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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6040/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_3 Sas Di Nominativo_1 & C. - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1954/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M001050.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7330/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 14/06/2024 la società contribuente impugnava l'Avviso di accertamento n.
TF3022M01050/2024 notificato in data 19/04/2024 emesso per complessivi € 3.435,00, per l'anno d'imposta
2018 emesso in esito al controllo sostanziale della dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno di imposta 2018 per l'attività di bar e altri esercizi simili senza cucina. Deduceva la carenza di supporto probatorio, l'omissione di contraddittorio preventivo e l'infondatezza della contestazione.
L'Ufficio si costituiva resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Il primo giudice rilevava che, ai fini delle II.DD., per essere deducibile, un costo dovesse avere dei criteri oggettivi stabiliti dalla legge (effettività dei costi e inerenza dell'acquisto di servizi o dei beni finalizzati alla crescita dell'attività stessa). Pertanto, osservava che l'Ufficio non contestava l'effettività dei costi, ma ne contestava solo la dubbia l'inerenza, in ragione della mancata allegazione di contratti e stati di avanzamento.
In tal senso, affermava che in materia di appalto privato, non era necessaria la forma scritta del contratto,
e la formalizzazione degli stati di avanzamento era richiesta solo in ipotesi di finanziamento dei lavori.
Pertanto, dichiarava l'infondatezza della contestazione in relazione agli importi relativi alle fatture emesse dalle società Società_1, Società_2 e Società_3, il cui esborso veniva giudicato adeguatamente documentato in atti. Solo in riferimento agli importi relativi alle fatture emesse dalla ditta Società_4, il giudice rilevava la mancanza di prova di pagamenti effettuati in modalità tracciabili e inoltre, il non modesto importo dei lavori e la mancanza di prova della riferibilità delle opere all'esercizio commerciale, per cui riteneva legittima la dubbia inerenza.
Presenta appello l'Ufficio che contesta l'erronea interpretazione della normativa dell'appalto privato e di onere della prova nelle prestazioni di servizi, chiedendo la riforma parziale della senteza gravata, spese vinte. Si costituisce la contribuente che contesta le avverse deduzioni, formulando appello incidentale per la parte a sè sfavorevole, chiedendo confermarsi nel resto la senteza appellata. con vittoria di spese.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di entrambe le parti è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In relazione all'appello principale, la Corte osserva che solo in questo grado di giudizio l'Ufficio contesta la inesistenza dei costi, mentre sia nell'atto impugnato e sia nelle difese del primo grado, la questione controversa verteva sulla indeducibilità dei costi e degli ammortamenti, e giammai sulla loro asserita inesistenza, derivandone come noto un diverso riparto dell'onere probatorio. Ed infatti solo in appello l'Ufficio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta che l'Amministrazione finanziaria contesti, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva esistenza delle operazioni, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (cfr. Cass. n. 9723 del 2024; n.
3488 del 2024; n. 28628 del 2021; e ancora, n. 23078/2012, 23560/2012 e 12963/2013). Risulta pertanto di tutta evidenza il tentativo di modificare in corso di giudizio il thema decidendum, inammissibile ai sensi del divieto di nova in appello ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/92. Tanto osservato, risultano comunque destituite di fondamento le rinnovate eccezioni dell'Ufficio in ordine alla presunta mancata dimostrazione, da parte dell'odierna appellata, dell'effettività delle operazioni contestate, essendo l'Ufficio in possesso (e depositata in atti) di tutta la documentazione richiesta, ivi inclusi i contratti di appalto, le copie dei bonifici bancari – che inizialmente si assumevano inesistenti – nonché gli scambi di corrispondenza e-mail tra le parti, parimenti ritenuti in un primo momento inesistenti. Tale documentazione risulta nella piena disponibilità dell'Amministrazione finanziaria sin dal 7 giugno 2023, data del contraddittorio intervenuto in sede di procedura di adesione per l'anno d'imposta 2017 con lo stesso funzionario incaricato della redazione dell'atto di accertamento relativo all'anno 2018, oggetto del presente giudizio, per cui risulta provato che la contribuente ha fornito elementi idonei all'istruttoria. Del tutto irrilevante la definizione della lite pendente per l'annualità 2016, non potendo configurarsi un improprio effetto assimilabile al giudicato, a favore dell'Ufficio, in quanto la definizione agevolata di una controversia non costituisce né elemento probatorio né indice di fondatezza delle pretese erariali, come chiaramente emerge sia dalla normativa di riferimento sia dalle numerose circolari di prassi.
In relazione all'appello incidentale, la Corte ritiene adeguatamente motivata, condividendola, la decisione del primo giudice di considerare costi non inerenti quelli relativi alle prestazioni effettuate dalla ditta Società_4; infatti, sia la mancanza di prova di pagamenti, per un importo non modesto, effettuati in modalità tali da consentirne la tracciabilità, e sia soprattutto la mancanza di prova della riferibilità delle opere
(genericamente definite nelle fatture come "fornitura di legno abete e pannelli") all'esercizio commerciale, conducono a ritenere legittima la pretesa tributaria.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta entrambe gli appelli, compensando le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6040/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_3 Sas Di Nominativo_1 & C. - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1954/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M001050.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7330/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 14/06/2024 la società contribuente impugnava l'Avviso di accertamento n.
TF3022M01050/2024 notificato in data 19/04/2024 emesso per complessivi € 3.435,00, per l'anno d'imposta
2018 emesso in esito al controllo sostanziale della dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno di imposta 2018 per l'attività di bar e altri esercizi simili senza cucina. Deduceva la carenza di supporto probatorio, l'omissione di contraddittorio preventivo e l'infondatezza della contestazione.
L'Ufficio si costituiva resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Il primo giudice rilevava che, ai fini delle II.DD., per essere deducibile, un costo dovesse avere dei criteri oggettivi stabiliti dalla legge (effettività dei costi e inerenza dell'acquisto di servizi o dei beni finalizzati alla crescita dell'attività stessa). Pertanto, osservava che l'Ufficio non contestava l'effettività dei costi, ma ne contestava solo la dubbia l'inerenza, in ragione della mancata allegazione di contratti e stati di avanzamento.
In tal senso, affermava che in materia di appalto privato, non era necessaria la forma scritta del contratto,
e la formalizzazione degli stati di avanzamento era richiesta solo in ipotesi di finanziamento dei lavori.
Pertanto, dichiarava l'infondatezza della contestazione in relazione agli importi relativi alle fatture emesse dalle società Società_1, Società_2 e Società_3, il cui esborso veniva giudicato adeguatamente documentato in atti. Solo in riferimento agli importi relativi alle fatture emesse dalla ditta Società_4, il giudice rilevava la mancanza di prova di pagamenti effettuati in modalità tracciabili e inoltre, il non modesto importo dei lavori e la mancanza di prova della riferibilità delle opere all'esercizio commerciale, per cui riteneva legittima la dubbia inerenza.
Presenta appello l'Ufficio che contesta l'erronea interpretazione della normativa dell'appalto privato e di onere della prova nelle prestazioni di servizi, chiedendo la riforma parziale della senteza gravata, spese vinte. Si costituisce la contribuente che contesta le avverse deduzioni, formulando appello incidentale per la parte a sè sfavorevole, chiedendo confermarsi nel resto la senteza appellata. con vittoria di spese.
Alla odierna udienza. come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di entrambe le parti è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In relazione all'appello principale, la Corte osserva che solo in questo grado di giudizio l'Ufficio contesta la inesistenza dei costi, mentre sia nell'atto impugnato e sia nelle difese del primo grado, la questione controversa verteva sulla indeducibilità dei costi e degli ammortamenti, e giammai sulla loro asserita inesistenza, derivandone come noto un diverso riparto dell'onere probatorio. Ed infatti solo in appello l'Ufficio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta che l'Amministrazione finanziaria contesti, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva esistenza delle operazioni, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (cfr. Cass. n. 9723 del 2024; n.
3488 del 2024; n. 28628 del 2021; e ancora, n. 23078/2012, 23560/2012 e 12963/2013). Risulta pertanto di tutta evidenza il tentativo di modificare in corso di giudizio il thema decidendum, inammissibile ai sensi del divieto di nova in appello ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/92. Tanto osservato, risultano comunque destituite di fondamento le rinnovate eccezioni dell'Ufficio in ordine alla presunta mancata dimostrazione, da parte dell'odierna appellata, dell'effettività delle operazioni contestate, essendo l'Ufficio in possesso (e depositata in atti) di tutta la documentazione richiesta, ivi inclusi i contratti di appalto, le copie dei bonifici bancari – che inizialmente si assumevano inesistenti – nonché gli scambi di corrispondenza e-mail tra le parti, parimenti ritenuti in un primo momento inesistenti. Tale documentazione risulta nella piena disponibilità dell'Amministrazione finanziaria sin dal 7 giugno 2023, data del contraddittorio intervenuto in sede di procedura di adesione per l'anno d'imposta 2017 con lo stesso funzionario incaricato della redazione dell'atto di accertamento relativo all'anno 2018, oggetto del presente giudizio, per cui risulta provato che la contribuente ha fornito elementi idonei all'istruttoria. Del tutto irrilevante la definizione della lite pendente per l'annualità 2016, non potendo configurarsi un improprio effetto assimilabile al giudicato, a favore dell'Ufficio, in quanto la definizione agevolata di una controversia non costituisce né elemento probatorio né indice di fondatezza delle pretese erariali, come chiaramente emerge sia dalla normativa di riferimento sia dalle numerose circolari di prassi.
In relazione all'appello incidentale, la Corte ritiene adeguatamente motivata, condividendola, la decisione del primo giudice di considerare costi non inerenti quelli relativi alle prestazioni effettuate dalla ditta Società_4; infatti, sia la mancanza di prova di pagamenti, per un importo non modesto, effettuati in modalità tali da consentirne la tracciabilità, e sia soprattutto la mancanza di prova della riferibilità delle opere
(genericamente definite nelle fatture come "fornitura di legno abete e pannelli") all'esercizio commerciale, conducono a ritenere legittima la pretesa tributaria.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta entrambe gli appelli, compensando le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado