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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Alla data del 29 Luglio 2025, ore 9.30, innanzi al giudice, dott. Andrea Martinetto, tramite collegamento da remoto, per la parte ricorrente compare l'Avv. Laura Maria Mazzetti, per la parte resistente nessuno compare.
Il giudice invita il Difensore presente a procedere con la discussione ed a precisare le conclusioni definitive.
L'Avv. Mazzetti ribadisce come ad oggi il Sig. , pur continuando a mantenere la Parte_1
disponibilità della autorimessa non restituita al momento della conclusione del rapporto locatizio relativo all'alloggio, non abbia corrisposto alcunchè alle Sigg.re a titolo Pt_2
di indennità per la fruizione del locale.
Illustra quindi le ragioni delle parti rappresentate e conclude richiamando le conclusioni già
dedotte in ricorso introduttivo datato 30 Gennaio 2025.
Ascoltata la discussione del Difensore comparso, alle ore 9.50, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione, invitando la parte presente ad attendere, per ascoltare la lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Successivamente nella medesima giornata, alle ore 12.55, ricollegatosi con l'aula virtuale di udienza e richiamate le parti, il giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza poste alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti è presente alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 250 / 2025 di Registro Generale,
avente ad oggetto: occupazione senza titolo promossa da
Parte_3 Parte_4
ed ,
rappresentate e difese dall'Avv. Laura Maria Mazzetti del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 28 Gennaio 2025, presente in atti,
- ricorrente -
contro
, contumace Controparte_1
- convenuto -
Conclusioni di parte ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni istanza,
eccezione, deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie, previa convocazione delle parti davanti a sé: NEL MERITO: Condannare il Sig. CP_1
ed ordinare allo stesso il rilascio e la restituzione immediata (ovvero nel
[...]
termine ritenuto di giustizia) al ricorrente dell'immobile uso autorimessa detenuto in Asti, V. Bernardino Pallio n. 35, Condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento a favore del ricorrente delle indennita' di occupazione dell'immobile ut supra nella misura che si propone in €. 50,00 mensili o in quella che verra' ritenuta di giustizia o liquidanda in via equitativa, per le mensilita' maturate dalla risoluzione del contratto in data 11.02.2024 fino all'effettivo r ilascio. Col favore delle spese ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle circostanze sopra esposte, da ritenersi quali capi di prova per interpello e testi, con la premessa “ Vero che “, con i testi indicati in parte espositiva. Si
chiede, inoltre, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui mezzi istruttori qualora fossero richiesti da controparte ed eventualmente ammessi, con i testi sopra indicati.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dal Sig.
[...]
, rimasto contumace per l'intera durata del processo. CP_1
Motivi della decisione
Le Sigg.re ed introducevano il giudizio lamentando il fatto che Pt_3 Parte_4
il Sig. , a seguito della intervenuta risoluzione di un precedente contratto Controparte_1
di locazione relativo ad un alloggio sito in Asti, Via Bernardino Pallio, n. 35, nel riconsegnare l'immobile locato non avesse contestualmente anche restituito l'autorimessa seppur rientrante nel rapporto estinto.
Le ricorrenti riferivano che, in virtù degli accordi originali, la somma pattuita per l'utilizzo della autorimessa ammontasse ad Euro 50,00 mensili, somma che, nel contratto di locazione poi risolto, era stata ricompresa nel canone di locazione complessivo individuato in Euro
400,00.
Altresì specificavano di aver domandato al Sig. , svariate volte, la restituzione Parte_1
della autorimessa, ma che Questi non avesse mai provveduto in tal senso, chiedevano quindi che il Tribunale volesse accertare il possesso sine titulo del convenuto e che ordinasse la immediata restituzione del bene.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio il Sig. , non si Controparte_1
costituiva nel processo, il giudice, quindi, dichiarava la contumacia del Sig. ed Parte_1
invitava le parti costituite a formulare le proprie istanze processuali. Ammessa ed assunta l'istruttoria domandata, alla udienza odierna le Sigg.re Pt_2
esponevano le proprie ragioni e chiedevano accogliersi le conclusioni come in epigrafe riportato.
La domanda di accertamento di occupazione senza titolo dell'immobile e la consequenziale richiesta di corresponsione di indennità appaiono da condividersi, secondo quanto in appresso argomentato.
Le parti ricorrenti hanno dimostrato il proprio diritto a formulare la domanda odierna,
allegando nel giudizio la prova della esistenza di un pregresso rapporto di locazione anche comprendente la autorimessa oggetto dell'odierno processo. E', infatti, presente in atti la copia del contratto di locazione stipulato dalle Sigg.re , in data 1 Marzo 2021, con Pt_2
il Sig. (doc. 1 di parte ricorrente) e risolto nella successiva data del 11 Febbraio Parte_1
2024 (vedasi quietanza della Agenzia delle Entrate di avvenuta risoluzione datata 11 Febbraio
2024 [doc. 2 di parte ricorrente]).
E' da tale contratto che deriva il diritto delle locatrici ad ottenere la restituzione dell'intero compendio locato al momento della risoluzione.
E' ben vero che in atti difetti la prova del diritto di proprietà della autorimessa locata in capo alle Sig.re ma è altrettanto vero che nel sistema normativo vigente, tale Pt_2
presupposto non è richiesto dal Legislatore ai fini della formazione di un valido contratto di locazione e, poiché le parti hanno stipulato un contratto di locazione del quale facesse parte anche la odierna autorimessa, il conduttore, al momento della risoluzione, avrebbe dovuto rimettere alle parti locatrici (non necessariamente coincidenti con le proprietarie) l'intero compendio oggetto della previsione contrattuale.
Nel caso di specie emerge che l'accordo locativo tra le Sigg.re ed il Sig. Pt_2
contemplasse anche l'autorimessa (vedasi contratto di locazione presente in atti Parte_1
[doc. 1 di parte ricorrente], pagina 1, riga quindici “… Oltre box auto nel cortile
condominiale. …”) e pertanto non vi è dubbio che anche la autorimessa de quo dovesse essere restituita dal Sig. alle Sigg.re ed . Parte_1 Pt_3 Parte_4 Altrettanto dimostrato risulta il permanere della disponibilità della autorimessa in capo all'odierno convenuto, come attestato dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della udienza del 23 Giugno 2025, dal Sig. , coniuge della Sig.ra Testimone_1 Pt_3
: “… confermo che il Sig. abbia restituito a mia cognata l'immobile
[...] Parte_1
che era stato a lui affittato ad eccezione dell'autorimessa. Io ero presente in quel momento e
sentii che lui disse che l'autorimessa la avrebbe restituita in seguito dopo qualche giorno;
…”; “… confermo che il Sig. in realtà non abbia mai restituito le chiavi o Parte_5
rimesse mia moglie o mia cognata nella disponibilità della stessa …”; “… confermo che
ancora attualmente la autorimessa sia chiusa a chiave e che non sia possibile accedervi in
quanto il Sig. non ha restituito le chiavi. …”. Parte_1
Oltre alle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , concorre, ex artt. 116, co. II, Tes_1
parte finale e 232, co. I, c.p.c., a dimostrare tale circostanza, riportata nel ricorso delle ricorrenti (capo sesto del ricorso, Avv. Mazzetti, del 30 Gennaio 2025: “- risulta che
l'autorimessa sia ancora occupata dai beni di proprietà del resistente;
”) anche la condotta processuale mantenuta dal convenuto, il quale si è completamente disinteressato delle vicende processuali non solo non costituendosi nel processo ma anche omettendo di presentarsi in udienza a rendere l'interrogatorio formale pur ritualmente notificatogli, ex art. 292 c.p.c., in data 13 Giugno 2025.
In ragione di quanto sopra argomentato si ritiene che le prove assunte nel processo abbiano evidenziato la inesistenza, a partire dal mese di Marzo 2024, ovvero dal primo mese successivo alla intervenuta risoluzione del 11 Febbraio 2024 (doc. 2 di parte ricorrente), di un valido titolo in capo alla parte convenuta per il mantenimento della disponibilità
dell'immobile de quo ed abbiano, invece, evidenziato l'effettiva occupazione di tale immobile da parte del Sig. con il conseguente diritto ad ottenerne la restituzione da Controparte_1
parte delle Sigg.re ed . Pt_3 Parte_4
Alla luce di ciò, appare corretto accogliere la richiesta formulata dalle ricorrenti di restituzione del locale autorimessa, sito all'interno del cortile condominiale dell'unità immobiliare di Asti, Via Bernardino Pallio, n. 35, da parte dell'odierno occupante, Sig.
[...]
ed a favore solidale delle Sigg.re ed . CP_1 Pt_3 Parte_4
Poiché, come evidenziato, risulta acclarata la assenza di qualsiasi titolo che legittimi il Sig.
a permanere nella detenzione dell'autorimessa, appare corretto ordinare al Parte_1
medesimo il rilascio dell'immobile de quo a favore solidale delle Sigg.re entro il Pt_2
termine del 15 Agosto 2025.
Dovrà, infatti, applicarsi anche per l'ipotesi di specie la disciplina prevista dall'art. 56 della
Legge n. 392 del 27 Luglio 1978, in base alla quale con il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile il giudice debba fissare anche la data dell'esecuzione, non essendo tale disciplina limitata alle sole statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa Legge n. 392/1978, ma riguardando tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, o comunque un ordine di rilascio di un immobile anche per altro titolo sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità o per convalida di licenza per finita locazione (Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre 1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez.
III, 24 Marzo 1983, 2083).
Nel caso concreto, considerato il notevole lasso di tempo già trascorso rispetto al momento in cui sarebbe dovuta avvenire la restituzione da parte del Sig. (11 Controparte_1
Febbraio 2024) e tenuto conto della circostanza secondo cui l'occupante non abbia mai corrisposto alcunchè alle ricorrenti, appare corretto riconoscere un termine ridotto per il rilascio dell'immobile, termine da individuarsi nella data sopra richiamata del 15 Agosto
2025.
Le ricorrenti nel proprio ricorso domandavano anche la condanna del convenuto alla corresponsione di una indennità di occupazione per l'intero periodo di utilizzo dell'immobile,
individuando in Euro 50,00 il valore di tale indennità riferendo che tale era stato il valore concordato nel contratto di locazione per la fruizione della autorimessa.
Anche tale domanda deve intendersi correttamente introdotta nel processo. La disponibilità del bene da parte del convenuto ha certamente determinato un pregiudizio economico in capo alle ricorrenti, pregiudizio sussistente ex se, in via autogenerata, derivato del mancato utilizzo dell'autorimessa. In quanto in materia di indennizzo conseguente all'occupazione illegittima, il fatto generatore del danno è costituito unicamente dalla condotta illecita del soggetto che ha appreso il bene senza alcun titolo e lo ha trasformato,
mantenendone la detenzione abusiva senza più rimetterlo nella disponibilità dei proprietari
(Cass. Civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 5687 del 07/03/2017) o dei legittimi detentori.
Il Supremo Collegio di Legittimità ha riconosciuto con diverse pronunce come in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario (o dal legittimo detentore) sia "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquidazione del danno, in tal caso, ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo,
qual è il valore locativo del bene usurpato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9137 del
16/04/2013; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 08/05/2006).
La Cassazione ritiene, insomma, che la individuazione della indennità venga, sì, rimessa alla valutazione del Tribunale ma che questa debba essere stabilita sulla base di elementi determinati: nella ipotesi concreta, alla luce di quanto in atti, appare equo individuare un valore di Euro 50,00 mensili a tale titolo. Detto valore esprime una quantificazione contenuta e verosimile in relazione al valore effettivo per la fruizione del bene, poiché si tratta di un locale ad uso autorimessa sito in un contesto urbano, quantificazione che peraltro corrisponde all'accordo intercorso tra le parti parti al momento della stipula del contratto di locazione,
come riferito dal teste alla udienza del 23 Giugno 2025 (“… Ricordo che al Tes_1
momento di concordare il canone di locazione dell'immobile compresa l'autorimessa si
decise di individuare nella somma di Euro 400,00 il totale, di cui Euro 50,00 erano per
l'autorimessa. Io stesso ero presente e sentii quando mia cognata ed il Sig. Parte_1
presero questi accordi.”) e come anche riportato nel capo quarto del ricorso introduttivo del giudizio (“… - le parti avevano pattuito quale canone di locazione l'importo mensile di €.
400,00 di cui €. 50,00 per l'autorimessa ; …”).
Il testimone, Sig. , nel corso della medesima udienza del 23 Giugno Testimone_1
2025, confermava anche che nessun importo fosse più stato versato dal Sig. , Parte_1
dopo la restituzione dell'alloggio locato (“… confermo che il Sig. non abbia mai Parte_1
più corrisposto alcunchè a partire dal momento in cui lui rilasciò l'appartamento. Ciò mi
venne detto da mia cognata;
…”) ed anche in tal caso tale circostanza, riportata nel ricorso introduttivo del processo (capo quinto: “- il resistente e' attualmente in possesso
dell'autorimessa locata e non ha corrisposto le indennita' di occupazione dal mese di marzo
2024 ad oggi per complessivi €. 550,00 ( €. 50 X 11 mensilita'), nonostante gli innumerevoli
solleciti; “) deve intendersi ulteriormente dimostrata dalla condotta processuale mantenuta dal convenuto.
