Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2025, proposto da NA Etereo, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n.182;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n. 259/2023 pubblicata in data16/05/2023 r.g. n. 1503/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato il giorno 5 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, n. 259/2023 pubblicata in data 16 maggio 2023, con la quale è stato disposto in suo favore il pagamento di € 500,00, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art.1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 con riferimento agli anni scolastici2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria difensiva.
Con ordinanza n. 283 del 29 maggio 2025, è stata respinta la richiesta della ricorrente di adozione di misure cautelari.
Con ordinanza istruttoria n. 2332 del 14 ottobre 2025, il Collegio ha richiesto il deposito dell’asseverazione di conformità all’originale dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
In vista dell’odierna camera di consiglio parte ricorrente ha adempiuto alla richiesta istruttoria.
All’udienza camerale del 14 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Trapani il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 4 aprile 2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.669/1996, dato che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data19 maggio 2023.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ferma restando la statuizione sul punto di cui all’ordinanza n. 283/25.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | AN NO |
IL SEGRETARIO