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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 760 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti RUSSO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e RUSSO SEGIO, come da procura in atti. attore, contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERA FILIPPO MARIA come da CP_1 procura in atti. convenuto, in persona del Presidente pro tempore (c.f. Controparte_2
),rappresentata e difesa dall'Avv. ELISA RIGHI, come da procura in atti. P.IVA_1 terza chiamata
avente ad oggetto: Responsabilita professionale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che in data 22.05.2012, in seguito ad una sintomatologia algica ad un elemento dentario si era recato presso lo studio dentistico del Dr. , chiedeva la sua condanna al risarcimento CP_1 del danno.
In particolare, il attribuiva le responsabilità medica al convenuto in quanto, dopo una estrazione Pt_1 del dente da lui effettuata, egli accusava dolori e fastidi e lo stesso dentista lo avvisava che sarebbe stato necessario effettuare un piccolo intervento.
Trascorsi circa tre mesi dall'estrazione, non riuscendo più a contattare il DO. RU, l'attore effettuava alcuni accertamenti e, in data 23.10.2012 si ricoverava per “sinusite odontogena con fistola oro-antrale” presso un ospedale di Catania, dove subiva un intervento chirurgico di “Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Caldwell-Luc chiusura del tramite fistoloso oro antrale secondo Rehrmann”.
Cioò premesso chiedeva: “Accogliere la domanda e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto DO. per tutto quanto sopra dedotto ed allegato e condannarlo al pagamento di tutti i danni, CP_1 patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, come sopra specificati e descritti e comunque a quelle giuste somme che saranno per risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a mezzo di eventuale CTU medico-legale, ove ritenuta utile e necessaria per l'accertamento e la quantificazione dei suddetti danni;
”
Si costituiva il convenuto DO. il quale, respingendo tutte le accuse rivolte, chiedeva CP_1 preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata del terzo e, nel merito, il Controparte_2 rigetto delle domande avverse.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva l'impresa assicuratrice che proponeva, dinanzi al giudice una proposta transattiva e, nel contempo, chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza assicurativa con riferimento alla carenza di idoneo consenso.
Esperita l'attività istruttoria e disposte ed eseguite le CTU, la causa giungeva all'udienza di discussione, per la quale veniva prevista la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*****
La questione oggetto del presente giudizio riguarda la denunciata responsabilità sanitaria del DO.
in relazione alla genesi dei danni subiti da . CP_1 Parte_1
Dal punto di vista di diritto sostanziale, il presente giudizio non soggiace alla disciplina prevista dalla legge n. 24 dell'8 marzo 2017 la quale, affrontando la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria non ha previsto una specifica disciplina transitoria circa l'efficacia retroattiva delle norme sostanziali
Il regime sostanziale applicabile alla fattispecie oggetto della presente controversia, invece, è governato dalle regole dettate in materia contrattualistica, sicché non vi è dubbio che il titolo di responsabilità potenzialmente ascrivibile al sanitario sia quello di cui all'art. 1218 c.c., in riferimento alle obbligazioni direttamente poste a proprio carico.
Ed infatti, si evidenzia che dalla prospettazione dei fatti di causa è incontroverso che tra l'odierno istante e il sanitario convenuto è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art 2230 c.c per cui in presenza di un contratto, nessun dubbio sussiste in ordine alla qualificazione della responsabilità dell'operatore sanitario: la stessa soggiace senz'altro al regime di cui all'art. 1218 del codice civile.
Ciò detto, in caso di accertamento di responsabilità sanitaria, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario ed il danno subito. Grava, invece, sulla struttura sanitaria o sul professionista dimostrare la correttezza della prestazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a loro non imputabili.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024 ha confermato i principi fondamentali in materia di responsabilità sanitaria, sottolineando l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria.
In particolare, si è ribadito che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Una volta dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sul medico.
Egli deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica.
La Cassazione ha chiarito anche la differenza tra nesso causale e inadempimento. Il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica.
Secondo l'insegnamento della Corte, pertanto, in ambito di responsabilità sanitaria, al fine di stabilire l'esistenza del rapporto di causalità, si utilizza il criterio della preponderanza dell'evidenza
("del più probabile che non"), distinto dalla prova "oltre ogni ragionevole dubbio" richiesta nel giudizio penale.
