Decreto cautelare 20 novembre 2025
Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 12/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 14228 del 2025, proposto da
IO DI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Danilo Granata ed Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, RM Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
1) dell'esito della prova scritta svolta il 20.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) per come pubblicato il 22.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma “concorsismart” gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo ammesso al successivo step procedurale o, in estremo subordine, in caso di non accoglimento delle precedenti richieste, alla ripetizione della prova unicamente per i quesiti qui contestati e nella medesima materia;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di RM Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Presidente TA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 19/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti nn. 10 – di logica – e 16 – di diritto - (tutti con risposta sbagliata, perciò con penalità e mancata attribuzione del punteggio positivo) allo stesso somministrati in data 20.10.2025 mediante la proposizione dei seguenti motivi di diritto: “1. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità; 2. Difetto di motivazione; 3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 4. Violazione del principio del buon andamento amministrativo; 5. Violazione della par condicio concorsorum; 6. Ingiustizia grave e manifesta” ;
- in particolare, quanto al quesito 10 [così formulato: “Non è errato non stabilire che gli uffici provinciali non siano stati certamente colorati. Se la precedente affermazione è vera, allora è vero che gli uffici provinciali ”: sono stati colorati (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione); non possono che non essere stati colorati; non sono stati colorati (risposta fornita dal ricorrente)], affermandosi che debba partirsi dall’avverbio “certamente, che è avverbio che esprime una certezza”, la quale, unita alla negazione contenuta nella locuzione “non siano stati (certamente) colorati”, implicherebbe che nessuna delle tre risposte alternative fornite dall’Amministrazione possa essere ritenuta corretta;
- riguardo al quesito 16 [così formulato: “Ai sensi dell'art. 460 del C.P.C, il decreto penale di condanna divenuto esecutivo ha efficacia di giudicato nel giudizio civile?” No, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Sì, ma solo se il giudice ha previsto la condanna dell'imputato a favore della parte civile; Sì, sempre (risposta data dal ricorrente)], si contesta che l’art. 460 del Codice di Procedura Civile, cui fa riferimento la domanda, è stato soppresso dall’art. 1, L. 533 del 11 agosto 1973 e, “dunque, essendo inesistente nell’ordinamento, nulla ha in relazione al decreto penale di condanna in rapporto col giudicato civile” , con la conseguenza che nessuna delle tre possibili risposte elencate poteva ritenersi inequivocabilmente corretta;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, mentre la Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” ;
Ritenuto che nel merito e il ricorso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242, nonché, in un analogo precedente, TAR Catanzaro, ordinanza n. 76 del 13 febbraio 2025);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Considerato, quanto al quesito 10, che l’unica risposta possibile secondo criteri di logica è quella individuata come corretta dall’Amministrazione, atteso che la locuzione “non è errato” significa “è corretto” e che le due negazioni: “non stabilire” e “non siano certamente” si azzerano significando che gli uffici provinciali siano colorati;
Considerato, con riferimento al quesito 16, che:
- tenuto conto delle materie oggetto di esame, di cui si chiedeva la conoscenza (nella specie rileva “elementi di procedura penale”), nonché della sua formulazione e della circostanza che l’art. 460 c.p.c. non è più vigente, era lampante che si trattasse dell’art. 460 c.p.p. – e non c.p.c., evidentemente un refuso;
- tanto precisato, ai sensi dell’art. 460 c.p.p., comma 5, 3° periodo, “Il decreto [penale], anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo” , per cui la risposta corretta non poteva che essere quella individuata dall’Amministrazione, mentre quella fornita dal ricorrente è diametralmente opposta;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere respinto;
le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
TA RI, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA RI |
IL SEGRETARIO