CASS
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2024, n. 18842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18842 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI TA nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26 ottobre 2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Paolo Trofino e Carmine Foreste, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 1'8 settembre 2023, TA RI veniva sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziata dei delitti di concorso esterno in associazione mafiosa (per aver agevolato il clan camorristico Penale Sent. Sez. 5 Num. 18842 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/03/2024 Di RO, finanziandone le attività lecite ed illecite, capo C), associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (la RI, in particolare, quale finanziatrice e interessata alla realizzazione di un opificio in Acerra, capo E) e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (per avere, in concorso con gli altri coindagati, acquistato, trasportato ed introdotto nel territorio nazionale 30.740 kg di TLE di contrabbando). 2. La misura veniva integralmente confermata dal Tribunale distrettuale di Napoli che, con l'ordinanza impugnata, rigettava l'istanza di riesame presentata dalla indagata. 3. Ricorre per cassazione la RI formulando tre motivi d'impugnazione. 3.1. Il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della consistenza degli indizi posti a fondamento dell'ordinanza, con riferimento alla partecipazione del RI all'associazione di cui al capo E). La difesa evidenzia, sotto tale profilo, in primo luogo, la difficile comprensibilità lessicale delle frasi utilizzate dal Tribunale nella rappresentazione del contenuto di una delle conversazioni intercettate (avendo omesso la chiara indicazione di un interlocutore); in secondo luogo, l'illogicità della prospettazione offerta dal Tribunale in quanto: a) dalle conversazioni richiamate emergerebbe l'esistenza non di un credito, ma di un debito della RI;
b) la causa di tale indebitamento non viene mai imputata alla realizzazione della fabbrica abusiva;
c) lo stesso interlocutore esclude esplicitamente il coinvolgimento della RI nei fatti oggetto d'imputazione. La motivazione, quindi, sarebbe del tutto illogica poiché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni viziate da un evidente errore nell'applicazione delle regole di inferenza logica e radicalmente incompatibile con il contenuto della conversazione intercettata. 3.2. Il secondo attiene alla contestazione di cui al capo C) ed è formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.) e del connesso vizio di motivazione. La difesa premette che il Tribunale fonderebbe la sussistenza della gravità indiziarla, a carico della RI, sulla partecipazione economica alla realizzazione della fabbrica abusiva di cui al capo E); partecipazione dedotta dalla conversazione tra il SE e il De SA (di cui al motivo precedente), dalle plurime conversazioni che coinvolgerebbero i coniugi OM (IN OM e TA RI) relative ad un generico interessamento alle sorti dell'affare TLE e dall'utilizzo del locale commerciale di proprietà dell'indagata. Ebbene, a prescindere dalla conversazione tra il SE e il De SA (oggetto del primo motivo di censura), il generico interessamento della RI alle sorti 2 dell'affare troverebbe la sua logica spiegazione nella naturale sua preoccupazione per la destino dei fratelli, anch'essi coinvolti nell'affare; il riferimento all'utilizzo del locale, in ultimo, sarebbe del tutto illogico, a fronte delle pressanti richieste di pagamento dei canoni, circostanza intrinsecamente incompatibile con la prospettazione accusatoria. Residuerebbe, quindi, una sola contiguità compiacente, del tutto irrilevante, a fronte della mancanza di qualsivoglia attività, anche di minima importanza, favorevole ai membri dell'associazione. 3.3. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza delle esigenze cauteli3ri. La difesa premette che, avendo la RI assunto, in ipotesi accusatoria, il ruolo di finanziatrice delle attività di interesse del clan (attraverso l'utilizzo delle risorse economiche ereditate dal defunto marito AE MA), lo scopo della misura cautelare consisterebbe nell'impedire un'ulteriore partecipazione della RI, sempre in qualità di finanziatrice, alle vicende economiche riconducibile al clan Di RO. Ebbene, tale assunto confliggerebbe con quanto evidenziato nella medesima ordinanza applicativa, nella parte in cui si dà atto dell'emissione di un precedente provvedimento di natura ablatoria, adottato dall'autorità giudiziaria nei confronti della RI nell'ambito di un diverso procedimento penale. Provvedimento che, azzerandone il potere economico e finanziario, renderebbe l'indagata priva di qualsiasi forza economica e, quindi, incapace di offrire quel contributo economico fondante l'asserita condotta di concorso. D'altronde, la condotta contestata al capo E) risulterebbe oggettivamente interrotta il 7 dicembre 2018, al momento del sequestro della fabbrica di Acerra. Circostanza che, sempre secondo la prospettazione difensiva, inciderebbe anche sotto il profilo della sussistenza delle esigenze in relazione al capo C), anch'essa ontologicamente riconducibile al finanziamento della fabbrica (e quindi, anch'essa, interrotta con il relativo sequestro). In sintesi, quindi, la condotta dell'indagata non potrebbe che essere circoscritta nell'ormai remoto arco temporale intercorso tra il 2016 e il 2018. E ciò renderebbe le ipotizzate esigenze cautelari né attuali, né concrete;
e tanto troverebbe indiretto ed esterno riscontro anche nella sopravvenuta cessazione, per la RI (ormai detenuta comune), del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. E tutto ciò, infine, alla luce della logica impossibilità di ritenere il concorso esterno (contestato all'indagata) assimilabile, sotto il profilo dell'adeguatezza della misura dustodiale, alla diversa condotta di intraneità all'associazione stessa. Impossibilità che avrebbe imposto una specifica analisi individualizzante, in concreto radicalmente omessa. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati è sufficiente per l'adozione della misura (Sez, 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976„ con riferimento specifico al vizio di motivazione). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestate e indica con precisione tutti gli elementi fattuali alla luce dei quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. Per come si è detto, alla ricorrente sono stati contestati, nel capo d'incolpazione provvisoria, i reati (in relazione ai quali, è stata applicata la misura cautelare in atto) di concorso esterno nel clan camorristico Di RO, associazione 4 per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri l'acquisto, il trasporto e l'introduzione nel territorio nazionale 30.740 kg di TLE di contrabbando. Reati in relazione ai quali avrebbe partecipato a titolo di finanziatrice delle attività lecite e illecite del clan, in ragione della significativa disponibilità economica (composta soprattutto da denaro liquido) ereditata della ricorrente all'esito della morte del primo marito, AE MA, capo dell'omonimo clan, ucciso nel 2012. Il ruolo della RI e la sua ingente disponibilità economica viene esplicitamente riferito da una pluralità di collaboratori: AN LI (intraneo al Clan MA e fidanzato con AR RI, sorella della ricorrente), Luigi CA (fratello di EN CA, vicino al clan Dei RO e cognato di IN RI), RA EN e, in particolare, AL NO (affiliato di spicco dei Di RO) e ha trovato riscontro anche in altri procedimenti penali, connessi con quello odierno e relativi alle indagini svolte in relazione ai clan MA e Di RO, dove la stessa RI è stata destinataria di misure patrimoniali, disposte dal Gip e confermate dal Tribunale distrettuale. In questo contesto, si inseriscono le emergenze investigative valutate nel provvedimento oggetto del ricorso. Per come si è detto, la posizione della FUspoli è strettamente legata al suo potere economico;
potere che le ha consentito di agevolare le iniziative dei clan che le interessano, finanziandone le singole iniziative, e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, quelle legate al clan Di RO e relative al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poste in essere attraverso una fitta trama di rapporti, allacciati da IN di RO, immediatamente dopo la sua scarcerazione, con soggetti in grado di far arrivare dai Balcani via terra il TLE, e di procurarsi le attrezzature necessarie per mettere in piedi una fabbrica di sigarette di contrabbando con manodopera bulgara. Nella riorganizzazione di questa attività, emerge la figura di EL RI, che il Di RO impiega quale suo luogotenente nel settore del contrabbando di tabacchi, per intessere i rapporti con i soggetti bulgari e giungere alla realizzazione di un impianto che avrebbe consentito di produrre sigarette in Italia, utilizzando comunque tabacco (trinciato ed essiccato) importato di contrabbando dall'estero. L'esistenza