Art. 6. (Demanio forestale)
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 - 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 - 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.
Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.
Per lo stesso scopo l'Azienda puo' ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.
Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda e' autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 , approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorita', dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.
La spesa per detti cantieri gravera' sul bilancio del Ministero del lavoro.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 - 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 - 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.
Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.
Per lo stesso scopo l'Azienda puo' ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.
Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda e' autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 , approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorita', dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.
La spesa per detti cantieri gravera' sul bilancio del Ministero del lavoro.