Art. 2.
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 l'importo della, retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' elevato alle misure seguenti:
a) per il settore del commercio e delle professioni e arti:
per le retribuzioni riferite a mese L. 22.500 per le retribuzioni riferite a quin-
dicina o quattordicina................... " 11.250 per le retribuzioni riferite a set-
timana................................... " 5.625 per le retribuzioni riferite a gior-
nata..................................... " 900
b) per il settore delle aziende artigiane:
L. 900 giornaliere
c) per la gestione dei giornalisti professionisti:
L. 23.400 mensili.
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 l'importo della, retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' elevato alle misure seguenti:
a) per il settore del commercio e delle professioni e arti:
per le retribuzioni riferite a mese L. 22.500 per le retribuzioni riferite a quin-
dicina o quattordicina................... " 11.250 per le retribuzioni riferite a set-
timana................................... " 5.625 per le retribuzioni riferite a gior-
nata..................................... " 900
b) per il settore delle aziende artigiane:
L. 900 giornaliere
c) per la gestione dei giornalisti professionisti:
L. 23.400 mensili.