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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2024, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 25/02/2022 al n. 333/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Davide Favotto e Lisa Caldato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via D'annunzio 19, Treviso,
come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi difensori del
18.04.2023
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore dott. rappresentato e difeso in causa CP_2
dall'avv. Fabio Pellegatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Toniolo 1, Treviso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di
controllo,etc - Sez. Spec. Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7/3/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
– Sezione specializzata in materia di impresa adita,
In via preliminare:
• sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della
sentenza impugnata.
• Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità
nei confronti dell'amministratore ex art. 46 L.F. e 2476 c.c. e, per l'effetto,
rigettare le domande avversarie.
In via principale di merito:
• nel caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione, attesa l'infondatezza in fatto
ed in diritto per tutti i motivi esposti, accogliere il presente appello e, per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande avverse;
pagina 2 di 17 • Con vittoria di spese, diritti ed onorari di primo e secondo grado di causa.
In via subordinata di merito:
• Accertare quali sono i crediti effettivamente incassati da negli Controparte_1
anni 2012 e 2013 e per i quali è stato omesso il versamento dell'Iva all'Erario e,
conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre la pretesa del
unicamente alle sanzioni, interessi ed aggi a Controparte_1
tali omissioni ricollegabili.
In via istruttoria:
• Si chiede l'ammissione di CTU contabile volta ad accertare l'ammontare dei
crediti materialmente incassati negli anni 2012 e 2013, nonché l'ammontare
dell'IVA relativa a tali crediti effettivamente incassati negli anni 2012 e 2013 e,
conseguentemente, le sanzioni, gli interessi ed aggi ricollegabili esclusivamente
all'IVA materialmente incassata da negli anni 2012 e 2013, ma non CP_1
versata all'Erario.
Con osservanza.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
In via preliminare:
- respingere l'appello avversario in quanto inammissibile per tutti i motivi di cui
in atti e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
2158/2021 del Tribunale di Venezia, sez. Imprese;
- respingere, in quanto inammissibile /o comunque infondata, l'istanza
avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della
sentenza n. 2158/2021 del Tribunale di Venezia, sez. Imprese;
Nel merito:
pagina 3 di 17 respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata
sentenza n. 2158/2021 del Tribunale di Venezia, sez. Imprese.
In ogni caso:
con refusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, oltre ad accessori come per legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone, per le ragioni di cui in narrativa e di cui al giudizio di primo
grado, alla richiesta di C.T.U. formulata da parte appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 La curatela del conveniva, con atto Controparte_1
di citazione del 9.12.2019, avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
in Materia di Impresa, amministratore e, quindi, liquidatore della Parte_1
società fallita, al fine di vederlo condannato al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dalla società, che era stata così esposta al pagamento di sanzioni, interessi ed aggi nella misura di Euro 391.891,79. Osservava la curatela che l'amministratore aveva di fatto privilegiato i fornitori e gli istituti di credito, come dimostrato dal fatto che la fallita aveva considerevolmente ridotto, negli anni precedenti la declaratoria di fallimento, le sue passività nei confronti di siffatte categorie di creditori.
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa Pt_1
risarcitoria per decorso del termine quinquennale e comunque chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 4 di 17 1.3 Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con la sentenza n. 2158/2021, pronunciata il 17.11.2021, accogliendo le domande attoree. Più nel dettaglio i primi giudici rigettavano l'eccezione di prescrizione,
in quanto il termine prescrizionale dell'azione sociale decorreva dal momento in cui il danno era divenuto oggettivamente percepibile, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società e, quanto all'azione esercitabile dai creditori, dal momento in cui l'incapienza patrimoniale diveniva percepibile all'esterno della società.
Nessuno di tali termini era decorso al momento della notifica della citazione in quanto:
- il danno sociale si era prodotto solo con l'emissione dell'atto impositivo contenente la irrogazione e quantificazione delle sanzioni, fermi gli effetti interruttivi ex art. 2941 n. 7 c.c., sicché il termine per far valere tale forma di responsabilità era iniziato a decorrere i 30.7.2014, allorché era stato Pt_1
nominato liquidatore;
- l'incapienza della società si era manifestata con la pubblicazione (avvenuta il
6.8.2014) del bilancio al 31.12.2013, che esibiva un patrimonio netto negativo di oltre 3,4 milioni di Euro (il precedente bilancio, pur in perdita, evidenziava invece un patrimonio netto ancora positivo);
- le raccomandate, inviate dalla curatela il 08.08.2018 e il 18.02.2019, avevano validamente interrotto il termine di prescrizione.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità del convenuto, non avendo provato di essere stato impedito a pagare i creditori, e riteneva irrilevanti le deduzioni di in ordine al mancato incasso di crediti verso clienti, Pt_1
pagina 5 di 17 avendo egli “ammesso la riduzione dei debiti non tributari e non affatto
motivato riguardo alle ragioni di tale riduzione, diverse dal pagamento, la
allegazione di non avere incassato dai clienti non è idonea a esimerlo da colpa
finché non sia così specifica dal rendere ragione della reale impossibilità di
pagare il debito tributario, il quale sorge al verificarsi dei presupposti di legge,
e non si accompagni, inoltre, al chiarimento circa le ragioni – diverse dal
pagamento – della riduzione dei restanti debiti”.
Le spese seguivano la soccombenza.
2.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Con il primo Parte_1
motivo, egli criticava il rigetto dell'eccezione di prescrizione per avere il
Tribunale erroneamente tenuto conto delle due raccomandate inviate dalla curatela. Sul punto evidenziava che l'avviso della prima missiva era stato inviato il 10.08.2018 e il plico era stato riconsegnato al mittente il 13.10.2018,
senza, quindi, che fossero spirati i 10 giorni previsti dall'art. 26 dell'allegato A)
della delibera n. 385/13/Cons. dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ed il Tribunale, quanto alla seconda missiva, aveva erroneamente ritenuto che la data del 20.2.2019 si riferisse all'invio dell'avviso, non essendovi alcuna certezza in tal senso (la data avrebbe potuto essere quella di deposito del plico presso l'ufficio postale ovvero il giorno in cui era stata tentata la consegna senza alcuna allegazione in ordine all'inoltro dell'avviso da parte dell'agente postale).
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamentava il rigetto delle eccezioni svolte in primo grado in ordine all'assenza di responsabilità, non avendo i primi giudici considerato che, come era desumibile dai bilanci depositati in causa, non vi erano fondi a disposizione della società, che nel 2013 era in perdita di oltre 4
pagina 6 di 17 milioni di euro. Inoltre, non aveva materialmente incassato molti dei CP_1
propri crediti verso clienti, tanto che aveva dovuto compiere nel 2013
un'importante svalutazione (i propri crediti si erano ridotti da oltre 3 milioni di euro a circa 1 milione di euro). Tali circostanze trovavano conferma nella sentenza penale di assoluzione per il delitto di cui all'art. 10 ter d.gs. n. 74/2000,
avendo il giudice penale accertato che la società fu colpita da numerosi insoluti sicché, in assenza di condotte distrattive e di irregolare tenuta della contabilità,
doveva concludersi che l'IVA non versata non era mai stata riscossa dai clienti della società che non avevano provveduto a pagare le fatture emesse CP_1
negli anni 2012 e 2013 (sul punto precisava che lo stesso curatore, sentito come teste nel giudizio penale, aveva dichiarato che alcuna attività illecita o di mala
gestio era stata commessa dall'amministratore). Nel caso di specie l'assenza di colpa era dimostrata anche dal fatto che egli, non appena resosi conto dell'impossibilità di salvare l'azienda, aveva immediatamente chiesto la liquidazione della società e proposto un concordato liquidatorio, non andato a buon fine per cause a lui non imputabili (era, infatti, previsto l'affitto d'azienda ad una società terza con successivo acquisto della stessa e dell'immobile aziendale, ma, come confermato dallo stesso curatore nel giudizio penale, la proposta concordataria non aveva avuto successo in quanto l'affittuario aveva ritirato l'offerta).
2.3 Si costituiva in giudizio la curatela, sollecitando la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque chiedendo la reiezione del gravame.
pagina 7 di 17 2.4 Rigettata l'istanza di inibitoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2024 sulle conclusioni precisate con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del
26.10.2023.
*****
3.Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Va innanzitutto ricordato che l'azione ex art. 146 l.f., esperita dal curatore,
cumula l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori.
3.1 Il dies a quo del termine prescrizionale decorre, per la prima, in ragione dell'effetto della sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c., dalla cessazione della carica di amministratore/liquidatore, ricoperta dall'appellante fino alla declaratoria di fallimento avvenuta in data 22.12.2014. La sospensione perdurò
non solo nel periodo in cui ricoprì l'incarico di amministratore, ma Pt_1
anche quello in cui svolse funzioni di liquidatore. Sul punto si è giustamente evidenziato in giurisprudenza che, potendo il liquidatore agire in responsabilità
nei confronti dei precedenti amministratori, si attua, come per l'amministratore,
la riunione in capo al medesimo soggetto della qualità di attore e convenuto nell'ipotetica azione di responsabilità. Inoltre, la continuazione dell'attività
gestoria, senza soluzione di continuità tra l'attività di amministratore e quella di liquidatore, consente di rinvenire la medesima ratio che è alla base della disciplina della sospensione della prescrizione finché l'amministratore resta in carica (art. 2941 n. 7 c.c.).
pagina 8 di 17 Tale interpretazione appare condivisibile anche perché, come pure è stato evidenziato, la sospensione della prescrizione dell'azione di responsabilità è
prevista in ragione della speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto e il soggetto passivo, valorizzata dalla sentenza 322/98 della Corte Cost.,
che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2941 n. 7 nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra la società in accomandita semplice e i suoi amministratori per le azioni di responsabilità. E' infatti condivisibile l'osservazione che, nel caso di continuità tra amministratore e liquidatore nella stessa persona, viene di fatto ostacolata la possibilità, in capo alla persona giuridica, di acquisire una piena conoscenza del loro operato e,
conseguentemente, di valutare se gli amministratori siano o meno incorsi in violazioni degli obblighi sui medesimi, incombenti rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità.
3.2 Il dies a quo per la prescrizione della seconda forma di responsabilità decorre dalla manifestazione dello stato di insolvenza della società, che la curatela ha ritenuto essersi verificata solo con il deposito del bilancio al 31.12.2013. Tale
deduzione è condivisibile, posto che dal bilancio al 31.12.2012 emergeva un attivo di Euro 6.531.740 ritenuto – anche dall'appellato – ampiamente capiente rispetto al passivo, costituito da debiti per Euro 5.803.405,00, e un patrimonio netto positivo di Euro 531.909,00. Da tale circostanza consegue che il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere il 6.8.2014 (data del deposito del bilancio al 31.12.2013, che esponeva dati significativamente peggiori di quelli riferiti al precedente esercizio).
pagina 9 di 17 3.3 Circa le due missive prodotte dalla curatela, si possono, in effetti, nutrire dubbi sull'effetto interruttivo della prima raccomandata (restituita al mittente solo dopo tre giorni dal tentativo di consegna effettuato dall'agente postale).
Trattasi, però, di circostanza irrilevante in ragione dell'interruzione della prescrizione che si è prodotta con la seconda diffida, che, come già osservato dai primi giudici esaminando le timbrature impresse sulla relativa busta, è stata inviata al mittente in data 20.2.2019 ed è stata restituita per compiuta giacenza in data 25.3.2019. Il suo recapito è stato tentato presso la residenza anagrafica dell'appellante, il quale non ha dimostrato l'attivazione in quel momento del servizio “seguimi” a seguito del trasferimento di residenza (circostanza comunque inverosimile laddove si consideri che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta al medesimo indirizzo al quale era stato tentato il recapito della diffida stragiudiziale).
Ragazzi, pertanto, quanto alla seconda diffida, è stato posto in condizione di conoscerne il contenuto, se solo avesse voluto ritirare la posta inviatagli, con conseguente soddisfacimento della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.
L'atto di citazione è stato notificato il 15.1.2020, quando il termine quinquennale non era decorso, per nessuna delle due azioni esperibili dal curatore.
Il motivo è, pertanto, respinto.
*****
4.Il secondo motivo è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini che si vanno ad esporre.
pagina 10 di 17 E' opportuno premettere che né la curatela né la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia hanno contestato la distrazione di fondi aziendali o irregolarità di bilancio e neppure la ritardata richiesta di fallimento.
L'unica condotta ritenuta penalmente rilevante è stata l'omesso versamento dell'IVA per il quale il Pubblico Ministero aveva contestato la violazione dell'articolo 10 ter del d.lgs. n. 74/2000. Da tale imputazione è stato Pt_1
assolto dal Tribunale di Treviso, con la formula “perché il fatto è previsto dalla
legge come reato”, avendo accertato il giudice penale l'insufficienza di fondi per poter procedere al pagamento dell'IVA in conseguenza dei numerosi insoluti dai quali la società fallita venne colpita.
Quanto da ultimo evidenziato riguarda un punto nodale della presente controversia giacché l'appellante, a fronte delle difficoltà finanziarie (fattesi sentire a partire dal 2011, accentuatesi pur rimanendo entro livelli sostenibili nel
2012 ed esplose a partire dal 2013), ha privilegiato il pagamento dei fornitori e degli istituti di credito. Significativamente, come evidenziato dalla curatela, i debiti nei confronti di tali categorie di creditori si sono sensibilmente ridotti nell'ultimo periodo di vita dell'azienda, mentre, invece, l'esposizione tributaria per l'IVA (l'unica che qui interessa) è considerevolmente aumentata, generando il significativo debito ammesso al passivo del fallimento Controparte_1
.
[...]
Nella situazione di crisi nella quale la società si è venuta a creare l'amministratore ha scelto il pagamento di quei creditori che, se non immediatamente soddisfatti, avrebbero cessato le forniture con riflessi negativi nell'immediato sull'attività di impresa. La situazione, per quanto indubbiamente pagina 11 di 17 problematica, consentiva, però, margini di manovra, sia pure sempre più stretti,
all'organo amministrativo. La Procedura ha in tal senso evidenziato, senza essere stata contraddetta da che nel corso del 2012 a fronte di fatture emesse Pt_1
per Euro 5.877.828,00 al lordo di IVA la società aveva incassato Euro
5.366.607,00 (sempre al loro di IVA), talché la società aveva incassato il 90%
del totale fatturato, mentre nel corso del 2013 aveva emesso fatture per CP_1
Euro 5.749.918 (al lordo di IVA) e aveva incassato la somma di Euro 713.047,00
(sempre al lordo di IVA), talché aveva incassato l'87% di quanto fatturato.
E' indubbiamente vero che, fintantoché non sopraggiunge una situazione di insolvenza (che nella specie si può riconoscere sussistente solo sulla base delle risultanze del bilancio al 31.12.2013), l'imprenditore non è tenuto al rispetto della par condicio creditorum, sicché non può essere di per sé imputato all'amministratore l'omesso versamento del credito IVA munito di privilegio per preferire il pagamento di altri creditori (per quanto chirografari o titolari di un privilegio di grado inferiore), fermo restando che siffatta imputazione di responsabilità non sarebbe comunque possibile in quanto estranea agli addebiti formulati dalla curatela attrice.
L'amministratore, quand'anche non tenuto al rispetto della par condicio, deve comunque considerare, comparativamente, la gravosità dei debiti che omette di pagare per dare la preferenza a solo taluni creditori né si pongono limitazioni afferenti la c.d. business judgement rule dal momento essa non copre gli illeciti,
tributari e non, trattandosi di regola non più invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'iniziativa economica e dunque tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.
pagina 12 di 17 Se, quindi, è evidente che i fondi non erano sufficienti al pagamento integrale di tutti i debiti (del resto, ove così non fosse stato, la società non si sarebbe trovata in condizione di insolenza), deve, però, concludersi che non trova tuttavia giustificazione il totale inadempimento delle obbligazioni fiscali, che ha esposto la società a gravose sanzioni, che si sommavano agli interessi passivi.
Tenuto conto che lo stesso curatore ha escluso la distrazione dei fondi aziendali,
la causa deve essere decisa sulla base di argomentazioni diverse da quelle valorizzate nella sentenza impugnata.
Va evidenziato che, nel caso di mancato pagamento dei debiti bancari o di quelli nei confronti dei fornitori, l'impresa sarebbe rimasta esposta al pagamento di interessi comunque consistenti (quelli contrattualmente previsti nei contratti di credito ovvero, nel caso dei fornitori, quelli ex d.lgs. n. 231/2002), sicché non è
possibile addebitare all'amministratore alcuna responsabilità in ordine alla crescita del debito complessivo per interessi giacché, qualunque fosse stata la scelta, l'esposizione debitoria a tale titolo sarebbe aumentata (tale conclusione si giustifica in quanto, come detto prima, non sono state contestate ipotesi distrattive ovvero condotte che hanno colpevolmente ridotto il patrimonio aziendale).
Ad analogo epilogo assolutorio deve pervenirsi con riferimento alla voce “aggi”,
che sono gli oneri dovuti agli agenti della riscossione. Invero, la cartella di pagamento, che comporta le spese di esazione, viene emessa a seguito del mancato pagamento dell'imposta, il cui omesso versamento non ha dato luogo a contestazioni da parte della curatela (che, almeno con riferimento al capitale, ha valutato la neutralità delle condotte tenute dall'amministratore).
pagina 13 di 17 L'unica voce del debito fiscale effettivamente addebitabile all'amministratore è
quella relativa alle sanzioni, che sono pari al 30% dell'imposta evasa. E'
evidente, infatti, che siffatta esposizione debitoria che si determina a seguito del mancato pagamento dell'imposta è indubbiamente superiore a quella che consegue al mancato pagamento delle altre categorie di crediti. Il rilievo, cui si è
prima fatto accenno, circa il fatto che le condotte di parte del ceto creditorio sono in grado di condizionare in via immediata l'operatività aziendale (si pensi ai fornitori che potrebbero sospendere le consegne delle materie prime di cui l'impresa ha bisogno per la sua produzione) può giustificare solo un momentaneo inadempimento del debito tributario (che, come noto, avrebbe avuto effetti assai contenuti, potendo il contribuente corrispondere sanzioni ridotte per effetto del c.d. ravvedimento operoso). Non si giustifica invece il totale e prolungato inadempimento del debito fiscale, che ha esposto la società
ad onerose sanzioni, che hanno aggravato il passivo. Ne consegue che l'amministratore avrebbe dovuto utilizzare il denaro, quantomeno quello incassato con i pagamenti delle fatture emesse dalla società (che comprendevano anche l'IVA in addebito ai clienti e da loro corrisposta), per riversare l'imposta allo Stato.
Ritiene, quindi, il Collegio che la sentenza debba essere confermata solo con riferimento alle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, rigettando le domande della curatela riferite a tutte le altre asserite voci di danno.
Circa la quantificazione del dovuto, la curatela ha chiesto il pagamento della somma di Euro 391.891,79 indistintamente riferita a sanzioni, interessi ed aggi.
Osserva, però, il Collegio che non vi è corrispondenza tra il totale così indicato e pagina 14 di 17 i parziali indicati nel riepilogo sub doc. 11 del appellato. Infatti, le CP_1
sanzioni dovute per l'IVA indicate nei riepiloghi parziali annuali sono pari nel complesso ad Euro 415.904,94. Il prospetto espone, inoltre, interessi
(corrispettivi), aggi ed interessi di mora che, sempre sommando i parziali annuali, sono pari rispettivamente ad Euro 72.528,29, Euro 84.976.54 ed Euro
8.794,21, sicché la somma di tutti tali importi è di gran lunga superiore alla cifra che ne dovrebbe essere la somma aritmetica.
Non risulta, quindi, chiaramente distinguibile la somma pretesa a titolo di sanzioni. In mancanza di spiegazioni sulla suddivisione dell'importo richiesto da parte della curatela, non resta che adottare la soluzione più favorevole al debitore e, quindi, ridurre la somma oggetto della domanda risarcitoria degli importi indicati nel prospetto sub doc. 11 a titolo di interessi corrispettivi e di mora,
nonché di aggi sull'IVA. Residuano così Euro 225.592,76 (importo sicuramente riferibile, verosimilmente per difetto, alle sanzioni), che è tenuto a Pt_1
corrispondere al Fallimento, maggiorati della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operari ed impiegati dalla data in cui l'inadempimento è diventato definitivo (il 22.12.2014 allorché è stato dichiarato il fallimento della società) fino a quella della presente sentenza,
nonché degli interessi al saggio legale, sugli importi rivalutati anno per anno,
sempre da tale data ad oggi. Per il periodo successivo, fino all'effettivo soddisfo,
sono dovuti gli interessi legali (sempre nella misura prevista dall'art. 1284,
comma 1, cod. civ.).
*****
pagina 15 di 17 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione in misura di un terzo delle spese di lite della curatela, liquidate nell'intero per il primo grado in Euro
13.430,00 per compenso ed Euro 2.473,33 per esborsi, oltre a spese generali al
15% IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della avverso la CP_3 Controparte_1
sentenza n. 2158/2021 pronunciata il 17.11.2021 dal Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, lo accoglie per quanto di ragione e,
in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna a pagare al Parte_1 Controparte_1
, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 225.592,76, oltre
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 22.12.2014 ad oggi nonché interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione di due terzi delle spese sostenute dal appellato, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro CP_1
13.430,00 per compenso ed Euro 2.473,33 per esborsi, oltre a spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in
Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, e dichiara compensata la residua frazione.
