Articolo 4 della Legge 19 aprile 1985, n. 150
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 aprile 1985
Art. 4.
Il capoverso dell' articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 , come convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 , e' autenticamente interpretato nel senso che il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio e' elevato al sessantesimo anno di eta' anche per il personale contemplato al secondo comma, ultima parte, dopo il punto e virgola, dell' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19 , e' il seguente:
"1. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.
2. La tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' sostituita dalla seguente:
TABELLA B

Limiti di eta' per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.
Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60".
- Il testo dell' art. 45, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , recante "Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia", e' il seguente:
"Il personale di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'; quello inquadrato nei ruoli degli assistenti e degli agenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del cinquantesimo anno di eta'".
Entrata in vigore il 28 aprile 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente