Articolo 3 della Legge 5 marzo 1958, n. 224
Articolo 2Articolo 4
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16 aprile 1958
Art. 3.

Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge si considerano anche i bienni di prestazioni gia' rese in impianti classificati, attribuendo i relativi aumenti periodici di cui all'art. 2, fino ad un massimo di tre.
La retribuzione attribuita dal 1° gennaio 1958 non deve in alcun caso essere inferiore al compenso percepito al 31 dicembre 1957 per retribuzione, carovita personale, escluse maggiorazioni per localita' con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo ed assegno integrativo.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958