Venezia, 16 luglio 2024
pagina 16 di 17 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott. Alessandro Rizzieri
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 25/02/2022 al n. 333/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Davide Favotto e Lisa Caldato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via D'annunzio 19, Treviso,
come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi difensori del
18.04.2023
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore dott. rappresentato e difeso in causa CP_2
dall'avv. Fabio Pellegatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Toniolo 1, Treviso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di
controllo,etc - Sez. Spec. Impresa,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7/3/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
in riforma dell'impugnata sentenza, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
– Sezione specializzata in materia di impresa adita,
In via preliminare:
• sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della
sentenza impugnata.
• Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità
nei confronti dell'amministratore ex art. 46 L.F. e 2476 c.c. e, per l'effetto,
rigettare le domande avversarie.
In via principale di merito:
• nel caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione, attesa l'infondatezza in fatto
ed in diritto per tutti i motivi esposti, accogliere il presente appello e, per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande avverse;
pagina 2 di 17 • Con vittoria di spese, diritti ed onorari di primo e secondo grado di causa.
In via subordinata di merito:
• Accertare quali sono i crediti effettivamente incassati da negli Controparte_1
anni 2012 e 2013 e per i quali è stato omesso il versamento dell'Iva all'Erario e,
conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre la pretesa del
unicamente alle sanzioni, interessi ed aggi a Controparte_1
tali omissioni ricollegabili.
In via istruttoria:
• Si chiede l'ammissione di CTU contabile volta ad accertare l'ammontare dei
crediti materialmente incassati negli anni 2012 e 2013, nonché l'ammontare
dell'IVA relativa a tali crediti effettivamente incassati negli anni 2012 e 2013 e,
conseguentemente, le sanzioni, gli interessi ed aggi ricollegabili esclusivamente
all'IVA materialmente incassata da negli anni 2012 e 2013, ma non CP_1
versata all'Erario.
Con osservanza.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
In via preliminare:
- respingere l'appello avversario in quanto inammissibile per tutti i motivi di cui
in atti e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
2158/2021 del Tribunale di Venezia, sez. Imprese;
- respingere, in quanto inammissibile /o comunque infondata, l'istanza
avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della
sentenza n. 2158/2021 del Tribunale di Venezia, sez. Imprese;
Nel merito:
pagina 3 di 17 respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata
sentenza n. 2158/2021 del Tribunale di Venezia, sez. Imprese.
In ogni caso:
con refusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, oltre ad accessori come per legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone, per le ragioni di cui in narrativa e di cui al giudizio di primo
grado, alla richiesta di C.T.U. formulata da parte appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 La curatela del conveniva, con atto Controparte_1
di citazione del 9.12.2019, avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
in Materia di Impresa, amministratore e, quindi, liquidatore della Parte_1
società fallita, al fine di vederlo condannato al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dalla società, che era stata così esposta al pagamento di sanzioni, interessi ed aggi nella misura di Euro 391.891,79. Osservava la curatela che l'amministratore aveva di fatto privilegiato i fornitori e gli istituti di credito, come dimostrato dal fatto che la fallita aveva considerevolmente ridotto, negli anni precedenti la declaratoria di fallimento, le sue passività nei confronti di siffatte categorie di creditori.
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa Pt_1
risarcitoria per decorso del termine quinquennale e comunque chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 4 di 17 1.3 Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con la sentenza n. 2158/2021, pronunciata il 17.11.2021, accogliendo le domande attoree. Più nel dettaglio i primi giudici rigettavano l'eccezione di prescrizione,
in quanto il termine prescrizionale dell'azione sociale decorreva dal momento in cui il danno era divenuto oggettivamente percepibile, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società e, quanto all'azione esercitabile dai creditori, dal momento in cui l'incapienza patrimoniale diveniva percepibile all'esterno della società.
Nessuno di tali termini era decorso al momento della notifica della citazione in quanto:
- il danno sociale si era prodotto solo con l'emissione dell'atto impositivo contenente la irrogazione e quantificazione delle sanzioni, fermi gli effetti interruttivi ex art. 2941 n. 7 c.c., sicché il termine per far valere tale forma di responsabilità era iniziato a decorrere i 30.7.2014, allorché era stato Pt_1
nominato liquidatore;
- l'incapienza della società si era manifestata con la pubblicazione (avvenuta il
6.8.2014) del bilancio al 31.12.2013, che esibiva un patrimonio netto negativo di oltre 3,4 milioni di Euro (il precedente bilancio, pur in perdita, evidenziava invece un patrimonio netto ancora positivo);
- le raccomandate, inviate dalla curatela il 08.08.2018 e il 18.02.2019, avevano validamente interrotto il termine di prescrizione.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità del convenuto, non avendo provato di essere stato impedito a pagare i creditori, e riteneva irrilevanti le deduzioni di in ordine al mancato incasso di crediti verso clienti, Pt_1
pagina 5 di 17 avendo egli “ammesso la riduzione dei debiti non tributari e non affatto
motivato riguardo alle ragioni di tale riduzione, diverse dal pagamento, la
allegazione di non avere incassato dai clienti non è idonea a esimerlo da colpa
finché non sia così specifica dal rendere ragione della reale impossibilità di
pagare il debito tributario, il quale sorge al verificarsi dei presupposti di legge,
e non si accompagni, inoltre, al chiarimento circa le ragioni – diverse dal
pagamento – della riduzione dei restanti debiti”.
Le spese seguivano la soccombenza.
