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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249014688374000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste nel rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo il (parziale) pagamento dell'importo richiesto e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Comune di Latina che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
All'intimazione di pagamento impugnata risultano sottese:
1) cartella di pagamento n° 057 2014 0037144228000;
2) cartella di pagamento n° 05720230026476858000.
Deduce il ricorrente, quanto alla cartella di pagamento sub 2), l'intervenuto pagamento.
A differenza di quanto si legge in ricorso, però, non risulta depositata alcuna quietanza e/ altro documento comprovante il (mero dichiarato) pagamento;
l'argomentazione difensiva è, pertanto, priva di idoneo riscontro probatorio e va disattesa.
Anche le ulteriori contestazioni sono infondate.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica n.
05720140037144228000 e della successiva intimazione di pagamento 05720199001645019000 (cui risulta sottesa la predetta cartella di pagamento), avvenuta in data 3.9.2019.
Nel premettere come nel caso in esame venga in rilievo un termine prescrizionale (e non decadenziale), in considerazione della predetta notifica, del termine quinquennale (trattandosi di tributi locali) e dell'intervento della normativa emergenziale, al momento della notifica dell'atto impugnato non può dirsi inutilmente decorso il termine prescrizionale previsto per il credito in contestazione.
Nessun problema di prescrizione, infine, si pone in ordine al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n° 05720230026476858000 di cui parte ricorrente non contesta la rituale notifica avvenuta in data 31.10.2023.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Comune di Latina, nella misura complessiva di Euro 250,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249014688374000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste nel rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo il (parziale) pagamento dell'importo richiesto e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Comune di Latina che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
All'intimazione di pagamento impugnata risultano sottese:
1) cartella di pagamento n° 057 2014 0037144228000;
2) cartella di pagamento n° 05720230026476858000.
Deduce il ricorrente, quanto alla cartella di pagamento sub 2), l'intervenuto pagamento.
A differenza di quanto si legge in ricorso, però, non risulta depositata alcuna quietanza e/ altro documento comprovante il (mero dichiarato) pagamento;
l'argomentazione difensiva è, pertanto, priva di idoneo riscontro probatorio e va disattesa.
Anche le ulteriori contestazioni sono infondate.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica n.
05720140037144228000 e della successiva intimazione di pagamento 05720199001645019000 (cui risulta sottesa la predetta cartella di pagamento), avvenuta in data 3.9.2019.
Nel premettere come nel caso in esame venga in rilievo un termine prescrizionale (e non decadenziale), in considerazione della predetta notifica, del termine quinquennale (trattandosi di tributi locali) e dell'intervento della normativa emergenziale, al momento della notifica dell'atto impugnato non può dirsi inutilmente decorso il termine prescrizionale previsto per il credito in contestazione.
Nessun problema di prescrizione, infine, si pone in ordine al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n° 05720230026476858000 di cui parte ricorrente non contesta la rituale notifica avvenuta in data 31.10.2023.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Comune di Latina, nella misura complessiva di Euro 250,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.