Art. 13.
Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione.
I sottotenenti, che hanno conseguito l'idoneita' nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che l'hanno conseguita nella prima.
Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione.
I sottotenenti, che hanno conseguito l'idoneita' nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che l'hanno conseguita nella prima.