A questo punto, esaminati gli atti di causa e gli elementi probatori offerti e raggiunti, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario DO. , e l'evento CP_1 lesivo,
Al fine di determinare la sussistenza del danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra l'intervento eseguito e i danni riportati e la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico, e se, quindi, il sanitario abbia agito con perizia o meno sono state disposte tre consulenze d'ufficio.
Questo Giudice reputa di condividere e fare propria l'indagine tecnica effettuata dal collegio dei periti, consulenti d'ufficio, e dalla quale ritiene di dover trarre elementi per la formazione del proprio convincimento. Giova rilevare, infatti, che i consulenti hanno adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad un esame clinico e diagnostico dell'evoluzione clinica del paziente ed a un'attenta lettura di tutte le produzioni documentali in atti, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal magistrato. Difatti, se fosse stata tenuta la condotta diligente e prudente, l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
Come riportato nell'elaborato peritale: “ Sulla base di tutto quanto allegato al fascicolo e in risposta al punto A) dei quesiti posti in ordinanza sopra riportati, nonché in relazione all'esame obiettivo odontoiatrico eseguito in corso di
CTU, è possibile ritenere che l'odierno attore, a seguito di una estrazione dentaria dell'elemento 2.6, correttamente valutata preventivamente dal convenuto, abbia sviluppato lesione consistente in: fistola oro-antrale con sinusite del mascellare…….. La fistola oro-antrale rappresenta una comunicazione osteomucosa, proprio fra cavo orale e seno mascellare, nella zona in cui la perforazione della membrana scheneideriana non tende alla riparazione spontanea.
Rientra nelle patologie classificate come “comunicazioni oro-antrali” ovvero tra le patologiche vie di accesso al seno mascellare attraverso il cavo orale, essendo alla base di quadri infiammatori definiti sinusiti.
Ed ancora: “Pur se l'elemento dentario in questione presentava mobilità6 e poteva, quindi, indurre a pensare che fosse un'estrazione semplice con relativo trattamento, la sua estrema vicinanza con il seno mascellare avrebbe necessitato la corretta apposizione di un lembo, la separazione delle radici e la chiusura immediata dello stesso tramite;
suddetta procedura avrebbe permesso una risoluzione rapida della sintomatologia locale e, in termini di verosimiglianza, avrebbe evitato l'insorgenza della comunicazione oro-antrale a livello del 2.6 e della flogosi sinusale al mascellare”
Detto ciò i periti hanno concluso nel riconoscere il nesso causale tra l'operato del dentista ed i danni riportati dal come meglio riportato in perizia: “Nel caso specifico, il convenuto in giudizio, oltre a non Pt_1 aver eseguito una corretta estrazione nei termini sopra specificati, non appare aver documentato l'avvenuto accertamento di una comunicazione oro-antrale nel corso dei controlli successivi al 05.06.2012, né ha documentato l'esecuzione di lavaggi antibiotici e/o di aver istruito il paziente dal punto di vista igienico-sanitario, determinando una persistenza della sintomatologia fino alla risoluzione del quadro con intervento di revisione chirurgica”..
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative al caso in esame, la domanda attorea non può che ritenersi meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito espressi.
Acclarata la responsabilità dell' operatore sanitario, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'odierna attrice: quest'ultima ha dedotto di aver patito un pregiudizio biologico permanente;
inoltre, ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute e da sostenere in conseguenza e per lucro cessante.
La tipologia di danno denunciata dalla parte attrice è da inquadrare all'interno dell'area del Parte_1 danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Dalla consulenza tecnica medico-legale svolta, le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce dell'analisi svolta e delle motivazioni, risulta accertato il danno patito, oltre che la responsabilità. Il collegio dei Consulenti in conclusione riconosce al Sig. un danno biologico permanete Parte_1 nella percentuale del 3% (tre percento), per analogia con la voce tabellare “Lesione monolaterale del nervo linguale con deficit esterocettivo (ipo-ageusia, parestesie, ipo-anestesia monolaterale)” e in considerazione, dei minimi esiti cicatriziali, a scarso pregiudizio estetico, nonchè invalidità temporanea biologica totale e parziale pari a complessivi giorni 60 (sessanta) suddivisibili così come segue:
- Giorni 3 (tre) di inabilità temporanea totale
- Giorni 12 (dodici) di invalidità temporanea parziale al 75%
- Giorni 20 (venti) di invalidità temporanea parziale al 50%
- Giorni 25 (venticinque) di invalidità temporanea parziale al 25%
Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c.. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (60), è pari a complessivi € 5.490,85 così specificato:
€ 2.557,71 per danno biologico permanente
€ 165,72 per invalidità temporanea totale
€ 497,16 per invalidità temporanea parziale al 75%
€ 552,40 per invalidità parziale al 50%
€ 345,25 per invalidità parziale al 25%
€ 1.372,61 per la personalizzazione in considerazione della sofferenza patita e dovuta alla necessità di sottoporsi a successivi interventi medici.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Si riconoscono, altresì € 2.751,68 per spese mediche documentate e riconosciute congrue.
Non rileva, invece, la mancanza di un valido consenso informato in quanto non è emerso che vi fossero altre possibilità terapeutiche che potevano essere illustrate alla paziente, con differenti costi e percentuali di successo clinico. Come già chiarito dalla Suprema Corte “l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa “consenso/dissenso” che qualifica detta omissione”. Aggiunge: “Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni”. (
Corte Cassazione 30.10.2023.n. 30032)
Oltre al ravvisato pregiudizio non patrimoniale, l'odierno istante ha dedotto di aver subito anche un danno di natura patrimoniale, identificato nella inattività lavorativa, diretta conseguenza della malattia.
Tale richiesta non merita accoglimento;
il danno riconosciuto non può incidere sullo svolgimento dell'attività di muratore esercitata dall'attore, né il breve periodo di invalidità sopra esposto ha potuto provocare tale tipo di danno.
Infine, non rilevando il mancato consenso informato ai fini della produzione del danno, si riconosce piena operatività alla polizza professionale stipulata tra il Dr. RU e la . Controparte_2
Riguardo le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, ne dispone la compensazione tra le parti, tranne che per le spese di CTU che pone a carico di parte attrice, ritenuta la proposta conciliativa non accettata da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 760/2016 R.G., così provvede:
Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto condanna la CP_2
, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 8.242,53 a titolo di risarcimento
[...] del danno, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti in causa.
Pone a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 31/1/2025 .
Il Giudice Onorario
DO.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 760 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti RUSSO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e RUSSO SEGIO, come da procura in atti. attore, contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERA FILIPPO MARIA come da CP_1 procura in atti. convenuto, in persona del Presidente pro tempore (c.f. Controparte_2
),rappresentata e difesa dall'Avv. ELISA RIGHI, come da procura in atti. P.IVA_1 terza chiamata
avente ad oggetto: Responsabilita professionale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che in data 22.05.2012, in seguito ad una sintomatologia algica ad un elemento dentario si era recato presso lo studio dentistico del Dr. , chiedeva la sua condanna al risarcimento CP_1 del danno.
In particolare, il attribuiva le responsabilità medica al convenuto in quanto, dopo una estrazione Pt_1 del dente da lui effettuata, egli accusava dolori e fastidi e lo stesso dentista lo avvisava che sarebbe stato necessario effettuare un piccolo intervento.
Trascorsi circa tre mesi dall'estrazione, non riuscendo più a contattare il DO. RU, l'attore effettuava alcuni accertamenti e, in data 23.10.2012 si ricoverava per “sinusite odontogena con fistola oro-antrale” presso un ospedale di Catania, dove subiva un intervento chirurgico di “Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Caldwell-Luc chiusura del tramite fistoloso oro antrale secondo Rehrmann”.
Cioò premesso chiedeva: “Accogliere la domanda e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto DO. per tutto quanto sopra dedotto ed allegato e condannarlo al pagamento di tutti i danni, CP_1 patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, come sopra specificati e descritti e comunque a quelle giuste somme che saranno per risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a mezzo di eventuale CTU medico-legale, ove ritenuta utile e necessaria per l'accertamento e la quantificazione dei suddetti danni;
”
Si costituiva il convenuto DO. il quale, respingendo tutte le accuse rivolte, chiedeva CP_1 preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata del terzo e, nel merito, il Controparte_2 rigetto delle domande avverse.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva l'impresa assicuratrice che proponeva, dinanzi al giudice una proposta transattiva e, nel contempo, chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza assicurativa con riferimento alla carenza di idoneo consenso.
Esperita l'attività istruttoria e disposte ed eseguite le CTU, la causa giungeva all'udienza di discussione, per la quale veniva prevista la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*****
La questione oggetto del presente giudizio riguarda la denunciata responsabilità sanitaria del DO.
in relazione alla genesi dei danni subiti da . CP_1 Parte_1
Dal punto di vista di diritto sostanziale, il presente giudizio non soggiace alla disciplina prevista dalla legge n. 24 dell'8 marzo 2017 la quale, affrontando la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria non ha previsto una specifica disciplina transitoria circa l'efficacia retroattiva delle norme sostanziali
Il regime sostanziale applicabile alla fattispecie oggetto della presente controversia, invece, è governato dalle regole dettate in materia contrattualistica, sicché non vi è dubbio che il titolo di responsabilità potenzialmente ascrivibile al sanitario sia quello di cui all'art. 1218 c.c., in riferimento alle obbligazioni direttamente poste a proprio carico.
Ed infatti, si evidenzia che dalla prospettazione dei fatti di causa è incontroverso che tra l'odierno istante e il sanitario convenuto è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art 2230 c.c per cui in presenza di un contratto, nessun dubbio sussiste in ordine alla qualificazione della responsabilità dell'operatore sanitario: la stessa soggiace senz'altro al regime di cui all'art. 1218 del codice civile.
Ciò detto, in caso di accertamento di responsabilità sanitaria, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario ed il danno subito. Grava, invece, sulla struttura sanitaria o sul professionista dimostrare la correttezza della prestazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a loro non imputabili.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024 ha confermato i principi fondamentali in materia di responsabilità sanitaria, sottolineando l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria.
In particolare, si è ribadito che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Una volta dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sul medico.
Egli deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica.
La Cassazione ha chiarito anche la differenza tra nesso causale e inadempimento. Il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica.
Secondo l'insegnamento della Corte, pertanto, in ambito di responsabilità sanitaria, al fine di stabilire l'esistenza del rapporto di causalità, si utilizza il criterio della preponderanza dell'evidenza
("del più probabile che non"), distinto dalla prova "oltre ogni ragionevole dubbio" richiesta nel giudizio penale.
A questo punto, esaminati gli atti di causa e gli elementi probatori offerti e raggiunti, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario DO. , e l'evento CP_1 lesivo,
Al fine di determinare la sussistenza del danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra l'intervento eseguito e i danni riportati e la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico, e se, quindi, il sanitario abbia agito con perizia o meno sono state disposte tre consulenze d'ufficio.
Questo Giudice reputa di condividere e fare propria l'indagine tecnica effettuata dal collegio dei periti, consulenti d'ufficio, e dalla quale ritiene di dover trarre elementi per la formazione del proprio convincimento. Giova rilevare, infatti, che i consulenti hanno adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad un esame clinico e diagnostico dell'evoluzione clinica del paziente ed a un'attenta lettura di tutte le produzioni documentali in atti, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal magistrato. Difatti, se fosse stata tenuta la condotta diligente e prudente, l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
Come riportato nell'elaborato peritale: “ Sulla base di tutto quanto allegato al fascicolo e in risposta al punto A) dei quesiti posti in ordinanza sopra riportati, nonché in relazione all'esame obiettivo odontoiatrico eseguito in corso di
CTU, è possibile ritenere che l'odierno attore, a seguito di una estrazione dentaria dell'elemento 2.6, correttamente valutata preventivamente dal convenuto, abbia sviluppato lesione consistente in: fistola oro-antrale con sinusite del mascellare…….. La fistola oro-antrale rappresenta una comunicazione osteomucosa, proprio fra cavo orale e seno mascellare, nella zona in cui la perforazione della membrana scheneideriana non tende alla riparazione spontanea.
Rientra nelle patologie classificate come “comunicazioni oro-antrali” ovvero tra le patologiche vie di accesso al seno mascellare attraverso il cavo orale, essendo alla base di quadri infiammatori definiti sinusiti.
