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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/08/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1783/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA CF: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Camodeca. attriceE
Controparte_1
(P.IVA: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_2
Concetta Bianco. convenuta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI All'udienza del 13/02/2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. L' ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
esponendo: -di avere commissionato alla ditta convenuta nel mese di
[...]
1 maggio 2020 l'esecuzione di lavori per il trattamento impermeabilizzante e la coibentazione del lastrico solare nell'opificio in C.da Santa Lucia di Corigliano- Rossano consistenti, per grandi linee, anche nella fornitura e messa in opera di tubi discendenti, scossaline e, in generale, di ogni altro lavoro connesso;
-che l'accordo contrattuale era stato stipulato nei locali siti nel predetto opificio ove era stato corrisposto anche un anticipo di € 15.000,00 a fronte di un prezzo fissato in € 29,50 al m2; -che i lavori erano stati eseguiti tra la fine di maggio e la prima metà di giugno del 2020 e sarebbero dovuti proseguire, per esser terminati, nel mese di luglio;
-che tuttavia il committente già nel corso dei lavori aveva notato una inidonea esecuzione degli stessi, mentre l'appaltatore pretendeva di scegliere il tipo di intervento da effettuare;
-che alla fine del mese di giugno 2020 la ditta appaltatrice aveva sospeso i lavori e il 4.7.2020, a seguito di un violento nubifragio, gli scarichi delle acque meteoriche si erano rivelati inidonei e insufficienti, provocando danni consistenti;
-che l'appaltatrice non solo aveva abbandonato e sospeso ingiustificatamente i lavori, ma questi presentavano altresì vizi e difformità, per come confermato dalla CTP la quale aveva ravvisato che, nonostante le tecnologie e l'ottima qualità dei materiali utilizzati, non erano state create delle opportune e adeguate pendenze per lo smaltimento della acque piovane, era stato progettato erroneamente il collettore delle acque piovane in tempo di piena, era stato errato il calcolo dei pluviali e discendenti installati, non erano state costruite le scossaline;
-che dalla pessima esecuzione dei lavori erano derivati dei danni da risarcire in conseguenza dell'invocata risoluzione del contratto ex art. 1668 comma 2 c.c. Sulla base di tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: 1)- Accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta individuale nella Controparte_1 esecuzione dei lavori appaltati dalla per come descritti in premessa e Parte_1 dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, condannare la ditta al pagamento in favore della srl attrice delle seguenti somme: Controparte_1
A)- Euro 15.000,00 quale restituzione dell'anticipo riscosso;
B)- euro 42.520,00 (o quella diversa che risulterà da disponenda CTU) quale somma corrispondente alla eliminazione dei danni prodotti nella esecuzione dei lavori dalla ditta appaltatrice Controparte_1
2) con vittoria di spese e compensi di lite.”.
2. Si è costituita in giudizio l' la quale ha negato Controparte_1 gli addebiti contestati dalla parte attrice denunciandone l'infondatezza in fatto e in diritto. Ha poi rappresentato di essere ancora creditrice nei confronti dell'
[...] della somma di € 66.125,00 dovuta, in virtù del contratto esistente, a Parte_1 saldo del compenso per i lavori in oggetto.
2 Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale
1 respingere integralmente le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
2 accertare e dichiarare che i lavori preventivati, alla dall Parte_1 [...]
ditta individuale, sono stati realizzati a regola d'arte e pertanto non Controparte_1 vi è stato alcun inadempimento contrattuale. In via riconvenzionale 1 Accertare e dichiarare l'insolvenza della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Sig. Lavorato;
CP_2
2 condannare la stessa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, a pagare la somma di € 66.125,00 oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, o altra somma ritenuta congrua e/o di giustizia, all'esito di valutazione equitativa;
3 Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
*****************************
3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole valgono logicamente anche laddove venga invocata la garanzia dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera in quanto questa si configura non come una garanzia in senso tecnico, ma come un'esplicazione particolare della comune responsabilità per inadempimento (v. Cassazione civile sez. II, 15/03/2004, n.5250). Tanto premesso, nel caso di specie l'esistenza del rapporto contrattuale posto dalle parti a fondamento delle reciproche pretese è sostanzialmente incontestata. È infatti pacifico che nel maggio del 2020 l aveva Parte_1 commissionato all' l'esecuzione di lavori per il Controparte_1 trattamento impermeabilizzante e la coibentazione del lastrico solare dell'opificio aziendale sito a Corigliano-Rossano in C.da Santa Lucia, comprensivi anche della fornitura e messa in opera di tubi discendenti e scossaline. Ciò su cui divergono le prospettazioni delle parti circa il contenuto del contratto di appalto è di fatto costituito dalla realizzazione e rimodulazione delle pendenze che ad avviso della ditta convenuta non erano prestazioni ricomprese nell'accordo.
3 Stando alla consulenza tecnica prodotta dalla parte attrice la mancata gestione delle pendenze costituisce uno dei vizi riscontrabili nei lavori, il quale non garantirebbe un corretto deflusso delle acque meteoriche con conseguente ristagno delle stesse sul lastrico solare. Ebbene, in base ai principi giurisprudenziali riportati in apertura sarebbe stato onere della parte attrice dimostrare con esattezza il contenuto del contratto di appalto per cui è causa e la ricomprensione all'interno dello stesso dei lavori per la realizzazione di pendenze. Tale prova non è stata fornita. In primo luogo la parte attrice non ha fornito evidenze documentali e il relativo capito di prova (n. 1 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) non è sufficientemente specifico sul punto. È stata inoltre prodotta dall'appaltatrice copia del contratto di appalto del 7.5.2020 che stando a quanto dichiarato dalla parte convenuta corrisponde a quello concluso tra le parti, dichiarazione confermata in sede di CTU dalla parte attrice. In detto contratto non viene fatto alcun cenno alla rimodulazione delle pendenze, ma si parla unicamente di: “Smontaggio della scossalina copri-muro esistente;
• Realizzazione di pacchetto di coibentazione della copertura attraverso: fornitura e posa di Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) NEOPOR PRO;
fornitura e posa in opera di tessuto TNT da 300 gr Pt_2 fornitura e posa in opera di Parte_3 fissaggio meccanico del prodotto attraverso viti e piastrina in acciaio zincato;
• Fornitura e posa in opera dei bocchettoni in EPDM;
• Fornitura e posa dei tubi discendenti aventi diametro 150 mm in polietilene;
• Fornitura e posa nuova scossalina perimetrale copri-muro in alluminio, colore a scelta della committenza e disegno da definire.”. Il CTU, nominato al fine di verificare l'esistenza dei vizi e delle difformità denunciate dalla parte attrice, ha confermato che nell'accordo non era stata contemplata la lavorazione di massetti per la formazione di pendenze. Per quel che concerne le ulteriori contestazioni avanzate dall' Parte_1 il CTU ha osservato: -che nel contratto non era stata prevista la redazione di
[...] elaborati tecnici per il “dimensionamento” del collettore e che quello realizzato è stato liberamente scelto ed indicato di comune accordo;
-che il calcolo dei pluviali e discendenti installati non era stato effettuato in quanto quelli realizzati sono conformi ai termini contrattuali;
-che tutte le scossaline lungo il perimetro del lastrico solare sono state realizzate. Va fin da ora precisato che il Tribunale ritiene di condividere e fare propria l'analisi condotta dal Geom. in quanto scevra da macroscopici Controparte_3 vizi logici e/o giuridici e adeguatamente motivata, anche con riferimento alle risposte fornite alle osservazioni delle parti.
4 Il consulente ha avuto altresì modo di verificare che la realizzazione dei lavori di coibentazione e impermeabilizzazione è stata eseguita nel rispetto delle modalità e nei termini contrattuali, nonché delle indicazioni delle ditte fornitrici dei materiali utilizzati. Ha poi escluso la presenza di danni alla struttura e di infiltrazioni, evidenziando che la macchia al soffitto segnalata dalla parte attrice sia probabilmente riconducibile ad un fenomeno di condensa. In buona sostanza il consulente d'ufficio non ha ravvisato né la presenza delle difformità lamentate dalla committente né la presenza dei danni derivanti dalla asseritamente non corretta esecuzione dei lavori. A ciò si aggiunga che in base alle evidenze non può nemmeno addebitarsi alla ditta appaltatrice il mancato completamento dei lavori e quindi il prematuro abbandono del cantiere. Il CTU ha infatti accertato che i lavori realizzati e contrattualizzati sono completati in quanto perfettamente funzionali al compito per cui sono stati progettati e realizzati. Per quanto osservato dal CTU l'unica opera che non risulta essere stata completata è costituita dalla rifinitura dei 5 imbocchi del collettore, per come del resto confermato dalle fotografie in atti. Ciò nondimeno si ritiene che tale unica circostanza non possa considerarsi quale inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dalla parte attrice. Invero, mancando la prova di ulteriori significative condotte inadempitive imputabili alla parte convenuta, il solo mancato completamento degli imbocchi del collettore non è idoneo da solo a determinate un notevole squilibrio del sinallagma contrattuale. Né si tratta di una circostanza da cui deriva un danno risarcibile visto anche che il CTU ha evidenziato che la spesa per gli interventi minimi necessari ad effettuare tali rifiniture non incide sul valore dell'opera. Alla luce delle suesposte motivazioni le domande di parte attrice meritano di essere rigettate in quanto infondate.
4. Va invece accolta la domanda riconvenzionale con cui la parte convenuta ha chiesto di condannare l' a corrisponderle il saldo dei lavori Parte_1 eseguiti. È incontestato che il prezzo convenuto era stato fissato in € 29,50 al m2. È altrettanto pacifico che l' abbia già ricevuto Controparte_1 per i lavori in oggetto, a titolo di acconto, € 15.000,00. Come visto il CTU ha accertato l'avvenuta e corretta esecuzione dei lavori: smontaggio di una scossalina;
coibentazione della copertura con modalità e impiego dei materiali concordati Controparte_4
[...] , tessuto TNT da 300 gr MAPEI, MAPEPLAN TB 20 e fissaggio meccanico
[...] del prodotto attraverso viti e piastrina in acciaio zincato), fornitura e posa in opera dei bocchettoni in EPDM, fornitura e posa dei tubi discendenti del diametro 150 mm in polietilene, fornitura e posa della scossalina lungo tutto il perimetro del lastrico solare. Il consulente ha altresì avuto modo di verificare l'esatta estensione della superficie interessata dalle opere, pari a 2.712,28 m2. Tenuto conto della tariffa pattuita, dell'acconto corrisposto e, ovviamente, scomputando i costi necessari per la rifinitura dei 5 imbocchi del collettore (commisurati dal consulente in € 750,00), la somma a cui ha diritto la società convenuta a titolo di saldo del compenso è pari a € 64.262,26 più IVA. L' non ha provato di avere già corrisposto il saldo, né di Parte_1 non aver potuto adempiere per cause ad essa non imputabili. Sul predetto importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Nessuna somma è dovuta a titolo di rivalutazione sull'importo capitale, trattandosi di debito di valuta.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Le spese della CTU, liquidate con decreto del 14.9.2023, vanno poste a carico definitivo della soccombente Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA le domande avanzate dalla Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale avanzata dalla e Controparte_1 per l'effetto
CONDANNA l' in persona del l.r.p.t., per le causali di cui in Parte_1 motivazione, al pagamento in favore dell' della Controparte_1 somma di € 64.262,26 più IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA
6 l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
PONE definitivamente a carico dell' le spese per la CTU liquidate Parte_1 in separato decreto.
