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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NI Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 565/25 promossa da:
(già e CP_1 NTroparte_2
) (P.I. , in persona del Dott. NTroparte_2 P.IVA_1
in forza di procura con autentica 09/02/24 a Ministero NTroparte_3
Notaio Dott. REP n. 29336, RACC n. Persona_1
13060 con sede in Milano, Viale Lodovico Scarampo n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio (C.F. giusta procura C.F._1 in atti;
- Appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona NTroparte_4 P.IVA_2 del suo Direttore Generale, dott. , nato a [...] il CP_5
21.09.1959 (c.f. ), che elettivamente si domicilia C.F._2 presso l'indirizzo digitale p.e.c. Email_1 dell'avv. Danilo Vallone (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
Con atto di citazione in opposizione a d.i., notificato a mezzo pec il
12.04.2019, l' di conveniva in giudizio NTroparte_4 CP_4 davanti al Tribunale Civile di Ragusa la NTroparte_2
oggi chiedendo che fosse dichiarato nullo e\o
[...] CP_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 104/2019 (R.G. n. 5204/2018), emesso dal
Tribunale Civile di Ragusa il 17.01.2019 e notificato in data 07.03.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 546.173,21, oltre interessi e spese di ingiunzione per crediti ceduti all'istante da società fornitrici dell'ASP di Ragusa.
Si costituiva in giudizio la , insistendo NTroparte_2 nella pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
1522/2024 pubbl. il 04/10/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2019 (rg 5204/18); condanna l'ASP di Ragusa al pagamento in favore di della somma di € NTroparte_2
263.269,15, oltre interessi moratori ex d.lgvo 231/2002 a far data dal
1.1.2019; compensa integralmente le spese di lite”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 4/4/25, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la CP_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con condanna dell'appellata al pagamento delle ulteriori somme dovute.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione degli art. 2697 cc, 115 e 116 cpc per il mancato riconoscimento della sorte capitale ingiunta – ridottasi in corso di causa – e pari, alla data di precisazione delle conclusioni, a € 67.804,93 da maggiorarsi di interessi di Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
mora determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture cedute al saldo, nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
b) Violazione degli art. 2697 cc, 115 e 116 cpc nonché errata valutazione delle risultanze documentali con riguardo alla domanda relativa alle NDI – il cui importo è stato pure ingiunto nella misura di € 358.436,21;
c) Violazione dell'art. 91 cpc: compensazione delle spese di lite.
1.1) L'appello è infondato.
a) Sull'argomento la Cassazione ha ritenuto che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'Amministrazione deve ritenersi eseguito - con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta - mediante
l'emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è affidata alla tesoreria), non essendo applicabile per i debiti dell'Amministrazione la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall'art. 1182 c.c. pur in carenza attuale dell'effettivo accredito della somma dovuta.”( Cass. n.
2843/10).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, e, in particolare, dai mandati di pagamento prodotti, con allegazione a ciascun mandato delle fatture pagate, risulta che l'ASP ha provveduto al pagamento delle fatture azionate con il D.I. opposto;
i suddetti mandati risultano essere quasi tutti anteriori al ricorso monitorio.
In applicazione, quindi del sopra indicato principio giurisprudenziale, errata appare la deduzione dell'appellante secondo cui la data sino alla quale calcolare gli interessi moratori, con riguardo alle fatture pagate oltre la scadenza, deve essere individuata nel giorno nel quale il creditore è entrato nella disponibilità della somma pagata dal debitore con l'ordine di bonifico, dovendosi, invece, la stessa, in applicazione del sopra esposto principio giurisprudenziale, individuarsi nella data dell'ordinativo di pagamento trasmesso alla Tesoreria dell'A.S.P. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
In merito, poi, all'asserita mancata contestazione, da parte dell'odierna NT appellata, della documentazione prodotta in primo grado da giova osservare che nessuna contestazione era necessaria, atteso che la suddetta documentazione confermava la regolare trasmissione dei mandati di pagamento alla tesoreria e il successivo regolare pagamento delle relative somme, corroborando quanto già dedotto dalla stessa ASP.
b) Nella sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto:” L' eccezione di parziale pagamento degli interessi moratori è invece fondata per la somma di € 95.167,06, risultante dalle due note di credito prodotte in allegato alla citazione, provenienti proprio da parte opposta, in alcun modo smentite o contestate da parte opposta che al riguardo è rimasta del tutto silente.
Risulta pertanto dovuta la somma di € 358.436,21 – 95.167,06 = 263.269,15, oltre interessi moratori ex d.lgvo 231/2002 a far data dal 1.1.2019”
Dalla documentazione in atti risulta che l'appellante ha emesso due note di credito in favore dell'ASP, una di euro 10.506,43 e l'altra di euro 84.660,63
(totale €.95.167,06), evidentemente, al fine di stornare la nota di debito di pari importo cui fa riferimento la stessa appellante, che contemplava interessi da ritardato pagamento.
Tale circostanza è rimasta incontestata e viene corroborata dal fatto che l'emissione delle note di credito è stata effettuata lo stesso giorno della nota di debito (20.06.2017).
c) Riguardo alla disposta compensazione integrale delle spese di primo grado, la stessa risulta corretta, atteso che è stata riconosciuta all'odierna appellante meno della metà della somma ingiunta, che poteva ben essere così rideterminata già al momento della proposizione del ricorso per D.I., stante l'anteriorità dei mandati di pagamento relativi alle fatture azionate.
La superiore circostanza determina la reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione integrale delle spese.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza di giova osservare che la CP_1 liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
valore della controversia (€. 162.971,99) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da NTroparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1522/2024 pubbl. il
04/10/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 7.160,00, di cui €.1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase istruttoria ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NI Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 565/25 promossa da:
(già e CP_1 NTroparte_2
) (P.I. , in persona del Dott. NTroparte_2 P.IVA_1
in forza di procura con autentica 09/02/24 a Ministero NTroparte_3
Notaio Dott. REP n. 29336, RACC n. Persona_1
13060 con sede in Milano, Viale Lodovico Scarampo n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio (C.F. giusta procura C.F._1 in atti;
- Appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona NTroparte_4 P.IVA_2 del suo Direttore Generale, dott. , nato a [...] il CP_5
21.09.1959 (c.f. ), che elettivamente si domicilia C.F._2 presso l'indirizzo digitale p.e.c. Email_1 dell'avv. Danilo Vallone (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
Con atto di citazione in opposizione a d.i., notificato a mezzo pec il
12.04.2019, l' di conveniva in giudizio NTroparte_4 CP_4 davanti al Tribunale Civile di Ragusa la NTroparte_2
oggi chiedendo che fosse dichiarato nullo e\o
[...] CP_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 104/2019 (R.G. n. 5204/2018), emesso dal
Tribunale Civile di Ragusa il 17.01.2019 e notificato in data 07.03.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 546.173,21, oltre interessi e spese di ingiunzione per crediti ceduti all'istante da società fornitrici dell'ASP di Ragusa.
Si costituiva in giudizio la , insistendo NTroparte_2 nella pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, con sentenza n.
1522/2024 pubbl. il 04/10/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2019 (rg 5204/18); condanna l'ASP di Ragusa al pagamento in favore di della somma di € NTroparte_2
263.269,15, oltre interessi moratori ex d.lgvo 231/2002 a far data dal
1.1.2019; compensa integralmente le spese di lite”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 4/4/25, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la CP_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con condanna dell'appellata al pagamento delle ulteriori somme dovute.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'appello del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione degli art. 2697 cc, 115 e 116 cpc per il mancato riconoscimento della sorte capitale ingiunta – ridottasi in corso di causa – e pari, alla data di precisazione delle conclusioni, a € 67.804,93 da maggiorarsi di interessi di Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
mora determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture cedute al saldo, nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
b) Violazione degli art. 2697 cc, 115 e 116 cpc nonché errata valutazione delle risultanze documentali con riguardo alla domanda relativa alle NDI – il cui importo è stato pure ingiunto nella misura di € 358.436,21;
c) Violazione dell'art. 91 cpc: compensazione delle spese di lite.
1.1) L'appello è infondato.
a) Sull'argomento la Cassazione ha ritenuto che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'Amministrazione deve ritenersi eseguito - con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta - mediante
l'emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è affidata alla tesoreria), non essendo applicabile per i debiti dell'Amministrazione la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall'art. 1182 c.c. pur in carenza attuale dell'effettivo accredito della somma dovuta.”( Cass. n.
2843/10).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, e, in particolare, dai mandati di pagamento prodotti, con allegazione a ciascun mandato delle fatture pagate, risulta che l'ASP ha provveduto al pagamento delle fatture azionate con il D.I. opposto;
i suddetti mandati risultano essere quasi tutti anteriori al ricorso monitorio.
In applicazione, quindi del sopra indicato principio giurisprudenziale, errata appare la deduzione dell'appellante secondo cui la data sino alla quale calcolare gli interessi moratori, con riguardo alle fatture pagate oltre la scadenza, deve essere individuata nel giorno nel quale il creditore è entrato nella disponibilità della somma pagata dal debitore con l'ordine di bonifico, dovendosi, invece, la stessa, in applicazione del sopra esposto principio giurisprudenziale, individuarsi nella data dell'ordinativo di pagamento trasmesso alla Tesoreria dell'A.S.P. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
In merito, poi, all'asserita mancata contestazione, da parte dell'odierna NT appellata, della documentazione prodotta in primo grado da giova osservare che nessuna contestazione era necessaria, atteso che la suddetta documentazione confermava la regolare trasmissione dei mandati di pagamento alla tesoreria e il successivo regolare pagamento delle relative somme, corroborando quanto già dedotto dalla stessa ASP.
b) Nella sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto:” L' eccezione di parziale pagamento degli interessi moratori è invece fondata per la somma di € 95.167,06, risultante dalle due note di credito prodotte in allegato alla citazione, provenienti proprio da parte opposta, in alcun modo smentite o contestate da parte opposta che al riguardo è rimasta del tutto silente.
Risulta pertanto dovuta la somma di € 358.436,21 – 95.167,06 = 263.269,15, oltre interessi moratori ex d.lgvo 231/2002 a far data dal 1.1.2019”
Dalla documentazione in atti risulta che l'appellante ha emesso due note di credito in favore dell'ASP, una di euro 10.506,43 e l'altra di euro 84.660,63
(totale €.95.167,06), evidentemente, al fine di stornare la nota di debito di pari importo cui fa riferimento la stessa appellante, che contemplava interessi da ritardato pagamento.
Tale circostanza è rimasta incontestata e viene corroborata dal fatto che l'emissione delle note di credito è stata effettuata lo stesso giorno della nota di debito (20.06.2017).
c) Riguardo alla disposta compensazione integrale delle spese di primo grado, la stessa risulta corretta, atteso che è stata riconosciuta all'odierna appellante meno della metà della somma ingiunta, che poteva ben essere così rideterminata già al momento della proposizione del ricorso per D.I., stante l'anteriorità dei mandati di pagamento relativi alle fatture azionate.
La superiore circostanza determina la reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione integrale delle spese.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2.) Le spese seguono la soccombenza di giova osservare che la CP_1 liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
valore della controversia (€. 162.971,99) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da NTroparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1522/2024 pubbl. il
04/10/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 7.160,00, di cui €.1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase istruttoria ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro