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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3398/2024 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudia Spirito del Foro di Ferrara e dall'Avv. Stab. Francesco Mantovani contro
, in persona del Questore p.t.; Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato
Oggetto: RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL RINNOVO DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
§§§
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 il ricorrente nato in [...], il Parte_1
29/01/1998, proponeva impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Questura di in CP_1 data 23.11.2023, notificato in data 22.01.2024 con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia tramite la coesione con la convivente ed i figli, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e conseguente.
Narrava il ricorrente, cittadino albanese, di essere giunto in Italia nel 2010, all'età di 12 anni, per ricongiungersi al padre, insieme alla madre e al fratello, e di convivere al momento Persona_1 con la sig.ra nata a Lupeni in [...] il [...], madre dei suoi due Controparte_3 figli con loro conviventi. Riferiva di aver provveduto al rinnovo del permesso per motivi di famiglia ex art. 30 d.lgs. 286 1998 sino all'ultima richiesta, inoltrata a mezzo kit postale, per il rinnovo del permesso nr. , rilasciato dalla Questura di nel febbraio del 2020 e scaduto il P.IVA_1 CP_1
15.01.2022 e di aver ricevuto dal Questore della Provincia di provvedimento di rigetto CP_1 dell'istanza per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla base della presenza di precedenti penali in capo al richiedente, nonché sulla base di una inadeguata documentazione rispetto ai legami familiari con la sig.ra CP_3
Lamentava quindi violazione di legge ed evidenziava la carenza di motivazione da parte dell'amministrazione con riferimento alla sola pericolosità sociale e senza indicazione relativa all'inserimento sociale familiare. Si costituiva il nel merito richiamando i motivi esposti nella relazione della Questura di CP_2
e chiedendo il rigetto della domanda in ragione della manifesta pericolosità sociale del CP_1 ricorrente.
§§
1
Qui è in discussione il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia in quanto avente figli minorenni e compagna conviventi, integrati nel territorio italiano.
Non è in discussione il fatto che il ricorrente sia stato destinatario di una condanna penale per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina comminata dal Tribunale di Aosta in data 17.11.2021 per un fatto avvenuto nel 2021, per cui il ricorrente ha ricevuto la pena della reclusione ad otto mesi di reclusione, con pena sospesa. Come noto, la pericolosità sociale non può essere desunta in automatico dalla commissione di un certo tipo di reati ex art. 4, comma 3, Testo Unico Immigrazione, ma va accertata in concreto, ciò in quanto il concetto di "pericolosità sociale" rappresenta la misura del "rischio di reiterazione da parte di un soggetto di attività delittuose", rischio che non può risultare sulla base della commissione di un singolo reato, per quanto grave esso sia. Se da un lato i fatti definitivamente accertati non possano dirsi chiaramente sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, va anche rilevato che l'unico reato ascritto allo stesso risale al 2021, che il ricorrente ha ottenuto la sospensione della pena e, dopo tale fatto, non ha più commesso infrazioni. In generale, anche nell'ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal soggetto straniero che abbia commesso reati ostativi, l'esistenza di precedenti condanne penali non può essere, di per sé, motivo automatico di diniego ma l'autorità dovrà tenere in considerazione una serie di altri elementi quali la durata del soggiorno in Italia, il radicamento sociale e familiare. Con l'ordinanza del 2 luglio 2024 la Suprema Corte ha recentemente ribadito che è “onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto ragioni di attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno tali da giustificare il rigetto dell'istanza; infatti, per effetto delle modifiche introdotte, con il d. lgs. 5/2007, agli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, d. lgs.
286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso;
Cass. 17070/2018). La valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero, dunque, deve essere effettuata in concreto e all'attualità, poiché l'art. 4, comma 3, d. lgs. 286/1998 non prevede una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (Cass. 29148/2020, Cass. 30342/2021, Cass. 23423/2022, Cass. 26173/2023)”. Nel caso di specie, va considerato che il ricorrente è in Italia dal 1992 e che non risulta avere da più di trenta anni alcun radicamento nel paese d'origine, risiedendo tutta la famiglia in Italia, figli e genitori compresi. Inoltre, lo stesso, pur avendo avuto una grave traversia giudiziaria, risulta non aver più commesso illeciti, sicchè pare potersi supporre che possa iniziare un percorso di reale inserimento nel mondo del lavoro con possibilità di procurarsi un guadagno in modo lecito ed essere di supporto per la famiglia e la prole.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene il ricorso fondato.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento emesso dalla QUESTURA DI PADOVA in data 23.11.2024 al prot. n. 572 - Cat. A.12/2023/Imm.SZ notificato in data 22.01.2024;
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. nato in [...], il [...], C.F. Parte_1
, di permesso di soggiorno per coesione familiare per i motivi di cui C.F._1 in motivazione;
- Spese compensate.
Si comunichi. Venezia, 31.12.2024. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3398/2024 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudia Spirito del Foro di Ferrara e dall'Avv. Stab. Francesco Mantovani contro
, in persona del Questore p.t.; Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato
Oggetto: RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL RINNOVO DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
§§§
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 il ricorrente nato in [...], il Parte_1
29/01/1998, proponeva impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Questura di in CP_1 data 23.11.2023, notificato in data 22.01.2024 con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia tramite la coesione con la convivente ed i figli, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e conseguente.
Narrava il ricorrente, cittadino albanese, di essere giunto in Italia nel 2010, all'età di 12 anni, per ricongiungersi al padre, insieme alla madre e al fratello, e di convivere al momento Persona_1 con la sig.ra nata a Lupeni in [...] il [...], madre dei suoi due Controparte_3 figli con loro conviventi. Riferiva di aver provveduto al rinnovo del permesso per motivi di famiglia ex art. 30 d.lgs. 286 1998 sino all'ultima richiesta, inoltrata a mezzo kit postale, per il rinnovo del permesso nr. , rilasciato dalla Questura di nel febbraio del 2020 e scaduto il P.IVA_1 CP_1
15.01.2022 e di aver ricevuto dal Questore della Provincia di provvedimento di rigetto CP_1 dell'istanza per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla base della presenza di precedenti penali in capo al richiedente, nonché sulla base di una inadeguata documentazione rispetto ai legami familiari con la sig.ra CP_3
Lamentava quindi violazione di legge ed evidenziava la carenza di motivazione da parte dell'amministrazione con riferimento alla sola pericolosità sociale e senza indicazione relativa all'inserimento sociale familiare. Si costituiva il nel merito richiamando i motivi esposti nella relazione della Questura di CP_2
e chiedendo il rigetto della domanda in ragione della manifesta pericolosità sociale del CP_1 ricorrente.
§§
1
Qui è in discussione il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia in quanto avente figli minorenni e compagna conviventi, integrati nel territorio italiano.
Non è in discussione il fatto che il ricorrente sia stato destinatario di una condanna penale per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina comminata dal Tribunale di Aosta in data 17.11.2021 per un fatto avvenuto nel 2021, per cui il ricorrente ha ricevuto la pena della reclusione ad otto mesi di reclusione, con pena sospesa. Come noto, la pericolosità sociale non può essere desunta in automatico dalla commissione di un certo tipo di reati ex art. 4, comma 3, Testo Unico Immigrazione, ma va accertata in concreto, ciò in quanto il concetto di "pericolosità sociale" rappresenta la misura del "rischio di reiterazione da parte di un soggetto di attività delittuose", rischio che non può risultare sulla base della commissione di un singolo reato, per quanto grave esso sia. Se da un lato i fatti definitivamente accertati non possano dirsi chiaramente sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, va anche rilevato che l'unico reato ascritto allo stesso risale al 2021, che il ricorrente ha ottenuto la sospensione della pena e, dopo tale fatto, non ha più commesso infrazioni. In generale, anche nell'ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal soggetto straniero che abbia commesso reati ostativi, l'esistenza di precedenti condanne penali non può essere, di per sé, motivo automatico di diniego ma l'autorità dovrà tenere in considerazione una serie di altri elementi quali la durata del soggiorno in Italia, il radicamento sociale e familiare. Con l'ordinanza del 2 luglio 2024 la Suprema Corte ha recentemente ribadito che è “onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto ragioni di attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno tali da giustificare il rigetto dell'istanza; infatti, per effetto delle modifiche introdotte, con il d. lgs. 5/2007, agli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, d. lgs.
286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso;
Cass. 17070/2018). La valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero, dunque, deve essere effettuata in concreto e all'attualità, poiché l'art. 4, comma 3, d. lgs. 286/1998 non prevede una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (Cass. 29148/2020, Cass. 30342/2021, Cass. 23423/2022, Cass. 26173/2023)”. Nel caso di specie, va considerato che il ricorrente è in Italia dal 1992 e che non risulta avere da più di trenta anni alcun radicamento nel paese d'origine, risiedendo tutta la famiglia in Italia, figli e genitori compresi. Inoltre, lo stesso, pur avendo avuto una grave traversia giudiziaria, risulta non aver più commesso illeciti, sicchè pare potersi supporre che possa iniziare un percorso di reale inserimento nel mondo del lavoro con possibilità di procurarsi un guadagno in modo lecito ed essere di supporto per la famiglia e la prole.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene il ricorso fondato.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento emesso dalla QUESTURA DI PADOVA in data 23.11.2024 al prot. n. 572 - Cat. A.12/2023/Imm.SZ notificato in data 22.01.2024;
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. nato in [...], il [...], C.F. Parte_1
, di permesso di soggiorno per coesione familiare per i motivi di cui C.F._1 in motivazione;
- Spese compensate.
Si comunichi. Venezia, 31.12.2024. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian