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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
AR SA SP Presidente
AT AR Consigliere relatore
Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 -2051- 2052 c.c.
Nella causa iscritta al n. 462 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Lanusei, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Cuboni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pasquale Cannas in Cagliari nella via Delitala n. 4 in virtù di procura speciale a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 nella Piazza Italia n.22, in persona dell'Amministratore Straordinario
, con funzioni estese anche alla cessata Provincia Controparte_2 dell'Ogliastra, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Ennio Mascia che dichiara di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, in Sestu (CA), nella via Cagliari n.135;
, contumace. Controparte_3
APPELLATI
1 All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“1. in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 213/2022 del Tribunale civile di Lanusei;
2. nel merito: in totale riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione del Controparte_4 sinistro occorso al sig. e, per l'effetto, condannare la Pt_1 CP_4
al pagamento in favore del sig. della somma di
[...] Parte_1
€ 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro al saldo – ovvero quella diversa cifra maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa – a titolo di ristoro del danno patrimoniale per ITT, per ITP e I.P, anche con riferimento alla ridotta capacità lavorativa specifica, tenendo conto della natura delle lesioni riportate destinate inesorabilmente ad aggravarsi con il trascorrere del tempo e, a titolo di ristoro di tutti gli altri danni subiti dall'appellante compreso il danno morale, materiale (valore commerciale dell'auto andata completamente distrutta – fermo tecnico – spese per il trasporto – spese per la demolizione – spese per nuova immatricolazione) per la riduzione della capacità lavorativa e per esborsi afferenti le cure mediche;
3. con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Istanze istruttorie
“Ove ritenuto necessario si chiede che l'ill.ma Corte d'Appello adita, voglia disporre CTU medica al fine di accertare “previo esame degli atti e dei documenti di causa, dopo avere sentito le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, dopo aver visitato il sig. Parte_1 esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente:
a) la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal sig. Parte_1 in connessione causale con il sinistro stradale avvenuto il giorno 26 maggio
2008, nella strada provinciale Lanusei-San Paolo;
2 b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali generiche attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e se via stata contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
d) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale)
l'attività lavorativa di operatore notturno socio assistenziale svolta dal sig. al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa Pt_1 specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance;
nell'ipotesi di perdita o riduzione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività l'attore possa impiegare le energie residue;
e) l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal Pt_1 riferibili alle lesioni di cui sopra;
quantifichi le eventuali spese future da sostenersi”.
f) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.”
Nell'interesse dell'appellata , (come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
1) Rigettare l'appello proposto in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in Diritto.
2) Conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 213/2022 del Tribunale di Lanusei.
3) Vinte le spese e competenze di causa del presente grado di giudizio.
In subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto, dichiarare la chiamata in causa CP_5
in persona del suo omonimo titolare, corrente in Ovodda(NU)
[...]
Via Fratelli Marcello n.7, tenuta a manlevare l'appellata , Controparte_1 da tutti gli effetti pregiudizievoli di una eventuale condanna nella presente
3 controversia, risarcimento danni oltre a tutte le spese e competenze di causa e le successive occorrende eventualmente liquidate in favore dell'appellante.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 2 febbraio 2016, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Lanusei la
[...]
per chiedere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non CP_6 patrimoniali subiti a causa di un sinistro occorsogli in data 26 maggio 2008 nella strada provinciale Lanusei - San Paolo.
Come riportato nella sentenza di primo grado, l'attore ha dedotto che: “in data 26 maggio 2008, alle ore 17:30, alla guida della propria autovettura Ford Fiesta, mentre percorreva con “andatura regolare” la strada provinciale Lanusei-San Paolo, subito dopo una curva, trovava la carreggiata ostruita da un cantiere operativo allestito per la falciatura della vegetazione presente sulle cunette, “per il quale non era stata predisposta l'obbligatoria segnalazione stradale”. Per evitare un operaio che si trovava al centro della corsia, l'attore operava una manovra repentina e, anche a causa dei vari detriti costituiti da vegetali e terriccio presenti sul manto stradale e prodotti dai lavori in corso, perdeva il controllo del mezzo terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale.
Danneggiava, così, in maniera consistente l'autovettura e riportava gravi lesioni fisiche.”
La , ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_6 sostenuto che il cantiere in oggetto era stato correttamente segnalato e l'incidente si era verificato, come si evinceva dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, unicamente per colpa dell'attore che, viaggiando a velocità eccessiva, aveva perso il controllo della vettura.
L'ente convenuto ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda risarcitoria chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la ditta Mattu Giampietro di Ovodda, alla quale erano stati affidati i lavori di sfalcio, al fine di essere tenuto indenne dagli effetti pregiudizievoli in caso di suo accoglimento totale o parziale.
4 Autorizzata la sua chiamata in causa, dichiarata la contumacia di
, la causa, istruita con produzioni documentali e prova per Controparte_5 testi, è stata decisa con la sentenza n. 213/2022, pubblicata in data 19 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Lanusei ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti della Parte_1
, condannandolo a rifondere all'amministrazione Controparte_6 convenuta le spese di lite, liquidate in euro 13.400,00 oltre al 15% di spese generali, iva e cpa e nulla disponendo sulle spese verso , Controparte_7 rimasto contumace.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di parte attrice in quanto il non aveva fornito in giudizio una “sufficiente e idonea Pt_1 prova dell' an e, in particolare, della dinamica del sinistro per come dedotta in atto di citazione, nonché del rapporto di causalità richiesto ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti.”, esaminando le risultanze istruttorie relative agli elementi dedotti dall'attore a fondamento della sua domanda (mancanza della segnalazione stradale del cantiere, presenza di detriti sul manto stradale).
I. Sull'esistenza della segnalazione stradale del cantiere
Il aveva esposto che la manovra repentina posta in essere Pt_1 per evitare di colpire uno degli operatori del cantiere era stata causata dalla mancanza assoluta di segnaletica, senza dedurre il mancato rispetto della distanza di posizionamento delle segnalazioni di pericolo. Ad avviso del giudice di primo grado tale assunto era rimasto sfornito di prova.
Infatti:
a) dall'esame della documentazione prodotta in causa e, nello specifico, dalle foto allegate alla relazione del capo cantoniere del 2 Parte_2 luglio 2008 (doc. n. 3 ) si evinceva che sotto la parte anteriore CP_6 della sua auto era presente un cartello stradale di segnalazione dei lavori talché, quanto meno in riferimento ad esso, risultava smentito l'assunto attoreo della mancanza assoluta di segnaletica. Dalle ulteriori fotografie allegate alla relazione del capo cantoniere emergeva, altresì, che vi fossero altri segnali attestanti l'esecuzione di lavori in corso;
5 b) i testimoni chiamati a deporre in favore di parte attrice, Tes_1
e - i quali attestavano che sulla strada di Testimone_2 Testimone_3 cui è causa, nella giornata del sinistro, era presente un cantiere non segnalato che ostruiva la carreggiata - erano inattendibili a causa di una pluralità di discrepanze rilevate nelle dichiarazioni rese prima dell'instaurazione del giudizio e nel corso dello stesso.
In particolare il Tribunale ha così motivato:
- nella dichiarazione stragiudiziale resa in data 5 agosto 2008 Tes_1
e sentito a sommarie informazioni dalla polizia stradale di il 25 CP_1 marzo 2009, riferiva di essere passato nel tratto di strada circa un'ora prima del sinistro, di talché “l'eventuale mancanza di cartelli non avrebbe rilevato in favore di in quanto il cantiere in un'ora si era spostato, Pt_1 avanzando, e potevano quindi essere state posizionate tutte le cautele richieste per garantire la sicurezza del traffico;
all'udienza del 4 marzo 2021 esponeva diversamente di essere passato nel luogo 10 minuti prima che accadesse l'incidente.
Era improbabile, inoltre, che - a distanza di così tanto tempo Tes_1
– abbia chiaramente ricordato il cantiere, la presenza degli operai, del veicolo parcheggiato sul lato strada e l'assenza dei cartelli. è passato Tes_1 quando il sinistro non era neanche accaduto, per cui è inverosimile che, durante il transito con l'autovettura, la sua attenzione sia stata colpita da tutti questi particolari, tanto più che la dichiarazione stragiudiziale è stata sottoscritta dopo tre mesi dall'accaduto, le dichiarazioni alla Polizia sono state rese dopo 10 mesi e la testimonianza in giudizio dopo 13 anni.”;
il 5 agosto 2008 ricordava che “esattamente il 26 maggio Testimone_3
2008 alle 17:15 era transitato su quel tratto di strada, che era ostruito da un cantiere” e sentito all'udienza del 4 marzo 2021, dichiarava: “ribadisco che non ho visto cartelli e ho proprio notato la loro mancanza, perché svolgendo il lavoro di elettricista anche per conto dell'Enel, posso dire che ci pretendono il rispetto delle segnalazioni con cartelli per ogni buca che creiamo”.
Tuttavia, dalle risultanze istruttorie si evinceva che un cartello stradale era stato travolto dal con la propria autovettura e che, Pt_1
6 dunque, almeno un cartello era presente. Tale discrasia rendeva, all'evidenza, inattendibile la dichiarazione del teste;
- , dichiarava di essere transitato su quella strada due volte Testimone_2 nella tarda mattinata, a distanza di un ampio arco di tempo rispetto al momento dell'incidente, di talché l'eventuale assenza di segnaletica era irrilevante.
Lo stesso, in sede di dichiarazione stragiudiziale e di audizione testimoniale, riferiva di essere passato nel luogo del sinistro anche nell'immediatezza del fatto e, in particolare esponeva che: “Sono in grado di dichiarare che quando sono passato alle 17:40 circa, vi era all'uscita della curva che precedeva l'incidente un operaio che con due cartelli di forma triangolare in mano mi faceva cenno con l'altra mano di rallentare”, di talché, “i due cartelli - due di forma triangolare - sarebbero stati collocati solo dopo l'incidente”.
Tuttavia, tale ricostruzione era in evidente contrasto con la circostanza rilevata dal Tribunale per cui un cartello era stato trovato sotto la macchina del e i cartelli che risultavano dalle foto allegate alla Pt_1 relazione del capo cantoniere erano uno di forma tonda e l'altro triangolare.
Alla luce di quanto esposto, peraltro, doveva considerarsi “del tutto singolare che i tre testimoni – di cui due non hanno assistito al sinistro e uno non si è fermato - siano “apparsi” tutti nel mese di agosto 2008 per rendere dichiarazioni perfettamente confacenti alla ricostruzione dell'attore, ricordando ogni particolare di quel giorno e luogo seppure a distanza di tre mesi.”
II. Sui detriti presenti sul manto stradale.
Il aveva dedotto di aver perso il controllo del veicolo anche Pt_1
a causa dei detriti presenti sul manto stradale, derivanti dalle operazioni di falciatura in corso. L'assunto era, tuttavia, privo di ogni prova considerato che dal verbale di accertamenti urgenti della polizia stradale emergeva che la carreggiata di marcia fosse libera, pulita e senza anomalie, ad eccezione della banchina, ove a tratti erano rimasti fili d'erba dopo la falciatura (doc.
n.2 Provincia).
7 Il Tribunale ha poi concluso, sulla base dei seguenti elementi, che all'esito dell'istruttoria doveva ritenersi che la velocità di transito di fosse inadeguata al tratto di strada percorso: Parte_1
- operaio addetto al cantiere, sentito a sommarie Persona_1 informazioni dalla Polizia stradale di aveva dichiarato “di aver CP_1 sentito alle sue spalle uno stridio di pneumatici e subito dopo un forte urto, tanto che il camioncino della ditta sarebbe stato spostato in avanti di alcuni metri” (circostanza quest'ultima confermata dei rilievi eseguiti dalla polizia stradale);
- la polizia stradale aveva rilevato la presenza di “tracce di scarrocciamento dell'autovettura Ford Fiesta, condotta dall'attore, per circa 35 mt”;
- la vettura dell'attore aveva riportato ingenti danni a seguito della perdita di controllo del mezzo che aveva ruotato su se stesso finendo contro l'autocarro posteggiato - spostato per la violenza dell'urto - e terminando la sua corsa in cunetta;
- il Tribunale Penale di Lanusei nella sentenza n. 1 del 21.04.2017, passata in giudicato, aveva accertato che: “l'autovettura della persona offesa, prima di andare a collidere con l'autocarro in sosta, lasciò sull'asfalto tracce per
35 mt (quella sinistra) e per 28,50 mt (quella di destra). La circostanza che le due tracce si allontanino man mano che avanzano verso la direzione dell'abitato di Lanusei indica inequivocabilmente che le stesse siano riferibili una, la più lunga, al pneumatico posteriore sinistro mentre l'altra al pneumatico anteriore destro dell'autovettura Ford Fiesta. La circostanza che l'autovettura, descrivendo una parabola e ruotando su se stessa andò a collidere prima con il battistrada a delimitazione della banchina non transitabile e solo successivamente contro l'autocarro, pur conservando abbastanza forza cinetica da provocarne lo spostamento, non può che attestare con certezza che il veicolo, in quel preciso momento, avesse una forte velocità, non certamente commisurata allo stato dei luoghi (il Pt_1 ha perso il controllo del proprio veicolo dopo aver affrontato una curva)”.
Nel giudizio penale, nel quale si era costituito parte civile già nel primo grado del giudizio , era stato Parte_1 Controparte_3 assolto a seguito di dibattimento “perché il fatto non sussiste”.
8 In conclusione, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore non avesse provato la sussistenza degli elementi necessari per riconoscere la responsabilità ex art 2051 c.c. della per il sinistro in Controparte_6 oggetto, mentre, viceversa, la sua condotta imprudente aveva costituito l'unica ed esclusiva causa del sinistro in oggetto, “assurgendo il cantiere a mera occasione dello stesso”, di talché la domanda doveva essere respinta.
Con atto di citazione in data 22 dicembre 2022 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Si è costituita in giudizio la , a seguito della Controparte_1 cessazione della ai sensi dell'art. 25 L.R. n.2/2016, Controparte_6 la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata con ordinanza del 1° giugno 2023 l'istanza del Pt_1 volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, dichiarata la contumacia di , all'udienza del 13 Controparte_5 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello: “circa la prova del nesso di causalità”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva considerato che egli aveva allegato di aver dovuto effettuare una manovra repentina a causa della presenza di un cantiere nella stessa carreggiata da lui percorsa per evitare di colpire uno degli operatori.
Da tale errore di impostazione era conseguito un aggravamento dell'onere della prova a suo carico in quanto il giudice aveva posto a suo carico l'onere di provare l'assenza di cartelli stradali che, invece, sarebbe stato a carico della al fine di sottrarsi alla responsabilità ex art. CP_6
2051 c.c. quale custode della strada. Invero, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza riguardo tale disposizione, il danneggiato non
è tenuto a provare l'imprevedibilità e la non evitabilità dell'insidia ma solo il nesso causale, gravando sul custode l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale possa presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto.
9 Egli aveva introdotto in giudizio la circostanza fattuale dell'assenza di cartelli di segnalazione del cantiere, per corroborare un'eventuale configurazione della responsabilità dell'ente secondo il disposto di cui all'art. 2043 c.c., ai sensi del quale aveva chiesto di accertare la responsabilità della in via residuale, talché solo in relazione a tale CP_6 domanda poteva ipotizzarsi un onere probatorio a suo carico.
Con la seconda articolazione del motivo, osserva di aver ampiamente provato in giudizio sia la dinamica del sinistro, come descritta nell'atto di citazione, che il nesso di causa, come era suo onere fare secondo il disposto di cui all'art. 2051 c.c.
La dinamica del sinistro prospettata in causa era stata confermata dai rilievi degli agenti della polizia stradale e dalle dichiarazioni rese dal teste e non era stata contestata dalla controparte. Persona_1
Per quanto riguarda il nesso di causa, evidenzia che la presenza del cantiere non poteva essere degradata a mera occasione del sinistro in quanto, per come si era verificato in concreto l'evento, senza la presenza dell'operaio e dell'automezzo al centro della carreggiata, il sinistro non si sarebbe verificato, o, comunque, si sarebbe verificato con modalità diverse rispetto a quelle descritte in giudizio.
In conclusione, non avendo l'ente provato il fortuito ed offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. esso doveva essere condannato al risarcimento di tutti i danni ad esso conseguiti.
Secondo motivo di appello: “Circa la velocità di marcia del e la Pt_1 prova liberatoria del fortuito”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta, aveva rilevato che la condotta imprudente del danneggiato avesse costituito l'unica ed esclusiva causa del sinistro in oggetto, “assurgendo il cantiere a mera occasione dello stesso”.
L'appellante rileva che non era stato provato in giudizio che la sua velocità di guida, benché superiore al limite prescritto, fosse totalmente inadeguata, tanto da costituire un fattore eccezionale, idoneo a spezzare il nesso di causa.
10 In merito, richiama la perizia redatta dall'ingegnere Mascia prodotta in giudizio, secondo la quale il limite di velocità previsto per il tratto di strada in cui era occorso l'incidente era pari a 90 km/h, la sua velocità era pari a 115 km/h, mentre la velocità massima di percorrenza della curva sinistrosa era pari a 121 km/h. Tale accertamento comprovava che la perdita del controllo dell'auto non era stata determinata dalla velocità inadeguata ma da un ostacolo improvviso sulla carreggiata. In ogni caso, anche a ritenere che tale condotta di guida fosse del tutto inadeguata allo stato dei luoghi, la responsabilità dell'ente non poteva solo per questo essere esclusa.
Al riguardo rileva che la non aveva provato, come era suo CP_6 onere fare, che l'ipotetica andatura irregolare del danneggiato fosse imprevedibile e inevitabile nonostante l'adozione delle misure precauzionali adottate, così da escludere il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento.
In particolare, la parte convenuta non aveva provato che:
- aveva adottato tutte le misure precauzionali richieste dalla legge, dalle caratteristiche del cantiere e dal contesto ambientale in cui era collocato;
- nonostante l'adozione di tali misure, il sinistro si era verificato a causa della velocità di guida dell'utente, in quanto inadeguata rispetto alle condizioni della strada;
- tale condotta rappresentava un evento eccezionale, che non poteva essere previsto ed evitato.
Viceversa, secondo l'appellante, il cantiere era posizionato all'interno della carreggiata e “il rischio di veicoli che viaggiassero a velocità sostenuta risulta tutt'altro che raro, eccezionale e imprevedibile”.
Infine, precisa che poiché era prevedibile che gli utenti della strada viaggiassero a una velocità elevata nel tratto di strada, considerato che il limite era di 90 Km/h, al fine di escludere il nesso di causa e provare il fortuito non era sufficiente provare la presenza della segnaletica stradale ma era necessario dimostrare che la stessa fosse stata posizionata alla distanza prevista ex lege rispetto al cantiere.
In merito, osserva che secondo il Regolamento del Codice della
Strada il primo cartello di segnalazione temporanea dello svolgimento di lavori a fianco della banchina deve essere installato 165 metri prima, mentre
11 nel caso in esame la documentazione fotografica dimostrava la presenza di soli due cartelli: il primo posto a 55 m dal punto d'urto tra la vettura e l'autocarro; il secondo, ritrovato sotto l'automobile, certamente situato in prossimità del punto in cui egli aveva perso il controllo del mezzo e dunque in prossimità del cantiere.
Tanto premesso, richiama la perizia di parte, non contestata dalla controparte, secondo la quale:
- il rispetto del limite di velocità di 90 km/h non avrebbe impedito il sinistro;
- alla velocità di 115 km/h tenuta dall'attore, una corretta segnalazione posta a 165 metri prima del cantiere avrebbe consentito la fermata tempestiva dell'auto.
Terzo motivo di appello: “Circa le prove assunte in primo grado”.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha considerato inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni da esso indicati in quanto per un verso le deposizioni erano troppo dettagliate nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data del sinistro e per altro verso presentavano imprecisioni nel riferire alcuni particolari (orario di percorrenza del tratto stradale, la forma della segnaletica stradale vista in mano gli operatori).
Il osserva che: Pt_1
- i testimoni erano stato sentiti più volte e in diversi contesti e dunque avevano potuto memorizzare gli eventi;
gli stessi si erano limitati a riportare il ricordo di un sinistro importante, avvenuto in un tratto di strada percorso quotidianamente;
si trattava di circostanze anomale, quale quella di un cantiere non segnalato, e dunque facili da ricordare;
- all'udienza del 4 marzo 2021 il teste non aveva specificato la Tes_2 forma dei cartelli stradali visti “in mano agli operai” e comunque potevano essere altri cartelli rispetto a quelli visibili nelle fotografie prodotte in causa;
- l'unico elemento probatorio attendibile, in contrasto con le dichiarazioni testimoniali, era quello concernente la presenza di un cartello sotto il veicolo condotto dal dal quale si evinceva che la segnaletica era Pt_1
12 stata apposta soltanto nell'immediatezza del tratto di strada interessato dai lavori.
Per contro, non potevano ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal testimone di controparte, il capo cantoniere , in quanto: Pt_2
- con la prima dichiarazione allegata alla comparsa di costituzione della
, il teste si limitava a riportare le dichiarazioni rese dagli operai, CP_6 secondo le quali: “il sopraggiungeva a forte velocità rendendosi Pt_1 conto del cantiere tramite la segnaletica stradale posta dagli stessi operai che in loco lavoravano”, senza specificare quali fossero gli operai e senza provare in alcun modo la presenza della segnaletica stradale e del suo corretto posizionamento;
- con la seconda relazione allegata alla memoria istruttoria, il teste si limitava a riferire che la mattina del sinistro, nel tratto di strada oggetto di causa, si stavano svolgendo attività di sfalcio dell'erba e non si riscontrava alcuna anomalia, in quanto la segnaletica era regolarmente posizionata;
- tali dichiarazioni erano state rese a distanza di due anni dall'evento, da un soggetto potenzialmente interessato in quanto responsabile per conto della
Provincia della vigilanza e della manutenzione del tratto di stradale Lanusei
- San Paolo, e non erano supportate da alcuna documentazione idonea a corroborarle.
******
Le censure, in quanto strettamente connesse, devono essere trattate congiuntamente.
Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che, con la domanda risarcitoria proposta in giudizio, il Pt_1 ha fatto valere la responsabilità civile del custode per i danni derivanti dalla cosa che ha in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appare in primo luogo opportuno richiamare i principi in materia di responsabilità dell'ente proprietario e custode della strada, come delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Si riporta al riguardo il chiaro passo motivazionale di Cass., n.
14.526/2023: “Nell'anno 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare l'intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in
13 custodia (art. 2051 cit.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici. Nell'anno 2022 sono poi intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno
a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità. Sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre.
5.1. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1° febbraio 2018, […] Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza 30 giugno 2022, n. 20943, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022): «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto
14 a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.»; «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».” Vedasi anche
Cass., n. 14228/2023: “
2.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso
15 causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020,
n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e
16 inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass.
22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez.
Un., 30/06/2022, n. 20943).”
Passando ad applicare detti principi al caso di specie, è vero che il ha provato che l'incidente si era verificato in prossimità di un Pt_1 cantiere ma, ad avviso della Corte, gli elementi istruttori acquisiti consentono di affermare che la perdita di controllo del veicolo sia ascrivibile esclusivamente all'assai sua imprudente condotta di guida talché deve escludersi, alla luce dei suddetti principi, che la strada possa ritenersi causa dell'evento, dovendosi confermare al riguardo la sentenza di primo grado.
Si condivide l'assunto del che l'onere di provare che il Pt_1 cantiere fosse segnalato era a carico della Provincia appellata, proprietaria della strada.
Tuttavia la Corte ritiene che tale onere sia stato assolto dall'ente alla luce dei seguenti elementi:
a) la presenza dei cartelli di segnalazione dei lavori è stata riferita nel rapporto della polizia stradale intervenuta in occasione del sinistro
(“verticale segnali mobili sul lato DX: lavori in corso subito dopo la curva circa 55 metri prima dell'incidente – divieto di sorpasso circa 44 metri prima e un altro segnale di lavori in corso è stato travolto dal veicolo e si trova accartocciato sotto lo stesso”; con riguardo a quest'ultimo cartello, la distanza alla quale esso era posizionato non può essere provata per fatto addebitabile all'odierno appellante che, peraltro, nel corso del giudizio ha sempre sostenuto la mancanza di ogni cartello e non ha lamentato la violazione delle distanze alle quali essi dovevano essere posizionati;
b) i cartelli risultano dalle fotografie scattate il giorno dell'incidente allegate alla relazione del 3 luglio 2008 del capocantiere (doc. n. 3 Parte_2
Provincia);
c) la corretta segnalazione della presenza del cantiere è stata accertata con sentenza passata in giudicato in sede penale dal Tribunale di Lanusei che ha assolto perché il fatto non sussiste , titolare dell'impresa Controparte_5
17 appaltatrice, dal “delitto di cui agli artt. 590 co 1 e 3, 583 co.1 n.1 c.p. perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale incaricata del servizio di stralcio dell'erba sulla per colpa Controparte_8 consistita in imprudenza, negligenza e in violazione della normativa del
CDS art. 21 e artt. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495, provocava a
una lesione personale consistita in “traumatismo della Parte_1 milza, […]” da cui derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in un tempo superiore a 40 giorni;
colpa consistita nell'omettere di segnalare la presenza di persone e mezzi sulla carreggiata così che alla Pt_1 guida dell'autovettura Ford Fiesta TG DG312FJ, giunto all'altezza del km.8+130, trovandosi la corsia impegnata da un operaio e a causa della presenza nel manto stradale di terriccio e vegetali, nel tentativo di arrestare la vettura ed evitare l'investimento dell'operaio, perdeva il controllo del mezzo che andava collidere con la macchina operatrice TG ADV824 in uso
a in sosta sul lato destro della carreggiata”. Si evidenzia Persona_2 che il era costituito nel giudizio parte civile. Se è vero che la Pt_1 pronuncia in sede penale non può ritenersi preclusiva di una nuova valutazione in sede civile considerato, così come ribadito anche nella memoria di replica dall'appellante, che la pronuncia di assoluzione è stata adottata in quanto “non risulta acquisita con certezza la prova che il fatto sussista” (vedasi in motivazione Cass., n. 26811/2022: “9. - Posto, dunque, il principio generale dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, il carattere di eccezione a tale principio che si rinviene in quanto previsto dalla norma dell'art. 652 c.p.p. (e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice) impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citata disposizione oltre
i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessa legge delega
(tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n. 14770; Cass., 8 marzo 2013, n. 5898;
Cass., 29 agosto 2013, n. 19863; Cass., 18 novembre 2014, n. 24475; Cass.,
5 aprile 2016, n. 6541; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470; Cass., 13 giugno
2018, n. 15392; Cass., 3 luglio 2018, n. 17316). 10. - Ne consegue,
18 anzitutto, che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (per tutte, Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768). 11. - L'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso “contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato
e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.c.” (così tra le molte, la citata Cass. n. 19863/2013; cfr. anche Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e Cass., 11 marzo 2016, n.
4764)”), è altrettanto vero che in detta pronuncia la versione dell'incidente offerta dal è stata ritenuta inverosimile alla luce degli elementi Pt_1 istruttori raccolti, elemento indiziario sicuramente molto importante ai fini del decidere.
Gli elementi istruttori indicati ai punti a) e b) che precedono consentono di ritenere condivisibile la valutazione di inattendibilità dei testi indicati dall'attore che hanno invece confermato che il cantiere non era segnalato, valutazione di inattendibilità formulata sia dal Tribunale civile che dal Tribunale penale.
L'ente proprietario della strada, con la produzione del verbale degli accertamenti urgenti della Polizia stradale, ha altresì provato che la carreggiata di marcia era libera, pulita e senza anomalie, ad eccezione della banchina, ove a tratti erano rimasti fili d'erba dopo la falciatura, talché è smentito l'assunto dell'appellante secondo cui egli avrebbe perso il controllo dell'auto “anche a causa dei vari detriti costituiti da vegetali e terriccio presenti sul manto stradale”. Come peraltro evidenziato dal
19 giudice penale, non può tacersi che il ha perso il controllo del Pt_1 veicolo in un tratto di strada in cui non vi era stato alcun lavoro di pulizia delle banchine e sfalcio d'erba, presentandosi le banchine ricoperte da rigogliosa flora così come risulta dal fascicolo fotografico e dalla planimetria allegata al suddetto verbale.
Infine, non risulta che il camioncino della ditta appaltatrice fosse, come allegato dall'attore, sulla carreggiata ed, anzi, nel suddetto verbale, risulta che esso fosse posteggiato probabilmente nella banchina larga metri
1,50 circa;
il posteggio del mezzo sullo sterrato fuori dalla carreggiata è stato confermato nell'immediatezza dall'informatore Persona_1
Come evidenziato dal giudice di primo grado, le risultanze istruttorie hanno invece confermato che la velocità del veicolo condotto dal Pt_1 fosse assolutamente inadeguata al tratto di strada percorso.
In tal senso, depongono:
i. le dichiarazioni rese da che, sentito a sommarie Persona_1 informazioni dalla polizia stradale di ha dichiarato “di aver sentito CP_1 alle sue spalle uno stridio di pneumatici e subito dopo un forte urto, tanto che il camioncino della ditta sarebbe stato spostato in avanti di alcuni metri”;
ii. la relazione di accertamento urgente dello stato dei luoghi redatta dalla polizia stradale, liberamente valutabile dal giudicante, secondo la quale il
“causa la velocità non commisurata alle condizioni della strada, Pt_1 perdeva il controllo del veicolo lasciando sul piano viabile due tracce di scarrocciamento lunghe metri 38 circa quelle di sinistra e 28 circa quelle di destra” …. “l'urto con la parte posteriore della macchina operatrice è stato molto violento tanto che entrambi i veicoli nella fase susseguente hanno subito un notevole spostamento in avanti”; tale ultima considerazione, appare, in particolare, indicativa della assai elevata velocità dell'autovettura condotta dall'appellante, considerato che l'urto con la macchina operatrice della ditta appaltatrice che ne ha determinato lo spostamento è avvenuto dopo le suddette tracce di scarrocciamento e dopo che l'auto aveva urtato contro il cordolo di cemento alto circa 20 centimetri, dissipando quindi energia.
20 iii. le fotografie allegate alla relazione del capo cantoniere e alla relazione della polizia stradale, che attestano che la vettura del danneggiato ha riportato ingenti danni a seguito della perdita di controllo del mezzo;
dal verbale della polizia stradale essa risulta da rottamare.
Ma, ad avviso della Corte, la prova dell'assoluta inadeguatezza della velocità dell'odierno appellante è offerta proprio dalla consulenza di parte da lui prodotta quale doc. n. 79.
Ora se si considera che, a detta del suo consulente di parte nel tratto dell'incidente il limite di velocità era 90 km/h, che il viaggiava a Pt_1
115 km/h (ma il consulente di parte della Provincia l'ha indicata in 152 km/h nella relazione di parte depositata con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c. ), che la massima velocità di percorrenza della curva in condizioni di aderenza era di 121 km/h, deve riconoscersi esclusività causale del verificarsi dell'incidente alla condotta di guida assolutamente imprudente dell'odierno appellante.
Deve infatti rilevarsi che anche a ritenere che il limite di velocità fosse di 90 km/h in quanto i cartelli indicanti il limite di 50 km/h posti a circa 2 km dal luogo del sinistro non erano stati ripetuti dopo ciascuna intersezione, così come affermato dal suo consulente di parte, non può non evidenziarsi che la presenza di più intersezioni e la prossimità di una curva avrebbero imposto una riduzione della velocità al di sotto del suddetto limite, invece abbondantemente superato anche nella benevola lettura dei dati operata dal suo consulente che comunque ha indicato una velocità di percorrenza assai prossima al limite massimo consentito per affrontare la curva in aderenza.
Lette le difese dell'appellante non pare fuor d'opera evidenziare che la condotta colposa del danneggiato, per assumere efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso, non deve essere “abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”, talché sono infondate le deduzioni difensive secondo cui la avrebbe dovuto offrire la prova di idonee misure CP_6 precauzionali considerando che il rischio di veicoli che viaggiassero a velocità sostenuta risultava tutt'altro che raro, eccezionale ed imprevedibile.
21 Alla luce delle esposte considerazioni l'appello deve essere rigettato e deve trovare piena conferma l'impugnata sentenza, dovendo ritenersi che la condotta di guida del abbia avuto un'efficienza causale esclusiva, Pt_1 in quanto, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, deve considerarsi causa assorbente del danno.
Al rigetto dei motivi di appello consegue il rigetto delle istanze istruttorie volte, con la disposizione di una CTU medica, ad accertare e quantificare i danni subiti a causa del sinistro oggetto di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate in relazione allo scaglione relativo al valore indeterminabile complessità bassa, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale, stanti le caratteristiche dell'attività prestata, di cui al DM n. 147/2022.
Nulla sulle spese per l'appellato contumace.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 213/2022 pubblicata il 19 settembre 2022, resa dal Tribunale di
Lanusei:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della , che liquida in euro 6.734,00 oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
3) dichiara che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater
DPR 30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 10 dicembre 2025
Il Presidente
AR SA SP
Il Consigliere relatore
AT AR
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