Castrovillari, 31/07/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA CF: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Camodeca. attriceE
Controparte_1
(P.IVA: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_2
Concetta Bianco. convenuta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI All'udienza del 13/02/2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. L' ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
esponendo: -di avere commissionato alla ditta convenuta nel mese di
[...]
1 maggio 2020 l'esecuzione di lavori per il trattamento impermeabilizzante e la coibentazione del lastrico solare nell'opificio in C.da Santa Lucia di Corigliano- Rossano consistenti, per grandi linee, anche nella fornitura e messa in opera di tubi discendenti, scossaline e, in generale, di ogni altro lavoro connesso;
-che l'accordo contrattuale era stato stipulato nei locali siti nel predetto opificio ove era stato corrisposto anche un anticipo di € 15.000,00 a fronte di un prezzo fissato in € 29,50 al m2; -che i lavori erano stati eseguiti tra la fine di maggio e la prima metà di giugno del 2020 e sarebbero dovuti proseguire, per esser terminati, nel mese di luglio;
-che tuttavia il committente già nel corso dei lavori aveva notato una inidonea esecuzione degli stessi, mentre l'appaltatore pretendeva di scegliere il tipo di intervento da effettuare;
-che alla fine del mese di giugno 2020 la ditta appaltatrice aveva sospeso i lavori e il 4.7.2020, a seguito di un violento nubifragio, gli scarichi delle acque meteoriche si erano rivelati inidonei e insufficienti, provocando danni consistenti;
-che l'appaltatrice non solo aveva abbandonato e sospeso ingiustificatamente i lavori, ma questi presentavano altresì vizi e difformità, per come confermato dalla CTP la quale aveva ravvisato che, nonostante le tecnologie e l'ottima qualità dei materiali utilizzati, non erano state create delle opportune e adeguate pendenze per lo smaltimento della acque piovane, era stato progettato erroneamente il collettore delle acque piovane in tempo di piena, era stato errato il calcolo dei pluviali e discendenti installati, non erano state costruite le scossaline;
-che dalla pessima esecuzione dei lavori erano derivati dei danni da risarcire in conseguenza dell'invocata risoluzione del contratto ex art. 1668 comma 2 c.c. Sulla base di tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: 1)- Accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta individuale nella Controparte_1 esecuzione dei lavori appaltati dalla per come descritti in premessa e Parte_1 dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, condannare la ditta al pagamento in favore della srl attrice delle seguenti somme: Controparte_1
A)- Euro 15.000,00 quale restituzione dell'anticipo riscosso;
B)- euro 42.520,00 (o quella diversa che risulterà da disponenda CTU) quale somma corrispondente alla eliminazione dei danni prodotti nella esecuzione dei lavori dalla ditta appaltatrice Controparte_1
2) con vittoria di spese e compensi di lite.”.
2. Si è costituita in giudizio l' la quale ha negato Controparte_1 gli addebiti contestati dalla parte attrice denunciandone l'infondatezza in fatto e in diritto. Ha poi rappresentato di essere ancora creditrice nei confronti dell'
[...] della somma di € 66.125,00 dovuta, in virtù del contratto esistente, a Parte_1 saldo del compenso per i lavori in oggetto.
2 Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale
1 respingere integralmente le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
2 accertare e dichiarare che i lavori preventivati, alla dall Parte_1 [...]
ditta individuale, sono stati realizzati a regola d'arte e pertanto non Controparte_1 vi è stato alcun inadempimento contrattuale. In via riconvenzionale 1 Accertare e dichiarare l'insolvenza della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Sig. Lavorato;
CP_2
2 condannare la stessa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, a pagare la somma di € 66.125,00 oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, o altra somma ritenuta congrua e/o di giustizia, all'esito di valutazione equitativa;
3 Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
*****************************
3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole valgono logicamente anche laddove venga invocata la garanzia dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera in quanto questa si configura non come una garanzia in senso tecnico, ma come un'esplicazione particolare della comune responsabilità per inadempimento (v. Cassazione civile sez. II, 15/03/2004, n.5250). Tanto premesso, nel caso di specie l'esistenza del rapporto contrattuale posto dalle parti a fondamento delle reciproche pretese è sostanzialmente incontestata. È infatti pacifico che nel maggio del 2020 l aveva Parte_1 commissionato all' l'esecuzione di lavori per il Controparte_1 trattamento impermeabilizzante e la coibentazione del lastrico solare dell'opificio aziendale sito a Corigliano-Rossano in C.da Santa Lucia, comprensivi anche della fornitura e messa in opera di tubi discendenti e scossaline. Ciò su cui divergono le prospettazioni delle parti circa il contenuto del contratto di appalto è di fatto costituito dalla realizzazione e rimodulazione delle pendenze che ad avviso della ditta convenuta non erano prestazioni ricomprese nell'accordo.
3 Stando alla consulenza tecnica prodotta dalla parte attrice la mancata gestione delle pendenze costituisce uno dei vizi riscontrabili nei lavori, il quale non garantirebbe un corretto deflusso delle acque meteoriche con conseguente ristagno delle stesse sul lastrico solare. Ebbene, in base ai principi giurisprudenziali riportati in apertura sarebbe stato onere della parte attrice dimostrare con esattezza il contenuto del contratto di appalto per cui è causa e la ricomprensione all'interno dello stesso dei lavori per la realizzazione di pendenze. Tale prova non è stata fornita. In primo luogo la parte attrice non ha fornito evidenze documentali e il relativo capito di prova (n. 1 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) non è sufficientemente specifico sul punto. È stata inoltre prodotta dall'appaltatrice copia del contratto di appalto del 7.5.2020 che stando a quanto dichiarato dalla parte convenuta corrisponde a quello concluso tra le parti, dichiarazione confermata in sede di CTU dalla parte attrice. In detto contratto non viene fatto alcun cenno alla rimodulazione delle pendenze, ma si parla unicamente di: “Smontaggio della scossalina copri-muro esistente;
• Realizzazione di pacchetto di coibentazione della copertura attraverso: fornitura e posa di Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) NEOPOR PRO;
fornitura e posa in opera di tessuto TNT da 300 gr Pt_2 fornitura e posa in opera di Parte_3 fissaggio meccanico del prodotto attraverso viti e piastrina in acciaio zincato;
• Fornitura e posa in opera dei bocchettoni in EPDM;
• Fornitura e posa dei tubi discendenti aventi diametro 150 mm in polietilene;
• Fornitura e posa nuova scossalina perimetrale copri-muro in alluminio, colore a scelta della committenza e disegno da definire.”. Il CTU, nominato al fine di verificare l'esistenza dei vizi e delle difformità denunciate dalla parte attrice, ha confermato che nell'accordo non era stata contemplata la lavorazione di massetti per la formazione di pendenze. Per quel che concerne le ulteriori contestazioni avanzate dall' Parte_1 il CTU ha osservato: -che nel contratto non era stata prevista la redazione di
[...] elaborati tecnici per il “dimensionamento” del collettore e che quello realizzato è stato liberamente scelto ed indicato di comune accordo;
-che il calcolo dei pluviali e discendenti installati non era stato effettuato in quanto quelli realizzati sono conformi ai termini contrattuali;
-che tutte le scossaline lungo il perimetro del lastrico solare sono state realizzate. Va fin da ora precisato che il Tribunale ritiene di condividere e fare propria l'analisi condotta dal Geom. in quanto scevra da macroscopici Controparte_3 vizi logici e/o giuridici e adeguatamente motivata, anche con riferimento alle risposte fornite alle osservazioni delle parti.
4 Il consulente ha avuto altresì modo di verificare che la realizzazione dei lavori di coibentazione e impermeabilizzazione è stata eseguita nel rispetto delle modalità e nei termini contrattuali, nonché delle indicazioni delle ditte fornitrici dei materiali utilizzati. Ha poi escluso la presenza di danni alla struttura e di infiltrazioni, evidenziando che la macchia al soffitto segnalata dalla parte attrice sia probabilmente riconducibile ad un fenomeno di condensa. In buona sostanza il consulente d'ufficio non ha ravvisato né la presenza delle difformità lamentate dalla committente né la presenza dei danni derivanti dalla asseritamente non corretta esecuzione dei lavori. A ciò si aggiunga che in base alle evidenze non può nemmeno addebitarsi alla ditta appaltatrice il mancato completamento dei lavori e quindi il prematuro abbandono del cantiere. Il CTU ha infatti accertato che i lavori realizzati e contrattualizzati sono completati in quanto perfettamente funzionali al compito per cui sono stati progettati e realizzati. Per quanto osservato dal CTU l'unica opera che non risulta essere stata completata è costituita dalla rifinitura dei 5 imbocchi del collettore, per come del resto confermato dalle fotografie in atti. Ciò nondimeno si ritiene che tale unica circostanza non possa considerarsi quale inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dalla parte attrice. Invero, mancando la prova di ulteriori significative condotte inadempitive imputabili alla parte convenuta, il solo mancato completamento degli imbocchi del collettore non è idoneo da solo a determinate un notevole squilibrio del sinallagma contrattuale. Né si tratta di una circostanza da cui deriva un danno risarcibile visto anche che il CTU ha evidenziato che la spesa per gli interventi minimi necessari ad effettuare tali rifiniture non incide sul valore dell'opera. Alla luce delle suesposte motivazioni le domande di parte attrice meritano di essere rigettate in quanto infondate.
4. Va invece accolta la domanda riconvenzionale con cui la parte convenuta ha chiesto di condannare l' a corrisponderle il saldo dei lavori Parte_1 eseguiti. È incontestato che il prezzo convenuto era stato fissato in € 29,50 al m2. È altrettanto pacifico che l' abbia già ricevuto Controparte_1 per i lavori in oggetto, a titolo di acconto, € 15.000,00. Come visto il CTU ha accertato l'avvenuta e corretta esecuzione dei lavori: smontaggio di una scossalina;
coibentazione della copertura con modalità e impiego dei materiali concordati Controparte_4
[...] , tessuto TNT da 300 gr MAPEI, MAPEPLAN TB 20 e fissaggio meccanico
[...] del prodotto attraverso viti e piastrina in acciaio zincato), fornitura e posa in opera dei bocchettoni in EPDM, fornitura e posa dei tubi discendenti del diametro 150 mm in polietilene, fornitura e posa della scossalina lungo tutto il perimetro del lastrico solare. Il consulente ha altresì avuto modo di verificare l'esatta estensione della superficie interessata dalle opere, pari a 2.712,28 m2. Tenuto conto della tariffa pattuita, dell'acconto corrisposto e, ovviamente, scomputando i costi necessari per la rifinitura dei 5 imbocchi del collettore (commisurati dal consulente in € 750,00), la somma a cui ha diritto la società convenuta a titolo di saldo del compenso è pari a € 64.262,26 più IVA. L' non ha provato di avere già corrisposto il saldo, né di Parte_1 non aver potuto adempiere per cause ad essa non imputabili. Sul predetto importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Nessuna somma è dovuta a titolo di rivalutazione sull'importo capitale, trattandosi di debito di valuta.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Le spese della CTU, liquidate con decreto del 14.9.2023, vanno poste a carico definitivo della soccombente Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA le domande avanzate dalla Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale avanzata dalla e Controparte_1 per l'effetto
CONDANNA l' in persona del l.r.p.t., per le causali di cui in Parte_1 motivazione, al pagamento in favore dell' della Controparte_1 somma di € 64.262,26 più IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA
6 l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
PONE definitivamente a carico dell' le spese per la CTU liquidate Parte_1 in separato decreto.
Castrovillari, 31/07/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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