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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1682 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Michele Perruzza (c.f. ) e dall'Avv. Paolo di Gravio (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via B. Croce C.F._3
4
- OPPONENTE -
e p. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
RA SA (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Avezzano, alla via M. Colonna 41
- OPPOSTA -
Conclusioni: per parte opponente, come da atto di opposizione e da note di trattazione scritta depositate in data 20.9.2025; per parte opposta, come da comparsa di risposta e da note di trattazione scritta del 24.9.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.10.2019 Parte_1
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso
[...] il decreto ingiuntivo n. 478/19 del Tribunale di Avezzano, notificato in data 17.9.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 8.544,80 oltre interessi e spese del monitorio in favore della
[...]
in ragione del mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di Controparte_1 corrispettivo per l'opera professionale svolta, per suo conto, dall'opposta (segnatamente, per la redazione della contabilità e per gli adempimenti tributari nel periodo 2014/2017).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto e l'accertamento della debenza della minor somma di € 4.500,00 (quale importo già offerto anche in via transattiva), essendo stata richiesta in via monitoria una somma superiore rispetto a quella pattuita per l'attività svolta.
2. Si è costituita l' chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese.
L'opposta, premesso che alcun importo le è stato offerto in via transattiva, ha in particolare dedotto di operare nell'ambito di OL (cui l'opponente ha aderito) e di aver applicato le tariffe approvate dai soci.
3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisiti gli atti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con ordinanza resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato (con concessione di termini per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche antecedenti a detta udienza in ragione delle disposizioni normative richiamate nell'ordinanza del 12.11.2024).
4. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
Giova premettere che sono incontestati tanto l'esistenza del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti tanto l'adempimento da parte dell'opposta all'obbligazione assunta.
L'unico aspetto oggetto di controversia tra le parti concerne infatti l'importo dovuto a titolo di corrispettivo in relazione alla prestazione eseguita.
Al riguardo deve rilevarsi che l'opposta – attrice in senso sostanziale – ha documentato la debenza della somma ingiunta mediante la produzione: della domanda di adesione dell'opponente alla
OL – Unione Provinciale Agricoltori dell'Aquila del 22.1.2009; della delibera di
2 approvazione delle puntuali tariffe da applicare, a far data dal 2013, dalla società di servizi odierna opposta per le prestazioni da essa erogate ai soci di OL.
A fronte di tali specifici elementi l'opponente ha del tutto genericamente contestato la determinazione dell'importo dovuto.
Al riguardo si evidenzia infatti che non è stato puntualmente e tempestivamente allegato e non risulta in ogni caso dimostrato per quale motivo avrebbe dovuto essere corrisposto un minore importo rispetto a quello richiesto: in particolare dall'opposizione non è dato evincere con la necessaria puntualità se l'opponente abbia allegato l'originaria pattuizione di un minore corrispettivo (tuttavia non meglio precisato e quantificato) ovvero se l'opponente abbia inteso prospettare il successivo raggiungimento di un accordo transattivo (del quale tuttavia non è stata fornita prova scritta ex art. 1967 c.c.).
Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opponente;
tali spese sono infine liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1682 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1 dell' e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 478/19 del Controparte_1
Tribunale di Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 11.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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