Trib. Ragusa, sentenza 19/04/2025, n. 606
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Sentenza 19 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Ragusa nella persona della dott.ssa Emanuela Antonia Favara, riguarda un'opposizione all'esecuzione immobiliare. Le attrici, dopo aver tentato di sospendere la vendita di un immobile, hanno chiesto la dichiarazione di nullità degli atti esecutivi successivi a una transazione che, a loro avviso, aveva estinto il credito. Le convenute, invece, hanno chiesto il rigetto delle pretese, sostenendo l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie.

Il giudice ha ritenuto l'opposizione tardiva, evidenziando che i motivi di contestazione avrebbero dovuto essere sollevati entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 22 gennaio 2016. Ha richiamato il principio secondo cui il processo esecutivo è composto da subprocedimenti autonomi, e che le contestazioni devono essere sollevate nei termini previsti. Inoltre, ha sottolineato che la procedura esecutiva si era conclusa con l'approvazione del progetto di distribuzione e il pagamento delle somme, rendendo impossibile l'opposizione. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata e le attrici condannate al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 19/04/2025, n. 606
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 606
    Data del deposito : 19 aprile 2025

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