Articolo 6 della Legge 24 luglio 2003, n. 197
Articolo 5
Versione
14 agosto 2003
Art. 6. 1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , e' autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 14 agosto 2003