2.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Con il primo Parte_1
motivo, egli criticava il rigetto dell'eccezione di prescrizione per avere il
Tribunale erroneamente tenuto conto delle due raccomandate inviate dalla curatela. Sul punto evidenziava che l'avviso della prima missiva era stato inviato il 10.08.2018 e il plico era stato riconsegnato al mittente il 13.10.2018,
senza, quindi, che fossero spirati i 10 giorni previsti dall'art. 26 dell'allegato A)
della delibera n. 385/13/Cons. dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ed il Tribunale, quanto alla seconda missiva, aveva erroneamente ritenuto che la data del 20.2.2019 si riferisse all'invio dell'avviso, non essendovi alcuna certezza in tal senso (la data avrebbe potuto essere quella di deposito del plico presso l'ufficio postale ovvero il giorno in cui era stata tentata la consegna senza alcuna allegazione in ordine all'inoltro dell'avviso da parte dell'agente postale).
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamentava il rigetto delle eccezioni svolte in primo grado in ordine all'assenza di responsabilità, non avendo i primi giudici considerato che, come era desumibile dai bilanci depositati in causa, non vi erano fondi a disposizione della società, che nel 2013 era in perdita di oltre 4
pagina 6 di 17 milioni di euro. Inoltre, non aveva materialmente incassato molti dei CP_1
propri crediti verso clienti, tanto che aveva dovuto compiere nel 2013
un'importante svalutazione (i propri crediti si erano ridotti da oltre 3 milioni di euro a circa 1 milione di euro). Tali circostanze trovavano conferma nella sentenza penale di assoluzione per il delitto di cui all'art. 10 ter d.gs. n. 74/2000,
avendo il giudice penale accertato che la società fu colpita da numerosi insoluti sicché, in assenza di condotte distrattive e di irregolare tenuta della contabilità,
doveva concludersi che l'IVA non versata non era mai stata riscossa dai clienti della società che non avevano provveduto a pagare le fatture emesse CP_1
negli anni 2012 e 2013 (sul punto precisava che lo stesso curatore, sentito come teste nel giudizio penale, aveva dichiarato che alcuna attività illecita o di mala
gestio era stata commessa dall'amministratore). Nel caso di specie l'assenza di colpa era dimostrata anche dal fatto che egli, non appena resosi conto dell'impossibilità di salvare l'azienda, aveva immediatamente chiesto la liquidazione della società e proposto un concordato liquidatorio, non andato a buon fine per cause a lui non imputabili (era, infatti, previsto l'affitto d'azienda ad una società terza con successivo acquisto della stessa e dell'immobile aziendale, ma, come confermato dallo stesso curatore nel giudizio penale, la proposta concordataria non aveva avuto successo in quanto l'affittuario aveva ritirato l'offerta).
2.3 Si costituiva in giudizio la curatela, sollecitando la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque chiedendo la reiezione del gravame.
pagina 7 di 17 2.4 Rigettata l'istanza di inibitoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2024 sulle conclusioni precisate con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del
26.10.2023.
*****
3.Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Va innanzitutto ricordato che l'azione ex art. 146 l.f., esperita dal curatore,
cumula l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori.
3.1 Il dies a quo del termine prescrizionale decorre, per la prima, in ragione dell'effetto della sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c., dalla cessazione della carica di amministratore/liquidatore, ricoperta dall'appellante fino alla declaratoria di fallimento avvenuta in data 22.12.2014. La sospensione perdurò
non solo nel periodo in cui ricoprì l'incarico di amministratore, ma Pt_1
anche quello in cui svolse funzioni di liquidatore. Sul punto si è giustamente evidenziato in giurisprudenza che, potendo il liquidatore agire in responsabilità
nei confronti dei precedenti amministratori, si attua, come per l'amministratore,
la riunione in capo al medesimo soggetto della qualità di attore e convenuto nell'ipotetica azione di responsabilità. Inoltre, la continuazione dell'attività
gestoria, senza soluzione di continuità tra l'attività di amministratore e quella di liquidatore, consente di rinvenire la medesima ratio che è alla base della disciplina della sospensione della prescrizione finché l'amministratore resta in carica (art. 2941 n. 7 c.c.).
pagina 8 di 17 Tale interpretazione appare condivisibile anche perché, come pure è stato evidenziato, la sospensione della prescrizione dell'azione di responsabilità è
prevista in ragione della speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto e il soggetto passivo, valorizzata dalla sentenza 322/98 della Corte Cost.,
che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2941 n. 7 nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra la società in accomandita semplice e i suoi amministratori per le azioni di responsabilità. E' infatti condivisibile l'osservazione che, nel caso di continuità tra amministratore e liquidatore nella stessa persona, viene di fatto ostacolata la possibilità, in capo alla persona giuridica, di acquisire una piena conoscenza del loro operato e,
conseguentemente, di valutare se gli amministratori siano o meno incorsi in violazioni degli obblighi sui medesimi, incombenti rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità.
3.2 Il dies a quo per la prescrizione della seconda forma di responsabilità decorre dalla manifestazione dello stato di insolvenza della società, che la curatela ha ritenuto essersi verificata solo con il deposito del bilancio al 31.12.2013. Tale
deduzione è condivisibile, posto che dal bilancio al 31.12.2012 emergeva un attivo di Euro 6.531.740 ritenuto – anche dall'appellato – ampiamente capiente rispetto al passivo, costituito da debiti per Euro 5.803.405,00, e un patrimonio netto positivo di Euro 531.909,00. Da tale circostanza consegue che il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere il 6.8.2014 (data del deposito del bilancio al 31.12.2013, che esponeva dati significativamente peggiori di quelli riferiti al precedente esercizio).
pagina 9 di 17 3.3 Circa le due missive prodotte dalla curatela, si possono, in effetti, nutrire dubbi sull'effetto interruttivo della prima raccomandata (restituita al mittente solo dopo tre giorni dal tentativo di consegna effettuato dall'agente postale).
Trattasi, però, di circostanza irrilevante in ragione dell'interruzione della prescrizione che si è prodotta con la seconda diffida, che, come già osservato dai primi giudici esaminando le timbrature impresse sulla relativa busta, è stata inviata al mittente in data 20.2.2019 ed è stata restituita per compiuta giacenza in data 25.3.2019. Il suo recapito è stato tentato presso la residenza anagrafica dell'appellante, il quale non ha dimostrato l'attivazione in quel momento del servizio “seguimi” a seguito del trasferimento di residenza (circostanza comunque inverosimile laddove si consideri che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta al medesimo indirizzo al quale era stato tentato il recapito della diffida stragiudiziale).
Ragazzi, pertanto, quanto alla seconda diffida, è stato posto in condizione di conoscerne il contenuto, se solo avesse voluto ritirare la posta inviatagli, con conseguente soddisfacimento della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.
L'atto di citazione è stato notificato il 15.1.2020, quando il termine quinquennale non era decorso, per nessuna delle due azioni esperibili dal curatore.
Il motivo è, pertanto, respinto.
*****
4.Il secondo motivo è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini che si vanno ad esporre.
pagina 10 di 17 E' opportuno premettere che né la curatela né la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia hanno contestato la distrazione di fondi aziendali o irregolarità di bilancio e neppure la ritardata richiesta di fallimento.
L'unica condotta ritenuta penalmente rilevante è stata l'omesso versamento dell'IVA per il quale il Pubblico Ministero aveva contestato la violazione dell'articolo 10 ter del d.lgs. n. 74/2000. Da tale imputazione è stato Pt_1
assolto dal Tribunale di Treviso, con la formula “perché il fatto è previsto dalla
legge come reato”, avendo accertato il giudice penale l'insufficienza di fondi per poter procedere al pagamento dell'IVA in conseguenza dei numerosi insoluti dai quali la società fallita venne colpita.
Quanto da ultimo evidenziato riguarda un punto nodale della presente controversia giacché l'appellante, a fronte delle difficoltà finanziarie (fattesi sentire a partire dal 2011, accentuatesi pur rimanendo entro livelli sostenibili nel
2012 ed esplose a partire dal 2013), ha privilegiato il pagamento dei fornitori e degli istituti di credito. Significativamente, come evidenziato dalla curatela, i debiti nei confronti di tali categorie di creditori si sono sensibilmente ridotti nell'ultimo periodo di vita dell'azienda, mentre, invece, l'esposizione tributaria per l'IVA (l'unica che qui interessa) è considerevolmente aumentata, generando il significativo debito ammesso al passivo del fallimento Controparte_1
.
[...]
Nella situazione di crisi nella quale la società si è venuta a creare l'amministratore ha scelto il pagamento di quei creditori che, se non immediatamente soddisfatti, avrebbero cessato le forniture con riflessi negativi nell'immediato sull'attività di impresa. La situazione, per quanto indubbiamente pagina 11 di 17 problematica, consentiva, però, margini di manovra, sia pure sempre più stretti,
all'organo amministrativo. La Procedura ha in tal senso evidenziato, senza essere stata contraddetta da che nel corso del 2012 a fronte di fatture emesse Pt_1
per Euro 5.877.828,00 al lordo di IVA la società aveva incassato Euro
5.366.607,00 (sempre al loro di IVA), talché la società aveva incassato il 90%
del totale fatturato, mentre nel corso del 2013 aveva emesso fatture per CP_1
Euro 5.749.918 (al lordo di IVA) e aveva incassato la somma di Euro 713.047,00
(sempre al lordo di IVA), talché aveva incassato l'87% di quanto fatturato.
E' indubbiamente vero che, fintantoché non sopraggiunge una situazione di insolvenza (che nella specie si può riconoscere sussistente solo sulla base delle risultanze del bilancio al 31.12.2013), l'imprenditore non è tenuto al rispetto della par condicio creditorum, sicché non può essere di per sé imputato all'amministratore l'omesso versamento del credito IVA munito di privilegio per preferire il pagamento di altri creditori (per quanto chirografari o titolari di un privilegio di grado inferiore), fermo restando che siffatta imputazione di responsabilità non sarebbe comunque possibile in quanto estranea agli addebiti formulati dalla curatela attrice.
L'amministratore, quand'anche non tenuto al rispetto della par condicio, deve comunque considerare, comparativamente, la gravosità dei debiti che omette di pagare per dare la preferenza a solo taluni creditori né si pongono limitazioni afferenti la c.d. business judgement rule dal momento essa non copre gli illeciti,
tributari e non, trattandosi di regola non più invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'iniziativa economica e dunque tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.
pagina 12 di 17 Se, quindi, è evidente che i fondi non erano sufficienti al pagamento integrale di tutti i debiti (del resto, ove così non fosse stato, la società non si sarebbe trovata in condizione di insolenza), deve, però, concludersi che non trova tuttavia giustificazione il totale inadempimento delle obbligazioni fiscali, che ha esposto la società a gravose sanzioni, che si sommavano agli interessi passivi.
Tenuto conto che lo stesso curatore ha escluso la distrazione dei fondi aziendali,
la causa deve essere decisa sulla base di argomentazioni diverse da quelle valorizzate nella sentenza impugnata.
Va evidenziato che, nel caso di mancato pagamento dei debiti bancari o di quelli nei confronti dei fornitori, l'impresa sarebbe rimasta esposta al pagamento di interessi comunque consistenti (quelli contrattualmente previsti nei contratti di credito ovvero, nel caso dei fornitori, quelli ex d.lgs. n. 231/2002), sicché non è
possibile addebitare all'amministratore alcuna responsabilità in ordine alla crescita del debito complessivo per interessi giacché, qualunque fosse stata la scelta, l'esposizione debitoria a tale titolo sarebbe aumentata (tale conclusione si giustifica in quanto, come detto prima, non sono state contestate ipotesi distrattive ovvero condotte che hanno colpevolmente ridotto il patrimonio aziendale).
Ad analogo epilogo assolutorio deve pervenirsi con riferimento alla voce “aggi”,
che sono gli oneri dovuti agli agenti della riscossione. Invero, la cartella di pagamento, che comporta le spese di esazione, viene emessa a seguito del mancato pagamento dell'imposta, il cui omesso versamento non ha dato luogo a contestazioni da parte della curatela (che, almeno con riferimento al capitale, ha valutato la neutralità delle condotte tenute dall'amministratore).
pagina 13 di 17 L'unica voce del debito fiscale effettivamente addebitabile all'amministratore è
quella relativa alle sanzioni, che sono pari al 30% dell'imposta evasa. E'
evidente, infatti, che siffatta esposizione debitoria che si determina a seguito del mancato pagamento dell'imposta è indubbiamente superiore a quella che consegue al mancato pagamento delle altre categorie di crediti. Il rilievo, cui si è
prima fatto accenno, circa il fatto che le condotte di parte del ceto creditorio sono in grado di condizionare in via immediata l'operatività aziendale (si pensi ai fornitori che potrebbero sospendere le consegne delle materie prime di cui l'impresa ha bisogno per la sua produzione) può giustificare solo un momentaneo inadempimento del debito tributario (che, come noto, avrebbe avuto effetti assai contenuti, potendo il contribuente corrispondere sanzioni ridotte per effetto del c.d. ravvedimento operoso). Non si giustifica invece il totale e prolungato inadempimento del debito fiscale, che ha esposto la società
ad onerose sanzioni, che hanno aggravato il passivo. Ne consegue che l'amministratore avrebbe dovuto utilizzare il denaro, quantomeno quello incassato con i pagamenti delle fatture emesse dalla società (che comprendevano anche l'IVA in addebito ai clienti e da loro corrisposta), per riversare l'imposta allo Stato.
Ritiene, quindi, il Collegio che la sentenza debba essere confermata solo con riferimento alle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, rigettando le domande della curatela riferite a tutte le altre asserite voci di danno.
Circa la quantificazione del dovuto, la curatela ha chiesto il pagamento della somma di Euro 391.891,79 indistintamente riferita a sanzioni, interessi ed aggi.
Osserva, però, il Collegio che non vi è corrispondenza tra il totale così indicato e pagina 14 di 17 i parziali indicati nel riepilogo sub doc. 11 del appellato. Infatti, le CP_1
sanzioni dovute per l'IVA indicate nei riepiloghi parziali annuali sono pari nel complesso ad Euro 415.904,94. Il prospetto espone, inoltre, interessi
(corrispettivi), aggi ed interessi di mora che, sempre sommando i parziali annuali, sono pari rispettivamente ad Euro 72.528,29, Euro 84.976.54 ed Euro
8.794,21, sicché la somma di tutti tali importi è di gran lunga superiore alla cifra che ne dovrebbe essere la somma aritmetica.
Non risulta, quindi, chiaramente distinguibile la somma pretesa a titolo di sanzioni. In mancanza di spiegazioni sulla suddivisione dell'importo richiesto da parte della curatela, non resta che adottare la soluzione più favorevole al debitore e, quindi, ridurre la somma oggetto della domanda risarcitoria degli importi indicati nel prospetto sub doc. 11 a titolo di interessi corrispettivi e di mora,
nonché di aggi sull'IVA. Residuano così Euro 225.592,76 (importo sicuramente riferibile, verosimilmente per difetto, alle sanzioni), che è tenuto a Pt_1
corrispondere al Fallimento, maggiorati della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operari ed impiegati dalla data in cui l'inadempimento è diventato definitivo (il 22.12.2014 allorché è stato dichiarato il fallimento della società) fino a quella della presente sentenza,
nonché degli interessi al saggio legale, sugli importi rivalutati anno per anno,
sempre da tale data ad oggi. Per il periodo successivo, fino all'effettivo soddisfo,
sono dovuti gli interessi legali (sempre nella misura prevista dall'art. 1284,
comma 1, cod. civ.).
*****
pagina 15 di 17 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione in misura di un terzo delle spese di lite della curatela, liquidate nell'intero per il primo grado in Euro
13.430,00 per compenso ed Euro 2.473,33 per esborsi, oltre a spese generali al
15% IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della avverso la CP_3 Controparte_1
sentenza n. 2158/2021 pronunciata il 17.11.2021 dal Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, lo accoglie per quanto di ragione e,
in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna a pagare al Parte_1 Controparte_1
, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 225.592,76, oltre
[...]
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 22.12.2014 ad oggi nonché interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione di due terzi delle spese sostenute dal appellato, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro CP_1
13.430,00 per compenso ed Euro 2.473,33 per esborsi, oltre a spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in
Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, e dichiara compensata la residua frazione.
Venezia, 16 luglio 2024
pagina 16 di 17 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott. Alessandro Rizzieri
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