Decreto presidenziale 28 giugno 2025
Sentenza breve 12 agosto 2025
Decreto cautelare 28 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 17/12/2025, n. 10022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10022 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10022/2025REG.PROV.COLL.
N. 08231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.,
sul ricorso numero di registro generale 8231 del 2025, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato, Paolo Galante e Dario Gioia, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Giordano, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
di-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione I, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il consigliere ES CO SI e uditi per le parti gli avvocati Marcello Fortunato e ES Singetta, per delega dell’avvocato Paolo Giordano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che, pur avendo accolto il ricorso di primo grado contro l’acquisizione di un bene di sua proprietà per inosservanza dell’ordine di demolizione, conterrebbe affermazioni – in tesi, errate – tali da pregiudicarne la posizione.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante è comproprietaria di un deposito a uso artigianale nel Comune di -OMISSIS-, costruito in forza della concessione edilizia n. 933 del 20 dicembre 2002 e del successivo permesso di costruire in variante n. 2 del 18 febbraio 2004.
2.2. Con ordinanza n. 42/2022 del 22 agosto 2022 il Comune ha ingiunto la demolizione, con conseguente ripristino, del deposito artigianale in quanto realizzato in totale difformità dai titoli legittimanti, perché questi erano stati rilasciati per la realizzazione di un edificio parzialmente interrato, mentre è stato edificato un manufatto interamente fuori terra, con un sensibile incremento della volumetria (2.904,21 mc invece di 1452,10 mc).
2.3. L’ordinanza è stata indirizzata e notificata a-OMISSIS- nonché a -OMISSIS- quale legale rappresentante della -OMISSIS-(ma non all’odierna appellante).
2.4. Il provvedimento è stato impugnato dai destinatari dinanzi al T.a.r. per la Basilicata, che ha respinto il ricorso con sentenza -OMISSIS-
2.5. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 21 settembre 2023, n. 8451.
2.6. Con atto del 15 febbraio 2024, notificato a-OMISSIS- il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ha dato atto dell’avvenuto acquisto del bene di diritto al patrimonio dell’Ente, avvisando che l’accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
2.7. Con atto del 29 maggio 2025, notificato a-OMISSIS- l’amministrazione ha intimato il rilascio dell’immobile entro dieci giorni.
3. L’odierna appellante ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per la Basilicata il quale, con sentenza -OMISSIS-ha accolto il ricorso e annullato gli atti del 29 maggio 2025 e del 15 febbraio 2024 nei limiti di cui in motivazione, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che, « ferma restando la legittimità dell’Ordinanza di demolizione n. 42 del 22.8.2022, avverso la quale non sono state prospettate censure », la mancata notifica del provvedimento alla ricorrente, nonostante questa fosse comproprietaria, ha inibito l’acquisizione automatica al patrimonio comunale, non essendole stata data la possibilità di evitarla provvedendo alla demolizione degli abusi edilizi.
Il primo giudice ha altresì precisato che « la ricorrente deve eseguire tale demolizione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza ».
4. A seguito della decisione, l’8 settembre 2025 la proprietaria ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al fine di « ripristinare lo stato legittimo dell’immobile mediante azioni di rinterro » (così la relazione tecnica allegata).
4.1. Con nota prot. 8199 del 10 settembre 2025 il Comune ha comunicato l’improcedibilità e inefficacia della Scia, sul presupposto che essa riguardasse un intervento diverso dalla demolizione delle opere abusive, su cui si è formato il giudicato.
4.2. Con nota prot. 8662 del 26 settembre 2025 l’amministrazione ha diffidato i proprietari a dar corso alla demolizione degli immobili abusivi, astenendosi dall’esecuzione di opere diverse.
4.3. La proprietaria ha impugnato le note del 10 e del 26 settembre dinanzi al T.a.r. per la Basilicata, chiedendo la concessione di misure cautelari (il giudizio è stato incardinato con r.g.n. 347 del 2025).
4.4. Con ordinanza 22 ottobre 2025, n. 99, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, argomentando che l’attività, oggetto della Scia, di « sola conformazione dei manufatti abusivi […] ad un pregresso titolo edilizio mediante l’interramento » contrasta con l’obbligo di dare “puntuale esecuzione” all’ordinanza di demolizione n. 42 del 22 agosto 2022, mai specificamente impugnata dalla ricorrente, dunque consolidatasi anche nei suoi confronti, oltre che in quelli degli altri comproprietari.
4.5. La proprietaria ha impugnato l’ordinanza con appello cautelare r.g.n. 8140 del 2025.
5. La stessa ha impugnato anche la sentenza n. -OMISSIS- del 2025, « nella parte in cui – ed ove ritenuto – avrebbe statuito che al fine di evitare l’acquisizione al patrimonio comunale l’appellante dovrebbe demolire l’intero capannone ovvero anche quello legittimamente realizzato e conforme » (il relativo giudizio è stato incardinato con r.g.n. 8231 del 2025).
Con l’appello ha inoltre chiesto la concessione di misure cautelari, anche in via monocratica.
5.1. Con decreto presidenziale 28 ottobre 2025, n. 3916, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.
5.2. In seguito si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del gravame.
5.3. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
6. Con unico motivo di appello si deduce: « I – ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (ERRONEITA’ MANIFESTA - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA) ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto – in tesi – affermato dal T.a.r., l’ordinanza di demolizione n. 42 del 2022 non avrebbe imposto la demolizione totale del capannone, bensì il ripristino dello stato legittimo del bene, da effettuarsi – sempre secondo l’appellante – mediante il parziale reinterro del fabbricato: una diversa soluzione, oltre a contrastare con l’ingiunzione, risulterebbe illegittima in quanto comporterebbe la demolizione anche delle parti conformi.
7. Il gravame è infondato, perché non sussiste il presupposto su cui si fondano le censure dell’appellante.
7.1. I principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che informano (anche) il processo amministrativo (come riconosciuto, tra le altre, da Cons. Stato, Ad. Plen., 13 aprile 2015, n. 4, e 27 aprile 2015, n. 5) inducono a ritenere che nel caso di specie, in cui in primo grado la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto di acquisizione, la portata decisoria, e vincolante, della sentenza del T.a.r. sia circoscritta all’accertamento:
- da un lato, della mancata acquisizione “di diritto” per omessa notifica dell’ordinanza di demolizione (vizio procedurale che costituisce il presupposto di fatto e la ragione della decisione);
- dall’altro, della legittimità dell’ingiunzione, « avverso la quale non sono state prospettate censure » (come affermato in un capo della decisione che non è oggetto di censura), la quale rappresenta a sua volta un presupposto dell’acquisizione, la cui carenza ne avrebbe comportato la caducazione per – più radicali – motivi sostanziali e non meramente procedurali.
7.2. Al contrario, l’oggetto e i limiti dell’obbligo di ripristino restano estranei al presente contenzioso e devono essere ricostruiti in base al provvedimento stesso e ai vincoli derivanti dalle altre sentenze emesse nel corso della vicenda.
In particolare, è nella sentenza del T.a.r. per la Basilicata n. -OMISSIS- che si afferma che l’abuso edilizio consiste nel « non aver interrato completamente la parte nord e parzialmente le parti ovest ed est del deposito artigianale » e « non può essere sanato con un successivo interramento, non eseguito per oltre 18 anni, in quanto il mancato interramento ha determinato un notevole aumento, di quasi il doppio rispetto a quella autorizzata, della volumetria del deposito artigianale, che costituisce una variazione essenziale, sanzionata dall’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001 con la demolizione ».
Affermazioni analoghe si leggono nella decisione del Consiglio di Stato n. 8451 del 2023, la quale ha osservato che « la realizzazione di un manufatto edilizio che presenti variazioni essenziali rispetto al progetto approvato col permesso comporta, non diversamente dall’assenza del permesso o dalla totale difformità dal medesimo, l’illegittimità dell’intero intervento eseguito e l’adozione dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione delle opere abusive », pertanto « non è fondato, dunque, che il Comune avrebbe dovuto semplicemente imporre di rendere il deposito conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi mediante il suo interramento ».
La corretta interpretazione di queste sentenze e la loro portata rispetto alla situazione della ricorrente – che non è stata parte del processo in cui sono state pronunciate – esulano da questo giudizio, che non ha a oggetto le modalità di esecuzione dell’ingiunzione di demolizione, bensì la validità dell’acquisizione di diritto del bene abusivo, appunto esclusa dal T.a.r. per un vizio procedurale.
7.3. In conclusione, il gravame non merita accoglimento perché, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, non è nella sentenza impugnata in questa sede che il T.a.r. ha stabilito, con portata vincolante per le parti del giudizio, che occorre procedere alla demolizione integrale del deposito.
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, nella misura di euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e lo stesso Comune.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER RL, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
ES CO SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES CO SI | ER RL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.