Ed ancora: “Pur se l'elemento dentario in questione presentava mobilità6 e poteva, quindi, indurre a pensare che fosse un'estrazione semplice con relativo trattamento, la sua estrema vicinanza con il seno mascellare avrebbe necessitato la corretta apposizione di un lembo, la separazione delle radici e la chiusura immediata dello stesso tramite;
suddetta procedura avrebbe permesso una risoluzione rapida della sintomatologia locale e, in termini di verosimiglianza, avrebbe evitato l'insorgenza della comunicazione oro-antrale a livello del 2.6 e della flogosi sinusale al mascellare”
Detto ciò i periti hanno concluso nel riconoscere il nesso causale tra l'operato del dentista ed i danni riportati dal come meglio riportato in perizia: “Nel caso specifico, il convenuto in giudizio, oltre a non Pt_1 aver eseguito una corretta estrazione nei termini sopra specificati, non appare aver documentato l'avvenuto accertamento di una comunicazione oro-antrale nel corso dei controlli successivi al 05.06.2012, né ha documentato l'esecuzione di lavaggi antibiotici e/o di aver istruito il paziente dal punto di vista igienico-sanitario, determinando una persistenza della sintomatologia fino alla risoluzione del quadro con intervento di revisione chirurgica”..
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative al caso in esame, la domanda attorea non può che ritenersi meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito espressi.
Acclarata la responsabilità dell' operatore sanitario, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'odierna attrice: quest'ultima ha dedotto di aver patito un pregiudizio biologico permanente;
inoltre, ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute e da sostenere in conseguenza e per lucro cessante.
La tipologia di danno denunciata dalla parte attrice è da inquadrare all'interno dell'area del Parte_1 danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Dalla consulenza tecnica medico-legale svolta, le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce dell'analisi svolta e delle motivazioni, risulta accertato il danno patito, oltre che la responsabilità. Il collegio dei Consulenti in conclusione riconosce al Sig. un danno biologico permanete Parte_1 nella percentuale del 3% (tre percento), per analogia con la voce tabellare “Lesione monolaterale del nervo linguale con deficit esterocettivo (ipo-ageusia, parestesie, ipo-anestesia monolaterale)” e in considerazione, dei minimi esiti cicatriziali, a scarso pregiudizio estetico, nonchè invalidità temporanea biologica totale e parziale pari a complessivi giorni 60 (sessanta) suddivisibili così come segue:
- Giorni 3 (tre) di inabilità temporanea totale
- Giorni 12 (dodici) di invalidità temporanea parziale al 75%
- Giorni 20 (venti) di invalidità temporanea parziale al 50%
- Giorni 25 (venticinque) di invalidità temporanea parziale al 25%
Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c.. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (60), è pari a complessivi € 5.490,85 così specificato:
€ 2.557,71 per danno biologico permanente
€ 165,72 per invalidità temporanea totale
€ 497,16 per invalidità temporanea parziale al 75%
€ 552,40 per invalidità parziale al 50%
€ 345,25 per invalidità parziale al 25%
€ 1.372,61 per la personalizzazione in considerazione della sofferenza patita e dovuta alla necessità di sottoporsi a successivi interventi medici.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Si riconoscono, altresì € 2.751,68 per spese mediche documentate e riconosciute congrue.
Non rileva, invece, la mancanza di un valido consenso informato in quanto non è emerso che vi fossero altre possibilità terapeutiche che potevano essere illustrate alla paziente, con differenti costi e percentuali di successo clinico. Come già chiarito dalla Suprema Corte “l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa “consenso/dissenso” che qualifica detta omissione”. Aggiunge: “Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni”. (
Corte Cassazione 30.10.2023.n. 30032)
Oltre al ravvisato pregiudizio non patrimoniale, l'odierno istante ha dedotto di aver subito anche un danno di natura patrimoniale, identificato nella inattività lavorativa, diretta conseguenza della malattia.
Tale richiesta non merita accoglimento;
il danno riconosciuto non può incidere sullo svolgimento dell'attività di muratore esercitata dall'attore, né il breve periodo di invalidità sopra esposto ha potuto provocare tale tipo di danno.
Infine, non rilevando il mancato consenso informato ai fini della produzione del danno, si riconosce piena operatività alla polizza professionale stipulata tra il Dr. RU e la . Controparte_2
Riguardo le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, ne dispone la compensazione tra le parti, tranne che per le spese di CTU che pone a carico di parte attrice, ritenuta la proposta conciliativa non accettata da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 760/2016 R.G., così provvede:
Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto condanna la CP_2
, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 8.242,53 a titolo di risarcimento
[...] del danno, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti in causa.
Pone a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 31/1/2025 .
Il Giudice Onorario
DO.ssa Maria Rita Cuzzola