Art. 6. 1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , e' autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.