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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 01/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 12/06/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1738/2024 promossa
DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Moreschini Silvia e dall'avv. Agostini Andrea, presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciarrocchi Sabrina, presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 12 giugno 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in forma concordataria, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997,
n.1, p. II, S. A, con a Porto San RG l'11 gennaio 1997 in regime patrimoniale Controparte_1 di separazione dei beni, che dall'unione era nato il figlio RG il 19/6/1998 e che, stante l'intollerabilità della convivenza, era stato pronunciato il 30 dicembre 2013 decreto di omologa, alle condizioni concordate, della separazione dei coniugi, con applicazione dell'affidamento condiviso del figlio, collocato presso la madre cui era assegnata la casa coniugale di proprietà del ricorrente, e fissazione di un contributo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico del padre, per il mantenimento del figlio, domandava la pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Rappresentava che, dalla pronuncia di omologa della separazione, non era più ripresa la convivenza e che erano venuti meno i presupposti per il mantenimento del figlio, il quale, iscrittosi all'università
Politecnica delle Marche, non aveva coltivato con profitto gli studi, era socio dell'impresa la Nutria
S.r.l., operante in ambito di acquisto, vendita e gestione di attività ricettive, per cui operava come socio lavoratore stagionale presso il Villaggio La Capannina S.r.l. quale addetto ai servizi per i bagnanti, era titolare di proprietà immobiliari nel Comune di Porto S. RG, in parte locate ad uso commerciale, e possedeva depositi bancari con attivi di rilievo.
Domandava, unitamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, divenuto anche potenzialmente economicamente autosufficiente, e dell'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
Con memoria depositata il 10 marzo 2025 si costituiva , lamentando che Controparte_1 il ricorrente era rimasto inadempiente alla cura psicofisica del figlio, non aveva aggiornato secondo gli indici ISTAT il contributo al mantenimento e non aveva versato le spese straordinarie e che il figlio aveva patito pregiudizi psicologici affrontati con sedute di psicoterapia.
Sottolineava che il figlio non era autosufficiente economicamente, frequentava l'università ed aveva beneficiato solo di contratti di lavoro stagionali.
Nell'associarsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la conferma del contributo al mantenimento del figlio e dell'assegnazione della casa coniugale a lei fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi e, in subordine, la riduzione dell'importo mensile.
La causa, istruita con le produzioni di parte risultando superflua la prova orale richiesta, è stata discussa in forma orale all'udienza del 12 giugno 2025 e rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Porto San RG l'11 gennaio 1997 in regime Parte_1 Controparte_1 patrimoniale di separazione dei beni e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997,
n.1, p. II, S. A, va accolta, essendo decorso il termine di legge dal decreto di omologa della separazione del 30 dicembre 2013 ed essendo impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, peraltro mai ripresa da allora.
Segue ordine all'ufficiale dello Stato Civile di tale Comune a provvedere alla relativa annotazione. In ordine al contributo al mantenimento del figlio, fissato nel citato decreto di omologa della separazione nel procedimento R.G. n. 2700/2013, in € 500,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, va osservato che il figlio RG, oggi ventisettenne, non ha coltivato con profitto ed impegno il percorso di studi, non riuscendo a concluderlo in tempi ragionevoli e non si è neppure dedicato con costanza alla ricerca di una stabile occupazione lavorativa, limitandosi a svolgere lavori stagionali come assistente di terra in spiaggia peer una società, La Nutria S.r.l., che gestisce strutture ricettive e di cui peraltro è socio, ricavando gli utili.
Peraltro il discendente risulta comproprietario per 1000/3000 di uno stabile insistente nel Comune di
Porto S. RG e censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio 2, part. 709, sub nn. 5 (Cat. A/4), 6
(Cat. A/2), 7 (Cat. C2), 8 (Cat. C/1) e 9 (Cat. C6), nonché per 1/6 dell'immobile sito nel Comune di
Porto S. RG e censito al N.C.E.U. al foglio 5, part. 610, sub 1, Cat. C/1, che, laddove posti a reddito, previe eventuali opere edilizie necessarie, gli garantirebbero ulteriori entrate e possiede rilevanti depositi bancari, indici di capacità economica non marginale.
Ne discende che in ragione, da un lato, dell'età e della mancata conclusione nei termini del percorso universitario e, dall'altro, della mancata attivazione a fini della ricerca di un'occupazione lavorativa, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica è dipeso dalla mancanza di un impegno effettivo, non potendosi ritenere che il mantenimento al figlio assurga a funzione assistenziale incondizionata e dovendosi ritenere che esso venga a cessare in rapporto a condotta colpevolmente omissiva nel raggiungere l'indipendenza da parte del beneficiario.
Risultano, quindi, sussistenti i presupposti per la revoca del contributo di mantenimento a carico del padre e della correlata assegnazione della casa coniugale alla resistente, che risulta percepire adeguati introiti e con cui il figlio risulta stabilmente convivente, assegnazione che trovava fondamento nell'interesse della prole, allora non autosufficiente economicamente, alla conservazione dell'habitat domestico.
In ragione dell'esito della lite e della soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura contenziosa del giudizio e del valore indeterminato a bassa complessità, vanno poste a carico della che dovrà effettuare la CP_1 refusione al D'Ettore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 18 dicembre Parte_1
2024 ed ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Porto San RG l'11 gennaio 1997, atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, n.1, p. II, S. A, ed ordina all'ufficiale dello Stato civile di tale Comune di provvedere alla relativa annotazione;
- revoca, a decorrere dalla presente pronuncia, il contributo al mantenimento del figlio RG,
a carico del padre , fissato in € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, nel decreto di omologa della separazione alle condizioni concordate del 30 dicembre 2013 nel procedimento R.G. n. 2700/2013;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Porto San RG (FM) in via Petrarca n.
13, a , stabilita nel decreto di omologa della separazione, disponendone Controparte_1 la restituzione al ricorrente;
- condanna alla rifusione a , delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 2.960,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan dott.ssa Sara Marzialetti