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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4664/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4664/2019 r.g. promossa da:
(Cf. ), (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (Cf. ) rappresentate e difese dagli avv.ti Gaetano Parte_3 C.F._3
Barone e Angela Barone, giusta procura in atti.
ATTRICI contro in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gioia, giusta procura in atti. CP_2
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
e , esponendo: di aver proposto, con ricorso del 3.10.2019,
[...] Controparte_5
opposizione all'esecuzione nelle procedure esecutive immobiliari riunite nn.
112/2004+5/2006+148/2007 R.G.E., per avere il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22.1.2016, rigettato la richiesta di sospensione e avere rimesso gli atti al professionista delegato per la prosecuzione della vendita già fissata;
che, con ordinanza del 23.10.2019, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione;
di avere interesse all'introduzione del giudizio di merito.
pagina 1 di 4 Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: preso atto dell'avvenuto adempimento del credito per effetto della transazione di cui in premessa e del relativo adempimento, e della conseguente improseguibilità del procedimento esecutivo n. 148/2007, promosso con l'atto di pignoramento del 5 novembre 2007 dalla società tramite Controparte_2
suo procuratore BCC Gestione Crediti-Società Finanziaria per la Gestione Crediti S.p.A., dichiarare radicalmente nulli tutti gli atti successivi, compresi l'aggiudicazione, il decreto di trasferimento e
l'ordinanza di rilascio, in favore della convenuta , del fabbricato sinto in Ispica Controparte_5
C.so Umberto I n. 76, distinto in catasto urbano di Ispica al foglio 16, mappale 126 sub. 4, oggetto del superiore procedimento esecutivo.
Costituitasi in giudizio, in qualità di mandataria di Controparte_1
ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, rilevandone l'inammissibilità nonché Controparte_2
l'infondatezza.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa è stata posta in decisione e viene decisa come di seguito.
***
Anzitutto, deve dichiararsi la contumacia di e di , Controparte_4 Controparte_5
che non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, e hanno dedotto che: all'udienza Parte_1 Parte_2 Parte_3
del 12.1.2016 avevano formulato istanza di sospensione della vendita della nuda proprietà del bene sito in Ispica, corso Umberto I, di cui al Foglio 16, mappale 126, sub. 4, in forza dell'accordo raggiunto con la Banca di Credito Cooperativo di CH (cedente della;
con ordinanza del Controparte_2
22.1.2016 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione e ordinato al professionista delegato di dare corso alla vendita già fissata in quanto la nuda proprietà del cespite pignorato, spettante alla debitrice esecutata era gravata anche da ipoteca della Parte_1
al giudice dell'esecuzione sarebbe sfuggita la circostanza che l'iscrizione Controparte_4 ipotecaria della gravava solo sull'usufrutto di altra debitrice esecutata, Controparte_4
, e non anche sulla nuda proprietà del bene pignorato;
pertanto, il giudice Controparte_6 dell'esecuzione, in mancanza di qualsivoglia impedimento derivante dall'iscrizione ipotecaria della avrebbe dovuto disporre la sospensione della vendita a seguito dell'estinzione del Controparte_4
credito per effetto della intervenuta transazione.
Tanto considerato e preso atto della questione di diritto sollevata dalle opponenti, l'opposizione
– da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. – è inammissibile in pagina 2 di 4 quanto tardiva, atteso che i suddetti motivi avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 22.1.2016, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2016.
Occorre rammentare che, secondo il principio consolidato di S.U. n. 11178/95 il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti preordinati a un unico provvedimento finale, ma come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. L'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo, rispetto a quella che precede, comporta che le situazioni invalidanti che si producano in una determinata fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi anche oltre il termine previsto a pena di decadenza, o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione - solo in quanto impediscano che il processo consegua il suo fine naturale, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre, quando non siano di per sé preclusive del raggiungimento dello scopo del processo, vanno eccepite con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporre nel relativo termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale da parte dell'interessato dell'irregolarità (nello stesso senso: Cass. n. 10945/2018; Cass. 21379/2017; Cass. 1674/16).
Ciò considerato, risulta incontestato che il ricorso in opposizione è stato depositato il 3.10.2019. Per cui
è indubbia la sua tardività, dato che il termine per proporre l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza del 22.1.2016 era abbondantemente spirato.
Va all'uopo rilevato che, nel contesto delle loro difese, le opponenti hanno dedotto di avere introdotto una opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avendo specificamente contestato il diritto di credito della creditrice esecutante a seguito della intervenuta estinzione del credito.
Ora, com'è noto, l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto (cfr. Cass. n. 32143/2023; Cass.
n.9175/2018; Cass. n. 23572/2004).
Per effetto dell'approvazione del progetto di distribuzione e, quindi, dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte del giudice, la procedura esecutiva deve ritenersi chiusa.
Ciò posto, risulta incontestato che: con provvedimento del 18.3.2019 il giudice dell'esecuzione ha assegnato alle parti termine di “venti giorni dalla comunicazione del progetto di distribuzione per presentare osservazioni, in mancanza delle quali lo stesso verrà approvato con il pagamento delle
pagina 3 di 4 somme” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione); con comunicazione pec del 25.3.2019 il professionista delegato (avv. Valeria Sigona) ha trasmesso alle parti il progetto di distribuzione (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione); con comunicazione pec del 29.5.2019 il professionista delegato (avv. Valeria Sigona) ha comunicato di avere provveduto ad effettuare il bonifico in favore di come CP_2 CP_2
da piano di riparto approvato (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione); il ricorso in opposizione (ex art. 615, comma 2 c.p.c.) è stato depositato in data 3.10.2019.
Orbene, anche a volere ritenere che quella formulata dalle opponenti sia qualificabile come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., la stessa comunque sarebbe inammissibile, in quanto tardiva.
Infatti, sulla scorta di quanto osservato supra, alle attrici era ormai preclusa la possibilità di proporre opposizioni alla esecuzione, atteso che la procedura esecutiva immobiliare si era chiusa a seguito della approvazione del progetto di distribuzione e del pagamento delle somme ricavate dalla vendita.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa media per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4664/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
- dichiara la contumacia della e di;
Controparte_4 Controparte_5
- rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 19.4.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4664/2019 r.g. promossa da:
(Cf. ), (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (Cf. ) rappresentate e difese dagli avv.ti Gaetano Parte_3 C.F._3
Barone e Angela Barone, giusta procura in atti.
ATTRICI contro in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gioia, giusta procura in atti. CP_2
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
e , esponendo: di aver proposto, con ricorso del 3.10.2019,
[...] Controparte_5
opposizione all'esecuzione nelle procedure esecutive immobiliari riunite nn.
112/2004+5/2006+148/2007 R.G.E., per avere il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22.1.2016, rigettato la richiesta di sospensione e avere rimesso gli atti al professionista delegato per la prosecuzione della vendita già fissata;
che, con ordinanza del 23.10.2019, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione;
di avere interesse all'introduzione del giudizio di merito.
pagina 1 di 4 Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: preso atto dell'avvenuto adempimento del credito per effetto della transazione di cui in premessa e del relativo adempimento, e della conseguente improseguibilità del procedimento esecutivo n. 148/2007, promosso con l'atto di pignoramento del 5 novembre 2007 dalla società tramite Controparte_2
suo procuratore BCC Gestione Crediti-Società Finanziaria per la Gestione Crediti S.p.A., dichiarare radicalmente nulli tutti gli atti successivi, compresi l'aggiudicazione, il decreto di trasferimento e
l'ordinanza di rilascio, in favore della convenuta , del fabbricato sinto in Ispica Controparte_5
C.so Umberto I n. 76, distinto in catasto urbano di Ispica al foglio 16, mappale 126 sub. 4, oggetto del superiore procedimento esecutivo.
Costituitasi in giudizio, in qualità di mandataria di Controparte_1
ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, rilevandone l'inammissibilità nonché Controparte_2
l'infondatezza.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa è stata posta in decisione e viene decisa come di seguito.
***
Anzitutto, deve dichiararsi la contumacia di e di , Controparte_4 Controparte_5
che non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, e hanno dedotto che: all'udienza Parte_1 Parte_2 Parte_3
del 12.1.2016 avevano formulato istanza di sospensione della vendita della nuda proprietà del bene sito in Ispica, corso Umberto I, di cui al Foglio 16, mappale 126, sub. 4, in forza dell'accordo raggiunto con la Banca di Credito Cooperativo di CH (cedente della;
con ordinanza del Controparte_2
22.1.2016 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione e ordinato al professionista delegato di dare corso alla vendita già fissata in quanto la nuda proprietà del cespite pignorato, spettante alla debitrice esecutata era gravata anche da ipoteca della Parte_1
al giudice dell'esecuzione sarebbe sfuggita la circostanza che l'iscrizione Controparte_4 ipotecaria della gravava solo sull'usufrutto di altra debitrice esecutata, Controparte_4
, e non anche sulla nuda proprietà del bene pignorato;
pertanto, il giudice Controparte_6 dell'esecuzione, in mancanza di qualsivoglia impedimento derivante dall'iscrizione ipotecaria della avrebbe dovuto disporre la sospensione della vendita a seguito dell'estinzione del Controparte_4
credito per effetto della intervenuta transazione.
Tanto considerato e preso atto della questione di diritto sollevata dalle opponenti, l'opposizione
– da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. – è inammissibile in pagina 2 di 4 quanto tardiva, atteso che i suddetti motivi avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 22.1.2016, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2016.
Occorre rammentare che, secondo il principio consolidato di S.U. n. 11178/95 il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti preordinati a un unico provvedimento finale, ma come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. L'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo, rispetto a quella che precede, comporta che le situazioni invalidanti che si producano in una determinata fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi anche oltre il termine previsto a pena di decadenza, o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione - solo in quanto impediscano che il processo consegua il suo fine naturale, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre, quando non siano di per sé preclusive del raggiungimento dello scopo del processo, vanno eccepite con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporre nel relativo termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale da parte dell'interessato dell'irregolarità (nello stesso senso: Cass. n. 10945/2018; Cass. 21379/2017; Cass. 1674/16).
Ciò considerato, risulta incontestato che il ricorso in opposizione è stato depositato il 3.10.2019. Per cui
è indubbia la sua tardività, dato che il termine per proporre l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza del 22.1.2016 era abbondantemente spirato.
Va all'uopo rilevato che, nel contesto delle loro difese, le opponenti hanno dedotto di avere introdotto una opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avendo specificamente contestato il diritto di credito della creditrice esecutante a seguito della intervenuta estinzione del credito.
Ora, com'è noto, l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto (cfr. Cass. n. 32143/2023; Cass.
n.9175/2018; Cass. n. 23572/2004).
Per effetto dell'approvazione del progetto di distribuzione e, quindi, dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte del giudice, la procedura esecutiva deve ritenersi chiusa.
Ciò posto, risulta incontestato che: con provvedimento del 18.3.2019 il giudice dell'esecuzione ha assegnato alle parti termine di “venti giorni dalla comunicazione del progetto di distribuzione per presentare osservazioni, in mancanza delle quali lo stesso verrà approvato con il pagamento delle
pagina 3 di 4 somme” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione); con comunicazione pec del 25.3.2019 il professionista delegato (avv. Valeria Sigona) ha trasmesso alle parti il progetto di distribuzione (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione); con comunicazione pec del 29.5.2019 il professionista delegato (avv. Valeria Sigona) ha comunicato di avere provveduto ad effettuare il bonifico in favore di come CP_2 CP_2
da piano di riparto approvato (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione); il ricorso in opposizione (ex art. 615, comma 2 c.p.c.) è stato depositato in data 3.10.2019.
Orbene, anche a volere ritenere che quella formulata dalle opponenti sia qualificabile come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., la stessa comunque sarebbe inammissibile, in quanto tardiva.
Infatti, sulla scorta di quanto osservato supra, alle attrici era ormai preclusa la possibilità di proporre opposizioni alla esecuzione, atteso che la procedura esecutiva immobiliare si era chiusa a seguito della approvazione del progetto di distribuzione e del pagamento delle somme ricavate dalla vendita.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa media per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4664/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
- dichiara la contumacia della e di;
Controparte_4 Controparte_5
- rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 19.4.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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