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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.789/2025
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data 24 aprile
2025
DA
(C.F. , partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Pertile (C.F. ) del foro di Padova, C.F._1
per procura allegata alla citazione introduttiva
Appellante
CONTRO
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_1 P.IVA_3
AN NC ( ), come mandato allegato alla comparsa di CodiceFiscale_2
costituzione e risposta
Appellata Oggetto: Appello avverso sentenza n. 774/2024 del 25.10.2024 del Tribunale di Rovigo.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 novembre 2025 sulle seguenti conclusioni
Conclusioni per parte appellante:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e domanda, in accoglimento del gravame, voglia:
in riforma della sentenza n. 774 del 25.10.2024 del Tribunale di Rovigo, non notificata, accertata la violazione dell'art. 43 regio decreto 21.12.1933, n. 1736 da parte di per i Controparte_1
fatti esposti in atti, condannare a risarcire il danno patito da Controparte_1 [...]
nella misura di € 11.600,00, o nella diversa di giustizia, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data dell'illecita negoziazione dei due titoli sino al saldo effettivo,
ove ritenuto riconoscendo un concorso colposo nella misura ricompresa tra il 10 e il 25%;
con spese di lite rifuse”.
Conclusioni della parte appellata:
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
nel merito in via principale rigettare l'appello siccome infondato per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rovigo n.774 del
25.10.2024 in via subordinata nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
accertare la concorrente responsabilità di nella causazione Controparte_2
dell'evento dannoso, determinandone la percentuale in misura ricompresa tra il 70% e il 50%, o altra diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso spese e compensi professionali integralmente rifusi.”
Ragioni della decisione
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2022, Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rovigo, chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni per violazione dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736.
L'attrice rappresentava di essere subentrata alle società emittenti, rispettivamente
[...]
e per quanto riguarda gli assegni n. 91033332037 dell'importo di CP_3 CP_4
euro 6.000,00 e n. 8201252126 dell'importo di euro 5.600,00, entrambi recanti clausola di non trasferibilità, e di averli trasmessi, a mezzo corrispondenza ordinaria, ai rispettivi beneficiari.
Esponeva, altresì, che tali titoli erano stati indebitamente incassati da soggetti non legittimati,
mediante l'utilizzo di documenti falsi e la contraffazione delle firme degli effettivi beneficiari,
previa apertura – nel medesimo giorno dell'incasso – di libretti nominativi di risparmio intestati agli stessi beneficiari originari degli assegni.
Pertanto, la responsabilità doveva essere ascritta a per violazione dell'art. 43 del CP_1
r.d. n. 1736/1933, norma che tutela il diritto al pagamento in favore dell'effettivo titolare, nonché
per violazione della circolare ABI n. 3005 del 7 maggio 2021.
Chiedeva, dunque, la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 11.600,00, pari all'importo rimborsato ai titolari legittimi dei titoli, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché
la rifusione delle spese e competenze di lite.
2. Si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con Controparte_1
condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Deduceva che la negoziazione degli assegni era avvenuta regolarmente, avendo provveduto all'identificazione dei prenditori sulla base di documenti di identità e codice fiscale ed accreditato pagina 3 di 11 le somme su libretti intestati agli stessi beneficiari, previo inoltro in stanza di compensazione senza ricevere rilievi di impagato dalle banche trattarie.
Inoltre, affermava che gli assegni di traenza recavano unicamente il nome del beneficiario, senza ulteriori dati identificativi, noti solo all'istituto emittente e alle banche trattarie e che gli stessi non presentavano anomalie apparenti tali da consentirne il rifiuto in sede di presentazione agli sportelli.
In via subordinata, eccepiva il concorso di colpa di CP_1 Controparte_2
per aver inviato gli assegni a mezzo posta ordinaria, modalità non tracciabile e priva di garanzie circa la sicura ricezione da parte dei beneficiari.
3. La causa veniva istruita soltanto documentalmente e definita con sentenza n. 774/2024, con la quale il Tribunale rigettava la domanda di condannandola alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
3.1. Il giudice di prime cure riteneva che la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegni bancari non trasferibili a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, in violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933 fosse di natura contrattuale. Richiamava, sul punto, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio
2018, hanno definitivamente qualificato come contrattuale la responsabilità della banca ex art. 43,
comma 2, R.D. n. 1736/1933, nella negoziazione di assegni bancari non trasferibili.
Nel caso concreto, aveva fornito prova dell'incasso fraudolento Controparte_2
degli assegni da parte di soggetti non legittimati mediante la produzione delle denunce sporte dai beneficiari, allegate all'atto di citazione (doc. 4, fascicolo parte attrice, I grado).
invece, aveva dimostrato di avere tenuto una condotta diligente, idonea ad Controparte_1
escludere la propria responsabilità contrattuale. Infatti, il personale addetto aveva identificato i pagina 4 di 11 presentatori dei titoli, e mediante l'esibizione di documenti di Parte_2 Parte_3
riconoscimento, ritenuti autentici e privi di segni di contraffazione (docc. 1 e 5, fascicolo parte convenuta, I grado). Gli importi erano stati successivamente accreditati su libretti nominativi intestati ai medesimi soggetti e l'incasso era stato perfezionato soltanto a seguito dell'esito positivo dei controlli eseguiti dalla banca trattaria.
4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto di Controparte_2
citazione notificato in data 24 aprile 2025.
L'appellante sosteneva che la responsabilità dell'istituto negoziatore è di natura contrattuale e che esso risponde anche per colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., dovendo applicarsi il parametro dell'“accorto banchiere” (c.d. bonus argentarius).
A sostegno della propria tesi richiamava la sentenza della Cassazione n. 13152/2021, secondo cui, in tema di assegno bancario di traenza, l'attività di identificazione del prenditore non può
esaurirsi nel mero esame del documento d'identità, ma deve estendersi alla valutazione di circostanze “extracartolari” anomale.
Secondo l'appellante, avrebbe dovuto rilevare plurimi elementi sospetti, Controparte_1
quali: il fenomeno, ormai diffuso, dell'apertura di libretti postali finalizzata esclusivamente all'incasso illecito di assegni;
la circostanza che i presentatori non fossero clienti di e CP_1
avessero aperto il libretto contestualmente all'incasso; nonché il fatto che i medesimi si dichiarassero pensionati residenti a distanze comprese tra 280 e 660 km dal luogo dell'incasso.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente il mero controllo dei documenti,
senza pretendere ulteriori verifiche imposte dal dovere di diligenza dell'accorto banchiere in presenza di circostanze oggettivamente anomale.
pagina 5 di 11 Inoltre non risultava che l'accredito dei titoli fosse avvenuto “al dopo incasso”, ma negoziati da il giorno immediatamente successivo alla presentazione. CP_1
5. Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, l'accertamento della concorrente responsabilità di nella causazione dell'evento Controparte_2
dannoso.
L'appellata ribadiva di aver dimostrato, già in primo grado, di avere tenuto un comportamento diligente, idoneo ad escludere la propria responsabilità contrattuale.
Richiamava, altresì, il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in materia di assegni di traenza non trasferibili, la diligenza richiesta all'istituto negoziatore deve essere valutata alla luce dell'art. 1176, comma 2, c.c., norma “elastica” il cui contenuto va desunto dalla giurisprudenza e dagli standard sociali. In particolare, rilevava che la Cassazione (sent. n.
34107/2019) ha escluso che possa avere valore precettivo la raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 – che suggeriva di acquisire due documenti di identità del presentatore – non trattandosi di regola ricavabile dall'ordinamento positivo o dagli standard sociali. Pertanto, l'identificazione tramite un unico documento deve ritenersi sufficiente all'adempimento degli obblighi gravanti sulla banca negoziatrice, in conformità alla normativa antiriciclaggio dlgs 231/2007.
eccepiva, inoltre, che l'evento dannoso era imputabile a condotta Controparte_1
gravemente negligente della stessa la quale aveva scelto di Controparte_2
trasmettere i titoli a mezzo posta ordinaria, modalità priva di garanzie circa la ricezione da parte dei destinatari. Sul punto, richiamava la giurisprudenza della Cassazione (Cass. SS.UU. nn. 9770
e 10079 del 2020; Cass. n. 22379/2021; Cass. n. 25866/2023), secondo cui l'invio di assegni pagina 6 di 11 bancari per posta ordinaria non offre alcuna certezza di consegna e costituisce condotta imprudente. Pertanto, l'appellante si era consapevolmente esposta a un rischio normalmente prevedibile, contribuendo causalmente all'evento dannoso (cfr. Cass. n. 27579/2023).
6.All'udienza del 10 novembre 2025 (tenutasi on modalità di trattazione scritta) la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
********
7.L'appello è infondato e va respinto.
Il Tribunale ha correttamente richiamato i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentt. nn. 12477 e 12478 del 2018) in ordine alla natura contrattuale della responsabilità della banca ex art. 43, co. 2, R.D. n. 1736/1933, derivante da “contatto sociale qualificato”, con obbligo professionale di protezione verso tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.
Parimenti, il giudice di primo grado ha dato puntuale conto della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 34107/2019; Cass. n. 3649/2021; Cass. n. 13692/2022; Cass. n. 38110/2022; Cass. ord.
n. 15193/2024) in tema di diligenza professionale richiesta alla banca nell'identificazione del prenditore di un assegno di traenza non trasferibile.
Dall'istruttoria documentale risulta che ha identificato i presentatori dei titoli CP_1
mediante documenti di riconoscimento apparentemente regolari e non scaduti, senza segni di falsità rilevabili ictu oculi e ha versato le somme su libretti di risparmio nominativi intestati agli stessi soggetti.
pagina 7 di 11 Le somme derivanti dagli assegni oggetto di causa sono state regolarmente accreditate, senza che le banche trattarie abbiano rilevato o segnalato irregolarità, quali protesti, mancati pagamenti o segni di alterazione dei titoli.
In ogni caso, la questione non attiene alla eventuale comunicazione di “impagato” da parte della banca trattaria, né all'accertamento di segni di alterazione dei titoli. Non si verte, infatti, in ipotesi di contraffazione materiale degli assegni, bensì in un caso di sostituzione di persona, in cui gli assegni intestati a e a sono stati incassati da soggetti che si sono Parte_2 Parte_4
fraudolentemente qualificati come tali.
Le circostanze qualificate dall'appellante come “extracartolari anomale” non possono ritenersi decisive ai fini della valutazione della diligenza osservata dalla società appellata.
In particolare: l'identificazione del beneficiario di un assegno non comporta accertamenti sull'attività economica dello stesso. Nel caso di specie, i titoli risultavano emessi a ristoro di sinistri, evenienza del tutto compatibile con la corresponsione di somme a favore di soggetti pensionati;
l'essere il portatore del titolo persona non conosciuta all'ufficio postale costituisce,
per definizione, la ragione stessa dell'identificazione, sicché non può integrare alcuna anomalia;
l'apertura di un libretto di risparmio in un comune diverso da quello di residenza non costituisce circostanza idonea a generare sospetti, poiché è facoltà di ogni cittadino aprire rapporti bancari o postali presso qualsiasi sede, anche al di fuori del luogo di residenza anagrafica;
l'apertura di un conto o libretto vincolato all'incasso del titolo costituisce, anzi, una misura cautelativa adottata proprio per evitare l'immediato pagamento e consentire le necessarie verifiche in stanza di compensazione.
Tali modalità operative integrano la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c.,
non potendosi pretendere dalla banca negoziatrice verifiche ulteriori (quali accertamenti presso pagina 8 di 11 enti emittenti o comparazioni ex post tra documenti diversi) che non trovano fondamento negli standards di matrice sociale né in norme positive.
