TAR
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00175 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00424/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2024, proposto da
Hasintha Kumara Nissanka Nissanka Appuhamilage, in proprio e quale legale rappresentante della UL s.r.l., entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Marco
Capra, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, corso Magenta, 69;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona rispettivamente del
Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
dei provvedimenti P-BS/L/Q/2023/102575, P-BS/L/Q/2023/102577, P-
BS/L/Q/2023/102578, P-BS/L/Q/2023/102579, P-BS/L/Q/2023/102580 e P- N. 00424/2024 REG.RIC.
BS/L/Q/2023/102581, tutti datati 24.5.2024, con i quali la Prefettura di Brescia ha revocato i nulla osta al lavoro stagionale a suo tempo rilasciati, su richiesta della società ricorrente, in favore di sei lavoratori stranieri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. Nissanka, in qualità di legale rappresentante della UL s.r.l., in data
27.3.2023 ha chiesto sei nulla osta al lavoro subordinato stagionale per altrettanti lavoratori stranieri.
Secondo quanto riferito dalla Prefettura nella relazione depositata in giudizio, il ricorrente aveva già presentato in precedenza, allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia, cinque istanze di nulla osta relative al decreto flussi 2021 e sei istanze relative al decreto 2022.
2.- I sei nulla osta chiesti ai sensi del decreto flussi 2023 sono stati rilasciati il 5.4.2024, ma poi sono stati revocati dalla Prefettura di Brescia, in data 24.5.2024, con sei provvedimenti identici, tranne che per il nome del lavoratore interessato, motivati col rilievo che “il codice ateco dell'azienda e il contratto che si intende applicare non rientrano tra quelli a carattere stagionale”, e che non era stato dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 13.5.2024. N. 00424/2024 REG.RIC.
3.- Il sig. Nissanka, agendo in proprio e in qualità di legale rappresentante della
UL s.r.l., con ricorso notificato il 6.6.2024 e depositato il 10.6.2024, ha impugnato i sei provvedimenti di revoca dei nulla osta, che si riferiscono ai seguenti lavoratori:
pratica P-BS/L/Q/2023/102575 Ponnavilage Don MA YO Appuhamy;
pratica P-BS/L/Q/2023/102577 Degiri Senevirathna Ruwan Chinthaka;
pratica P-BS/L/Q/2023/102578 Warnakulasuriya EN UK Fernando;
pratica P-BS/L/Q/2023/102579 Rajaguru Mudiyanselage Anjana Kelum Ariyadasa;
pratica P-BS/L/Q/2023/102580 Warnakulasuriya DI AN Fernando;
pratica P-BS/L/Q/2023/102581 Maha Hettiarachchige Chamil Madushanappuhamy.
4.- L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione con documenti.
5.- Con ordinanza cautelare n. 232 del 19.7.2024 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
6.- Da allora le parti non hanno svolto difese scritte e, all'udienza pubblica del
14.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- I provvedimenti impugnati si fondano su due rilievi distinti, e cioè che né il contratto che la società ha dichiarato di volere stipulare con i sei lavoratori, né il codice
TE della società riguardano il lavoro stagionale agricolo, per il quale invece i nulla osta erano stati rilasciati.
2.- Quanto alla tipologia di contratto da applicarsi, i ricorrenti sostengono che, in fase di richiesta telematica di nulla osta, verrebbe fornita un'indicazione di massima del contratto da stipulare, non vincolante, mentre che ciò che fa fede sarebbe il contratto di soggiorno sottoscritto al termine dell'iter amministrativo; pertanto l'erronea indicazione della tipologia contrattuale nella domanda telematica costituirebbe una mera irregolarità sanabile. N. 00424/2024 REG.RIC.
2.1.- La censura è infondata. Non è contestato dai ricorrenti che, nella domanda di nulla osta, era indicato che i lavoratori sarebbero stati assunti con un contratto diverso dal lavoro stagionale agricolo; pertanto i nulla osta per tale tipologia di lavoro non avrebbero potuto essere rilasciati.
L'indicazione, nella domanda di nulla osta, del contratto di lavoro da stipulare, non è certo “un'indicazione di massima … non vincolante”, come sostengono i ricorrenti, ma è indispensabile per poter verificare sia l'esistenza di quote d'ingresso disponibili, che dipendono dal tipo di lavoro che lo straniero è chiamato a svolgere, sia l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile, ex art. 30 bis, comma 8, D.P.R. 394/1999 e art. 44, comma 1, d.l. 73/2022, convertito con modificazioni dalla l. 122/2022.
Il fatto che la società ricorrente abbia indicato nella domanda di nulla osta l'applicazione di un contratto diverso dal lavoro stagionale agricolo non appare frutto di un errore di compilazione della domanda (come sostengono invece i ricorrenti), ma
è dipeso verosimilmente dalla circostanza che, quantomeno al momento della domanda, la società non svolgeva né poteva svolgere attività agricola, non essendo tale attività compresa nel suo oggetto sociale.
3.- Quanto al codice TE, i ricorrenti ammettono che, al momento dell'invio delle richieste di nulla osta, il codice della UL s.r.l. non rientrava tra quelli per i quali era consentito il rilascio del nulla osta; tuttavia essi sostengono che la società abbia sempre avuto nel proprio oggetto sociale anche lo svolgimento di lavori nell'ambito stagionale della cura del verde, e che la mancata indicazione del codice TE per questa attività sarebbe frutto di errore/dimenticanza del professionista che cura la gestione amministrativa dell'impresa.
Sostengono poi che il codice TE non sarebbe l'unico parametro di valutazione possibile nel caso di specie, e che la società, appena preso atto del problema, si è N. 00424/2024 REG.RIC.
attivata al fine di aggiungere il codice TE, come da verbale d'assemblea (doc. 7) e da iscrizione aggiornata alla Camera di Commercio (doc. 8).
Infine osservano che le norme regolanti la procedura di concessione dei nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale (D.P.C.M. 27.9.2023 e circolare congiunta n. 5969 del 27.10.2023) non recano alcuna indicazione circa le verifiche dei codici TE dei richiedenti.
3.1.- Anche questa censura è infondata.
L'art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1993 prevede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere ottenuto solo “nei settori agricolo e turistico/alberghiero”.
L'oggetto sociale della UL, per quanto variegato (comprendeva infatti varie attività, dalle pulizie civili e industriali alla produzione e vendita di prodotti chimici, dalla manutenzione di parchi e giardini alla costruzione e manutenzione di immobili), non prevedeva lo svolgimento di attività agricola (né di attività turistico alberghiera),
e solo con deliberazione assembleare del 6.5.2024 è stato ampliato aggiungendovi le
“attività agricole per conto terzi”.
Poco dopo, il 13.5.2024, proprio lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notifica della comunicazione di avvio dei procedimenti di revoca dei nulla osta, la società ha presentato alla Camera di Commercio la dichiarazione di inizio dell'attività “di supporto alla produzione vegetale”, senza darne peraltro notizia alla Prefettura.
I nulla osta sono stati revocati in data 24.5.2024.
Quindi, al momento della richiesta dei sei nulla osta per lavoro stagionale, la UL non aveva i requisiti per avanzare la richiesta, in quanto non svolgeva alcuna attività agricola, nemmeno per conto terzi, e non poteva “prenotare” una quota nell'ambito del decreto flussi per un'attività che non svolgeva, in vista di un futuro ed eventuale svolgimento dell'attività, togliendo così la quota ad altre imprese bisognose di manodopera straniera, che invece quell'attività svolgevano già in concreto. N. 00424/2024 REG.RIC.
4.- Nella relazione depositata in giudizio la Prefettura ha affermato anche che la società presenta numerose inadempienze contributive iscritte a ruolo, come da dichiarazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia del 9.4.2024 (relativa a un'istanza di conversione del permesso di soggiorno, non oggetto del presente contenzioso): ma, sebbene tale circostanza potrebbe delineare più puntualmente la posizione della ricorrente, essa è concretamente irrilevante nel presente giudizio, poiché costituisce un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
5.- Il ricorso è comunque infondato, per quanto esposto sub § 2 e 3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BB, Presidente
ND ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00424/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND ED
IL PRESIDENTE
EL BB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00175 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00424/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2024, proposto da
Hasintha Kumara Nissanka Nissanka Appuhamilage, in proprio e quale legale rappresentante della UL s.r.l., entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Marco
Capra, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, corso Magenta, 69;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona rispettivamente del
Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
dei provvedimenti P-BS/L/Q/2023/102575, P-BS/L/Q/2023/102577, P-
BS/L/Q/2023/102578, P-BS/L/Q/2023/102579, P-BS/L/Q/2023/102580 e P- N. 00424/2024 REG.RIC.
BS/L/Q/2023/102581, tutti datati 24.5.2024, con i quali la Prefettura di Brescia ha revocato i nulla osta al lavoro stagionale a suo tempo rilasciati, su richiesta della società ricorrente, in favore di sei lavoratori stranieri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. Nissanka, in qualità di legale rappresentante della UL s.r.l., in data
27.3.2023 ha chiesto sei nulla osta al lavoro subordinato stagionale per altrettanti lavoratori stranieri.
Secondo quanto riferito dalla Prefettura nella relazione depositata in giudizio, il ricorrente aveva già presentato in precedenza, allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia, cinque istanze di nulla osta relative al decreto flussi 2021 e sei istanze relative al decreto 2022.
2.- I sei nulla osta chiesti ai sensi del decreto flussi 2023 sono stati rilasciati il 5.4.2024, ma poi sono stati revocati dalla Prefettura di Brescia, in data 24.5.2024, con sei provvedimenti identici, tranne che per il nome del lavoratore interessato, motivati col rilievo che “il codice ateco dell'azienda e il contratto che si intende applicare non rientrano tra quelli a carattere stagionale”, e che non era stato dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 13.5.2024. N. 00424/2024 REG.RIC.
3.- Il sig. Nissanka, agendo in proprio e in qualità di legale rappresentante della
UL s.r.l., con ricorso notificato il 6.6.2024 e depositato il 10.6.2024, ha impugnato i sei provvedimenti di revoca dei nulla osta, che si riferiscono ai seguenti lavoratori:
pratica P-BS/L/Q/2023/102575 Ponnavilage Don MA YO Appuhamy;
pratica P-BS/L/Q/2023/102577 Degiri Senevirathna Ruwan Chinthaka;
pratica P-BS/L/Q/2023/102578 Warnakulasuriya EN UK Fernando;
pratica P-BS/L/Q/2023/102579 Rajaguru Mudiyanselage Anjana Kelum Ariyadasa;
pratica P-BS/L/Q/2023/102580 Warnakulasuriya DI AN Fernando;
pratica P-BS/L/Q/2023/102581 Maha Hettiarachchige Chamil Madushanappuhamy.
4.- L'Amministrazione si è costituita depositando una relazione con documenti.
5.- Con ordinanza cautelare n. 232 del 19.7.2024 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
6.- Da allora le parti non hanno svolto difese scritte e, all'udienza pubblica del
14.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- I provvedimenti impugnati si fondano su due rilievi distinti, e cioè che né il contratto che la società ha dichiarato di volere stipulare con i sei lavoratori, né il codice
TE della società riguardano il lavoro stagionale agricolo, per il quale invece i nulla osta erano stati rilasciati.
2.- Quanto alla tipologia di contratto da applicarsi, i ricorrenti sostengono che, in fase di richiesta telematica di nulla osta, verrebbe fornita un'indicazione di massima del contratto da stipulare, non vincolante, mentre che ciò che fa fede sarebbe il contratto di soggiorno sottoscritto al termine dell'iter amministrativo; pertanto l'erronea indicazione della tipologia contrattuale nella domanda telematica costituirebbe una mera irregolarità sanabile. N. 00424/2024 REG.RIC.
2.1.- La censura è infondata. Non è contestato dai ricorrenti che, nella domanda di nulla osta, era indicato che i lavoratori sarebbero stati assunti con un contratto diverso dal lavoro stagionale agricolo; pertanto i nulla osta per tale tipologia di lavoro non avrebbero potuto essere rilasciati.
L'indicazione, nella domanda di nulla osta, del contratto di lavoro da stipulare, non è certo “un'indicazione di massima … non vincolante”, come sostengono i ricorrenti, ma è indispensabile per poter verificare sia l'esistenza di quote d'ingresso disponibili, che dipendono dal tipo di lavoro che lo straniero è chiamato a svolgere, sia l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile, ex art. 30 bis, comma 8, D.P.R. 394/1999 e art. 44, comma 1, d.l. 73/2022, convertito con modificazioni dalla l. 122/2022.
Il fatto che la società ricorrente abbia indicato nella domanda di nulla osta l'applicazione di un contratto diverso dal lavoro stagionale agricolo non appare frutto di un errore di compilazione della domanda (come sostengono invece i ricorrenti), ma
è dipeso verosimilmente dalla circostanza che, quantomeno al momento della domanda, la società non svolgeva né poteva svolgere attività agricola, non essendo tale attività compresa nel suo oggetto sociale.
3.- Quanto al codice TE, i ricorrenti ammettono che, al momento dell'invio delle richieste di nulla osta, il codice della UL s.r.l. non rientrava tra quelli per i quali era consentito il rilascio del nulla osta; tuttavia essi sostengono che la società abbia sempre avuto nel proprio oggetto sociale anche lo svolgimento di lavori nell'ambito stagionale della cura del verde, e che la mancata indicazione del codice TE per questa attività sarebbe frutto di errore/dimenticanza del professionista che cura la gestione amministrativa dell'impresa.
Sostengono poi che il codice TE non sarebbe l'unico parametro di valutazione possibile nel caso di specie, e che la società, appena preso atto del problema, si è N. 00424/2024 REG.RIC.
attivata al fine di aggiungere il codice TE, come da verbale d'assemblea (doc. 7) e da iscrizione aggiornata alla Camera di Commercio (doc. 8).
Infine osservano che le norme regolanti la procedura di concessione dei nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale (D.P.C.M. 27.9.2023 e circolare congiunta n. 5969 del 27.10.2023) non recano alcuna indicazione circa le verifiche dei codici TE dei richiedenti.
3.1.- Anche questa censura è infondata.
L'art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1993 prevede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere ottenuto solo “nei settori agricolo e turistico/alberghiero”.
L'oggetto sociale della UL, per quanto variegato (comprendeva infatti varie attività, dalle pulizie civili e industriali alla produzione e vendita di prodotti chimici, dalla manutenzione di parchi e giardini alla costruzione e manutenzione di immobili), non prevedeva lo svolgimento di attività agricola (né di attività turistico alberghiera),
e solo con deliberazione assembleare del 6.5.2024 è stato ampliato aggiungendovi le
“attività agricole per conto terzi”.
Poco dopo, il 13.5.2024, proprio lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notifica della comunicazione di avvio dei procedimenti di revoca dei nulla osta, la società ha presentato alla Camera di Commercio la dichiarazione di inizio dell'attività “di supporto alla produzione vegetale”, senza darne peraltro notizia alla Prefettura.
I nulla osta sono stati revocati in data 24.5.2024.
Quindi, al momento della richiesta dei sei nulla osta per lavoro stagionale, la UL non aveva i requisiti per avanzare la richiesta, in quanto non svolgeva alcuna attività agricola, nemmeno per conto terzi, e non poteva “prenotare” una quota nell'ambito del decreto flussi per un'attività che non svolgeva, in vista di un futuro ed eventuale svolgimento dell'attività, togliendo così la quota ad altre imprese bisognose di manodopera straniera, che invece quell'attività svolgevano già in concreto. N. 00424/2024 REG.RIC.
4.- Nella relazione depositata in giudizio la Prefettura ha affermato anche che la società presenta numerose inadempienze contributive iscritte a ruolo, come da dichiarazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia del 9.4.2024 (relativa a un'istanza di conversione del permesso di soggiorno, non oggetto del presente contenzioso): ma, sebbene tale circostanza potrebbe delineare più puntualmente la posizione della ricorrente, essa è concretamente irrilevante nel presente giudizio, poiché costituisce un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
5.- Il ricorso è comunque infondato, per quanto esposto sub § 2 e 3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BB, Presidente
ND ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00424/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ND ED
IL PRESIDENTE
EL BB
IL SEGRETARIO