 prima di Pasqua 2024) i rapporti con me, ora ci sentiamo telefonicamente e soprattutto per messaggi. Si è aperta molto nei Per_ miei confronti”; l'Avv. GIACOMINA SOLE dichiara: ha piacere di condividere del tempo con il papà e con la mamma, è molto legata a entrambi. E' stata molto contenta della sua cresima e che ci fossero entrambi”.
Per_ 2 All'udienza il Curatore speciale riferisce che sta bene, il percorso all'interno della Comunità è terminato, permane il supporto psicologico offerto dai Servizi, e ha voglia e necessità di tornare a casa dalla madre, con quale ha ritrovato la serenità del rapporto;
i Servizi hanno indicato che tale rientro dovrebbe avvenire al termine del percorso scolastico. Per pagina 5 di 8 percorso comunitario della minore e riferito sulla maggiore idoneità del contesto familiare materno a garantire l'accoglienza ed il reinserimento in famiglia di (anche alla luce del fatto che la madre ha Per_1
svolto regolarmente il percorso di sostegno alla genitorialità, al contrario del padre che non solo lo ha disertato, adducendo impedimenti di varia natura, ma si è anche reso protagonista con la figlia di incresciosi episodi che hanno rivelato il permanere di problematiche alcolcorrelate), il Giudice ha formulato la seguente proposta sul regime di affidamento e sulla regolamentazione del diritto di visita del padre, che è stata accettata dalle parti, del seguente tenore:
“- affidamento condiviso di a entrambi i genitori Per_1
- rientro a casa di , attualmente in regime residenziale presso la Comunità Tola Gaias, entro il 15 Per_1
giugno 2025 e collocazione prevalente presso il domicilio della madre, che attualmente si trova ad
Ozieri
- circa il diritto di visita del padre: incontrerà il padre e starà con lui due pomeriggi a settimana Per_1
da stabilire su accordo dei genitori di settimana in settimana (poiché il sig. lavora con i turni, CP_1
che vengono comunicati ogni settimana antecedente), il pernottamento a settimane alternate
(permanenza da sabato mattina a lunedì mattina) inizierà da settembre con la ripresa della scuola;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre ha diritto di passare con 7 giorni consecutivi durante Per_1
il mese di luglio e durante il mese di agosto (con pernottamento solo se se la sentirà), con Per_1
prolungamento a 15 giorni per ciascun mese per gli anni a venire”.;
Per le restanti questioni di ordine economico, la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata tenuto conto dell'evidente e insanabile frattura creatasi all'interno del nucleo familiare, comprovata dalla richiesta di entrambi in tal senso, ed essendo fallito il tentativo di riconciliazione avvenuto in sede presidenziale.
Le dichiarazioni delle parti consentono di ritenere, quindi, provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale delle parti del presente giudizio.
Ciò posto, e, considerato l'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 21.05.2025 all'esito dell'ampia istruttoria espletata, sul regime di affidamento, sul collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno e sull'esercizio del diritto di visita da parte del padre, che il Collegio
Per_ quanto riguarda il diritto di visita del padre, precisa che vuole vedere il papà al quale è molto affezionata ma è preoccupata degli alti e bassi che si presentano per i comportamenti di lui. Chiede che il pernottamento presso di lui sia stabilito per una fase successiva. pagina 6 di 8 conferma in quanto conforme all'interesse della minore, la controversia rimane incentrata sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre (genitore non collocatario).
Il Collegio stabilisce che il sig. versi il contributo mensile al mantenimento a favore della figlia CP_1 che determina in € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, importo ritenuto adeguato alle rispettive capacità reddituali ed economiche delle parti, considerato che se da un lato entrambi i coniugi percepiscono uno stipendio di entità equivalente (pari ad € 1.100 mensili) e sostengono entrambi costi abitativi, segnatamente per € 283,00 quanto al sig. (per la rata mensile del mutuo per la casa CP_1
familiare dove tuttora continua ad abitare) ed € 350,00 quanto alla sig.ra (per il canone Pt_1 mensile dell'alloggio condotto in locazione), va considerato che il primo è gravato anche delle rate del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia pari ad € 40.000, con rata mensile pari ad €
250,00/300,00 mensili e dei costi del carburante per gli spostamenti presso il luogo di lavoro.
Le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia verranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo CNF.
L'Assegno unico universale INPS sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% come per legge in difetto di diverso accordo.
Le spese del presente procedimento vengono compensate in ragione della natura della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.10.2022 dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
[...]
1) pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ozieri Controparte_1
(SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1
madre, disponendo il rientro a casa di attualmente in regime residenziale presso la Per_1
Comunità Tola Gaias, entro e non olte il 30 giugno 2025 secondo i tempi e le modalità indicate dai Servizi di Ozieri di concerto con il responsabile dalle Comunità;
3) stabilisce che incontrerà il padre e starà con lui due pomeriggi a settimana, da determinare Per_1
su accordo dei genitori di settimana in settimana, il pernottamento a casa del padre a settimane alternate (permanenza da sabato mattina a lunedì mattina) inizierà da settembre 2025 con la ripresa della scuola;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con 7 giorni Per_1
pagina 7 di 8 consecutivi durante il mese di luglio e durante il mese di agosto (con pernottamento solo se se la sentirà), con prolungamento a 15 giorni per ciascun mese per gli anni a venire;
Per_1
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1
quale contributo per il mantenimento ordinario della Parte_1
figlia, la somma di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
5) dispone che entrambi i coniugi percepiranno nella misura del 50% l'assegno unico erogato dall'INPS a favore della minore figlia;
6) incarica i Servizi sociali del Comune di Ozieri di continuare il monitoraggio della situazione della minore e di offrire al sig. l'attivazione di ogni servizio che possa essergli di Per_1 CP_1
ausilio;
7) compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Sassari il 6.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Si comunichi alle parti, al Curatore speciale, ai Servizi sociali del e alla Parte_2 [...]
Parte_3
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 8 di 8