Pertanto, a titolo di indennità per l'occupazione della autorimessa de quo viene riconosciuto l'importo di Euro 50,00, mensili, a decorrere da Marzo 2024 sino alla data di effettivo rilascio.
Ne deriva che conteggiando le indennità maturate a partire dal mese Marzo 2024 risulti dovuto dal Sig. , alla data odierna, un importo di Euro 850,00 (Euro 50,00 Parte_1
moltiplicati per diciassette mensilità [da Marzo 2024 a Luglio 2025, compresi]), cui dovranno aggiungersi ulteriori Euro 50,00 per ogni mese successivo a Luglio 2025, sino alla data di effettivo rilascio.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto della durata del processo,
della difficoltà delle questioni trattate e dell'esito del giudizio, secondo i parametri di cui al
DM 55/2014.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
acclarata l'occupazione senza titolo da parte del Sig. , della autorimessa Controparte_1
collocata nel cortile condominiale dello stabile sito in Asti, Via Bernardino Pallio, n. 35, ordina al convenuto di restituire l'immobile de quo, libero da persone e cose, alle Sigg.re Pt_3
ed , in solido tra loro, entro il termine del 15 Agosto 2025;
[...] Parte_4
condanna il Sig. al pagamento in favore solidale delle Sigg.re Controparte_1 Parte_3
ed della somma di Euro 850,00, oltre ad Euro 50,00 per ogni mese di Parte_4
occupazione successivo a Luglio 2025 e sino all'effettivo rilascio;
condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore solidale delle Sigg.re Controparte_1
ed , spese oggi liquidate in Euro 2.732,00, oltre Parte_3 Parte_4
I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% a titolo di rimborso per spese generali sulle somme imponibili, di cui Euro 2.500,00 a titolo di compensi per le difese ed Euro 232,00 a titolo di esposti.
Così deciso in Asti, con sentenza contestuale, alla data del 29 Luglio 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Il giudice invita il Difensore presente a procedere con la discussione ed a precisare le conclusioni definitive.
L'Avv. Mazzetti ribadisce come ad oggi il Sig. , pur continuando a mantenere la Parte_1
disponibilità della autorimessa non restituita al momento della conclusione del rapporto locatizio relativo all'alloggio, non abbia corrisposto alcunchè alle Sigg.re a titolo Pt_2
di indennità per la fruizione del locale.
Illustra quindi le ragioni delle parti rappresentate e conclude richiamando le conclusioni già
dedotte in ricorso introduttivo datato 30 Gennaio 2025.
Ascoltata la discussione del Difensore comparso, alle ore 9.50, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione, invitando la parte presente ad attendere, per ascoltare la lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Successivamente nella medesima giornata, alle ore 12.55, ricollegatosi con l'aula virtuale di udienza e richiamate le parti, il giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza poste alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti è presente alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 250 / 2025 di Registro Generale,
avente ad oggetto: occupazione senza titolo promossa da
Parte_3 Parte_4
ed ,
rappresentate e difese dall'Avv. Laura Maria Mazzetti del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 28 Gennaio 2025, presente in atti,
- ricorrente -
contro
, contumace Controparte_1
- convenuto -
Conclusioni di parte ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni istanza,
eccezione, deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie, previa convocazione delle parti davanti a sé: NEL MERITO: Condannare il Sig. CP_1
ed ordinare allo stesso il rilascio e la restituzione immediata (ovvero nel
[...]
termine ritenuto di giustizia) al ricorrente dell'immobile uso autorimessa detenuto in Asti, V. Bernardino Pallio n. 35, Condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento a favore del ricorrente delle indennita' di occupazione dell'immobile ut supra nella misura che si propone in €. 50,00 mensili o in quella che verra' ritenuta di giustizia o liquidanda in via equitativa, per le mensilita' maturate dalla risoluzione del contratto in data 11.02.2024 fino all'effettivo r ilascio. Col favore delle spese ed onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle circostanze sopra esposte, da ritenersi quali capi di prova per interpello e testi, con la premessa “ Vero che “, con i testi indicati in parte espositiva. Si
chiede, inoltre, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui mezzi istruttori qualora fossero richiesti da controparte ed eventualmente ammessi, con i testi sopra indicati.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dal Sig.
[...]
, rimasto contumace per l'intera durata del processo. CP_1
Motivi della decisione
Le Sigg.re ed introducevano il giudizio lamentando il fatto che Pt_3 Parte_4
il Sig. , a seguito della intervenuta risoluzione di un precedente contratto Controparte_1
di locazione relativo ad un alloggio sito in Asti, Via Bernardino Pallio, n. 35, nel riconsegnare l'immobile locato non avesse contestualmente anche restituito l'autorimessa seppur rientrante nel rapporto estinto.
Le ricorrenti riferivano che, in virtù degli accordi originali, la somma pattuita per l'utilizzo della autorimessa ammontasse ad Euro 50,00 mensili, somma che, nel contratto di locazione poi risolto, era stata ricompresa nel canone di locazione complessivo individuato in Euro
400,00.
Altresì specificavano di aver domandato al Sig. , svariate volte, la restituzione Parte_1
della autorimessa, ma che Questi non avesse mai provveduto in tal senso, chiedevano quindi che il Tribunale volesse accertare il possesso sine titulo del convenuto e che ordinasse la immediata restituzione del bene.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio il Sig. , non si Controparte_1
costituiva nel processo, il giudice, quindi, dichiarava la contumacia del Sig. ed Parte_1
invitava le parti costituite a formulare le proprie istanze processuali. Ammessa ed assunta l'istruttoria domandata, alla udienza odierna le Sigg.re Pt_2
esponevano le proprie ragioni e chiedevano accogliersi le conclusioni come in epigrafe riportato.
La domanda di accertamento di occupazione senza titolo dell'immobile e la consequenziale richiesta di corresponsione di indennità appaiono da condividersi, secondo quanto in appresso argomentato.
Le parti ricorrenti hanno dimostrato il proprio diritto a formulare la domanda odierna,
allegando nel giudizio la prova della esistenza di un pregresso rapporto di locazione anche comprendente la autorimessa oggetto dell'odierno processo. E', infatti, presente in atti la copia del contratto di locazione stipulato dalle Sigg.re , in data 1 Marzo 2021, con Pt_2
il Sig. (doc. 1 di parte ricorrente) e risolto nella successiva data del 11 Febbraio Parte_1
2024 (vedasi quietanza della Agenzia delle Entrate di avvenuta risoluzione datata 11 Febbraio
2024 [doc. 2 di parte ricorrente]).
E' da tale contratto che deriva il diritto delle locatrici ad ottenere la restituzione dell'intero compendio locato al momento della risoluzione.
E' ben vero che in atti difetti la prova del diritto di proprietà della autorimessa locata in capo alle Sig.re ma è altrettanto vero che nel sistema normativo vigente, tale Pt_2
presupposto non è richiesto dal Legislatore ai fini della formazione di un valido contratto di locazione e, poiché le parti hanno stipulato un contratto di locazione del quale facesse parte anche la odierna autorimessa, il conduttore, al momento della risoluzione, avrebbe dovuto rimettere alle parti locatrici (non necessariamente coincidenti con le proprietarie) l'intero compendio oggetto della previsione contrattuale.
