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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 / 1587
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024 /1587 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CONTI GIORGIO e dall'Avv. DAMINI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GESUALDI MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
agisce contro chiedendo il risarcimento dei danni che sarebbero derivati Pt_1 Controparte_1 dal contegno tenuto nello svolgimento delle mansioni a lui affidate quale responsabile della gestione delle Attività di Screening Regione Basilicata.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata. CP_1
Il fatto storico, cui parte attrice riconduce la sussistenza di un fatto illecito risarcibile può dirsi accertato, senza margini di dubbio.
I provvedimenti emessi dal Giudice del Lavoro di Parma confermano che si è reso Controparte_1 responsabile di condotte inaccettabili, sanzionate sotto il profilo disciplinare.
Il post del 17.10.2018 (doc. n. 3) esemplifica un momento di profonda idiosincrasia/misoginia, che non ha saputo governare e che lo ha spinto a tradire il patto fiduciario che lo avrebbe dovuto CP_1 legare alla società di cui era dipendente e alle policies aziendali.
Parte attrice – partendo da tale premessa – pretende di essere risarcita del danno derivante dalla mancata conclusione di affari, saltati a causa della condotta di CP_1
Nel corso dell'istruttoria, i testi e assunti all'udienza del 13 febbraio 2025, hanno Tes_1 Tes_2 confermato che era in corso un'importante trattativa con la multinazionale HI per la distribuzione in esclusiva in Italia degli apparecchi rx, che avrebbe condotto alla stipula di un contratto del valore di circa dieci milioni di euro: la trattativa ebbe ad arenarsi e non potè né proseguire né tantomeno concludersi positivamente, proprio ed unicamente in conseguenza delle condotte poste in essere dal convenuto e dal grande risalto che le stesse ricevettero.
Entrambi i testi e hanno dichiarato che furono proprio le esternazioni del Sig. Tes_1 Tes_2
riprese ed amplificate dai mezzi di comunicazione e dalle televisioni, a determinare CP_1
l'interruzione della trattativa con HI.
Il teste in particolare, che nella sua veste di responsabile dell'ufficio acquisti di Tes_2 Pt_1 partecipava in prima persona e seguiva la trattativa (già in fase avanzata), ha confermato che la trattativa si interruppe bruscamente e saltò proprio “a causa delle disavventure del , secondo CP_1 quanto riferitogli direttamente e in prima persona dall'agente di zona di HI signor Fantazzini.
E ciò in ragione del fatto che HI, multinazionale attenta a quanto riportato dai media e dotata di norme un codice etico e di norme di policy aziendale particolarmente rigide, non poteva accettare di affidare la distribuzione dei propri prodotti a una società che avesse alle proprie
2 dipendenze, e per di più con ruoli di responsabilità di un presidio di screening radiologico, un soggetto che si era reso responsabile di condotte ed esternazioni misogine.
Si può quindi affermare che esiste una correlazione tra la perdita dell'affare e il contegno infedele
(agli obblighi di correttezza e lealtà verso il datore di lavoro, art. 2105 c.c.) del dipendente.
Le contestazioni di parte convenuta sulla attendibilità dei testi (con richiesta di rimessione della causa sul ruolo) non incidono sulla ricostruzione del fatto nei suoi elementi essenziali: eclatanza del fatto-libera rimeditazione dell'affare da parte della multinazionale.
Parte attrice chiede di essere risarcita del danno all'immagine, che definisce come 'danno non patrimoniale' e pretende, altresì, di ottenere dal dipendente l'intero ammontare del guadagno andato perduto, catalogato sotto l'etichetta di danno da 'perdita di chances': il conteggio risulta, tuttavia, frutto di un'inversione di prospettiva.
Quanto alla prima voce, è sufficiente osservare che il danno non patrimoniale per le persone giuridiche – sebbene generalmente ammesso – è solo una riscrittura del danno (tutto economico) che deriva dalla perdita di affari e quote di mercato, riconducibili alla ridotta capacità di guadagno che discende da un nome (per varie cause) 'meno attrattivo sul mercato'.
La seconda componente presenta la stessa connotazione, ma si riferisce ad una relazione contrattuale specifica.
Parte attrice ha chiesto il danno all'immagine: questo può essere calibrato sulle spese sostenute per
'riqualificare' l'appeal commerciale dell'azienda. Nel caso di specie, parte attrice avrebbe potuto allegare le spese sostenute per politiche di valorizzazione dell'immagine femminile, capaci di
'rimodellare' l'immagine aziendale in linea con le aspettative che aveva tradito. CP_1
Non sono, tuttavia, stati allegati (né tantomeno comprovati) dettagli di spese o investimenti o campagne (stampa o pubblicitarie o di sensibilizzazione o riparatorie) che si sarebbero resi necessari (verso il mercato o verso le persone direttamente offese) per porre rimedio alla volgarità delle espressioni utilizzate dal convenuto1.
L'idea che la condotta scriteriata del dipendente leda, invece, un interesse 'immediato e diretto' della società, che non sia veicolato da meccanismi organizzativi traducibili in termini monetari pare alludere alla lesione di una sorta di danno da 'sofferenza' che non è sovrapponibile alla posizione di una persona giuridica. 1 Come si evince dalla legislazione, anche sovranazionale, di riferimento, il risarcimento passa dalla predisposizione di meccanismi e strumenti compensativi e riparativi che prevedono l'impegno di risorse economiche per riequilibrare la posizione di è stato denigrato, offeso, maltrattato, discriminato (v. ad esempio Direttiva 8.3.2022 n. 2022/0066 COD, Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica). 3 Per quanto riguarda il danno da perdita dell'affare, che si dava per concluso con HI, occorre distinguere.
C'è un primo profilo, che concerne la decisione di HI di abbandonare l'affare tratteggiato con
. Pt_1
Come si evince dalle norme che governano le relazioni contrattuali, la HI ha deciso di recedere dalle trattative. I testi hanno confermato che le trattative erano in corso e si trovavano a uno stadio avanzato.
Il recesso dalle trattative ricade sotto il dominio dell'art. 1337 c.c.
In questa prospettiva, alla luce del proprio auto-regolamento impegnativo, per la HI, l'evidenza della presenza di una controparte, che annovera, tra i propri quadri, soggetti incontinenti dal punto di vista verbale, che propugnano visioni lesive della dignità dei destinatari della tipologia di prodotti collocati sul mercato, costituisce senz'altro una giusta causa di recesso.
Ai sensi dell'art. 1337 c.c., la policy di HI era nota a : questa risponde del fatto illecito Pt_1 del dipendente e, in ipotesi, deve farsi carico del danno procurato ai sensi dell'art. 1337 c.c.
La relazione con HI rileva, dunque, come perdita economica, nella misura in cui intende Pt_1 ora recuperare dal proprio dipendente infedele le spese cui è stata esposta, per risarcire la controparte.
La difesa di parte attrice non ha, tuttavia, allegato alcuna componente di spesa di tale natura.
La relazione rileva, poi, come fonte di danno patrimoniale, che deriva
- dall'esborso di somme e investimenti in vista dell'affare (danno negativo),
- dal guadagno che si sarebbe potuto trarre dall'affare.
La prima componente può dirsi provata nell'an ma non nel quantum. I testi hanno riferito che ci stavamo organizzando per rispondere alle esigenze di HI: avevamo fatto indagini di mercato;
avevamo cercato e curato i possibili clienti;
abbiamo fatto lavori di acquisizione di nuovo personale e studi preliminari a cura dei nostri uffici. (…). C'era l'nda inziale ma non due diligence, che fu bloccata dall'evento.
La condotta di ha vanificato spese e investimenti. CP_1
Fatta applicazione dell'art. 1226 c.c., si può quantificare il danno in € 200.000,00, pari al 2% della commessa (al pari delle spese cd di istruttoria).
La seconda componente concerne il guadagno mancato: tuttavia, sino a che un affare non è concluso, la relazione (pure qualificata) che lega due contraenti nella fase delle trattative non consente di ritenere acquisita al patrimonio del contraente deluso l'interesse (cd positivo) al margine di profitto, potenzialmente riconducibile all'affare.
4 La pretesa non può essere, quindi, accolta non tanto perché il danno non sarebbe 'conseguenza immediata e diretta' (art. 1223 c.c.) della condotta illecita, bensì piuttosto perché l'aspettativa qualificata di guadagno non era ancora ragionevolmente certa, nel momento in cui la relazione pre- contrattuale si è interrotta2.
Pe tutto quanto detto, deve risarcire alla controparte la somma di € 200.00,00. Controparte_1
Dal momento che la svalutazione supera il rendimento del saggio di interesse legale, la somma va rivalutata al tempo presente (sino a € 237.000,00); interessi al saggio legale dalla sentenza (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1587/24 RG, così decide: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 237.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre € 1.686,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Così deciso, in Parma 08/07/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria) 2 Il discorso sarebbe stato diverso (anche se la risarcibilità non è, in sé, scontata) se l'affare fosse stato concluso e HI avesse interrotto (anche subito dopo l'inizio della partnership) una relazione di durata. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024 /1587 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CONTI GIORGIO e dall'Avv. DAMINI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GESUALDI MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
agisce contro chiedendo il risarcimento dei danni che sarebbero derivati Pt_1 Controparte_1 dal contegno tenuto nello svolgimento delle mansioni a lui affidate quale responsabile della gestione delle Attività di Screening Regione Basilicata.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata. CP_1
Il fatto storico, cui parte attrice riconduce la sussistenza di un fatto illecito risarcibile può dirsi accertato, senza margini di dubbio.
I provvedimenti emessi dal Giudice del Lavoro di Parma confermano che si è reso Controparte_1 responsabile di condotte inaccettabili, sanzionate sotto il profilo disciplinare.
Il post del 17.10.2018 (doc. n. 3) esemplifica un momento di profonda idiosincrasia/misoginia, che non ha saputo governare e che lo ha spinto a tradire il patto fiduciario che lo avrebbe dovuto CP_1 legare alla società di cui era dipendente e alle policies aziendali.
Parte attrice – partendo da tale premessa – pretende di essere risarcita del danno derivante dalla mancata conclusione di affari, saltati a causa della condotta di CP_1
Nel corso dell'istruttoria, i testi e assunti all'udienza del 13 febbraio 2025, hanno Tes_1 Tes_2 confermato che era in corso un'importante trattativa con la multinazionale HI per la distribuzione in esclusiva in Italia degli apparecchi rx, che avrebbe condotto alla stipula di un contratto del valore di circa dieci milioni di euro: la trattativa ebbe ad arenarsi e non potè né proseguire né tantomeno concludersi positivamente, proprio ed unicamente in conseguenza delle condotte poste in essere dal convenuto e dal grande risalto che le stesse ricevettero.
Entrambi i testi e hanno dichiarato che furono proprio le esternazioni del Sig. Tes_1 Tes_2
riprese ed amplificate dai mezzi di comunicazione e dalle televisioni, a determinare CP_1
l'interruzione della trattativa con HI.
Il teste in particolare, che nella sua veste di responsabile dell'ufficio acquisti di Tes_2 Pt_1 partecipava in prima persona e seguiva la trattativa (già in fase avanzata), ha confermato che la trattativa si interruppe bruscamente e saltò proprio “a causa delle disavventure del , secondo CP_1 quanto riferitogli direttamente e in prima persona dall'agente di zona di HI signor Fantazzini.
E ciò in ragione del fatto che HI, multinazionale attenta a quanto riportato dai media e dotata di norme un codice etico e di norme di policy aziendale particolarmente rigide, non poteva accettare di affidare la distribuzione dei propri prodotti a una società che avesse alle proprie
2 dipendenze, e per di più con ruoli di responsabilità di un presidio di screening radiologico, un soggetto che si era reso responsabile di condotte ed esternazioni misogine.
Si può quindi affermare che esiste una correlazione tra la perdita dell'affare e il contegno infedele
(agli obblighi di correttezza e lealtà verso il datore di lavoro, art. 2105 c.c.) del dipendente.
Le contestazioni di parte convenuta sulla attendibilità dei testi (con richiesta di rimessione della causa sul ruolo) non incidono sulla ricostruzione del fatto nei suoi elementi essenziali: eclatanza del fatto-libera rimeditazione dell'affare da parte della multinazionale.
Parte attrice chiede di essere risarcita del danno all'immagine, che definisce come 'danno non patrimoniale' e pretende, altresì, di ottenere dal dipendente l'intero ammontare del guadagno andato perduto, catalogato sotto l'etichetta di danno da 'perdita di chances': il conteggio risulta, tuttavia, frutto di un'inversione di prospettiva.
Quanto alla prima voce, è sufficiente osservare che il danno non patrimoniale per le persone giuridiche – sebbene generalmente ammesso – è solo una riscrittura del danno (tutto economico) che deriva dalla perdita di affari e quote di mercato, riconducibili alla ridotta capacità di guadagno che discende da un nome (per varie cause) 'meno attrattivo sul mercato'.
La seconda componente presenta la stessa connotazione, ma si riferisce ad una relazione contrattuale specifica.
Parte attrice ha chiesto il danno all'immagine: questo può essere calibrato sulle spese sostenute per
'riqualificare' l'appeal commerciale dell'azienda. Nel caso di specie, parte attrice avrebbe potuto allegare le spese sostenute per politiche di valorizzazione dell'immagine femminile, capaci di
'rimodellare' l'immagine aziendale in linea con le aspettative che aveva tradito. CP_1
Non sono, tuttavia, stati allegati (né tantomeno comprovati) dettagli di spese o investimenti o campagne (stampa o pubblicitarie o di sensibilizzazione o riparatorie) che si sarebbero resi necessari (verso il mercato o verso le persone direttamente offese) per porre rimedio alla volgarità delle espressioni utilizzate dal convenuto1.
L'idea che la condotta scriteriata del dipendente leda, invece, un interesse 'immediato e diretto' della società, che non sia veicolato da meccanismi organizzativi traducibili in termini monetari pare alludere alla lesione di una sorta di danno da 'sofferenza' che non è sovrapponibile alla posizione di una persona giuridica. 1 Come si evince dalla legislazione, anche sovranazionale, di riferimento, il risarcimento passa dalla predisposizione di meccanismi e strumenti compensativi e riparativi che prevedono l'impegno di risorse economiche per riequilibrare la posizione di è stato denigrato, offeso, maltrattato, discriminato (v. ad esempio Direttiva 8.3.2022 n. 2022/0066 COD, Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica). 3 Per quanto riguarda il danno da perdita dell'affare, che si dava per concluso con HI, occorre distinguere.
C'è un primo profilo, che concerne la decisione di HI di abbandonare l'affare tratteggiato con
. Pt_1
Come si evince dalle norme che governano le relazioni contrattuali, la HI ha deciso di recedere dalle trattative. I testi hanno confermato che le trattative erano in corso e si trovavano a uno stadio avanzato.
Il recesso dalle trattative ricade sotto il dominio dell'art. 1337 c.c.
In questa prospettiva, alla luce del proprio auto-regolamento impegnativo, per la HI, l'evidenza della presenza di una controparte, che annovera, tra i propri quadri, soggetti incontinenti dal punto di vista verbale, che propugnano visioni lesive della dignità dei destinatari della tipologia di prodotti collocati sul mercato, costituisce senz'altro una giusta causa di recesso.
Ai sensi dell'art. 1337 c.c., la policy di HI era nota a : questa risponde del fatto illecito Pt_1 del dipendente e, in ipotesi, deve farsi carico del danno procurato ai sensi dell'art. 1337 c.c.
La relazione con HI rileva, dunque, come perdita economica, nella misura in cui intende Pt_1 ora recuperare dal proprio dipendente infedele le spese cui è stata esposta, per risarcire la controparte.
La difesa di parte attrice non ha, tuttavia, allegato alcuna componente di spesa di tale natura.
La relazione rileva, poi, come fonte di danno patrimoniale, che deriva
- dall'esborso di somme e investimenti in vista dell'affare (danno negativo),
- dal guadagno che si sarebbe potuto trarre dall'affare.
La prima componente può dirsi provata nell'an ma non nel quantum. I testi hanno riferito che ci stavamo organizzando per rispondere alle esigenze di HI: avevamo fatto indagini di mercato;
avevamo cercato e curato i possibili clienti;
abbiamo fatto lavori di acquisizione di nuovo personale e studi preliminari a cura dei nostri uffici. (…). C'era l'nda inziale ma non due diligence, che fu bloccata dall'evento.
La condotta di ha vanificato spese e investimenti. CP_1
Fatta applicazione dell'art. 1226 c.c., si può quantificare il danno in € 200.000,00, pari al 2% della commessa (al pari delle spese cd di istruttoria).
La seconda componente concerne il guadagno mancato: tuttavia, sino a che un affare non è concluso, la relazione (pure qualificata) che lega due contraenti nella fase delle trattative non consente di ritenere acquisita al patrimonio del contraente deluso l'interesse (cd positivo) al margine di profitto, potenzialmente riconducibile all'affare.
4 La pretesa non può essere, quindi, accolta non tanto perché il danno non sarebbe 'conseguenza immediata e diretta' (art. 1223 c.c.) della condotta illecita, bensì piuttosto perché l'aspettativa qualificata di guadagno non era ancora ragionevolmente certa, nel momento in cui la relazione pre- contrattuale si è interrotta2.
Pe tutto quanto detto, deve risarcire alla controparte la somma di € 200.00,00. Controparte_1
Dal momento che la svalutazione supera il rendimento del saggio di interesse legale, la somma va rivalutata al tempo presente (sino a € 237.000,00); interessi al saggio legale dalla sentenza (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1587/24 RG, così decide: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 237.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre € 1.686,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Così deciso, in Parma 08/07/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria) 2 Il discorso sarebbe stato diverso (anche se la risarcibilità non è, in sé, scontata) se l'affare fosse stato concluso e HI avesse interrotto (anche subito dopo l'inizio della partnership) una relazione di durata. 5