CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6817 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6759/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6759 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Delle Donne
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del rappresentante legale CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6759/2021 1 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, riformare e/o annullare l'impugnata sentenza n.
12390/ 2021 emessa in data 19/07/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento R.G. 70945/2018 e accertati i fatti accogliere la domanda di Parte_2
per le motivazioni esposte, proposta in via Principale avverso il BA che la sua
[...]
successiva Integrazione aventi entrambi il n. protocollo 30654/11/I descritti come allegati al n. 1 nella citazione e prodotti nel fascicolo di parte da intendersi qui integralmente richiamati, e sottoscritti sia a margine, per il conferimento della procura al difensore che nella parte finale dall'atto dallo stesso sig. ; Parte_1
Condannare inoltre quale datore di lavoro dei verbalizzanti al CP_1
risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig. tra cui quello morale. Parte_1
Con vittoria di spese per i due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 12390/2021 del Tribunale di Roma in quanto inammissibile e comunque palesemente infondato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il Sostituto Procuratore Generale con nota del 25.02.2022 ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Roma, proponendo querela di falso avverso il verbale di accertamento prot.
30654/2011/I del 06.11.2011 e la successiva relazione integrativa del 25.05.2012, redatti da un agente della Polizia di in occasione del sinistro CP_1
stradale nel quale era rimasto coinvolto il 06.11.2011 in all'incrocio tra CP_1
Viale Spartaco e Via Valerio Publicola. La querela veniva proposta in via incidentale, in pendenza del procedimento instaurato dinanzi al Giudice di
Pace di dai Sig.ri e e dalla CP_1 Parte_3 Parte_4 CP_2
r.g. n. 6759/2021 2 per conseguire dal il risarcimento dei danni patiti in Controparte_3 Pt_1
occasione dell'indicato sinistro stradale.
Esponeva il querelante che il verbale e la relativa integrazione contenessero attestazioni non conformi alla realtà dei luoghi e dei fatti al momento del sinistro, segnatamente per la falsa rappresentazione della segnaletica presente all'incrocio, la non corrispondenza della planimetria ai rilievi effettivamente eseguiti, la non autenticità della firma del Comandante apposta in calce Per_1
ai documenti, nonché per l'erroneità della ricostruzione della dinamica e della conseguente attribuzione delle relative responsabilità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12390/2021, dichiarava la querela inammissibile ai sensi dell'art. 221 comma secondo c.p.c., rilevando che la procura speciale conferita al difensore fosse riferita al solo verbale di accertamento e non anche alla successiva relazione integrativa, ritenendo che tale carenza inficiasse l'ammissibilità dell'intera domanda. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , articolando due Parte_1
motivi di gravame e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la declaratoria di inammissibilità della querela, sostenendo che la procura speciale, apposta in calce all'atto introduttivo, dovesse ritenersi estesa anche alla relazione integrativa, in quanto l'atto introduttivo stesso, da lui personalmente sottoscritto, richiamava entrambi i documenti e manifestava in modo inequivoco la volontà di proporre querela di falso per entrambi.
Con il secondo motivo ha dedotto la fondatezza della domanda nel merito, evidenziando, in particolare, che le dichiarazioni del Comandante rese Per_1
nel procedimento penale a carico del e l'ordinanza del Sindaco n. 1179 Pt_1
del 21.10.1971 sulla segnaletica presente sul luogo del sinistro dimostrerebbero la non veridicità delle attestazioni contenute nel verbale. Ha chiesto, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni morali asseritamente CP_1
subiti per effetto della condotta dei verbalizzanti.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, deducendo la correttezza della declaratoria di r.g. n. 6759/2021 3 inammissibilità per difetto di procura speciale, l'infondatezza nel merito della querela e l'inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria spiegata dall'appellante.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e nei termini di seguito indicati.
4. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Non può essere condiviso l'assunto, sostenuto nella pronuncia impugnata, secondo cui la circostanza che la procura speciale al difensore, richiesta dall'art. 221 comma secondo c.p.c., fosse esplicitamente riferita al solo verbale di accertamento e non anche alla successiva relazione integrativa comporterebbe l'inammissibilità dell'intera querela di falso.
Al riguardo va osservato che la procura rilasciata da in calce Parte_1
all'atto introduttivo contiene il riferimento espresso alla proposizione di querela di falso avverso il verbale di accertamento n. 30654/2011/I del 06.11.2011. Deve ritenersi, pertanto, che il requisito richiesto dall'art. 221 c.p.c. risulti pienamente soddisfatto quantomeno con riferimento a tale documento, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo Giudice si appalesa erronea, potendo al più limitarsi alla parte dell'azione riferita alla relazione integrativa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto che la procura speciale prevista dall'art. 221 comma secondo c.p.c. non richiede formule sacramentali, essendo validamente conferita ogniqualvolta dalla stessa risulti la consapevole volontà della parte di proporre querela di falso in relazione a determinati documenti. È ritenuta idonea, in particolare, la procura apposta a margine o in calce all'atto introduttivo del giudizio, la quale, per il collegamento materiale con l'atto cui accede, consente di individuare con certezza l'oggetto del mandato, anche in difetto di specifica menzione nella procura dei documenti impugnati (cfr. Cass. n. 2714/2016; Cass. n. 16919/2015), come nel caso di specie, in cui la procura conferita, per il contenuto dell'atto cui accede, manifesta in modo inequivoco la volontà della parte di estendere l'impugnazione sia al verbale che alla successiva relazione integrativa.
Inoltre, l'atto di querela di falso reca in calce oltre alla firma del difensore munito di procura speciale anche quella dello stesso . Parte_1
r.g. n. 6759/2021 4 Ne consegue, dunque, che la querela di falso oggetto del presente giudizio deve ritenersi pienamente ammissibile con riferimento ad entrambi i documenti oggetto di impugnazione.
5. Passando all'esame della fondatezza della querela nel merito e, così, al secondo motivo di gravame, deve precisarsi, ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto del presente giudizio, che la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. che assiste il verbale di accertamento redatto dall'agente della Polizia Municipale non si estende indistintamente a tutto il suo contenuto. Essa riguarda soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da egli compiuti, quali le attività materiali di rilievo e di osservazione direttamente eseguite (come quelle riguardanti lo stato dei luoghi, la posizione dei veicoli, la presenza della segnaletica, le condizioni del fondo stradale e ogni altra circostanza oggettiva riscontrata al momento dell'intervento), nonché la provenienza e l'autenticità del documento stesso (v. Cass. n. 31107/2022; n.
1106/2022).
Restano estranee alla fede privilegiata, invece, le valutazioni e le deduzioni logiche operate dall'agente circa la dinamica del sinistro e l'attribuzione delle relative responsabilità, poiché si tratta di apprezzamenti soggettivi che non costituiscono fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, ma conclusioni di carattere interpretativo. Parimenti, non vi rientrano le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, delle quali il pubblico ufficiale può soltanto attestare l'avvenuto rilascio e non la veridicità intrinseca.
Ne consegue che la querela di falso è ammissibile soltanto nella misura in cui investa attestazioni proprie del pubblico ufficiale, ossia circostanze da lui direttamente compiute o percepite, ma non può estendersi alle valutazioni ricostruttive della dinamica del sinistro o alla formulazione del giudizio di responsabilità, che restano sottratte alla fede pubblica.
Orbene, nel caso in esame, l'appellante ha inteso proporre querela di falso, sostenendo, da un lato, la falsità materiale della firma del Comandante Per_2
apposta in calce al verbale e all'integrazione, e, dall'altro, la falsità
[...]
ideologica delle attestazioni relative alla regolazione dell'intersezione tra le strade e alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
r.g. n. 6759/2021 5 Per quanto attiene alla pretesa falsità della sottoscrizione apposta dal
Comandante in calce al verbale e all'integrazione, è sufficiente rilevare Per_1
che il verbale di accertamento n. 30654/2011/I del 06.11.2011 e l'integrazione risultano sottoscritti dall'agente operante quale redattore Tes_1
materiale, e solo vistati da in qualità di Comandante del Gruppo della Per_1
Polizia di Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il CP_1
visto del Comandante non ha affatto lo scopo di autenticare la firma dell'agente operante, la cui autenticità è invero indubbia. Giova rilevare che è stato l'agente operante Mauro, e non il a partecipare ai rilievi ed a redigere il verbale e Per_1
la relativa integrazione.
Per quanto concerne invece le altre censure mosse dall'appellante, la Corte osserva che il verbale di accertamento e la successiva integrazione descrivono lo stato dei luoghi e le condizioni ambientali riscontrate nell'immediatezza del sinistro, dando atto della presenza di segnaletica orizzontale di arresto su tutte le corsie affluenti all'intersezione, dell'assenza della corrispondente segnaletica verticale di “dare precedenza”, della configurazione dell'area di intersezione con manufatto centrale circolare e del fondo stradale bagnato, ancorché in assenza di pioggia in atto al momento del rilievo.
Come già rilevato, la verifica di falso può riguardare soltanto tali elementi fattuali, in quanto oggetto di diretta percezione da parte del pubblico ufficiale.
Restano invece escluse dall'ambito della querela le valutazioni tecniche e le deduzioni ricostruttive degli agenti circa il punto d'urto, la dinamica del sinistro e la qualificazione dell'intersezione come rotatoria anziché incrocio, trattandosi di apprezzamenti soggettivi non assistiti da pubblica fede e pertanto non suscettibili di verifica mediante il rimedio di cui all'art. 221 c.p.c.
Ciò posto, le deposizioni testimoniali richiamate dall'appellante, in quanto riferite alle modalità di accadimento del sinistro, sono irrilevanti, poiché attengono a profili valutativi e ricostruttivi della dinamica non coperti da fede privilegiata e, come tali, estranei all'ambito di operatività della querela di falso.
Le fotografie dei luoghi prodotte in giudizio, invece, non solo non comprovano la falsità delle attestazioni contenute nel verbale e nella relazione integrativa, ma ne confermano piuttosto la corrispondenza alla realtà dei luoghi, raffigurando la presenza della segnaletica orizzontale di arresto e la r.g. n. 6759/2021 6 configurazione circolare dell'intersezione, così come descritte dagli agenti operanti.
Né a diversa conclusione può condurre il richiamo, operato dall'appellante, all'ordinanza viabilistica del 1971 (doc. 2), disciplinante la circolazione nella zona di Via Valerio Publicola e Viale Spartaco, prevedendo l'apposizione di segnaletica verticale di “dare precedenza”. È questo un atto di natura regolatoria inidoneo a dimostrare lo stato effettivo dei luoghi al momento del sinistro. Esso si limita a disporre la collocazione della segnaletica, ma non vale ad attestare, ai fini della presente controversia, la sua concreta esistenza nel tempo e nello spazio. La mera vigenza formale di tale provvedimento non consente di desumere che la segnaletica fosse effettivamente presente alla data dell'accertamento, non valendo a dimostrare la falsità dell'attestazione contenuta nel verbale e nella relativa integrazione.
Per quanto sinora esposto, la querela di falso si rivela infondata nel merito e, pertanto, il secondo motivo di gravame deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
6. La riforma della sentenza impugnata impone la regolamentazione delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio, che va compiuta tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (v. Cass. n. 16526/2024, Cass. n.
14916/2020, Cass. n. 27606/2019, Cass. n. 8400/2018). A tal riguardo, non può non rilevarsi la totale soccombenza del querelante, che va quindi condannato a rifondere a le spese di lite da questa anticipate, liquidate come in CP_1
dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) dichiara ammissibile la querela di falso;
2) rigetta la querela;
3) condanna a rifondere a le spese di lite da Parte_1 CP_1
questa anticipate, che liquida in Euro 5.871,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di r.g. n. 6759/2021 7 giudizio e in Euro 5.211,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6759/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6759 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Delle Donne
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del rappresentante legale CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6759/2021 1 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, riformare e/o annullare l'impugnata sentenza n.
12390/ 2021 emessa in data 19/07/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento R.G. 70945/2018 e accertati i fatti accogliere la domanda di Parte_2
per le motivazioni esposte, proposta in via Principale avverso il BA che la sua
[...]
successiva Integrazione aventi entrambi il n. protocollo 30654/11/I descritti come allegati al n. 1 nella citazione e prodotti nel fascicolo di parte da intendersi qui integralmente richiamati, e sottoscritti sia a margine, per il conferimento della procura al difensore che nella parte finale dall'atto dallo stesso sig. ; Parte_1
Condannare inoltre quale datore di lavoro dei verbalizzanti al CP_1
risarcimento di tutti i danni sofferti dal sig. tra cui quello morale. Parte_1
Con vittoria di spese per i due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 12390/2021 del Tribunale di Roma in quanto inammissibile e comunque palesemente infondato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il Sostituto Procuratore Generale con nota del 25.02.2022 ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Roma, proponendo querela di falso avverso il verbale di accertamento prot.
30654/2011/I del 06.11.2011 e la successiva relazione integrativa del 25.05.2012, redatti da un agente della Polizia di in occasione del sinistro CP_1
stradale nel quale era rimasto coinvolto il 06.11.2011 in all'incrocio tra CP_1
Viale Spartaco e Via Valerio Publicola. La querela veniva proposta in via incidentale, in pendenza del procedimento instaurato dinanzi al Giudice di
Pace di dai Sig.ri e e dalla CP_1 Parte_3 Parte_4 CP_2
r.g. n. 6759/2021 2 per conseguire dal il risarcimento dei danni patiti in Controparte_3 Pt_1
occasione dell'indicato sinistro stradale.
Esponeva il querelante che il verbale e la relativa integrazione contenessero attestazioni non conformi alla realtà dei luoghi e dei fatti al momento del sinistro, segnatamente per la falsa rappresentazione della segnaletica presente all'incrocio, la non corrispondenza della planimetria ai rilievi effettivamente eseguiti, la non autenticità della firma del Comandante apposta in calce Per_1
ai documenti, nonché per l'erroneità della ricostruzione della dinamica e della conseguente attribuzione delle relative responsabilità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12390/2021, dichiarava la querela inammissibile ai sensi dell'art. 221 comma secondo c.p.c., rilevando che la procura speciale conferita al difensore fosse riferita al solo verbale di accertamento e non anche alla successiva relazione integrativa, ritenendo che tale carenza inficiasse l'ammissibilità dell'intera domanda. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , articolando due Parte_1
motivi di gravame e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la declaratoria di inammissibilità della querela, sostenendo che la procura speciale, apposta in calce all'atto introduttivo, dovesse ritenersi estesa anche alla relazione integrativa, in quanto l'atto introduttivo stesso, da lui personalmente sottoscritto, richiamava entrambi i documenti e manifestava in modo inequivoco la volontà di proporre querela di falso per entrambi.
Con il secondo motivo ha dedotto la fondatezza della domanda nel merito, evidenziando, in particolare, che le dichiarazioni del Comandante rese Per_1
nel procedimento penale a carico del e l'ordinanza del Sindaco n. 1179 Pt_1
del 21.10.1971 sulla segnaletica presente sul luogo del sinistro dimostrerebbero la non veridicità delle attestazioni contenute nel verbale. Ha chiesto, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni morali asseritamente CP_1
subiti per effetto della condotta dei verbalizzanti.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, deducendo la correttezza della declaratoria di r.g. n. 6759/2021 3 inammissibilità per difetto di procura speciale, l'infondatezza nel merito della querela e l'inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria spiegata dall'appellante.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e nei termini di seguito indicati.
4. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Non può essere condiviso l'assunto, sostenuto nella pronuncia impugnata, secondo cui la circostanza che la procura speciale al difensore, richiesta dall'art. 221 comma secondo c.p.c., fosse esplicitamente riferita al solo verbale di accertamento e non anche alla successiva relazione integrativa comporterebbe l'inammissibilità dell'intera querela di falso.
Al riguardo va osservato che la procura rilasciata da in calce Parte_1
all'atto introduttivo contiene il riferimento espresso alla proposizione di querela di falso avverso il verbale di accertamento n. 30654/2011/I del 06.11.2011. Deve ritenersi, pertanto, che il requisito richiesto dall'art. 221 c.p.c. risulti pienamente soddisfatto quantomeno con riferimento a tale documento, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo Giudice si appalesa erronea, potendo al più limitarsi alla parte dell'azione riferita alla relazione integrativa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto che la procura speciale prevista dall'art. 221 comma secondo c.p.c. non richiede formule sacramentali, essendo validamente conferita ogniqualvolta dalla stessa risulti la consapevole volontà della parte di proporre querela di falso in relazione a determinati documenti. È ritenuta idonea, in particolare, la procura apposta a margine o in calce all'atto introduttivo del giudizio, la quale, per il collegamento materiale con l'atto cui accede, consente di individuare con certezza l'oggetto del mandato, anche in difetto di specifica menzione nella procura dei documenti impugnati (cfr. Cass. n. 2714/2016; Cass. n. 16919/2015), come nel caso di specie, in cui la procura conferita, per il contenuto dell'atto cui accede, manifesta in modo inequivoco la volontà della parte di estendere l'impugnazione sia al verbale che alla successiva relazione integrativa.
Inoltre, l'atto di querela di falso reca in calce oltre alla firma del difensore munito di procura speciale anche quella dello stesso . Parte_1
r.g. n. 6759/2021 4 Ne consegue, dunque, che la querela di falso oggetto del presente giudizio deve ritenersi pienamente ammissibile con riferimento ad entrambi i documenti oggetto di impugnazione.
5. Passando all'esame della fondatezza della querela nel merito e, così, al secondo motivo di gravame, deve precisarsi, ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto del presente giudizio, che la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. che assiste il verbale di accertamento redatto dall'agente della Polizia Municipale non si estende indistintamente a tutto il suo contenuto. Essa riguarda soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da egli compiuti, quali le attività materiali di rilievo e di osservazione direttamente eseguite (come quelle riguardanti lo stato dei luoghi, la posizione dei veicoli, la presenza della segnaletica, le condizioni del fondo stradale e ogni altra circostanza oggettiva riscontrata al momento dell'intervento), nonché la provenienza e l'autenticità del documento stesso (v. Cass. n. 31107/2022; n.
1106/2022).
Restano estranee alla fede privilegiata, invece, le valutazioni e le deduzioni logiche operate dall'agente circa la dinamica del sinistro e l'attribuzione delle relative responsabilità, poiché si tratta di apprezzamenti soggettivi che non costituiscono fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, ma conclusioni di carattere interpretativo. Parimenti, non vi rientrano le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, delle quali il pubblico ufficiale può soltanto attestare l'avvenuto rilascio e non la veridicità intrinseca.
Ne consegue che la querela di falso è ammissibile soltanto nella misura in cui investa attestazioni proprie del pubblico ufficiale, ossia circostanze da lui direttamente compiute o percepite, ma non può estendersi alle valutazioni ricostruttive della dinamica del sinistro o alla formulazione del giudizio di responsabilità, che restano sottratte alla fede pubblica.
Orbene, nel caso in esame, l'appellante ha inteso proporre querela di falso, sostenendo, da un lato, la falsità materiale della firma del Comandante Per_2
apposta in calce al verbale e all'integrazione, e, dall'altro, la falsità
[...]
ideologica delle attestazioni relative alla regolazione dell'intersezione tra le strade e alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
r.g. n. 6759/2021 5 Per quanto attiene alla pretesa falsità della sottoscrizione apposta dal
Comandante in calce al verbale e all'integrazione, è sufficiente rilevare Per_1
che il verbale di accertamento n. 30654/2011/I del 06.11.2011 e l'integrazione risultano sottoscritti dall'agente operante quale redattore Tes_1
materiale, e solo vistati da in qualità di Comandante del Gruppo della Per_1
Polizia di Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il CP_1
visto del Comandante non ha affatto lo scopo di autenticare la firma dell'agente operante, la cui autenticità è invero indubbia. Giova rilevare che è stato l'agente operante Mauro, e non il a partecipare ai rilievi ed a redigere il verbale e Per_1
la relativa integrazione.
Per quanto concerne invece le altre censure mosse dall'appellante, la Corte osserva che il verbale di accertamento e la successiva integrazione descrivono lo stato dei luoghi e le condizioni ambientali riscontrate nell'immediatezza del sinistro, dando atto della presenza di segnaletica orizzontale di arresto su tutte le corsie affluenti all'intersezione, dell'assenza della corrispondente segnaletica verticale di “dare precedenza”, della configurazione dell'area di intersezione con manufatto centrale circolare e del fondo stradale bagnato, ancorché in assenza di pioggia in atto al momento del rilievo.
Come già rilevato, la verifica di falso può riguardare soltanto tali elementi fattuali, in quanto oggetto di diretta percezione da parte del pubblico ufficiale.
Restano invece escluse dall'ambito della querela le valutazioni tecniche e le deduzioni ricostruttive degli agenti circa il punto d'urto, la dinamica del sinistro e la qualificazione dell'intersezione come rotatoria anziché incrocio, trattandosi di apprezzamenti soggettivi non assistiti da pubblica fede e pertanto non suscettibili di verifica mediante il rimedio di cui all'art. 221 c.p.c.
Ciò posto, le deposizioni testimoniali richiamate dall'appellante, in quanto riferite alle modalità di accadimento del sinistro, sono irrilevanti, poiché attengono a profili valutativi e ricostruttivi della dinamica non coperti da fede privilegiata e, come tali, estranei all'ambito di operatività della querela di falso.
Le fotografie dei luoghi prodotte in giudizio, invece, non solo non comprovano la falsità delle attestazioni contenute nel verbale e nella relazione integrativa, ma ne confermano piuttosto la corrispondenza alla realtà dei luoghi, raffigurando la presenza della segnaletica orizzontale di arresto e la r.g. n. 6759/2021 6 configurazione circolare dell'intersezione, così come descritte dagli agenti operanti.
Né a diversa conclusione può condurre il richiamo, operato dall'appellante, all'ordinanza viabilistica del 1971 (doc. 2), disciplinante la circolazione nella zona di Via Valerio Publicola e Viale Spartaco, prevedendo l'apposizione di segnaletica verticale di “dare precedenza”. È questo un atto di natura regolatoria inidoneo a dimostrare lo stato effettivo dei luoghi al momento del sinistro. Esso si limita a disporre la collocazione della segnaletica, ma non vale ad attestare, ai fini della presente controversia, la sua concreta esistenza nel tempo e nello spazio. La mera vigenza formale di tale provvedimento non consente di desumere che la segnaletica fosse effettivamente presente alla data dell'accertamento, non valendo a dimostrare la falsità dell'attestazione contenuta nel verbale e nella relativa integrazione.
Per quanto sinora esposto, la querela di falso si rivela infondata nel merito e, pertanto, il secondo motivo di gravame deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
6. La riforma della sentenza impugnata impone la regolamentazione delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio, che va compiuta tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (v. Cass. n. 16526/2024, Cass. n.
14916/2020, Cass. n. 27606/2019, Cass. n. 8400/2018). A tal riguardo, non può non rilevarsi la totale soccombenza del querelante, che va quindi condannato a rifondere a le spese di lite da questa anticipate, liquidate come in CP_1
dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) dichiara ammissibile la querela di falso;
2) rigetta la querela;
3) condanna a rifondere a le spese di lite da Parte_1 CP_1
questa anticipate, che liquida in Euro 5.871,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di r.g. n. 6759/2021 7 giudizio e in Euro 5.211,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6759/2021 8