Nel caso di specie emerge che l'accordo locativo tra le Sigg.re ed il Sig. Pt_2
contemplasse anche l'autorimessa (vedasi contratto di locazione presente in atti Parte_1
[doc. 1 di parte ricorrente], pagina 1, riga quindici “… Oltre box auto nel cortile
condominiale. …”) e pertanto non vi è dubbio che anche la autorimessa de quo dovesse essere restituita dal Sig. alle Sigg.re ed . Parte_1 Pt_3 Parte_4 Altrettanto dimostrato risulta il permanere della disponibilità della autorimessa in capo all'odierno convenuto, come attestato dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della udienza del 23 Giugno 2025, dal Sig. , coniuge della Sig.ra Testimone_1 Pt_3
: “… confermo che il Sig. abbia restituito a mia cognata l'immobile
[...] Parte_1
che era stato a lui affittato ad eccezione dell'autorimessa. Io ero presente in quel momento e
sentii che lui disse che l'autorimessa la avrebbe restituita in seguito dopo qualche giorno;
…”; “… confermo che il Sig. in realtà non abbia mai restituito le chiavi o Parte_5
rimesse mia moglie o mia cognata nella disponibilità della stessa …”; “… confermo che
ancora attualmente la autorimessa sia chiusa a chiave e che non sia possibile accedervi in
quanto il Sig. non ha restituito le chiavi. …”. Parte_1
Oltre alle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , concorre, ex artt. 116, co. II, Tes_1
parte finale e 232, co. I, c.p.c., a dimostrare tale circostanza, riportata nel ricorso delle ricorrenti (capo sesto del ricorso, Avv. Mazzetti, del 30 Gennaio 2025: “- risulta che
l'autorimessa sia ancora occupata dai beni di proprietà del resistente;
”) anche la condotta processuale mantenuta dal convenuto, il quale si è completamente disinteressato delle vicende processuali non solo non costituendosi nel processo ma anche omettendo di presentarsi in udienza a rendere l'interrogatorio formale pur ritualmente notificatogli, ex art. 292 c.p.c., in data 13 Giugno 2025.
In ragione di quanto sopra argomentato si ritiene che le prove assunte nel processo abbiano evidenziato la inesistenza, a partire dal mese di Marzo 2024, ovvero dal primo mese successivo alla intervenuta risoluzione del 11 Febbraio 2024 (doc. 2 di parte ricorrente), di un valido titolo in capo alla parte convenuta per il mantenimento della disponibilità
dell'immobile de quo ed abbiano, invece, evidenziato l'effettiva occupazione di tale immobile da parte del Sig. con il conseguente diritto ad ottenerne la restituzione da Controparte_1
parte delle Sigg.re ed . Pt_3 Parte_4
Alla luce di ciò, appare corretto accogliere la richiesta formulata dalle ricorrenti di restituzione del locale autorimessa, sito all'interno del cortile condominiale dell'unità immobiliare di Asti, Via Bernardino Pallio, n. 35, da parte dell'odierno occupante, Sig.
[...]
ed a favore solidale delle Sigg.re ed . CP_1 Pt_3 Parte_4
Poiché, come evidenziato, risulta acclarata la assenza di qualsiasi titolo che legittimi il Sig.
a permanere nella detenzione dell'autorimessa, appare corretto ordinare al Parte_1
medesimo il rilascio dell'immobile de quo a favore solidale delle Sigg.re entro il Pt_2
termine del 15 Agosto 2025.
Dovrà, infatti, applicarsi anche per l'ipotesi di specie la disciplina prevista dall'art. 56 della
Legge n. 392 del 27 Luglio 1978, in base alla quale con il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile il giudice debba fissare anche la data dell'esecuzione, non essendo tale disciplina limitata alle sole statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa Legge n. 392/1978, ma riguardando tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, o comunque un ordine di rilascio di un immobile anche per altro titolo sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità o per convalida di licenza per finita locazione (Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre 1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez.
III, 24 Marzo 1983, 2083).
Nel caso concreto, considerato il notevole lasso di tempo già trascorso rispetto al momento in cui sarebbe dovuta avvenire la restituzione da parte del Sig. (11 Controparte_1
Febbraio 2024) e tenuto conto della circostanza secondo cui l'occupante non abbia mai corrisposto alcunchè alle ricorrenti, appare corretto riconoscere un termine ridotto per il rilascio dell'immobile, termine da individuarsi nella data sopra richiamata del 15 Agosto
2025.
Le ricorrenti nel proprio ricorso domandavano anche la condanna del convenuto alla corresponsione di una indennità di occupazione per l'intero periodo di utilizzo dell'immobile,
individuando in Euro 50,00 il valore di tale indennità riferendo che tale era stato il valore concordato nel contratto di locazione per la fruizione della autorimessa.
Anche tale domanda deve intendersi correttamente introdotta nel processo. La disponibilità del bene da parte del convenuto ha certamente determinato un pregiudizio economico in capo alle ricorrenti, pregiudizio sussistente ex se, in via autogenerata, derivato del mancato utilizzo dell'autorimessa. In quanto in materia di indennizzo conseguente all'occupazione illegittima, il fatto generatore del danno è costituito unicamente dalla condotta illecita del soggetto che ha appreso il bene senza alcun titolo e lo ha trasformato,
mantenendone la detenzione abusiva senza più rimetterlo nella disponibilità dei proprietari
(Cass. Civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 5687 del 07/03/2017) o dei legittimi detentori.