Le censure di – relative alla falsità dei documenti di identità utilizzati e alla mancata CP_2
osservanza di circolari ABI – non scalfiscono tale conclusione, poiché si tratta di elementi conoscibili solo successivamente o privi di valore precettivo. In tema di assegni di traenza non trasferibili, la Cassazione ha chiarito che" nel caso di pagamento di una somma in favore di
soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile
da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta CP_1
nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento
attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere
riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli
"standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che
l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un
solo documento d'identità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
che aveva ritenuto correttamente osservati, da parte di , gli obblighi di diligenza CP_1
finalizzati all'identificazione del destinatario di un bonifico domiciliato, sul presupposto che la
clausola delle condizioni generali della convenzione intercorsa col cliente ordinante, che faceva
riferimento - al plurale - ai "documenti di riconoscimento" presentati dal beneficiario, dovesse
essere interpretata non già nel senso dell'obbligo, per quest'ultimo, di esibire due documenti,
bensì in quello di escludere la necessità di presentazione di uno specifico documento
d'identificazione).(Cass.ord.13.09.2022 n.26866; Cass. n.34107 del 19.12.2019; Cass.
n.10464/2014;Cass. n.9095/2003).
pagina 9 di 11 La giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso la responsabilità della banca laddove essa abbia verificato l'identità del cliente mediante un documento non scaduto e privo di segni di falsità, rilevando che la normativa vigente – e, in particolare, la disciplina antiriciclaggio (art. 19
d.lgs. 231/2007) – prevede modalità tipiche di identificazione, senza imporre indagini ulteriori o controlli aggiuntivi presso pubbliche amministrazioni (Cass. del n. 3649/2021 Cass. n.
13692/2022; Cass. n. 38110/2022; Cass. ord. n. 15193/2024; Cass. ord.n.26972/2024).
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che abbia assolto all'onere della CP_1
prova ex art. 1218 c.c. dimostrando la propria condotta diligente, con conseguente esclusione di responsabilità per il danno lamentato dall'attrice.
Ne consegue la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così
provvede:
1-rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_2
sentenza appellata n.774 del 25.10.2024 del Tribunale di Rovigo;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata alle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
pagina 10 di 11 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 17 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 11 di 11
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data 24 aprile
2025
DA
(C.F. , partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Pertile (C.F. ) del foro di Padova, C.F._1
per procura allegata alla citazione introduttiva
Appellante
CONTRO
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_1 P.IVA_3
AN NC ( ), come mandato allegato alla comparsa di CodiceFiscale_2
costituzione e risposta
Appellata Oggetto: Appello avverso sentenza n. 774/2024 del 25.10.2024 del Tribunale di Rovigo.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 novembre 2025 sulle seguenti conclusioni
Conclusioni per parte appellante:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e domanda, in accoglimento del gravame, voglia:
in riforma della sentenza n. 774 del 25.10.2024 del Tribunale di Rovigo, non notificata, accertata la violazione dell'art. 43 regio decreto 21.12.1933, n. 1736 da parte di per i Controparte_1
fatti esposti in atti, condannare a risarcire il danno patito da Controparte_1 [...]
nella misura di € 11.600,00, o nella diversa di giustizia, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data dell'illecita negoziazione dei due titoli sino al saldo effettivo,
ove ritenuto riconoscendo un concorso colposo nella misura ricompresa tra il 10 e il 25%;
con spese di lite rifuse”.
Conclusioni della parte appellata:
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
nel merito in via principale rigettare l'appello siccome infondato per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rovigo n.774 del
25.10.2024 in via subordinata nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
accertare la concorrente responsabilità di nella causazione Controparte_2
dell'evento dannoso, determinandone la percentuale in misura ricompresa tra il 70% e il 50%, o altra diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso spese e compensi professionali integralmente rifusi.”
Ragioni della decisione
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2022, Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rovigo, chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni per violazione dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736.
L'attrice rappresentava di essere subentrata alle società emittenti, rispettivamente
[...]
e per quanto riguarda gli assegni n. 91033332037 dell'importo di CP_3 CP_4
euro 6.000,00 e n. 8201252126 dell'importo di euro 5.600,00, entrambi recanti clausola di non trasferibilità, e di averli trasmessi, a mezzo corrispondenza ordinaria, ai rispettivi beneficiari.
Esponeva, altresì, che tali titoli erano stati indebitamente incassati da soggetti non legittimati,
mediante l'utilizzo di documenti falsi e la contraffazione delle firme degli effettivi beneficiari,
previa apertura – nel medesimo giorno dell'incasso – di libretti nominativi di risparmio intestati agli stessi beneficiari originari degli assegni.
Pertanto, la responsabilità doveva essere ascritta a per violazione dell'art. 43 del CP_1
r.d. n. 1736/1933, norma che tutela il diritto al pagamento in favore dell'effettivo titolare, nonché
per violazione della circolare ABI n. 3005 del 7 maggio 2021.
Chiedeva, dunque, la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 11.600,00, pari all'importo rimborsato ai titolari legittimi dei titoli, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché
la rifusione delle spese e competenze di lite.
2. Si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con Controparte_1
condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Deduceva che la negoziazione degli assegni era avvenuta regolarmente, avendo provveduto all'identificazione dei prenditori sulla base di documenti di identità e codice fiscale ed accreditato pagina 3 di 11 le somme su libretti intestati agli stessi beneficiari, previo inoltro in stanza di compensazione senza ricevere rilievi di impagato dalle banche trattarie.
Inoltre, affermava che gli assegni di traenza recavano unicamente il nome del beneficiario, senza ulteriori dati identificativi, noti solo all'istituto emittente e alle banche trattarie e che gli stessi non presentavano anomalie apparenti tali da consentirne il rifiuto in sede di presentazione agli sportelli.
In via subordinata, eccepiva il concorso di colpa di CP_1 Controparte_2
per aver inviato gli assegni a mezzo posta ordinaria, modalità non tracciabile e priva di garanzie circa la sicura ricezione da parte dei beneficiari.
3. La causa veniva istruita soltanto documentalmente e definita con sentenza n. 774/2024, con la quale il Tribunale rigettava la domanda di condannandola alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
3.1. Il giudice di prime cure riteneva che la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegni bancari non trasferibili a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, in violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933 fosse di natura contrattuale. Richiamava, sul punto, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio
2018, hanno definitivamente qualificato come contrattuale la responsabilità della banca ex art. 43,
comma 2, R.D. n. 1736/1933, nella negoziazione di assegni bancari non trasferibili.
Nel caso concreto, aveva fornito prova dell'incasso fraudolento Controparte_2
degli assegni da parte di soggetti non legittimati mediante la produzione delle denunce sporte dai beneficiari, allegate all'atto di citazione (doc. 4, fascicolo parte attrice, I grado).
invece, aveva dimostrato di avere tenuto una condotta diligente, idonea ad Controparte_1
escludere la propria responsabilità contrattuale. Infatti, il personale addetto aveva identificato i pagina 4 di 11 presentatori dei titoli, e mediante l'esibizione di documenti di Parte_2 Parte_3
riconoscimento, ritenuti autentici e privi di segni di contraffazione (docc. 1 e 5, fascicolo parte convenuta, I grado). Gli importi erano stati successivamente accreditati su libretti nominativi intestati ai medesimi soggetti e l'incasso era stato perfezionato soltanto a seguito dell'esito positivo dei controlli eseguiti dalla banca trattaria.
4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto di Controparte_2
citazione notificato in data 24 aprile 2025.
L'appellante sosteneva che la responsabilità dell'istituto negoziatore è di natura contrattuale e che esso risponde anche per colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., dovendo applicarsi il parametro dell'“accorto banchiere” (c.d. bonus argentarius).
A sostegno della propria tesi richiamava la sentenza della Cassazione n. 13152/2021, secondo cui, in tema di assegno bancario di traenza, l'attività di identificazione del prenditore non può
esaurirsi nel mero esame del documento d'identità, ma deve estendersi alla valutazione di circostanze “extracartolari” anomale.
Secondo l'appellante, avrebbe dovuto rilevare plurimi elementi sospetti, Controparte_1
quali: il fenomeno, ormai diffuso, dell'apertura di libretti postali finalizzata esclusivamente all'incasso illecito di assegni;
la circostanza che i presentatori non fossero clienti di e CP_1
avessero aperto il libretto contestualmente all'incasso; nonché il fatto che i medesimi si dichiarassero pensionati residenti a distanze comprese tra 280 e 660 km dal luogo dell'incasso.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente il mero controllo dei documenti,
senza pretendere ulteriori verifiche imposte dal dovere di diligenza dell'accorto banchiere in presenza di circostanze oggettivamente anomale.
pagina 5 di 11 Inoltre non risultava che l'accredito dei titoli fosse avvenuto “al dopo incasso”, ma negoziati da il giorno immediatamente successivo alla presentazione. CP_1
5. Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, l'accertamento della concorrente responsabilità di nella causazione dell'evento Controparte_2
dannoso.
L'appellata ribadiva di aver dimostrato, già in primo grado, di avere tenuto un comportamento diligente, idoneo ad escludere la propria responsabilità contrattuale.
Richiamava, altresì, il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in materia di assegni di traenza non trasferibili, la diligenza richiesta all'istituto negoziatore deve essere valutata alla luce dell'art. 1176, comma 2, c.c., norma “elastica” il cui contenuto va desunto dalla giurisprudenza e dagli standard sociali. In particolare, rilevava che la Cassazione (sent. n.
34107/2019) ha escluso che possa avere valore precettivo la raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 – che suggeriva di acquisire due documenti di identità del presentatore – non trattandosi di regola ricavabile dall'ordinamento positivo o dagli standard sociali. Pertanto, l'identificazione tramite un unico documento deve ritenersi sufficiente all'adempimento degli obblighi gravanti sulla banca negoziatrice, in conformità alla normativa antiriciclaggio dlgs 231/2007.
eccepiva, inoltre, che l'evento dannoso era imputabile a condotta Controparte_1
gravemente negligente della stessa la quale aveva scelto di Controparte_2
trasmettere i titoli a mezzo posta ordinaria, modalità priva di garanzie circa la ricezione da parte dei destinatari. Sul punto, richiamava la giurisprudenza della Cassazione (Cass. SS.UU. nn. 9770
e 10079 del 2020; Cass. n. 22379/2021; Cass. n. 25866/2023), secondo cui l'invio di assegni pagina 6 di 11 bancari per posta ordinaria non offre alcuna certezza di consegna e costituisce condotta imprudente. Pertanto, l'appellante si era consapevolmente esposta a un rischio normalmente prevedibile, contribuendo causalmente all'evento dannoso (cfr. Cass. n. 27579/2023).
6.All'udienza del 10 novembre 2025 (tenutasi on modalità di trattazione scritta) la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
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7.L'appello è infondato e va respinto.
Il Tribunale ha correttamente richiamato i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentt. nn. 12477 e 12478 del 2018) in ordine alla natura contrattuale della responsabilità della banca ex art. 43, co. 2, R.D. n. 1736/1933, derivante da “contatto sociale qualificato”, con obbligo professionale di protezione verso tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.
Parimenti, il giudice di primo grado ha dato puntuale conto della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 34107/2019; Cass. n. 3649/2021; Cass. n. 13692/2022; Cass. n. 38110/2022; Cass. ord.
n. 15193/2024) in tema di diligenza professionale richiesta alla banca nell'identificazione del prenditore di un assegno di traenza non trasferibile.
Dall'istruttoria documentale risulta che ha identificato i presentatori dei titoli CP_1
mediante documenti di riconoscimento apparentemente regolari e non scaduti, senza segni di falsità rilevabili ictu oculi e ha versato le somme su libretti di risparmio nominativi intestati agli stessi soggetti.
pagina 7 di 11 Le somme derivanti dagli assegni oggetto di causa sono state regolarmente accreditate, senza che le banche trattarie abbiano rilevato o segnalato irregolarità, quali protesti, mancati pagamenti o segni di alterazione dei titoli.
In ogni caso, la questione non attiene alla eventuale comunicazione di “impagato” da parte della banca trattaria, né all'accertamento di segni di alterazione dei titoli. Non si verte, infatti, in ipotesi di contraffazione materiale degli assegni, bensì in un caso di sostituzione di persona, in cui gli assegni intestati a e a sono stati incassati da soggetti che si sono Parte_2 Parte_4
fraudolentemente qualificati come tali.
Le circostanze qualificate dall'appellante come “extracartolari anomale” non possono ritenersi decisive ai fini della valutazione della diligenza osservata dalla società appellata.
In particolare: l'identificazione del beneficiario di un assegno non comporta accertamenti sull'attività economica dello stesso. Nel caso di specie, i titoli risultavano emessi a ristoro di sinistri, evenienza del tutto compatibile con la corresponsione di somme a favore di soggetti pensionati;
l'essere il portatore del titolo persona non conosciuta all'ufficio postale costituisce,
per definizione, la ragione stessa dell'identificazione, sicché non può integrare alcuna anomalia;
l'apertura di un libretto di risparmio in un comune diverso da quello di residenza non costituisce circostanza idonea a generare sospetti, poiché è facoltà di ogni cittadino aprire rapporti bancari o postali presso qualsiasi sede, anche al di fuori del luogo di residenza anagrafica;
l'apertura di un conto o libretto vincolato all'incasso del titolo costituisce, anzi, una misura cautelativa adottata proprio per evitare l'immediato pagamento e consentire le necessarie verifiche in stanza di compensazione.
Tali modalità operative integrano la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, co. 2, c.c.,
non potendosi pretendere dalla banca negoziatrice verifiche ulteriori (quali accertamenti presso pagina 8 di 11 enti emittenti o comparazioni ex post tra documenti diversi) che non trovano fondamento negli standards di matrice sociale né in norme positive.
Le censure di – relative alla falsità dei documenti di identità utilizzati e alla mancata CP_2
osservanza di circolari ABI – non scalfiscono tale conclusione, poiché si tratta di elementi conoscibili solo successivamente o privi di valore precettivo. In tema di assegni di traenza non trasferibili, la Cassazione ha chiarito che" nel caso di pagamento di una somma in favore di
soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile
da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta CP_1
nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento
attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere
riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli
"standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che
l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un
solo documento d'identità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
che aveva ritenuto correttamente osservati, da parte di , gli obblighi di diligenza CP_1
finalizzati all'identificazione del destinatario di un bonifico domiciliato, sul presupposto che la
clausola delle condizioni generali della convenzione intercorsa col cliente ordinante, che faceva
riferimento - al plurale - ai "documenti di riconoscimento" presentati dal beneficiario, dovesse
essere interpretata non già nel senso dell'obbligo, per quest'ultimo, di esibire due documenti,
bensì in quello di escludere la necessità di presentazione di uno specifico documento
d'identificazione).(Cass.ord.13.09.2022 n.26866; Cass. n.34107 del 19.12.2019; Cass.
n.10464/2014;Cass. n.9095/2003).
pagina 9 di 11 La giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso la responsabilità della banca laddove essa abbia verificato l'identità del cliente mediante un documento non scaduto e privo di segni di falsità, rilevando che la normativa vigente – e, in particolare, la disciplina antiriciclaggio (art. 19
d.lgs. 231/2007) – prevede modalità tipiche di identificazione, senza imporre indagini ulteriori o controlli aggiuntivi presso pubbliche amministrazioni (Cass. del n. 3649/2021 Cass. n.
13692/2022; Cass. n. 38110/2022; Cass. ord. n. 15193/2024; Cass. ord.n.26972/2024).
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che abbia assolto all'onere della CP_1
prova ex art. 1218 c.c. dimostrando la propria condotta diligente, con conseguente esclusione di responsabilità per il danno lamentato dall'attrice.
Ne consegue la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così
provvede:
1-rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_2
sentenza appellata n.774 del 25.10.2024 del Tribunale di Rovigo;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata alle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
pagina 10 di 11 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 17 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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