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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11522/2022 R.G.L., avente a oggetto “mobbing, demansionamento e risarcimento del danno”,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Federico Vinciguerra e Ivana Stefania Di Parte_1
Marco;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Controparte_1
AU Di CE, AV AL UI EG e AV CU;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 26.11.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) Condannare il al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 50.000,00, oppure ad altra maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare, per le seguenti causali: a) quanto a €
30.000,00 per il danno biologico e alla salute b) quanto a € 20.000,00 per danno esistenziale;
2) ritenere e dichiarare, altresì, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di trasferimento della ricorrente negli anni 2009-2022, sicché in violazione dell'art. 2103
c.c., per i motivi sopra esposti;
3) ordinare al Comune di l'assegnazione della Sig.ra a CP_1 Parte_1 mansioni afferenti alla propria qualifica ed al proprio livello lavorativo, B5 CCNL di categoria, con decorrenza dall'anno 2009;
1 5) in subordine, condannare il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno patito dalla medesima per la dequalificazione e il demansionamento verificatosi dall'anno 2009 all'anno 2022, che può sin d'ora quantificarsi in complessivi € 50.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti progressivamente rivalutati dalla maturazione al soddisfo, per le seguenti causali: a) quanto a € 15.000,00 per il danno professionale;
b) quanto a € 10.000,00 per lesione all'immagine professionale;
c) quanto a € 15.000,00 per il danno esistenziale;
d) quanto a € 10.000,00 per la perdita di chanches lavorative. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio…”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente espone che a decorrere dal 5.1.1991 è stata inquadrata nei ruoli soprannumerari della Provincia regionale di Catania e segnatamente nella 4^ qualifica funzionale di dattilografa ex D.P.R. 333/1991; che dall'1.10.1998 stata trasferita dalla Provincia Regionale di Catania alle dipendenze del resistente per interscambio con altro dipendente;
che è stata assegnata all'U.O CP_1
Programmazione e Bilancio dell'Ente comunale;
che è risultata vincitrice del concorso interno riservato per titoli e prove pratiche bandito dal Comune di nel 1999 per la CP_1 copertura di n. 29 posti di “collaboratore amministrativo” ex 5^ qualifica professionale del
CCNL 94/97 – area amministrativa, corrispondente al livello B3 del successivo CCNL di settore;
che è stata confermata nella predetta U.O. Programmazione e Bilancio del Comune resistente con livello di inquadramento B5 “…occupandosi della contabilità finanziaria ed in particolare di eseguire controlli e verifiche contabili giornalieri sull'andamento dei conti correnti postali intrattenuti dal di con Banco Poste S.p.A. mediante la CP_1 CP_1 consultazione della banca dati della succitata società, partecipando “…a progetti finalizzati organizzati dall'Ente”, contribuendo “…alla modernizzazione dei sistemi di pagamento e gestione della Tesoreria”, “alla riorganizzazione dei relativi servizi” e “..all'elaborazione dell'autonomia dei sistemi di pagamento per ogni singola Unità Operativa” e svolgendo altresì la propria attività lavorativa nell'ambito dei servizi elettorali;
che è stata sopposta periodicamente ai controlli medici annuali disposti dal Comune resistente risultando idonea alla mansione;
che a partire dall'anno 2006 è stata oggetto di costanti vessazioni da parte di dirigenti e colleghi finalizzate a un suo progressivo isolamento rispetto al contesto lavorativo;
che a ciò si è aggiunto lo svuotamento della sua professionalità concretizzato, a far data dall'anno 2008, in continui trasferimenti senza la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
che la condotta vessatoria dei colleghi è consistita in
2 pesanti apprezzamenti sul suo fisico, sul modo di vestire e sulla sua vita privata;
che a causa di tali condotte ha richiesto il trasferimento ad altro ufficio;
che nel mese di settembre 2008
è stata trasferita dall'U.O. Programmazione e Bilancio all' e Controparte_2 successivamente, nel mese di dicembre 2008, all' prima presso Controparte_3 il Museo Antropologico di e successivamente presso il Museo Etnologico;
che a CP_1 seguito di tali trasferimenti è stata adibita a mansioni e attività nuove e differenti consistenti, di fatto, nel servizio di custodia e sorveglianza delle sale dei musei nonché di accoglienza del pubblico, seppure mantenendo il proprio livello e la propria qualifica, come provato dalle busta paga in atti;
che ella ha continuato e continua a svolgere tali mansioni di accoglienza al pubblico anche a seguito del trasferimento nell'anno 2014 presso ZO Alessi, sede del
Comune di , e del trasferimento nell'anno 2016 presso Piazza Regione siciliana, CP_1 attuale sede del Giudice di CE;
che anche in tale ultima sede ella è stata adibita sempre alla suindicate mansioni, in origine con assegnazione di ufficio autonomo ma in breve tempo riassegnata alla portineria;
che in particolare, a seguito del trasferimento dell'
[...]
presso i locali di Piazza Regione siciliana, è stata privata della stanza assegnatale Parte_2 originariamente per fare posto ai colleghi dell' autori delle precedenti Parte_2 vessazioni;
che ella è stata costretta a sostare presso le aule dell'Ufficio del Giudice di CE, svolgendo la propria attività di mera accoglienza al pubblico senza una postazione fissa;
che l'attività lavorativa svolta dall'anno 2009 è quindi consistita e consiste nel mero servizio di portineria, in spregio alla propria preparazione professionale;
che solamente i trasferimenti avvenuti nel mese di settembre 2008 e nell'anno 2014 sono stati chiesti da essa ricorrente, mentre gli altri trasferimenti sono stati disposti dalla direzione;
che la nuova mansione a cui
è stata assegnata, pur presentando apparentemente elementi di similitudine, differisce sostanzialmente dalla precedente;
che l'apparente somiglianza tra le mansioni svolte prima e dopo il mese di settembre 2008 risiede nel semplice fatto che entrambe possono essere ricondotte nella categoria di “Collaboratore Amministrativo”; che tuttavia nel concreto le due attività si distinguono per l'assoluta diversità delle mansioni svolte;
che ella si è limitata a svolgere le mansioni di sorveglianza nelle sale dei musei e successivamente di mera ricezione del pubblico in totale assenza di autonomia decisionale e sottoposta al controllo e direzione da parte di colleghi con livello inferiore;
che ella è stata altresì vittima, durante il rapporto di lavoro, di piccoli furti ed effrazioni, sia in ufficio sia presso la propria abitazione sia sulla propria autovettura, tanto da avere sporto numerose denunce contro ignoti alle forze dell'ordine; che ella è stata destinataria di due istanze di assegnazione di amministratore di sostegno, entrambe rigettate dal Tribunale di Catania;
che ella è stata sottoposta in
3 precedenza a tre trattamenti sanitari obbligatori, di cui due nel corso del 2009 e uno nel corso del 2014; che ella nel corso dell'anno 2018 ha chiesto il collocamento in aspettativa senza stipendio per il periodo di un anno;
che le circostanze invocate in ricorso costituiscono attività di natura mobbizzante nei termini ivi descritti;
che ella ha quindi diritto al risarcimento dei conseguenti danni biologico ed esistenziale indicati in ricorso;
che, in ogni caso, ella ha subito un demansionamento a decorrere dall'anno 2008, nei termini descritti in ricorso;
che, secondo quanto stabilito dall'allegato A al D.P.R. 347/1983, l'attività attualmente svolta è inquadrabile all'interno della seconda qualifica funzionale, mentre la qualifica da ella rivestita è quella di collaboratore amministrativo/collaboratore professionale, ex livello B3 del CCNL, corrispondente alla quinta qualifica funzionale del
D.P.R. n. 347/1983; che le mansioni da ella svolte dall'anno 2009 rientrano all'interno della seconda qualifica funzionale, con notevole svilimento della sua competenza e della professionalità; che il demansionamento subito le ha provocato un danno professionale, alla luce dell'impoverimento della sua professionalità e della mancata acquisizione di una maggiore capacità professionale, un danno da perdita di chance, ossia di conseguire ulteriori possibilità di guadagno, oltreché all'immagine e alla vita di relazione.
Con memoria difensiva depositata in data 2.5.2023, si è costituito in giudizio il svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, Controparte_1 le seguenti conclusioni: “…1) In via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, ritenere fondati tutti i motivi suesposti e per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche risarcitorie della ricorrente;
2) In subordine, per i motivi suesposti, ritenuta la legittimità degli atti di trasferimento posti in essere dal di , rigettare CP_1 CP_1 integralmente il ricorso presentato dalla sig.ra , pertanto: - accertare e dichiarare Pt_1 che nessuna condotta di mobbing è ravvisabile nel comportamento e negli atti del CP_1
e dei responsabili delle Aree;
- accertare e dichiarare che nessun danno è stato arrecato alla dipendente in conseguenza dei fatti e degli atti riferibili al e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, dichiarare che nessuna somma a tale titolo e ragione è dovuta dal alla CP_1 stessa. - rigettare, comunque, integralmente tutte le domande avanzate dalla ricorrente, comprese quelle istruttorie;
3) Rigettare la domanda di assegnazione della Sig.ra
[...]
a mansioni afferenti alla qualifica del livello lavorativo, B5 CCNL di Parte_1 categoria, con decorrenza dall'anno 2009, accertando e dichiarando la prescrizione delle relative differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente, dopo avere ricostruito le vicende lavorative e di salute della ricorrente, ha dedotto che è assente qualunque condotta
4 mobbizzante posta in essere nei suoi confronti;
che la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito agli elementi integranti il mobbing; che essa Amministrazione comunale ha agito avendo particolare riguardo alla situazione di salute della ricorrente e a tutela della sua integrità fisica, necessaria per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
che i trasferimenti della ricorrente, disposti ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 165/2001, sono privi di qualunque connotato vessatorio, in quanto improntati al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché effettuati in conformità ai poteri dirigenziali riservati dalla legge alla pubblica amministrazione;
che nessun demansionamento è stato posto in essere nei confronti della ricorrente;
che l'assegnazione della ricorrente allo svolgimento di mansioni ricomprese nella medesima area di inquadramento rientra tra i poteri di cui il datore di lavoro pubblico può legittimamente avvalersi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001; che in ogni caso non può essere disposta l'assegnazione della ricorrente, con decorrenza dall'anno 2009, a mansioni del parametro B5 CCNL di categoria “…non essendo stata allegata né dedotta
l'approvazione di detta progressione, né sussistendo in tal senso l'impegno di spesa da parte del ”; che dai fatti esposti in ricorso non può discendere alcun danno alla Controparte_1 ricorrente, per cui nessuna somma può essere riconosciuta alla stessa a titolo di risarcimento dei danni invocati in ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Mobbing.
2.1.1. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la domanda attorea concernente l'asserita condotta mobbizzante ascritta all'Ente datoriale, in considerazione del mancato raggiungimento della prova, da parte della ricorrente, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio sotto tale profilo, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 c.c.
2.1.2. Siccome affermato dalla Suprema Corte, in termini generali, “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o
5 anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti
i comportamenti lesivi” (cfr. C. Cass. 17698/2014, C. Cass. 18836/2013, C. Cass. 1258/2015,
C. Cass. 12437/2018; da ultimo, cfr. C. Cass. 2870/2024).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata;
parimenti la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore” (cfr. C. Cass. 26684/2017)
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha sul punto evidenziato che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (cfr. C. Cass. 10992/2020).
2.1.3. Ciò premesso, la ricorrente non ha fornito la compiuta allegazione e prova della condotta mobbizzante imputata al , sicché la conseguente domanda Controparte_1 risarcitoria formulata in ricorso deve essere rigettata.
2.1.4. Anzitutto, non risultano adeguatamente allegati – prima ancora che provati – gli asseriti comportamenti vessatori posti in essere a suo danno dai propri colleghi di lavoro e dai dirigenti.
Sotto tale profilo, infatti, la ricorrente si è limitata a dedurre che a partire dall'anno
2006 “…è stata oggetto di costanti vessazioni da parte di dirigenti e colleghi finalizzate ad un progressivo isolamento della stessa rispetto al contesto lavorativo” e che “…la convivenza con i colleghi, minata dalla condotta vessatoria di questi ultimi concretizzatasi, in particolare, in pesanti apprezzamenti sul proprio fisico e sul modo di vestire ed ancora
6 sulla propria vita privata […] la costringeva a chiedere il trasferimento ad altro Ufficio”
(cfr. pagg. 2 e 3 ricorso), senza descrivere analiticamente tali comportamenti anche nelle loro esatte caratteristiche e collocazioni temporali, né individuarne gli specifici autori.
Le superiori deduzioni, oltre che generiche, appaiono prive di riscontro probatorio non avendo la ricorrente formulato ammissibili capitoli di prova volti a dimostrare gli esatti connotati (anche contenutistici e temporali), l'entità, l'intensità e la continuità dei denunciati comportamenti tenuti dai colleghi, sicché risulta in nuce indimostrato – e indimostrabile – pure il nesso causale tra tali condotte e la richiesta di trasferimento presso altro ufficio formulata dalla ricorrente nel settembre del 2008.
Va pertanto confermata l'ordinanza del 12.5.2023 con cui la causa è stata ritenuta
“…matura per la decisione” e dunque “…rinviata per discussione e decisione”, apparendo inammissibili e irrilevanti le prove orali richieste nell'atto introduttivo poiché, in parte, generiche e valutative e, in parte, superflue e non conducenti.
2.1.5. Parimenti, non assumono rilevanza ai fini della prova del mobbing le ulteriori deduzioni attoree secondo cui “…durante la propria attività lavorativa la stessa è stata vittima di piccoli furti ed effrazioni, sia in ufficio, sia presso la propria abitazione, sia finanche sulla propria autovettura…” (cfr. pag. 5 ricorso).
In particolare, non risulta né allegata né dimostrata la riconducibilità di tali episodi all'attività lavorativa e, segnatamente, all'intento mobbizzante e persecutorio di colleghi e dirigenti del resistente. CP_1
A tal fine, non sono sufficienti le mere denunce-querele presentate dalla stessa ricorrente (peraltro talune contro ignoti – cfr. doc. nn. 14 e 14 bis) in difetto della documentazione degli eventuali esiti delle stesse e, soprattutto, dell'eventuale accertamento di responsabilità in capo a colleghi di lavoro (come detto, neppure distintamente menzionati in ricorso).
2.1.6. Appare altresì irrilevante ai fini della configurabilità del mobbing l'ulteriore circostanza concernente la ricezione di “…ben due istanze di assegnazione di un amministratore di sostegno in quanto a dire dei richiedenti incapace di svolgere la propria vita di madre e lavoratrice…” (cfr. pag. 5 del ricorso), non essendo stato allegato in ricorso né emergendo dalla documentazione in atti che le predette istanze sono state avviate su iniziativa di colleghi di lavoro della ricorrente (cfr. doc. 17 e 17 bis di parte ricorrente).
Per le medesime ragioni, non rilevano le ulteriori e generiche deduzioni attoree concernenti i precedenti trattamenti sanitari obbligatori subiti negli anni 2009 e 2014 (cfr.
7 pag. 5 del ricorso), non risultando neppure compiutamente ipotizzata la loro riconducibilità ad attività mobbizzanti del resistente. CP_1
2.1.7. Ancora, in disparte quanto detto oltre sulla configurabilità del demansionamento, il lamentato mobbing non emerge di per sé dalle ulteriori deduzioni concernenti i “…continui trasferimenti senza la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive…” (cfr pagg. 3 e ss. del ricorso introduttivo).
Nella specie, risultano sostanzialmente incontestate tra le parti (cfr. verbale di udienza del 31.5.2024) le successive assegnazioni della alle diverse unità operative Pt_1 dell'amministrazione comunale e – segnatamente – nel settembre 2008 all' CP_2
, nel dicembre 2008 all' (presso il Museo
[...] CP_3 Controparte_3
Antropologico di e successivamente presso il Museo Etnologico), nell'anno 2014 CP_1 presso ZO Alessi (sede del ) e nel 2016 presso Piazza Regione Controparte_1 siciliana (sede del locale Ufficio del Giudice di CE).
Inoltre, come dedotto nell'atto introduttivo dalla stessa ricorrente “…solo i trasferimenti avvenuti nel mese di settembre 2008 e nell'anno 2014 sono stati chiesti dalla ricorrente, mentre gli altri trasferimenti sono stati disposti dalla Direzione” (cfr. pag. 4 ricorso).
A fronte di ciò, come detto, non risulta provato l'asserito nesso di causalità tra le – indimostrate – condotte ascritte dalla ricorrente ai propri colleghi di lavoro e le richieste di trasferimento presso altri uffici formulate dalla stessa a settembre 2008 e nel 2014.
Ebbene, la predetta circostanza esclude in nuce la condotta mobbizzante dell'ente datoriale sotto tale profilo, non potendosi desumere dai due soli provvedimenti di assegnazione d'ufficio emessi dall'Amministrazione a distanza di molti anni l'uno dall'altro
(id est: dicembre 2008 e anno 2016) la sussistenza di un intento persecutorio nei confronti dalla lavoratrice, né tantomeno la volontà datoriale rispondente a un unico disegno volto a privarla delle sua competenze professionali, essendo la condotta del Comune carente della sistematicità e reiterazione necessarie per la configurabilità del mobbing.
Anche in relazione alle predette assegnazioni, pertanto, la ricorrente non ha provato l'intento persecutorio del datore di lavoro, necessario per la sussunzione della condotta posta in essere all'interno della fattispecie del mobbing.
Come sopra evidenziato, infatti, uno degli elementi costitutivi del mobbing è
l'intento persecutorio, consistente nell'“elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria”, il quale “va ricercato non
8 nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica” (cfr. C. Cass., sez. lav., sent. n. 26684/2017, cit).
2.1.8. Per le medesime ragioni e a fronte di quanto detto oltre sulla sussistenza del – solo – demansionamento, risulta parimenti irrilevante per la configurabilità del mobbing la produzione fotografica di parte ricorrente dell'11.4.2025 (ammessa ex 421 c.p.c. con ordinanza del 5.7.2025 al fine di delibare compiutamente i fatti di causa).
Ed invero, pur non avendo il resistente specificamente confutato che – come CP_1 dedotto dalla ricorrente – “…si tratta di fotografie concernenti la postazione in uso alla ricorrente dal settembre 2016 per lo svolgimento delle mansioni di informazioni al pubblico del Comune di ” (cfr. produzione documentale di parte ricorrente dell'11.4.2025, CP_1 verbale di udienza del 13.5.2025 e note di parte resistente del 3.7.2025), tale documentazione non risulta di per sé idonea a dimostrare la sussistenza di un intento persecutorio dell'Ente resistente e, dunque, l'asserita condotta mobbizzante dello stesso.
2.1.9. Tenuto conto delle superiori considerazioni, in definitiva, non risulta compiutamente allegata e dimostrata (ovvero dimostrabile) – già sul piano oggettivo – la sussistenza di una “una serie di comportamenti di carattere persecutorio” posti in essere “in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo”, né – sul piano soggettivo – la sussistenza in capo al resistente di un “disegno persecutorio unificante, preordinato CP_1 alla prevaricazione” specificamente rivolto nei confronti della ricorrente.
In difetto della compiuta allegazione e prova di specifici e significativi episodi invocati da parte ricorrente nell'atto introduttivo e concretamente ascrivibili al CP_1 resistente, nella specie non appare pertanto configurabile, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, una complessiva condotta persecutoria, vessatoria e mortificante della parte resistente nei confronti della ricorrente, non potendo a tal fine assumere ex se rilievo decisivo quanto detto oltre in ordine al solo profilo concernente il demansionamento.
Va, dunque, disattesa la domanda attorea concernente la sussistenza del mobbing, con conseguente rigetto – in disparte ogni ulteriore considerazione sul punto – della consequenziale domanda risarcitoria formulata in ricorso (sub specie di danno alla integrità fisica, alla salute, all'immagine e alla vita di relazione).
2.2. Demansionamento.
Ciò posto, va invece esaminata e accolta nei seguenti termini la domanda concernente CP_ il lamentato demansionamento della ricorrente da parte dell' resistente.
2.2.1. A tal fine, giova premettere una breve ricostruzione del quadro fattuale di riferimento.
9 Siccome incontestato tra le parti e risultante dalla documentazione in atti, la ricorrente è dipendente del resistente dall'1.10.1998 e ha conseguito nel mese di CP_1 luglio 1999, a seguito di concorso interno, l'inquadramento come collaboratore amministrativo ex 5^ qualifica professionale del CCNL 94/97 (cfr. pag. 2 del ricorso e pag.
2 della memoria difensiva, nonché doc. n. 8 di parte ricorrente).
Come riconosciuto dal Comune resistente, in particolare, “…Con deliberazione n.
178 del 25.06.1999, divenuta esecutiva il 7.07.1999, la Sig.ra è risultata vincitrice Pt_1 di concorso interno a n. 29 posti di “collaboratore amministrativo”, 5 qualifica funzionale
(oggi B3). In data 26.07.1999 la medesima dipendente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro rep. n. 72, con il quale viene inquadrata nella categoria B3, con qualifica professionale di collaboratore amministrativo. […]” (cfr. ivi pag. 2).
Siccome altresì emergente dall'incontestata documentazione e, segnatamente, dalle buste paga in atti, al mese di settembre 2022 la ricorrente risulta ancora inquadrata nella
“categoria B3 – Posizione 5” con mansione di “collaboratore amministrativo” (cfr. buste paga, doc. n. 13 bis di parte ricorrente, espressamente richiamate in ricorso – cfr. ivi pag. 3 punto n. 11).
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge inoltre che:
- con provvedimento n. 9/2008 Disp. Seg. del 11.9.2008, la ricorrente è stata assegnata dall'U.O. “Gestione, Bilancio, Tributi” all'U.O. “Attività Produttive” con i compiti “…che le verranno assegnati dal Capo U.O.” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente, cit.);
- con provvedimento n. 15/2008 Disp. Seg. del 18.12.2008, la ricorrente è stata assegnata all'U.O. “Area Comunicazione Interna” con i compiti “…che le verranno assegnati dal Capo
U.O.” (cfr. doc.11 di parte ricorrente, cit.);
- con “disposizione di servizio mobilità interna” prot. n. 239/S.P.S. del 5.9.2014, la ricorrente è stata “…assegnata agli uffici di ZO Alessi con funzione di gestione l'attività di organizzazione delle Conferenze Stampa del Comune” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente, cit.);
- con disposizione prot. 659 del 26.9.2016, sul presupposto che “…tra i servizi del settore rientrano il coordinamento delle attività degli uscieri e di portierato del settore compresi
l'apertura dei locali comunali quali ZO Alessi e i locali dell'ex Tribunale, il prelievo e smistamento agli uffici interessati della posta in arrivo e spedizione della posta in partenza, trasporto di persone e documenti per l'attività di supporto all'ufficio contratti per la trasmissione e ritiro degli atti all'ufficio Registro e alla Conservatoria, ai servizi demografici per le visite domiciliari per utenti impossibilitati per pratiche di rilascio carte
10 d'identità e quant'altro relativo agli altri servizi demografici, nonché, ogni altro servizio di supporto agli uffici del primo Settore”, la ricorrente è stata assegnata “…per l'apertura, custodia e tutte le mansioni di supporto connesse alle attività istituzionali che si svolgono nei locali comunali sede di lavoro” presso i “…Locali dell'ex Tribunale siti in Piazza della
Regione, sede di alcuni uffici comunali” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente, cit.).
2.2.2. A fronte di ciò, come detto, nell'atto introduttivo la ricorrente ha allegato – tra l'altro – che dal primo trasferimento del settembre 2008 le sono state assegnate “…mansioni ed attività del tutto nuove e differenti consistenti, di fatto, in servizio di custodia e sorveglianza delle sale dei musei nonché di accoglienza del pubblico”, che tali “…mansioni di accoglienza al pubblico [ella] ha continuato e continua a svolgere tuttora, laddove a far data dall'anno 2014 … è stata trasferita presso ZO Alessi, sede del Comune di , CP_1 ed a far data dall'anno 2016 presso Piazza Regione Siciliana n.4, attuale sede del locale
Ufficio del Giudice di CE, venendo adibita sempre alle mansioni sopra descritte…”, che
“…l'attività lavorativa svolta […] a far data dall'anno 2009, è consistita, così come attualmente consiste, nello svolgere mero servizio di portineria”, che ella “…viene costantemente tenuta in servizio presso i locali dell'Ufficio del Giudice di CE di CP_1 con mansioni di custodia”, che ella ha “…subito un reale demansionamento a far data dall'anno 2008”, che “…secondo quanto statuito dall'Allegato A DPR n. 347/1983, l'attività attualmente svolta dalla ricorrente è inquadrabile all'interno della Seconda qualifica funzionale, Ausiliario” mentre “…la qualifica rivestita […], e in applicazione della quale ha svolto fino all'anno 2008 la propria attività amministrativa e contabile come sopra descritto, è quella di Collaboratore Amministrativo/Collaboratore Professionale, livello B3 del relativo CCNL, corrispondente alla quinta qualifica funzionale del succitato DPR
n.347/1983…”, che “…le mansioni svolte […] a far data dall'anno 2009 rientrano all'interno della Seconda qualifica funzionale, con notevole svilimento della competenza e della professionalità della lavoratrice” e che “…a seguito della nuova collocazione definita dall'anno 2009, si è realizzata, per l'odierna esponente, una situazione di dequalificazione
e demansionamento, con conseguente mortificazione delle qualità e professionalità dalla stessa acquisite nel corso degli anni, trovandosi costretto a svolgere, in tale ultimo periodo di tempo, funzioni che hanno sminuito la propria professionalità e non le hanno permesso di utilizzare il bagaglio di conoscenze acquisite durante il percorso lavorativo…”, chiedendo dunque il risarcimento dei conseguenti danni patiti (cfr. pagg. 3, 4, 9, 12, 13 e ss.).
11 Il resistente, pur non contestando specificamente le mansioni svolte dalla CP_1 ricorrente dalle citate date, ha eccepito l'insussistenza del dedotto demansionamento trattandosi ex art. 52 D.lgs. 165/2001 di mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (cfr. pagg. 10 e 11 della memoria difensiva).
Con precipuo riguardo alle concrete mansioni svolte, peraltro, all'udienza del
31.5.2024 le parti hanno ulteriormente e concordemente precisato quanto segue: “…I procuratori delle parti e la ricorrente confermano che l'area di formale inquadramento della stessa è la B;
l'Avv. Vinciguerra e la ricorrente, personalmente presente, confermano che, come indicato a pag. 3 del ricorso, dai mesi di settembre e dicembre 2008 la ricorrente
è stata adibita presso il Museo Antropologico di e presso il Museo Etnologico, CP_1 svolgendo servizio di custodia e sorveglianza delle sale dei musei nonché di accoglienza del pubblico;
confermano inoltre che la ricorrente ha continuato a svolgere sino alla data di deposito del ricorso mansioni di accoglienza al pubblico sia dall'anno 2014 presso il
ZO Alessi, sede del Comune di , sia dall'anno 2016 presso Piazza Regione CP_1
Siciliana n. 4, attuale sede del locale Ufficio del Giudice di CE;
precisano che a tutt'oggi la ricorrente è assegnata agli Uffici del Giudice di CE di Piazza della Regione Siciliana a
, in [cui] vi sono anche altri uffici del comune di , sempre con mansioni di CP_1 CP_1 accoglienza al pubblico e ufficio informazioni. L'Avv. CU, per parte resistente, conferma che dalle predette date sono state queste le mansioni svolte dalla ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 31.5.2024).
Stante quanto sopra, risultano superflue e non conducenti, oltreché generiche e valutative e dunque inammissibili, le prove orali articolate da parte resistente nella propria memoria difensiva, sicché anche sotto questo profilo va confermata la citata ordinanza del
12.5.2023 con cui la causa è stata ritenuta “…matura per la decisione” e pertanto “…rinviata per discussione e decisione” (cfr., in particolare, capitolo sub B).
2.2.3. Ciò posto e tenuto conto sia delle riconosciute mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo de quo sia dell'incontestato inquadramento della stessa nella categoria B del
CCNL di riferimento, occorre dunque verificare la sussistenza dell'allegato e contestato demansionamento della ricorrente sulla base della disciplina stabilita dal citato art. 52 D.Lgs.
165/2001 e della classificazione prevista dal CCNL vigente ratione temporis.
Al riguardo, d'altronde, alla predetta udienza del 31.5.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto – dapprima – un rinvio “…al fine di interloquire specificamente in ordine al livello di riferimento delle suindicate mansioni sulla base delle declaratorie del CCNL temporalmente vigente al tempo delle mansioni” e quindi, a seguito dell'infruttuosa verifica
12 di possibilità conciliative, all'udienza del 22.11.2024 hanno parimenti chiesto un rinvio
“…al fine di interloquire specificamente in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente e al relativo livello di riferimento alla luce delle declaratorie contenute nei CCNL vigenti ratione temporis” (cfr. verbali di udienza, nonché note di parte ricorrente dell'11.4.2025, del
3.7.2025 e del 22.10.2025 e note di parte resistente del 10.4.2025, del 3.7.2025 e del
27.10.2025).
2.2.4. L'assunto di parte ricorrente appare fondato, dovendosi accogliere la domanda attorea concernente il demansionamento subito nel periodo dal 2009 sino alla data di deposito del ricorso.
2.2.5. In termini generali, l'art. 52 D.lgs. 165/2001, nella versione previgente al
D.lgs. 150/2009, stabilisce che “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive...”.
A seguito della modifica disposta dall'art. 62 co. 1 D.lgs. 150/2009, il citato art. 52 co. 1 D.lgs. 165/2001 dispone che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a)...”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. […]” (cfr. C. Cass. 7106/2014,
C. Cass. 18283/2010, C. Cass. 2140/2017, C. Cass. 18817/2018, C. Cass. 34077/2021 e, da ultimo, C. Cass. 1665/2024).
Tale orientamento, d'altronde, appare pienamente riferibile anche alla nuova formulazione dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, introdotta dall'art. 62 co. 1 D.Lgs. 150/2009 e – prevalentemente – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi, secondo l'art.
13 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in quello successivo alle modifiche apportate alla predetta norma dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009” (cfr. C. Cass. 29624/2019).
Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia, la Corte di
Cassazione (seppure con riferimento all'art. 2103 c.c.) ha precisato che “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva posto in capo ad una giornalista l'onere di provare la circostanza, da lei allegata, che non fosse più adibita come in precedenza alle più qualificanti funzioni di caposervizio)” (cfr. C. Cass. 4211/2016,
C. Cass. 15527/2014, C. Cass. 48/2024; cfr. altresì C. Cass. 16129/2020, secondo cui
“Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte
a dare fondamento alla denuncia. Ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo...”).
14 2.2.6. Nella specie, a fronte delle incontestate mansioni di custodia, sorveglianza e accoglienza al pubblico svolte dalla ricorrente – per quel che qui rileva – sin dalla sua assegnazione nel mese di dicembre 2008 presso l'U.O. Controparte_3 appare configurabile il dedotto demansionamento decorrente dal 2009 (come chiesto in ricorso).
Ed infatti, stante quanto suesposto e tenuto conto delle previsioni del CCNL e della disciplina di riferimento, parte resistente non ha compiutamente dimostrato l'equivalenza e la coerenza formale delle mansioni assegnate alla lavoratrice rispetto alla categoria B di formale inquadramento.
2.2.7. A tal fine, deve verificarsi se le suindicate – e inconfutate – mansioni svolte dalla ricorrente dal 2009 sino al deposito del ricorso (26.11.2022) siano o meno coerenti ed equivalenti con la qualifica formale di inquadramento alla luce delle declaratorie del CCNL di settore applicabile nel periodo de quo.
2.2.8. Sotto tale profilo, in particolare, vengono in rilievo il CCNL del 31.3.1999 e i successivi rinnovi, mentre non appare decisivo – ratione temporis – il CCNL del 16.11.2022.
Come da ultimo riconosciuto dal resistente nelle note del 3.7.2025 e del CP_1
27.10.2025, invero, “…ratione temporis, il sistema di classificazione inizialmente adottato
– e quello comunque applicabile dal 2004, in relazione al petitum del ricorso, era quello adottato dal CCNL del 31.03.1999…” (cfr. CCNL prodotti da parte ricorrente in data
11.4.2025 e da parte resistente in data 27.10.2025).
Per quel che qui rileva, l'art. 3 del citato CCNL del 31.3.1999 (rubricato “Il sistema di classificazione del personale”) stabilisce che “
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
2. Ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. […] 4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie,
15 utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A. […]”.
Tale sistema di classificazione, da ultimo, è stato confermato dall'art. 12 del CCNL
“relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018” del 21.5.2018 in atti.
Più nel dettaglio, l'Allegato A del citato CCNL del 31.3.1999 dispone che appartengono alla Categoria A “…i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. - lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Il predetto CCNL dispone che appartengono alla Categoria B “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
16 - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.
- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.
Come sopra evidenziato, invece, nella fattispecie in esame non assume rilievo decisivo – ratione temporis – il successivo CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 - 2021” del 16.11.2022.
Tale CCNL del 16.11.2022, nel modificare il precedente sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, ha istituito l'area degli “operatori” nella quale sono confluiti i lavoratori già inquadrati nella categoria A del CCNL del 31.3.1999, nonché l'area degli
“operatori esperti” che ricomprende, invece, i lavoratori che – come la ricorrente – sono inquadrati nel livello B del precedente CCNL (cfr. art. 12 rubricato “Classificazione”,
Tabella B “…di trasposizione automatica nel sistema di classificazione” recante il sistema di conversione e “ALLEGATO A - DECLARATORIE”).
Al riguardo, tuttavia, l'art. 13 del citato CCNL (rubricato “Norme di prima applicazione”) stabilisce che “
1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo
17 sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di
Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). […]”.
Stante quanto sopra e considerato che, da un lato, il presente giudizio concerne unicamente il periodo sino al deposito del ricorso (id est: 26.11.2022) e che, dall'altro lato,
a tale data non risulta ancora in vigore ex art. 13 il nuovo sistema di classificazione introdotto dal citato CCNL sottoscritto il 16.11.2022, nella specie la sussistenza del lamentato demansionamento deve essere valutata alla stregua del sistema di classificazione del solo
CCNL del 31.3.1999 e successivi rinnovi.
2.2.9. Ebbene, alla luce delle predette declaratorie contrattuali, le mansioni svolte dalla ricorrente non possono essere ritenute formalmente equivalenti – per quel che qui rileva
– a quelle previste per il livello B del CCNL del 31.3.1999, come sopra richiamato.
Ed infatti, la inconfutata attività di custodia, accoglienza e sorveglianza assegnata alla ricorrente dal 2009 appare formalmente riconducibile – quantomeno in via prevalente – al profilo esemplificativo di “custode” ex categoria A del citato CCNL.
In tal senso, d'altronde, anche nella “annotazione di polizia giudiziaria” del
28.9.2018 in atti gli Ufficiali di P.G. verbalizzanti – per quel che qui rileva – hanno annotato che “…Recatici presso l'Ufficio personale del Comune di prendevamo contatti con CP_1 il capo ufficio D.ssa , la quale ci riferiva che la era una Persona_1 Pt_1 dipendente della predetta amministrazione, assunta a tempo indeterminato con Cat. B3, inquadrata nel settore I, Affari generali come collaboratore amministrativo, con mansioni di custodia…” (cfr. doc. n. 20 di parte ricorrente), sicché anche tale elemento suffraga viepiù il lamentato demansionamento della ricorrente.
A fronte di ciò, il resistente – pur essendone onerato – non ha invece CP_1 compiutamente allegato e provato la concreta adibizione della ricorrente a “…mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (id est: categoria B), non potendo a tal fine assumere rilievo decisivo il mero e labiale richiamo alla “funzione di gestione l'attività di organizzazione delle Conferenze Stampa del contenuto nella nota prot. N. CP_1
239/SPS del 5.9.2014 (doc. n. 11 di parte ricorrente, cit.), in difetto di compiuto riscontro probatorio al riguardo.
Sotto tale profilo occorre infatti evidenziare e ribadire che, per un verso, sono inammissibili e irrilevanti le prove orali articolate nella memoria difensiva giacché generiche e valutative (cfr., in particolare, capitolo di prova sub B); per altro verso, risultano – parimenti – generiche e indimostrate le deduzioni da ultimo svolte da parte resistente nelle note del 27.10.2025 secondo cui “…Può ritenersi, vista l'ampiezza delle mansioni indicate
18 nella suddetta declaratoria alla categoria B, applicabile ratione temporis al caso di specie, che vi rientrino anche quelle svolte dalla ricorrente alle dipendenze del . Controparte_1
[…]” (cfr. pag. 2), mentre nel resto non appare rilevante il richiamo ivi effettuato all'art. 10. co. 1 lett. E del CCNL Enti locali dell'11.4.2008 e all'art. 12 del CCNL del 22.1.2004.
Né, sotto altro aspetto, il resistente ha adeguatamente allegato e dimostrato CP_1 la eventuale necessità di assegnazione della ricorrente a tali diverse e inferiori mansioni in ragione delle sue condizioni di salute.
Ed invero, a fronte della documentazione prodotta da parte ricorrente e da cui emerge che la stessa è stata riconosciuta idonea alle mansioni – da ultimo – in data 25.9.2014 (cfr. doc. n. 10), non risulta dimostrata la sua sopravvenuta inidoneità, apparendo anche con riguardo a tale circostanza inammissibili e irrilevanti le prove orali articolate nella memoria difensiva poiché generiche e valutative, oltreché superflue e non conducenti (cfr. capitoli sub A e C).
2.2.10. Stante quanto sopra, in definitiva, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia (cfr. C. Cass. 4211/2016, C. Cass. 16129/2020, C. Cass. 4766/2006, C.
Cass. 15527/2014, cit.), deve ritenersi provato il contestato demansionamento per il periodo intercorrente dal 2009 sino alla data di deposito del ricorso (id est: 26.11.2022) e, dunque,
l'illegittimità della condotta del datore di lavoro giacché in violazione del richiamato art. 52
D.Lgs. 165/2001, con conseguente condanna del resistente ad attribuire alla CP_1 ricorrente le mansioni della categoria formale di inquadramento (id est: categoria B del
CCNL del 31.3.1999 sino alla successiva data di entrata in vigore della nuova classificazione prevista dal CCNL del 16.11.2022 e poi operatore esperto ex CCNL del 16.11.2022).
Al riguardo deve inoltre precisarsi che, a fronte delle allegazioni delle parti e dell'incontestata documentazione prodotta, sino al deposito del ricorso la ricorrente risulta formalmente inquadrata nella “cat. B3 – posizione 5” (cfr. buste paga in atti di pacifica provenienza datoriale e richiamate anche da parte ricorrente nell'atto introduttivo – cfr. ivi pag. 3), sicché di tale formale inquadramento deve tenersi conto ai fini dell'attuazione della superiore statuizione.
Il termine finale dell'accertato demansionamento, come detto, va fissato alla data di deposito dell'atto introduttivo, avuto riguardo alle allegazioni ivi contenute.
Ed invero, l'eventuale accertamento del demansionamento anche in relazione a un successivo e diverso arco temporale implicherebbe l'esame di fatti ulteriori e distinti rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo e costituenti l'oggetto del presente giudizio.
19 In altri termini, l'accertamento del demansionamento anche per il periodo successivo al deposito del ricorso postula un'ulteriore indagine in punto di fatto, distinta da quella già compiuta sulla base delle specifiche allegazioni ivi contenute, e dunque inammissibile nel presente giudizio.
Al riguardo, peraltro, anche la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro (nella specie, una pubblica amministrazione), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso” (cfr. C. Cass.
23949/2013; cfr. altresì C. Cass. 31558/2021).
2.3. Risarcimento danni.
2.3.1. Ciò posto in merito alla configurabilità del demansionamento e al conseguente obbligo del resistente di attribuire alla ricorrente le mansioni della categoria formale CP_1 di inquadramento, con specifico riferimento al chiesto risarcimento del danno si osserva quanto segue.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, anche il demansionamento dà diritto al risarcimento del danno, laddove provochi danni patrimoniali e non patrimoniali (cfr. C. Cass.
12770/2012).
In particolare, la sopra indicata condotta di demansionamento è – astrattamente – idonea, in considerazione della rilevanza, a integrare la lesione diritti fondamentali del lavoratore (quali, ad esempio, la dignità professionale).
2.3.2. Nella specie, in particolare, risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta in parte qua la domanda risarcitoria formulata in ricorso con riguardo al danno professionale ivi dedotto.
2.3.3. In termini generali, va premesso che il danno alla professionalità ricorre quando al lavoratore non viene data la possibilità di acquisire il livello di professionalità che avrebbe potuto raggiungere se fosse stato adibito alle mansioni che gli competevano.
In particolare, allorché il lavoratore venga demansionato, e come nel caso di specie assegnato a mansioni non coerenti e disomogenee rispetto alla categoria formale di
20 inquadramento, il danno alla professionalità va ravvisato nella perdita della capacità professionale – costituita sia dal bagaglio di nozioni teoriche e capacità pratico-tecniche sia dal continuo contatto e dai rapporti che si svolgono in ufficio – che può essere mantenuta e potenziata solo attraverso l'esplicazione quotidiana delle mansioni lavorative.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “È ben vero che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti
i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e nella specie l'accertamento del demansionamento era riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato;
nessuna modifica alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l'esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte” (cfr.
C. Cass. 7483/2020; cfr. altresì C. Cass. 3822/2021, nonché C. Cass. 24585/2019 secondo cui “In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso qualsiasi indagine in ordine al prospettato danno non patrimoniale, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore, anche solo al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico)”).
2.3.4. Nella fattispecie in esame, a fronte della contestata – e illegittima – condotta dequalificante posta in essere dalla parte resistente, la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un danno professionale “…derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità […]” (cfr.
21 pag. 16 ricorso), richiamando a tal fine le mansioni in precedenza svolte, l'intensità e la durata del demansionamento (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Le deduzioni contenute in ricorso appaiono sufficienti a comprovare la sussistenza del lamentato danno alla professionalità, tenuto conto del significativo lasso di tempo durante il quale la ricorrente è stata assegnata a mansioni non corrispondenti al livello B del
CCNL dell'11.3.1999 di formale inquadramento, nonché della connessa perdita della possibilità di mantenere e potenziare la propria capacità professionale attraverso l'esplicazione quotidiana di mansioni lavorative corrispondenti alla qualifica di inquadramento.
Stante quanto detto, in definitiva, la ricorrente non ha potuto compiutamente acquisire la professionalità cui legittimamente poteva aspirare proprio perché il datore di lavoro non l'ha messa nelle condizioni di farlo, con ciò ledendo il diritto della stessa alla libera esplicazione della personalità in campo lavorativo riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale.
2.3.5. Ai fini della determinazione del quantum debeatur, occorre evidenziare che la prova del danno attiene, secondo gli ordinari principi, al creditore, il quale può tuttavia invocare i poteri equitativi del giudice ex art.1226 c.c.
In proposito la Cassazione ha avuto modo affermato che “In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche
l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che correttamente la
Corte territoriale avesse valutato la sussistenza del demansionamento dei lavoratori che, già assegnati a ruoli di coordinamento con autonomia organizzativa ed operativa, erano stati destinati, nonostante l'anzianità di servizio e la conseguente esperienza professionale, allo svolgimento di funzioni meramente esecutive, con lesione - la cui allegazione ha trovato riscontro anche nel contenuto del ricorso del datore di lavoro - della loro professionalità e danno alla carriera)” (cfr. C. Cass. 4652/2009; C. Cass. 19778/2014; C. Cass. 22167/2015;
C. Cass. 12253/2015; C. Cass. 19923/2019).
22 Nel caso in esame si ritiene ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del quantum debeatur la retribuzione mensile prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dalla ricorrente nell'intero periodo di riferimento
(avendo parte resistente eccepito la prescrizione unicamente con riguardo alle “…differenze retributive eventualmente scaturenti dal maggior parametro…”), con esclusione dei periodi di volontaria sospensione della prestazione lavorativa per effetto della chiesta e riconosciuta aspettativa volontaria senza retribuzione (cfr. doc. n. 18 di parte ricorrente).
In particolare, in mancanza di ulteriori elementi valutativi a disposizione e considerato che la ricorrente è stata assegnata a mansioni non corrispondenti alla categoria di formale inquadramento sin dal dicembre 2008 nei termini sopra indicati e che la stessa ha compiutamente contestato tale circostanza solamente con il presente giudizio, appare equo quantificare il danno da dequalificazione professionale – avuto riguardo all'intensità, alle caratteristiche e alla durata della stessa, nonché alla condotta delle parti e all'importo richiesto in ricorso per tale voce di danno – nella misura del 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo alla ricorrente – per ciascun mese di effettiva prestazione dell'attività – dall'1.1.2009 sino alla data di deposito del ricorso, con esclusione dunque dell'anzidetto periodo di aspettativa senza retribuzione fruito dalla ricorrente (cfr. doc. n. 18 di parte ricorrente, cit., e pag. 3 della memoria difensiva).
2.3.6. Sulla base delle superiori considerazioni, la parte resistente va, quindi, condannata al risarcimento in favore della ricorrente del danno professionale da demansionamento commisurato al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto per ciascun mese di effettiva prestazione dell'attività lavorativa a decorrere dall'1.1.2009 sino alla data di deposito del ricorso (id est: 26.11.2022); su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94.
2.3.7. Nel resto, va invece disattesa la domanda volta al riconoscimento degli ulteriori danni invocati in ricorso (sub specie di danno esistenziale, biologico, all'immagine e da perdita di chance) giacché, in parte, assorbiti dal superiore riconoscimento del danno da dequalificazione professionale e, in parte, generici e indimostrati.
A tal riguardo, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore
i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge
23 all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. C. Cass. 13328/2015; cfr. altresì C.
Cass. 17214/2016, C. Cass. 3485/2016, C. Cass. 23837/2015, C. Cass. 24718/2011, C. Cass.
23146/2016, secondo cui, in particolare, “In tema di danno da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; nello stesso senso, da ultimo, cfr. C.
Cass. 28810/2020, C. Cass. 27910/2020 e C. Cass. 11777/2019).
2.3.8. Nella specie, innanzitutto, parte ricorrente non ha allegato, chiesto di provare e quindi provato specifiche circostante concernenti gli ulteriori danni all'immagine, alla vita di relazione ed esistenziali in ipotesi subiti in conseguenza della condotta demansionante addebitata alla parte resistente.
In particolare, con riguardo all'asserito danno all'immagine e alla vita di relazione la ricorrente ha solamente dedotto che “…evidente risulta il danno […] all'immagine e alla vita di relazione subito dalla ricorrente, la quale, a far data dall'anno 2009, è stata costretta
a subire l'umiliazione derivante dall'espletamento di mansioni che hanno mortificato non solo la propria immagine, ma anche la professionalità e l'esperienza acquisiti dopo numerosi anni di servizio. Ciò ha comportato un grave pregiudizio anche alla vita di relazione della ricorrente […]” (cfr. pag. 16 dell'atto introduttivo), senza tuttavia formulare specifici e rilevanti capitoli di prova orale a tal fine.
Parimenti, appare generica l'ulteriore deduzione attorea secondo cui “…Nel caso de quo, il danno esistenziale […] si evidenzia nella lesione della serenità della ricorrente” (cfr.
24 pag. 10 dell'atto introduttivo), in difetto della compiuta allegazione e prova, da parte della ricorrente, delle specifiche – e diverse – scelte di vita a cui sarebbe stata indotta a causa della condotta inadempiente del datore di lavoro.
Appare, altresì, generica e indimostrata la deduzione attorea in merito a eventuali danni da perdita di chance, in assenza – anche sotto questo profilo – di ammissibili e rilevanti richieste di prova orale in ordine a “…ulteriori possibilità di guadagno” perdute per effetto della condotta ascritta al resistente. CP_1
2.3.9. Infine, la ricorrente non ha compiutamente allegato e provato la sussistenza di un “danno biologico” in ipotesi conseguente alla condotta demansionante del CP_1 resistente, in difetto di significativa documentazione volta a dimostrare il necessario nesso causale tra la condotta datoriale de qua ed eventuali patologie della ricorrente.
Nella specie, d'altronde, la ricorrente ha sostanzialmente invocato il risarcimento del preteso “danno biologico e alla salute” quale conseguenza della prospettata e indimostrata condotta mobbizzante ascritta al resistente (cfr. punto 1 del petitum del ricorso), CP_1 mentre analoga richiesta non risulta formulata in conseguenza del prospettato demansionamento (cfr. punto n. 5 del petitum del ricorso).
Alla predetta carenza assertiva e probatoria, peraltro, non può supplirsi né attraverso una CTU medico-legale giacché meramente esplorativa, né attraverso una valutazione equitativa.
Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. C. Cass. 30218/2017, C. Cass.
10373/2019 e C. Cass. 3130/2011).
Quanto al secondo aspetto, la Corte di Cassazione ha osservato che “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il
25 danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare
l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
2.3.10. Atteso quanto sopra, a fronte della genericità delle allegazioni attoree e in assenza di specifiche prove – e richieste istruttorie – sul punto, la domanda risarcitoria formulata in ricorso con riguardo alle suindicate e residue voci di danno (distinte dal riconosciuto danno alla professionalità) è infondata e va pertanto rigettata.
3. Spese.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza e, liquidata come in dispositivo ex D.M. 55/2014, va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, nei termini di cui in parte motiva, l'illegittimità del demansionamento della ricorrente e, per l'effetto, condanna il resistente ad attribuire alla ricorrente le CP_1 mansioni della categoria formale di inquadramento;
condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, per la causale e nei termini di cui in motivazione, commisurato al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto alla ricorrente per ciascun mese di effettiva prestazione dell'attività lavorativa a decorrere dall'1.1.2009 e sino alla data di deposito del ricorso
(26.11.2022), oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma
6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa la restante parte.
Catania, 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11522/2022 R.G.L., avente a oggetto “mobbing, demansionamento e risarcimento del danno”,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Federico Vinciguerra e Ivana Stefania Di Parte_1
Marco;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Controparte_1
AU Di CE, AV AL UI EG e AV CU;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 26.11.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) Condannare il al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 50.000,00, oppure ad altra maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare, per le seguenti causali: a) quanto a €
30.000,00 per il danno biologico e alla salute b) quanto a € 20.000,00 per danno esistenziale;
2) ritenere e dichiarare, altresì, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di trasferimento della ricorrente negli anni 2009-2022, sicché in violazione dell'art. 2103
c.c., per i motivi sopra esposti;
3) ordinare al Comune di l'assegnazione della Sig.ra a CP_1 Parte_1 mansioni afferenti alla propria qualifica ed al proprio livello lavorativo, B5 CCNL di categoria, con decorrenza dall'anno 2009;
1 5) in subordine, condannare il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno patito dalla medesima per la dequalificazione e il demansionamento verificatosi dall'anno 2009 all'anno 2022, che può sin d'ora quantificarsi in complessivi € 50.000,00 ovvero quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti progressivamente rivalutati dalla maturazione al soddisfo, per le seguenti causali: a) quanto a € 15.000,00 per il danno professionale;
b) quanto a € 10.000,00 per lesione all'immagine professionale;
c) quanto a € 15.000,00 per il danno esistenziale;
d) quanto a € 10.000,00 per la perdita di chanches lavorative. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio…”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente espone che a decorrere dal 5.1.1991 è stata inquadrata nei ruoli soprannumerari della Provincia regionale di Catania e segnatamente nella 4^ qualifica funzionale di dattilografa ex D.P.R. 333/1991; che dall'1.10.1998 stata trasferita dalla Provincia Regionale di Catania alle dipendenze del resistente per interscambio con altro dipendente;
che è stata assegnata all'U.O CP_1
Programmazione e Bilancio dell'Ente comunale;
che è risultata vincitrice del concorso interno riservato per titoli e prove pratiche bandito dal Comune di nel 1999 per la CP_1 copertura di n. 29 posti di “collaboratore amministrativo” ex 5^ qualifica professionale del
CCNL 94/97 – area amministrativa, corrispondente al livello B3 del successivo CCNL di settore;
che è stata confermata nella predetta U.O. Programmazione e Bilancio del Comune resistente con livello di inquadramento B5 “…occupandosi della contabilità finanziaria ed in particolare di eseguire controlli e verifiche contabili giornalieri sull'andamento dei conti correnti postali intrattenuti dal di con Banco Poste S.p.A. mediante la CP_1 CP_1 consultazione della banca dati della succitata società, partecipando “…a progetti finalizzati organizzati dall'Ente”, contribuendo “…alla modernizzazione dei sistemi di pagamento e gestione della Tesoreria”, “alla riorganizzazione dei relativi servizi” e “..all'elaborazione dell'autonomia dei sistemi di pagamento per ogni singola Unità Operativa” e svolgendo altresì la propria attività lavorativa nell'ambito dei servizi elettorali;
che è stata sopposta periodicamente ai controlli medici annuali disposti dal Comune resistente risultando idonea alla mansione;
che a partire dall'anno 2006 è stata oggetto di costanti vessazioni da parte di dirigenti e colleghi finalizzate a un suo progressivo isolamento rispetto al contesto lavorativo;
che a ciò si è aggiunto lo svuotamento della sua professionalità concretizzato, a far data dall'anno 2008, in continui trasferimenti senza la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
che la condotta vessatoria dei colleghi è consistita in
2 pesanti apprezzamenti sul suo fisico, sul modo di vestire e sulla sua vita privata;
che a causa di tali condotte ha richiesto il trasferimento ad altro ufficio;
che nel mese di settembre 2008
è stata trasferita dall'U.O. Programmazione e Bilancio all' e Controparte_2 successivamente, nel mese di dicembre 2008, all' prima presso Controparte_3 il Museo Antropologico di e successivamente presso il Museo Etnologico;
che a CP_1 seguito di tali trasferimenti è stata adibita a mansioni e attività nuove e differenti consistenti, di fatto, nel servizio di custodia e sorveglianza delle sale dei musei nonché di accoglienza del pubblico, seppure mantenendo il proprio livello e la propria qualifica, come provato dalle busta paga in atti;
che ella ha continuato e continua a svolgere tali mansioni di accoglienza al pubblico anche a seguito del trasferimento nell'anno 2014 presso ZO Alessi, sede del
Comune di , e del trasferimento nell'anno 2016 presso Piazza Regione siciliana, CP_1 attuale sede del Giudice di CE;
che anche in tale ultima sede ella è stata adibita sempre alla suindicate mansioni, in origine con assegnazione di ufficio autonomo ma in breve tempo riassegnata alla portineria;
che in particolare, a seguito del trasferimento dell'
[...]
presso i locali di Piazza Regione siciliana, è stata privata della stanza assegnatale Parte_2 originariamente per fare posto ai colleghi dell' autori delle precedenti Parte_2 vessazioni;
che ella è stata costretta a sostare presso le aule dell'Ufficio del Giudice di CE, svolgendo la propria attività di mera accoglienza al pubblico senza una postazione fissa;
che l'attività lavorativa svolta dall'anno 2009 è quindi consistita e consiste nel mero servizio di portineria, in spregio alla propria preparazione professionale;
che solamente i trasferimenti avvenuti nel mese di settembre 2008 e nell'anno 2014 sono stati chiesti da essa ricorrente, mentre gli altri trasferimenti sono stati disposti dalla direzione;
che la nuova mansione a cui
è stata assegnata, pur presentando apparentemente elementi di similitudine, differisce sostanzialmente dalla precedente;
che l'apparente somiglianza tra le mansioni svolte prima e dopo il mese di settembre 2008 risiede nel semplice fatto che entrambe possono essere ricondotte nella categoria di “Collaboratore Amministrativo”; che tuttavia nel concreto le due attività si distinguono per l'assoluta diversità delle mansioni svolte;
che ella si è limitata a svolgere le mansioni di sorveglianza nelle sale dei musei e successivamente di mera ricezione del pubblico in totale assenza di autonomia decisionale e sottoposta al controllo e direzione da parte di colleghi con livello inferiore;
che ella è stata altresì vittima, durante il rapporto di lavoro, di piccoli furti ed effrazioni, sia in ufficio sia presso la propria abitazione sia sulla propria autovettura, tanto da avere sporto numerose denunce contro ignoti alle forze dell'ordine; che ella è stata destinataria di due istanze di assegnazione di amministratore di sostegno, entrambe rigettate dal Tribunale di Catania;
che ella è stata sottoposta in
3 precedenza a tre trattamenti sanitari obbligatori, di cui due nel corso del 2009 e uno nel corso del 2014; che ella nel corso dell'anno 2018 ha chiesto il collocamento in aspettativa senza stipendio per il periodo di un anno;
che le circostanze invocate in ricorso costituiscono attività di natura mobbizzante nei termini ivi descritti;
che ella ha quindi diritto al risarcimento dei conseguenti danni biologico ed esistenziale indicati in ricorso;
che, in ogni caso, ella ha subito un demansionamento a decorrere dall'anno 2008, nei termini descritti in ricorso;
che, secondo quanto stabilito dall'allegato A al D.P.R. 347/1983, l'attività attualmente svolta è inquadrabile all'interno della seconda qualifica funzionale, mentre la qualifica da ella rivestita è quella di collaboratore amministrativo/collaboratore professionale, ex livello B3 del CCNL, corrispondente alla quinta qualifica funzionale del
D.P.R. n. 347/1983; che le mansioni da ella svolte dall'anno 2009 rientrano all'interno della seconda qualifica funzionale, con notevole svilimento della sua competenza e della professionalità; che il demansionamento subito le ha provocato un danno professionale, alla luce dell'impoverimento della sua professionalità e della mancata acquisizione di una maggiore capacità professionale, un danno da perdita di chance, ossia di conseguire ulteriori possibilità di guadagno, oltreché all'immagine e alla vita di relazione.
Con memoria difensiva depositata in data 2.5.2023, si è costituito in giudizio il svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, Controparte_1 le seguenti conclusioni: “…1) In via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, ritenere fondati tutti i motivi suesposti e per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche risarcitorie della ricorrente;
2) In subordine, per i motivi suesposti, ritenuta la legittimità degli atti di trasferimento posti in essere dal di , rigettare CP_1 CP_1 integralmente il ricorso presentato dalla sig.ra , pertanto: - accertare e dichiarare Pt_1 che nessuna condotta di mobbing è ravvisabile nel comportamento e negli atti del CP_1
e dei responsabili delle Aree;
- accertare e dichiarare che nessun danno è stato arrecato alla dipendente in conseguenza dei fatti e degli atti riferibili al e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, dichiarare che nessuna somma a tale titolo e ragione è dovuta dal alla CP_1 stessa. - rigettare, comunque, integralmente tutte le domande avanzate dalla ricorrente, comprese quelle istruttorie;
3) Rigettare la domanda di assegnazione della Sig.ra
[...]
a mansioni afferenti alla qualifica del livello lavorativo, B5 CCNL di Parte_1 categoria, con decorrenza dall'anno 2009, accertando e dichiarando la prescrizione delle relative differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente, dopo avere ricostruito le vicende lavorative e di salute della ricorrente, ha dedotto che è assente qualunque condotta
4 mobbizzante posta in essere nei suoi confronti;
che la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito agli elementi integranti il mobbing; che essa Amministrazione comunale ha agito avendo particolare riguardo alla situazione di salute della ricorrente e a tutela della sua integrità fisica, necessaria per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
che i trasferimenti della ricorrente, disposti ex art. 5 co. 2 D.Lgs. 165/2001, sono privi di qualunque connotato vessatorio, in quanto improntati al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché effettuati in conformità ai poteri dirigenziali riservati dalla legge alla pubblica amministrazione;
che nessun demansionamento è stato posto in essere nei confronti della ricorrente;
che l'assegnazione della ricorrente allo svolgimento di mansioni ricomprese nella medesima area di inquadramento rientra tra i poteri di cui il datore di lavoro pubblico può legittimamente avvalersi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001; che in ogni caso non può essere disposta l'assegnazione della ricorrente, con decorrenza dall'anno 2009, a mansioni del parametro B5 CCNL di categoria “…non essendo stata allegata né dedotta
l'approvazione di detta progressione, né sussistendo in tal senso l'impegno di spesa da parte del ”; che dai fatti esposti in ricorso non può discendere alcun danno alla Controparte_1 ricorrente, per cui nessuna somma può essere riconosciuta alla stessa a titolo di risarcimento dei danni invocati in ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Mobbing.
2.1.1. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la domanda attorea concernente l'asserita condotta mobbizzante ascritta all'Ente datoriale, in considerazione del mancato raggiungimento della prova, da parte della ricorrente, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio sotto tale profilo, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 c.c.
2.1.2. Siccome affermato dalla Suprema Corte, in termini generali, “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o
5 anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti
i comportamenti lesivi” (cfr. C. Cass. 17698/2014, C. Cass. 18836/2013, C. Cass. 1258/2015,
C. Cass. 12437/2018; da ultimo, cfr. C. Cass. 2870/2024).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata;
parimenti la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore” (cfr. C. Cass. 26684/2017)
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha sul punto evidenziato che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (cfr. C. Cass. 10992/2020).
2.1.3. Ciò premesso, la ricorrente non ha fornito la compiuta allegazione e prova della condotta mobbizzante imputata al , sicché la conseguente domanda Controparte_1 risarcitoria formulata in ricorso deve essere rigettata.
2.1.4. Anzitutto, non risultano adeguatamente allegati – prima ancora che provati – gli asseriti comportamenti vessatori posti in essere a suo danno dai propri colleghi di lavoro e dai dirigenti.
Sotto tale profilo, infatti, la ricorrente si è limitata a dedurre che a partire dall'anno
2006 “…è stata oggetto di costanti vessazioni da parte di dirigenti e colleghi finalizzate ad un progressivo isolamento della stessa rispetto al contesto lavorativo” e che “…la convivenza con i colleghi, minata dalla condotta vessatoria di questi ultimi concretizzatasi, in particolare, in pesanti apprezzamenti sul proprio fisico e sul modo di vestire ed ancora
6 sulla propria vita privata […] la costringeva a chiedere il trasferimento ad altro Ufficio”
(cfr. pagg. 2 e 3 ricorso), senza descrivere analiticamente tali comportamenti anche nelle loro esatte caratteristiche e collocazioni temporali, né individuarne gli specifici autori.
Le superiori deduzioni, oltre che generiche, appaiono prive di riscontro probatorio non avendo la ricorrente formulato ammissibili capitoli di prova volti a dimostrare gli esatti connotati (anche contenutistici e temporali), l'entità, l'intensità e la continuità dei denunciati comportamenti tenuti dai colleghi, sicché risulta in nuce indimostrato – e indimostrabile – pure il nesso causale tra tali condotte e la richiesta di trasferimento presso altro ufficio formulata dalla ricorrente nel settembre del 2008.
Va pertanto confermata l'ordinanza del 12.5.2023 con cui la causa è stata ritenuta
“…matura per la decisione” e dunque “…rinviata per discussione e decisione”, apparendo inammissibili e irrilevanti le prove orali richieste nell'atto introduttivo poiché, in parte, generiche e valutative e, in parte, superflue e non conducenti.
2.1.5. Parimenti, non assumono rilevanza ai fini della prova del mobbing le ulteriori deduzioni attoree secondo cui “…durante la propria attività lavorativa la stessa è stata vittima di piccoli furti ed effrazioni, sia in ufficio, sia presso la propria abitazione, sia finanche sulla propria autovettura…” (cfr. pag. 5 ricorso).
In particolare, non risulta né allegata né dimostrata la riconducibilità di tali episodi all'attività lavorativa e, segnatamente, all'intento mobbizzante e persecutorio di colleghi e dirigenti del resistente. CP_1
A tal fine, non sono sufficienti le mere denunce-querele presentate dalla stessa ricorrente (peraltro talune contro ignoti – cfr. doc. nn. 14 e 14 bis) in difetto della documentazione degli eventuali esiti delle stesse e, soprattutto, dell'eventuale accertamento di responsabilità in capo a colleghi di lavoro (come detto, neppure distintamente menzionati in ricorso).
2.1.6. Appare altresì irrilevante ai fini della configurabilità del mobbing l'ulteriore circostanza concernente la ricezione di “…ben due istanze di assegnazione di un amministratore di sostegno in quanto a dire dei richiedenti incapace di svolgere la propria vita di madre e lavoratrice…” (cfr. pag. 5 del ricorso), non essendo stato allegato in ricorso né emergendo dalla documentazione in atti che le predette istanze sono state avviate su iniziativa di colleghi di lavoro della ricorrente (cfr. doc. 17 e 17 bis di parte ricorrente).
Per le medesime ragioni, non rilevano le ulteriori e generiche deduzioni attoree concernenti i precedenti trattamenti sanitari obbligatori subiti negli anni 2009 e 2014 (cfr.
7 pag. 5 del ricorso), non risultando neppure compiutamente ipotizzata la loro riconducibilità ad attività mobbizzanti del resistente. CP_1
2.1.7. Ancora, in disparte quanto detto oltre sulla configurabilità del demansionamento, il lamentato mobbing non emerge di per sé dalle ulteriori deduzioni concernenti i “…continui trasferimenti senza la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive…” (cfr pagg. 3 e ss. del ricorso introduttivo).
Nella specie, risultano sostanzialmente incontestate tra le parti (cfr. verbale di udienza del 31.5.2024) le successive assegnazioni della alle diverse unità operative Pt_1 dell'amministrazione comunale e – segnatamente – nel settembre 2008 all' CP_2
, nel dicembre 2008 all' (presso il Museo
[...] CP_3 Controparte_3
Antropologico di e successivamente presso il Museo Etnologico), nell'anno 2014 CP_1 presso ZO Alessi (sede del ) e nel 2016 presso Piazza Regione Controparte_1 siciliana (sede del locale Ufficio del Giudice di CE).
Inoltre, come dedotto nell'atto introduttivo dalla stessa ricorrente “…solo i trasferimenti avvenuti nel mese di settembre 2008 e nell'anno 2014 sono stati chiesti dalla ricorrente, mentre gli altri trasferimenti sono stati disposti dalla Direzione” (cfr. pag. 4 ricorso).
A fronte di ciò, come detto, non risulta provato l'asserito nesso di causalità tra le – indimostrate – condotte ascritte dalla ricorrente ai propri colleghi di lavoro e le richieste di trasferimento presso altri uffici formulate dalla stessa a settembre 2008 e nel 2014.
Ebbene, la predetta circostanza esclude in nuce la condotta mobbizzante dell'ente datoriale sotto tale profilo, non potendosi desumere dai due soli provvedimenti di assegnazione d'ufficio emessi dall'Amministrazione a distanza di molti anni l'uno dall'altro
(id est: dicembre 2008 e anno 2016) la sussistenza di un intento persecutorio nei confronti dalla lavoratrice, né tantomeno la volontà datoriale rispondente a un unico disegno volto a privarla delle sua competenze professionali, essendo la condotta del Comune carente della sistematicità e reiterazione necessarie per la configurabilità del mobbing.
Anche in relazione alle predette assegnazioni, pertanto, la ricorrente non ha provato l'intento persecutorio del datore di lavoro, necessario per la sussunzione della condotta posta in essere all'interno della fattispecie del mobbing.
Come sopra evidenziato, infatti, uno degli elementi costitutivi del mobbing è
l'intento persecutorio, consistente nell'“elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria”, il quale “va ricercato non
8 nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica” (cfr. C. Cass., sez. lav., sent. n. 26684/2017, cit).
2.1.8. Per le medesime ragioni e a fronte di quanto detto oltre sulla sussistenza del – solo – demansionamento, risulta parimenti irrilevante per la configurabilità del mobbing la produzione fotografica di parte ricorrente dell'11.4.2025 (ammessa ex 421 c.p.c. con ordinanza del 5.7.2025 al fine di delibare compiutamente i fatti di causa).
Ed invero, pur non avendo il resistente specificamente confutato che – come CP_1 dedotto dalla ricorrente – “…si tratta di fotografie concernenti la postazione in uso alla ricorrente dal settembre 2016 per lo svolgimento delle mansioni di informazioni al pubblico del Comune di ” (cfr. produzione documentale di parte ricorrente dell'11.4.2025, CP_1 verbale di udienza del 13.5.2025 e note di parte resistente del 3.7.2025), tale documentazione non risulta di per sé idonea a dimostrare la sussistenza di un intento persecutorio dell'Ente resistente e, dunque, l'asserita condotta mobbizzante dello stesso.
2.1.9. Tenuto conto delle superiori considerazioni, in definitiva, non risulta compiutamente allegata e dimostrata (ovvero dimostrabile) – già sul piano oggettivo – la sussistenza di una “una serie di comportamenti di carattere persecutorio” posti in essere “in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo”, né – sul piano soggettivo – la sussistenza in capo al resistente di un “disegno persecutorio unificante, preordinato CP_1 alla prevaricazione” specificamente rivolto nei confronti della ricorrente.
In difetto della compiuta allegazione e prova di specifici e significativi episodi invocati da parte ricorrente nell'atto introduttivo e concretamente ascrivibili al CP_1 resistente, nella specie non appare pertanto configurabile, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, una complessiva condotta persecutoria, vessatoria e mortificante della parte resistente nei confronti della ricorrente, non potendo a tal fine assumere ex se rilievo decisivo quanto detto oltre in ordine al solo profilo concernente il demansionamento.
Va, dunque, disattesa la domanda attorea concernente la sussistenza del mobbing, con conseguente rigetto – in disparte ogni ulteriore considerazione sul punto – della consequenziale domanda risarcitoria formulata in ricorso (sub specie di danno alla integrità fisica, alla salute, all'immagine e alla vita di relazione).
2.2. Demansionamento.
Ciò posto, va invece esaminata e accolta nei seguenti termini la domanda concernente CP_ il lamentato demansionamento della ricorrente da parte dell' resistente.
2.2.1. A tal fine, giova premettere una breve ricostruzione del quadro fattuale di riferimento.
9 Siccome incontestato tra le parti e risultante dalla documentazione in atti, la ricorrente è dipendente del resistente dall'1.10.1998 e ha conseguito nel mese di CP_1 luglio 1999, a seguito di concorso interno, l'inquadramento come collaboratore amministrativo ex 5^ qualifica professionale del CCNL 94/97 (cfr. pag. 2 del ricorso e pag.
2 della memoria difensiva, nonché doc. n. 8 di parte ricorrente).
Come riconosciuto dal Comune resistente, in particolare, “…Con deliberazione n.
178 del 25.06.1999, divenuta esecutiva il 7.07.1999, la Sig.ra è risultata vincitrice Pt_1 di concorso interno a n. 29 posti di “collaboratore amministrativo”, 5 qualifica funzionale
(oggi B3). In data 26.07.1999 la medesima dipendente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro rep. n. 72, con il quale viene inquadrata nella categoria B3, con qualifica professionale di collaboratore amministrativo. […]” (cfr. ivi pag. 2).
Siccome altresì emergente dall'incontestata documentazione e, segnatamente, dalle buste paga in atti, al mese di settembre 2022 la ricorrente risulta ancora inquadrata nella
“categoria B3 – Posizione 5” con mansione di “collaboratore amministrativo” (cfr. buste paga, doc. n. 13 bis di parte ricorrente, espressamente richiamate in ricorso – cfr. ivi pag. 3 punto n. 11).
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge inoltre che:
- con provvedimento n. 9/2008 Disp. Seg. del 11.9.2008, la ricorrente è stata assegnata dall'U.O. “Gestione, Bilancio, Tributi” all'U.O. “Attività Produttive” con i compiti “…che le verranno assegnati dal Capo U.O.” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente, cit.);
- con provvedimento n. 15/2008 Disp. Seg. del 18.12.2008, la ricorrente è stata assegnata all'U.O. “Area Comunicazione Interna” con i compiti “…che le verranno assegnati dal Capo
U.O.” (cfr. doc.11 di parte ricorrente, cit.);
- con “disposizione di servizio mobilità interna” prot. n. 239/S.P.S. del 5.9.2014, la ricorrente è stata “…assegnata agli uffici di ZO Alessi con funzione di gestione l'attività di organizzazione delle Conferenze Stampa del Comune” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente, cit.);
- con disposizione prot. 659 del 26.9.2016, sul presupposto che “…tra i servizi del settore rientrano il coordinamento delle attività degli uscieri e di portierato del settore compresi
l'apertura dei locali comunali quali ZO Alessi e i locali dell'ex Tribunale, il prelievo e smistamento agli uffici interessati della posta in arrivo e spedizione della posta in partenza, trasporto di persone e documenti per l'attività di supporto all'ufficio contratti per la trasmissione e ritiro degli atti all'ufficio Registro e alla Conservatoria, ai servizi demografici per le visite domiciliari per utenti impossibilitati per pratiche di rilascio carte
10 d'identità e quant'altro relativo agli altri servizi demografici, nonché, ogni altro servizio di supporto agli uffici del primo Settore”, la ricorrente è stata assegnata “…per l'apertura, custodia e tutte le mansioni di supporto connesse alle attività istituzionali che si svolgono nei locali comunali sede di lavoro” presso i “…Locali dell'ex Tribunale siti in Piazza della
Regione, sede di alcuni uffici comunali” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente, cit.).
2.2.2. A fronte di ciò, come detto, nell'atto introduttivo la ricorrente ha allegato – tra l'altro – che dal primo trasferimento del settembre 2008 le sono state assegnate “…mansioni ed attività del tutto nuove e differenti consistenti, di fatto, in servizio di custodia e sorveglianza delle sale dei musei nonché di accoglienza del pubblico”, che tali “…mansioni di accoglienza al pubblico [ella] ha continuato e continua a svolgere tuttora, laddove a far data dall'anno 2014 … è stata trasferita presso ZO Alessi, sede del Comune di , CP_1 ed a far data dall'anno 2016 presso Piazza Regione Siciliana n.4, attuale sede del locale
Ufficio del Giudice di CE, venendo adibita sempre alle mansioni sopra descritte…”, che
“…l'attività lavorativa svolta […] a far data dall'anno 2009, è consistita, così come attualmente consiste, nello svolgere mero servizio di portineria”, che ella “…viene costantemente tenuta in servizio presso i locali dell'Ufficio del Giudice di CE di CP_1 con mansioni di custodia”, che ella ha “…subito un reale demansionamento a far data dall'anno 2008”, che “…secondo quanto statuito dall'Allegato A DPR n. 347/1983, l'attività attualmente svolta dalla ricorrente è inquadrabile all'interno della Seconda qualifica funzionale, Ausiliario” mentre “…la qualifica rivestita […], e in applicazione della quale ha svolto fino all'anno 2008 la propria attività amministrativa e contabile come sopra descritto, è quella di Collaboratore Amministrativo/Collaboratore Professionale, livello B3 del relativo CCNL, corrispondente alla quinta qualifica funzionale del succitato DPR
n.347/1983…”, che “…le mansioni svolte […] a far data dall'anno 2009 rientrano all'interno della Seconda qualifica funzionale, con notevole svilimento della competenza e della professionalità della lavoratrice” e che “…a seguito della nuova collocazione definita dall'anno 2009, si è realizzata, per l'odierna esponente, una situazione di dequalificazione
e demansionamento, con conseguente mortificazione delle qualità e professionalità dalla stessa acquisite nel corso degli anni, trovandosi costretto a svolgere, in tale ultimo periodo di tempo, funzioni che hanno sminuito la propria professionalità e non le hanno permesso di utilizzare il bagaglio di conoscenze acquisite durante il percorso lavorativo…”, chiedendo dunque il risarcimento dei conseguenti danni patiti (cfr. pagg. 3, 4, 9, 12, 13 e ss.).
11 Il resistente, pur non contestando specificamente le mansioni svolte dalla CP_1 ricorrente dalle citate date, ha eccepito l'insussistenza del dedotto demansionamento trattandosi ex art. 52 D.lgs. 165/2001 di mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (cfr. pagg. 10 e 11 della memoria difensiva).
Con precipuo riguardo alle concrete mansioni svolte, peraltro, all'udienza del
31.5.2024 le parti hanno ulteriormente e concordemente precisato quanto segue: “…I procuratori delle parti e la ricorrente confermano che l'area di formale inquadramento della stessa è la B;
l'Avv. Vinciguerra e la ricorrente, personalmente presente, confermano che, come indicato a pag. 3 del ricorso, dai mesi di settembre e dicembre 2008 la ricorrente
è stata adibita presso il Museo Antropologico di e presso il Museo Etnologico, CP_1 svolgendo servizio di custodia e sorveglianza delle sale dei musei nonché di accoglienza del pubblico;
confermano inoltre che la ricorrente ha continuato a svolgere sino alla data di deposito del ricorso mansioni di accoglienza al pubblico sia dall'anno 2014 presso il
ZO Alessi, sede del Comune di , sia dall'anno 2016 presso Piazza Regione CP_1
Siciliana n. 4, attuale sede del locale Ufficio del Giudice di CE;
precisano che a tutt'oggi la ricorrente è assegnata agli Uffici del Giudice di CE di Piazza della Regione Siciliana a
, in [cui] vi sono anche altri uffici del comune di , sempre con mansioni di CP_1 CP_1 accoglienza al pubblico e ufficio informazioni. L'Avv. CU, per parte resistente, conferma che dalle predette date sono state queste le mansioni svolte dalla ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 31.5.2024).
Stante quanto sopra, risultano superflue e non conducenti, oltreché generiche e valutative e dunque inammissibili, le prove orali articolate da parte resistente nella propria memoria difensiva, sicché anche sotto questo profilo va confermata la citata ordinanza del
12.5.2023 con cui la causa è stata ritenuta “…matura per la decisione” e pertanto “…rinviata per discussione e decisione” (cfr., in particolare, capitolo sub B).
2.2.3. Ciò posto e tenuto conto sia delle riconosciute mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo de quo sia dell'incontestato inquadramento della stessa nella categoria B del
CCNL di riferimento, occorre dunque verificare la sussistenza dell'allegato e contestato demansionamento della ricorrente sulla base della disciplina stabilita dal citato art. 52 D.Lgs.
165/2001 e della classificazione prevista dal CCNL vigente ratione temporis.
Al riguardo, d'altronde, alla predetta udienza del 31.5.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto – dapprima – un rinvio “…al fine di interloquire specificamente in ordine al livello di riferimento delle suindicate mansioni sulla base delle declaratorie del CCNL temporalmente vigente al tempo delle mansioni” e quindi, a seguito dell'infruttuosa verifica
12 di possibilità conciliative, all'udienza del 22.11.2024 hanno parimenti chiesto un rinvio
“…al fine di interloquire specificamente in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente e al relativo livello di riferimento alla luce delle declaratorie contenute nei CCNL vigenti ratione temporis” (cfr. verbali di udienza, nonché note di parte ricorrente dell'11.4.2025, del
3.7.2025 e del 22.10.2025 e note di parte resistente del 10.4.2025, del 3.7.2025 e del
27.10.2025).
2.2.4. L'assunto di parte ricorrente appare fondato, dovendosi accogliere la domanda attorea concernente il demansionamento subito nel periodo dal 2009 sino alla data di deposito del ricorso.
2.2.5. In termini generali, l'art. 52 D.lgs. 165/2001, nella versione previgente al
D.lgs. 150/2009, stabilisce che “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive...”.
A seguito della modifica disposta dall'art. 62 co. 1 D.lgs. 150/2009, il citato art. 52 co. 1 D.lgs. 165/2001 dispone che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a)...”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. […]” (cfr. C. Cass. 7106/2014,
C. Cass. 18283/2010, C. Cass. 2140/2017, C. Cass. 18817/2018, C. Cass. 34077/2021 e, da ultimo, C. Cass. 1665/2024).
Tale orientamento, d'altronde, appare pienamente riferibile anche alla nuova formulazione dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, introdotta dall'art. 62 co. 1 D.Lgs. 150/2009 e – prevalentemente – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi, secondo l'art.
13 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in quello successivo alle modifiche apportate alla predetta norma dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009” (cfr. C. Cass. 29624/2019).
Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia, la Corte di
Cassazione (seppure con riferimento all'art. 2103 c.c.) ha precisato che “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva posto in capo ad una giornalista l'onere di provare la circostanza, da lei allegata, che non fosse più adibita come in precedenza alle più qualificanti funzioni di caposervizio)” (cfr. C. Cass. 4211/2016,
C. Cass. 15527/2014, C. Cass. 48/2024; cfr. altresì C. Cass. 16129/2020, secondo cui
“Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte
a dare fondamento alla denuncia. Ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo...”).
14 2.2.6. Nella specie, a fronte delle incontestate mansioni di custodia, sorveglianza e accoglienza al pubblico svolte dalla ricorrente – per quel che qui rileva – sin dalla sua assegnazione nel mese di dicembre 2008 presso l'U.O. Controparte_3 appare configurabile il dedotto demansionamento decorrente dal 2009 (come chiesto in ricorso).
Ed infatti, stante quanto suesposto e tenuto conto delle previsioni del CCNL e della disciplina di riferimento, parte resistente non ha compiutamente dimostrato l'equivalenza e la coerenza formale delle mansioni assegnate alla lavoratrice rispetto alla categoria B di formale inquadramento.
2.2.7. A tal fine, deve verificarsi se le suindicate – e inconfutate – mansioni svolte dalla ricorrente dal 2009 sino al deposito del ricorso (26.11.2022) siano o meno coerenti ed equivalenti con la qualifica formale di inquadramento alla luce delle declaratorie del CCNL di settore applicabile nel periodo de quo.
2.2.8. Sotto tale profilo, in particolare, vengono in rilievo il CCNL del 31.3.1999 e i successivi rinnovi, mentre non appare decisivo – ratione temporis – il CCNL del 16.11.2022.
Come da ultimo riconosciuto dal resistente nelle note del 3.7.2025 e del CP_1
27.10.2025, invero, “…ratione temporis, il sistema di classificazione inizialmente adottato
– e quello comunque applicabile dal 2004, in relazione al petitum del ricorso, era quello adottato dal CCNL del 31.03.1999…” (cfr. CCNL prodotti da parte ricorrente in data
11.4.2025 e da parte resistente in data 27.10.2025).
Per quel che qui rileva, l'art. 3 del citato CCNL del 31.3.1999 (rubricato “Il sistema di classificazione del personale”) stabilisce che “
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
2. Ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. […] 4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie,
15 utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A. […]”.
Tale sistema di classificazione, da ultimo, è stato confermato dall'art. 12 del CCNL
“relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018” del 21.5.2018 in atti.
Più nel dettaglio, l'Allegato A del citato CCNL del 31.3.1999 dispone che appartengono alla Categoria A “…i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. - lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Il predetto CCNL dispone che appartengono alla Categoria B “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
16 - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.
- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3”.
Come sopra evidenziato, invece, nella fattispecie in esame non assume rilievo decisivo – ratione temporis – il successivo CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 - 2021” del 16.11.2022.
Tale CCNL del 16.11.2022, nel modificare il precedente sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, ha istituito l'area degli “operatori” nella quale sono confluiti i lavoratori già inquadrati nella categoria A del CCNL del 31.3.1999, nonché l'area degli
“operatori esperti” che ricomprende, invece, i lavoratori che – come la ricorrente – sono inquadrati nel livello B del precedente CCNL (cfr. art. 12 rubricato “Classificazione”,
Tabella B “…di trasposizione automatica nel sistema di classificazione” recante il sistema di conversione e “ALLEGATO A - DECLARATORIE”).
Al riguardo, tuttavia, l'art. 13 del citato CCNL (rubricato “Norme di prima applicazione”) stabilisce che “
1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo
17 sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di
Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). […]”.
Stante quanto sopra e considerato che, da un lato, il presente giudizio concerne unicamente il periodo sino al deposito del ricorso (id est: 26.11.2022) e che, dall'altro lato,
a tale data non risulta ancora in vigore ex art. 13 il nuovo sistema di classificazione introdotto dal citato CCNL sottoscritto il 16.11.2022, nella specie la sussistenza del lamentato demansionamento deve essere valutata alla stregua del sistema di classificazione del solo
CCNL del 31.3.1999 e successivi rinnovi.
2.2.9. Ebbene, alla luce delle predette declaratorie contrattuali, le mansioni svolte dalla ricorrente non possono essere ritenute formalmente equivalenti – per quel che qui rileva
– a quelle previste per il livello B del CCNL del 31.3.1999, come sopra richiamato.
Ed infatti, la inconfutata attività di custodia, accoglienza e sorveglianza assegnata alla ricorrente dal 2009 appare formalmente riconducibile – quantomeno in via prevalente – al profilo esemplificativo di “custode” ex categoria A del citato CCNL.
In tal senso, d'altronde, anche nella “annotazione di polizia giudiziaria” del
28.9.2018 in atti gli Ufficiali di P.G. verbalizzanti – per quel che qui rileva – hanno annotato che “…Recatici presso l'Ufficio personale del Comune di prendevamo contatti con CP_1 il capo ufficio D.ssa , la quale ci riferiva che la era una Persona_1 Pt_1 dipendente della predetta amministrazione, assunta a tempo indeterminato con Cat. B3, inquadrata nel settore I, Affari generali come collaboratore amministrativo, con mansioni di custodia…” (cfr. doc. n. 20 di parte ricorrente), sicché anche tale elemento suffraga viepiù il lamentato demansionamento della ricorrente.
A fronte di ciò, il resistente – pur essendone onerato – non ha invece CP_1 compiutamente allegato e provato la concreta adibizione della ricorrente a “…mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (id est: categoria B), non potendo a tal fine assumere rilievo decisivo il mero e labiale richiamo alla “funzione di gestione l'attività di organizzazione delle Conferenze Stampa del contenuto nella nota prot. N. CP_1
239/SPS del 5.9.2014 (doc. n. 11 di parte ricorrente, cit.), in difetto di compiuto riscontro probatorio al riguardo.
Sotto tale profilo occorre infatti evidenziare e ribadire che, per un verso, sono inammissibili e irrilevanti le prove orali articolate nella memoria difensiva giacché generiche e valutative (cfr., in particolare, capitolo di prova sub B); per altro verso, risultano – parimenti – generiche e indimostrate le deduzioni da ultimo svolte da parte resistente nelle note del 27.10.2025 secondo cui “…Può ritenersi, vista l'ampiezza delle mansioni indicate
18 nella suddetta declaratoria alla categoria B, applicabile ratione temporis al caso di specie, che vi rientrino anche quelle svolte dalla ricorrente alle dipendenze del . Controparte_1
[…]” (cfr. pag. 2), mentre nel resto non appare rilevante il richiamo ivi effettuato all'art. 10. co. 1 lett. E del CCNL Enti locali dell'11.4.2008 e all'art. 12 del CCNL del 22.1.2004.
Né, sotto altro aspetto, il resistente ha adeguatamente allegato e dimostrato CP_1 la eventuale necessità di assegnazione della ricorrente a tali diverse e inferiori mansioni in ragione delle sue condizioni di salute.
Ed invero, a fronte della documentazione prodotta da parte ricorrente e da cui emerge che la stessa è stata riconosciuta idonea alle mansioni – da ultimo – in data 25.9.2014 (cfr. doc. n. 10), non risulta dimostrata la sua sopravvenuta inidoneità, apparendo anche con riguardo a tale circostanza inammissibili e irrilevanti le prove orali articolate nella memoria difensiva poiché generiche e valutative, oltreché superflue e non conducenti (cfr. capitoli sub A e C).
2.2.10. Stante quanto sopra, in definitiva, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia (cfr. C. Cass. 4211/2016, C. Cass. 16129/2020, C. Cass. 4766/2006, C.
Cass. 15527/2014, cit.), deve ritenersi provato il contestato demansionamento per il periodo intercorrente dal 2009 sino alla data di deposito del ricorso (id est: 26.11.2022) e, dunque,
l'illegittimità della condotta del datore di lavoro giacché in violazione del richiamato art. 52
D.Lgs. 165/2001, con conseguente condanna del resistente ad attribuire alla CP_1 ricorrente le mansioni della categoria formale di inquadramento (id est: categoria B del
CCNL del 31.3.1999 sino alla successiva data di entrata in vigore della nuova classificazione prevista dal CCNL del 16.11.2022 e poi operatore esperto ex CCNL del 16.11.2022).
Al riguardo deve inoltre precisarsi che, a fronte delle allegazioni delle parti e dell'incontestata documentazione prodotta, sino al deposito del ricorso la ricorrente risulta formalmente inquadrata nella “cat. B3 – posizione 5” (cfr. buste paga in atti di pacifica provenienza datoriale e richiamate anche da parte ricorrente nell'atto introduttivo – cfr. ivi pag. 3), sicché di tale formale inquadramento deve tenersi conto ai fini dell'attuazione della superiore statuizione.
Il termine finale dell'accertato demansionamento, come detto, va fissato alla data di deposito dell'atto introduttivo, avuto riguardo alle allegazioni ivi contenute.
Ed invero, l'eventuale accertamento del demansionamento anche in relazione a un successivo e diverso arco temporale implicherebbe l'esame di fatti ulteriori e distinti rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo e costituenti l'oggetto del presente giudizio.
19 In altri termini, l'accertamento del demansionamento anche per il periodo successivo al deposito del ricorso postula un'ulteriore indagine in punto di fatto, distinta da quella già compiuta sulla base delle specifiche allegazioni ivi contenute, e dunque inammissibile nel presente giudizio.
Al riguardo, peraltro, anche la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro (nella specie, una pubblica amministrazione), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso” (cfr. C. Cass.
23949/2013; cfr. altresì C. Cass. 31558/2021).
2.3. Risarcimento danni.
2.3.1. Ciò posto in merito alla configurabilità del demansionamento e al conseguente obbligo del resistente di attribuire alla ricorrente le mansioni della categoria formale CP_1 di inquadramento, con specifico riferimento al chiesto risarcimento del danno si osserva quanto segue.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, anche il demansionamento dà diritto al risarcimento del danno, laddove provochi danni patrimoniali e non patrimoniali (cfr. C. Cass.
12770/2012).
In particolare, la sopra indicata condotta di demansionamento è – astrattamente – idonea, in considerazione della rilevanza, a integrare la lesione diritti fondamentali del lavoratore (quali, ad esempio, la dignità professionale).
2.3.2. Nella specie, in particolare, risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta in parte qua la domanda risarcitoria formulata in ricorso con riguardo al danno professionale ivi dedotto.
2.3.3. In termini generali, va premesso che il danno alla professionalità ricorre quando al lavoratore non viene data la possibilità di acquisire il livello di professionalità che avrebbe potuto raggiungere se fosse stato adibito alle mansioni che gli competevano.
In particolare, allorché il lavoratore venga demansionato, e come nel caso di specie assegnato a mansioni non coerenti e disomogenee rispetto alla categoria formale di
20 inquadramento, il danno alla professionalità va ravvisato nella perdita della capacità professionale – costituita sia dal bagaglio di nozioni teoriche e capacità pratico-tecniche sia dal continuo contatto e dai rapporti che si svolgono in ufficio – che può essere mantenuta e potenziata solo attraverso l'esplicazione quotidiana delle mansioni lavorative.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “È ben vero che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti
i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e nella specie l'accertamento del demansionamento era riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato;
nessuna modifica alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l'esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte” (cfr.
C. Cass. 7483/2020; cfr. altresì C. Cass. 3822/2021, nonché C. Cass. 24585/2019 secondo cui “In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso qualsiasi indagine in ordine al prospettato danno non patrimoniale, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore, anche solo al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico)”).
2.3.4. Nella fattispecie in esame, a fronte della contestata – e illegittima – condotta dequalificante posta in essere dalla parte resistente, la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un danno professionale “…derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità […]” (cfr.
21 pag. 16 ricorso), richiamando a tal fine le mansioni in precedenza svolte, l'intensità e la durata del demansionamento (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Le deduzioni contenute in ricorso appaiono sufficienti a comprovare la sussistenza del lamentato danno alla professionalità, tenuto conto del significativo lasso di tempo durante il quale la ricorrente è stata assegnata a mansioni non corrispondenti al livello B del
CCNL dell'11.3.1999 di formale inquadramento, nonché della connessa perdita della possibilità di mantenere e potenziare la propria capacità professionale attraverso l'esplicazione quotidiana di mansioni lavorative corrispondenti alla qualifica di inquadramento.
Stante quanto detto, in definitiva, la ricorrente non ha potuto compiutamente acquisire la professionalità cui legittimamente poteva aspirare proprio perché il datore di lavoro non l'ha messa nelle condizioni di farlo, con ciò ledendo il diritto della stessa alla libera esplicazione della personalità in campo lavorativo riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale.
2.3.5. Ai fini della determinazione del quantum debeatur, occorre evidenziare che la prova del danno attiene, secondo gli ordinari principi, al creditore, il quale può tuttavia invocare i poteri equitativi del giudice ex art.1226 c.c.
In proposito la Cassazione ha avuto modo affermato che “In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche
l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che correttamente la
Corte territoriale avesse valutato la sussistenza del demansionamento dei lavoratori che, già assegnati a ruoli di coordinamento con autonomia organizzativa ed operativa, erano stati destinati, nonostante l'anzianità di servizio e la conseguente esperienza professionale, allo svolgimento di funzioni meramente esecutive, con lesione - la cui allegazione ha trovato riscontro anche nel contenuto del ricorso del datore di lavoro - della loro professionalità e danno alla carriera)” (cfr. C. Cass. 4652/2009; C. Cass. 19778/2014; C. Cass. 22167/2015;
C. Cass. 12253/2015; C. Cass. 19923/2019).
22 Nel caso in esame si ritiene ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del quantum debeatur la retribuzione mensile prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dalla ricorrente nell'intero periodo di riferimento
(avendo parte resistente eccepito la prescrizione unicamente con riguardo alle “…differenze retributive eventualmente scaturenti dal maggior parametro…”), con esclusione dei periodi di volontaria sospensione della prestazione lavorativa per effetto della chiesta e riconosciuta aspettativa volontaria senza retribuzione (cfr. doc. n. 18 di parte ricorrente).
In particolare, in mancanza di ulteriori elementi valutativi a disposizione e considerato che la ricorrente è stata assegnata a mansioni non corrispondenti alla categoria di formale inquadramento sin dal dicembre 2008 nei termini sopra indicati e che la stessa ha compiutamente contestato tale circostanza solamente con il presente giudizio, appare equo quantificare il danno da dequalificazione professionale – avuto riguardo all'intensità, alle caratteristiche e alla durata della stessa, nonché alla condotta delle parti e all'importo richiesto in ricorso per tale voce di danno – nella misura del 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo alla ricorrente – per ciascun mese di effettiva prestazione dell'attività – dall'1.1.2009 sino alla data di deposito del ricorso, con esclusione dunque dell'anzidetto periodo di aspettativa senza retribuzione fruito dalla ricorrente (cfr. doc. n. 18 di parte ricorrente, cit., e pag. 3 della memoria difensiva).
2.3.6. Sulla base delle superiori considerazioni, la parte resistente va, quindi, condannata al risarcimento in favore della ricorrente del danno professionale da demansionamento commisurato al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto per ciascun mese di effettiva prestazione dell'attività lavorativa a decorrere dall'1.1.2009 sino alla data di deposito del ricorso (id est: 26.11.2022); su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94.
2.3.7. Nel resto, va invece disattesa la domanda volta al riconoscimento degli ulteriori danni invocati in ricorso (sub specie di danno esistenziale, biologico, all'immagine e da perdita di chance) giacché, in parte, assorbiti dal superiore riconoscimento del danno da dequalificazione professionale e, in parte, generici e indimostrati.
A tal riguardo, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore
i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge
23 all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. C. Cass. 13328/2015; cfr. altresì C.
Cass. 17214/2016, C. Cass. 3485/2016, C. Cass. 23837/2015, C. Cass. 24718/2011, C. Cass.
23146/2016, secondo cui, in particolare, “In tema di danno da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; nello stesso senso, da ultimo, cfr. C.
Cass. 28810/2020, C. Cass. 27910/2020 e C. Cass. 11777/2019).
2.3.8. Nella specie, innanzitutto, parte ricorrente non ha allegato, chiesto di provare e quindi provato specifiche circostante concernenti gli ulteriori danni all'immagine, alla vita di relazione ed esistenziali in ipotesi subiti in conseguenza della condotta demansionante addebitata alla parte resistente.
In particolare, con riguardo all'asserito danno all'immagine e alla vita di relazione la ricorrente ha solamente dedotto che “…evidente risulta il danno […] all'immagine e alla vita di relazione subito dalla ricorrente, la quale, a far data dall'anno 2009, è stata costretta
a subire l'umiliazione derivante dall'espletamento di mansioni che hanno mortificato non solo la propria immagine, ma anche la professionalità e l'esperienza acquisiti dopo numerosi anni di servizio. Ciò ha comportato un grave pregiudizio anche alla vita di relazione della ricorrente […]” (cfr. pag. 16 dell'atto introduttivo), senza tuttavia formulare specifici e rilevanti capitoli di prova orale a tal fine.
Parimenti, appare generica l'ulteriore deduzione attorea secondo cui “…Nel caso de quo, il danno esistenziale […] si evidenzia nella lesione della serenità della ricorrente” (cfr.
24 pag. 10 dell'atto introduttivo), in difetto della compiuta allegazione e prova, da parte della ricorrente, delle specifiche – e diverse – scelte di vita a cui sarebbe stata indotta a causa della condotta inadempiente del datore di lavoro.
Appare, altresì, generica e indimostrata la deduzione attorea in merito a eventuali danni da perdita di chance, in assenza – anche sotto questo profilo – di ammissibili e rilevanti richieste di prova orale in ordine a “…ulteriori possibilità di guadagno” perdute per effetto della condotta ascritta al resistente. CP_1
2.3.9. Infine, la ricorrente non ha compiutamente allegato e provato la sussistenza di un “danno biologico” in ipotesi conseguente alla condotta demansionante del CP_1 resistente, in difetto di significativa documentazione volta a dimostrare il necessario nesso causale tra la condotta datoriale de qua ed eventuali patologie della ricorrente.
Nella specie, d'altronde, la ricorrente ha sostanzialmente invocato il risarcimento del preteso “danno biologico e alla salute” quale conseguenza della prospettata e indimostrata condotta mobbizzante ascritta al resistente (cfr. punto 1 del petitum del ricorso), CP_1 mentre analoga richiesta non risulta formulata in conseguenza del prospettato demansionamento (cfr. punto n. 5 del petitum del ricorso).
Alla predetta carenza assertiva e probatoria, peraltro, non può supplirsi né attraverso una CTU medico-legale giacché meramente esplorativa, né attraverso una valutazione equitativa.
Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. C. Cass. 30218/2017, C. Cass.
10373/2019 e C. Cass. 3130/2011).
Quanto al secondo aspetto, la Corte di Cassazione ha osservato che “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il
25 danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare
l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
2.3.10. Atteso quanto sopra, a fronte della genericità delle allegazioni attoree e in assenza di specifiche prove – e richieste istruttorie – sul punto, la domanda risarcitoria formulata in ricorso con riguardo alle suindicate e residue voci di danno (distinte dal riconosciuto danno alla professionalità) è infondata e va pertanto rigettata.
3. Spese.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza e, liquidata come in dispositivo ex D.M. 55/2014, va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, nei termini di cui in parte motiva, l'illegittimità del demansionamento della ricorrente e, per l'effetto, condanna il resistente ad attribuire alla ricorrente le CP_1 mansioni della categoria formale di inquadramento;
condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, per la causale e nei termini di cui in motivazione, commisurato al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto alla ricorrente per ciascun mese di effettiva prestazione dell'attività lavorativa a decorrere dall'1.1.2009 e sino alla data di deposito del ricorso
(26.11.2022), oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma
6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa la restante parte.
Catania, 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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