Il Supremo Collegio di Legittimità ha riconosciuto con diverse pronunce come in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario (o dal legittimo detentore) sia "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquidazione del danno, in tal caso, ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo,
qual è il valore locativo del bene usurpato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9137 del
16/04/2013; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 08/05/2006).
La Cassazione ritiene, insomma, che la individuazione della indennità venga, sì, rimessa alla valutazione del Tribunale ma che questa debba essere stabilita sulla base di elementi determinati: nella ipotesi concreta, alla luce di quanto in atti, appare equo individuare un valore di Euro 50,00 mensili a tale titolo. Detto valore esprime una quantificazione contenuta e verosimile in relazione al valore effettivo per la fruizione del bene, poiché si tratta di un locale ad uso autorimessa sito in un contesto urbano, quantificazione che peraltro corrisponde all'accordo intercorso tra le parti parti al momento della stipula del contratto di locazione,
come riferito dal teste alla udienza del 23 Giugno 2025 (“… Ricordo che al Tes_1
momento di concordare il canone di locazione dell'immobile compresa l'autorimessa si
decise di individuare nella somma di Euro 400,00 il totale, di cui Euro 50,00 erano per
l'autorimessa. Io stesso ero presente e sentii quando mia cognata ed il Sig. Parte_1
presero questi accordi.”) e come anche riportato nel capo quarto del ricorso introduttivo del giudizio (“… - le parti avevano pattuito quale canone di locazione l'importo mensile di €.
400,00 di cui €. 50,00 per l'autorimessa ; …”).
Il testimone, Sig. , nel corso della medesima udienza del 23 Giugno Testimone_1
2025, confermava anche che nessun importo fosse più stato versato dal Sig. , Parte_1
dopo la restituzione dell'alloggio locato (“… confermo che il Sig. non abbia mai Parte_1
più corrisposto alcunchè a partire dal momento in cui lui rilasciò l'appartamento. Ciò mi
venne detto da mia cognata;
…”) ed anche in tal caso tale circostanza, riportata nel ricorso introduttivo del processo (capo quinto: “- il resistente e' attualmente in possesso
dell'autorimessa locata e non ha corrisposto le indennita' di occupazione dal mese di marzo
2024 ad oggi per complessivi €. 550,00 ( €. 50 X 11 mensilita'), nonostante gli innumerevoli
solleciti; “) deve intendersi ulteriormente dimostrata dalla condotta processuale mantenuta dal convenuto.
Pertanto, a titolo di indennità per l'occupazione della autorimessa de quo viene riconosciuto l'importo di Euro 50,00, mensili, a decorrere da Marzo 2024 sino alla data di effettivo rilascio.
Ne deriva che conteggiando le indennità maturate a partire dal mese Marzo 2024 risulti dovuto dal Sig. , alla data odierna, un importo di Euro 850,00 (Euro 50,00 Parte_1
moltiplicati per diciassette mensilità [da Marzo 2024 a Luglio 2025, compresi]), cui dovranno aggiungersi ulteriori Euro 50,00 per ogni mese successivo a Luglio 2025, sino alla data di effettivo rilascio.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto della durata del processo,
della difficoltà delle questioni trattate e dell'esito del giudizio, secondo i parametri di cui al
DM 55/2014.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
acclarata l'occupazione senza titolo da parte del Sig. , della autorimessa Controparte_1
collocata nel cortile condominiale dello stabile sito in Asti, Via Bernardino Pallio, n. 35, ordina al convenuto di restituire l'immobile de quo, libero da persone e cose, alle Sigg.re Pt_3
ed , in solido tra loro, entro il termine del 15 Agosto 2025;
[...] Parte_4
condanna il Sig. al pagamento in favore solidale delle Sigg.re Controparte_1 Parte_3
ed della somma di Euro 850,00, oltre ad Euro 50,00 per ogni mese di Parte_4
occupazione successivo a Luglio 2025 e sino all'effettivo rilascio;
condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore solidale delle Sigg.re Controparte_1
ed , spese oggi liquidate in Euro 2.732,00, oltre Parte_3 Parte_4
I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% a titolo di rimborso per spese generali sulle somme imponibili, di cui Euro 2.500,00 a titolo di compensi per le difese ed Euro 232,00 a titolo di esposti.
Così deciso in Asti, con sentenza contestuale, alla data del 29 Luglio 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto