TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 175
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea indicazione della tipologia contrattuale nella domanda di nulla osta

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che l'indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per verificare l'esistenza di quote d'ingresso e l'osservanza delle prescrizioni contrattuali. Ha inoltre ritenuto che l'indicazione di un contratto diverso dal lavoro stagionale agricolo non fosse un errore di compilazione, ma derivasse dal fatto che la società non svolgeva attività agricola.

  • Rigettato
    Irregolarità del codice ATECO dell'azienda

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, evidenziando che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è previsto solo nei settori agricolo e turistico/alberghiero. L'oggetto sociale della UL non prevedeva attività agricola al momento della richiesta, e l'ampliamento è avvenuto solo successivamente. Pertanto, la società non aveva i requisiti per richiedere i nulla osta per lavoro stagionale agricolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 175
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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