e la progressiva realizzazione del progetto, per come evidenzia il Tribunale, emergono da numerose conversazioni intercettate, nelle quali si commentano gli incontri portati a termine (in Bulgaria e in Campania) con alcuni contrabbandieri di nazionalità bulgara e si seguono gli arrivi sia dei primi carichi di tabacco, sia dei materiali occorrenti per l'allestimento della fabbrica. In questo contesto, la partecipazione della RI alla realizzazione della fabbrica, attraverso il relativo finanziamento, emerge: 5 a) dai commenti degli associati che hanno perso le somme di denaro investite nella fabbrica clandestina sequestrata e, in particolare, dalla conversazione, oggetto del primo motivo di ricorso, tra EL SE e NT De SA (l'esistenza dell'interlocutore, riconosciuta dalla stessa difesa con l'incipit del secondo motivo di ricorso, è evidente nella valutazione della formulazione del discorso, nonostante le oggettive omissioni lessicali). Conversazione dalla quale, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, emerge che l'intera operazione era stata finanziata da IN Di RO e da EL RI, con l'investimento di somme di denaro (35.000 euro) concesse in prestito da EL SE e da TA RI, che quest'ultima aveva investito nel progetto per il tramite del fratello EL;
b) dall'analisi (realizzata nell'ambito del proc. pen. nr . 18570/19 RGNR DDA) delle conversazioni chat WhatsApp in arrivo ed in partenza sull'utenza numero 3881928342 in uso a IN OM, estrapolate dall'apparato cellulare sequestrato al medesimo, dalle quali emergeva chiaramente che il OM era interessato a reperire un capannone di circa 1000 mq. nella periferia di Roma e aveva investito una somma di denaro nella realizzazione della fabbrica di sigarette e, in particolare, quella in cui comunicava alla moglie, TA RI, del sequestro del capannone e quella in cui il OM dava atto del suo coinvolgimento e, quindi, indirettamente, alla luce della costante condivisione con la moglie (unica, peraltro, ad avere la disponibilità economica), della stessa. Ebbene, la partecipazione alla realizzazione della fabbrica è, in sé, un contributo determinante nel settore dell'attività di contrabbando e, quindi, rappresenta, conseguentemente, un grave quadro indiziario non solo in relazione ai delitti di cui a capi E) ed E6), ma anche in relazione al delitto di cui al capo C). Delineati in questi termini, gli elementi investigativi emersi, si comprende come la ricorrente non solo non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo 6 elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 2. Le censure sollevate in relazione al profilo strettamente cautelare sono, invece, infondate. L'assunto dal quale parte la difesa è corretto: se, infatti, per la fattispecie di cui all'art 416-bis cod. pen. vige la presunzione di pericolosità sociale sancita dall'ad 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione che è relativa quanto alla sussistenza del periculum libertatis e assoluta quanto all'adeguatezza della misura custodiale in carcere), per i reati aggravati dall'ad 416-bis.1 e per il concorso esterno, la presunzione è relativa anche sotto il profilo dell'adeguatezza, nel senso che deve ritenersi salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il concorrente esterno è, infatti, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio (diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato), per cui, nei confronti dell'indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, infatti, può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, in ordine alla ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro già in tesi insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). E nel giudizio di resistenza rientra, all'evidenza, anche il fattore temporale, ove sia decorso un rilevante lasso di tempo tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare in carcere e gli elementi oggetto di deduzione difensiva (o comunque contenuti in atti) siano in modo conducente e idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e quindi la sua pericolosità altrimenti presunta dalla norma (Sez 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv 264984; Sez 4, n. 20987 del 27/01/2016, C. Rv 266962). 7 Tanto premesso, in concreto, le esigenze cautelar' sono state individuate nella oggettiva versatilità criminale della ricorrente (che "opera in più campi illeciti evidenziando una capacità manageriale che le ha consentito di investire i proventi illeciti in molteplici settori, utilizzando relazioni ramificate con diversificati contesti illeciti che operano in territori contigui") e, quindi, nelle particolari modalità della condotta (circostanza evidenziata nell'ordinanza genetica), volta a consolidare il primato delle organizzazioni criminali egemoni sul territorio, oggetto di violenti scontri, dove l'utilizzo di armi di elevata potenzialità e la militare organizzazione degli associati hanno creato una situazione di estremo pericolo sociale. A fronte di tali elementi, le circostanze evidenziate dalla difesa non sono in grado di incidere sulla presunzione di sussistenza delle predette esigenze (né, tanto meno, sulla conseguente adeguatezza della misura custodiale), alla luce della relativa vicinanza delle condotte poste in essere;
dell'irrilevanza della misura patrimoniale, in assenza di elementi dai quali dedurre il venir meno dell'accertata capacità economica della RI;
tanto più alla luce della considerazione che tale capacità si fonda soprattutto sulla disponibilità di denaro contante;
della parallela irrilevanza del mutato regime detentivo, circostanza, in sé, priva di forza inferenzia le. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. 4. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto la RI perché provveda a quanto stabilito nel comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. osì deciso il 15 marzo 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Paolo Trofino e Carmine Foreste, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 1'8 settembre 2023, TA RI veniva sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziata dei delitti di concorso esterno in associazione mafiosa (per aver agevolato il clan camorristico Penale Sent. Sez. 5 Num. 18842 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 15/03/2024 Di RO, finanziandone le attività lecite ed illecite, capo C), associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (la RI, in particolare, quale finanziatrice e interessata alla realizzazione di un opificio in Acerra, capo E) e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (per avere, in concorso con gli altri coindagati, acquistato, trasportato ed introdotto nel territorio nazionale 30.740 kg di TLE di contrabbando). 2. La misura veniva integralmente confermata dal Tribunale distrettuale di Napoli che, con l'ordinanza impugnata, rigettava l'istanza di riesame presentata dalla indagata. 3. Ricorre per cassazione la RI formulando tre motivi d'impugnazione. 3.1. Il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della consistenza degli indizi posti a fondamento dell'ordinanza, con riferimento alla partecipazione del RI all'associazione di cui al capo E). La difesa evidenzia, sotto tale profilo, in primo luogo, la difficile comprensibilità lessicale delle frasi utilizzate dal Tribunale nella rappresentazione del contenuto di una delle conversazioni intercettate (avendo omesso la chiara indicazione di un interlocutore); in secondo luogo, l'illogicità della prospettazione offerta dal Tribunale in quanto: a) dalle conversazioni richiamate emergerebbe l'esistenza non di un credito, ma di un debito della RI;
b) la causa di tale indebitamento non viene mai imputata alla realizzazione della fabbrica abusiva;
c) lo stesso interlocutore esclude esplicitamente il coinvolgimento della RI nei fatti oggetto d'imputazione. La motivazione, quindi, sarebbe del tutto illogica poiché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni viziate da un evidente errore nell'applicazione delle regole di inferenza logica e radicalmente incompatibile con il contenuto della conversazione intercettata. 3.2. Il secondo attiene alla contestazione di cui al capo C) ed è formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.) e del connesso vizio di motivazione. La difesa premette che il Tribunale fonderebbe la sussistenza della gravità indiziarla, a carico della RI, sulla partecipazione economica alla realizzazione della fabbrica abusiva di cui al capo E); partecipazione dedotta dalla conversazione tra il SE e il De SA (di cui al motivo precedente), dalle plurime conversazioni che coinvolgerebbero i coniugi OM (IN OM e TA RI) relative ad un generico interessamento alle sorti dell'affare TLE e dall'utilizzo del locale commerciale di proprietà dell'indagata. Ebbene, a prescindere dalla conversazione tra il SE e il De SA (oggetto del primo motivo di censura), il generico interessamento della RI alle sorti 2 dell'affare troverebbe la sua logica spiegazione nella naturale sua preoccupazione per la destino dei fratelli, anch'essi coinvolti nell'affare; il riferimento all'utilizzo del locale, in ultimo, sarebbe del tutto illogico, a fronte delle pressanti richieste di pagamento dei canoni, circostanza intrinsecamente incompatibile con la prospettazione accusatoria. Residuerebbe, quindi, una sola contiguità compiacente, del tutto irrilevante, a fronte della mancanza di qualsivoglia attività, anche di minima importanza, favorevole ai membri dell'associazione. 3.3. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza delle esigenze cauteli3ri. La difesa premette che, avendo la RI assunto, in ipotesi accusatoria, il ruolo di finanziatrice delle attività di interesse del clan (attraverso l'utilizzo delle risorse economiche ereditate dal defunto marito AE MA), lo scopo della misura cautelare consisterebbe nell'impedire un'ulteriore partecipazione della RI, sempre in qualità di finanziatrice, alle vicende economiche riconducibile al clan Di RO. Ebbene, tale assunto confliggerebbe con quanto evidenziato nella medesima ordinanza applicativa, nella parte in cui si dà atto dell'emissione di un precedente provvedimento di natura ablatoria, adottato dall'autorità giudiziaria nei confronti della RI nell'ambito di un diverso procedimento penale. Provvedimento che, azzerandone il potere economico e finanziario, renderebbe l'indagata priva di qualsiasi forza economica e, quindi, incapace di offrire quel contributo economico fondante l'asserita condotta di concorso. D'altronde, la condotta contestata al capo E) risulterebbe oggettivamente interrotta il 7 dicembre 2018, al momento del sequestro della fabbrica di Acerra. Circostanza che, sempre secondo la prospettazione difensiva, inciderebbe anche sotto il profilo della sussistenza delle esigenze in relazione al capo C), anch'essa ontologicamente riconducibile al finanziamento della fabbrica (e quindi, anch'essa, interrotta con il relativo sequestro). In sintesi, quindi, la condotta dell'indagata non potrebbe che essere circoscritta nell'ormai remoto arco temporale intercorso tra il 2016 e il 2018. E ciò renderebbe le ipotizzate esigenze cautelari né attuali, né concrete;
e tanto troverebbe indiretto ed esterno riscontro anche nella sopravvenuta cessazione, per la RI (ormai detenuta comune), del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. E tutto ciò, infine, alla luce della logica impossibilità di ritenere il concorso esterno (contestato all'indagata) assimilabile, sotto il profilo dell'adeguatezza della misura dustodiale, alla diversa condotta di intraneità all'associazione stessa. Impossibilità che avrebbe imposto una specifica analisi individualizzante, in concreto radicalmente omessa. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati è sufficiente per l'adozione della misura (Sez, 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976„ con riferimento specifico al vizio di motivazione). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestate e indica con precisione tutti gli elementi fattuali alla luce dei quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. Per come si è detto, alla ricorrente sono stati contestati, nel capo d'incolpazione provvisoria, i reati (in relazione ai quali, è stata applicata la misura cautelare in atto) di concorso esterno nel clan camorristico Di RO, associazione 4 per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri l'acquisto, il trasporto e l'introduzione nel territorio nazionale 30.740 kg di TLE di contrabbando. Reati in relazione ai quali avrebbe partecipato a titolo di finanziatrice delle attività lecite e illecite del clan, in ragione della significativa disponibilità economica (composta soprattutto da denaro liquido) ereditata della ricorrente all'esito della morte del primo marito, AE MA, capo dell'omonimo clan, ucciso nel 2012. Il ruolo della RI e la sua ingente disponibilità economica viene esplicitamente riferito da una pluralità di collaboratori: AN LI (intraneo al Clan MA e fidanzato con AR RI, sorella della ricorrente), Luigi CA (fratello di EN CA, vicino al clan Dei RO e cognato di IN RI), RA EN e, in particolare, AL NO (affiliato di spicco dei Di RO) e ha trovato riscontro anche in altri procedimenti penali, connessi con quello odierno e relativi alle indagini svolte in relazione ai clan MA e Di RO, dove la stessa RI è stata destinataria di misure patrimoniali, disposte dal Gip e confermate dal Tribunale distrettuale. In questo contesto, si inseriscono le emergenze investigative valutate nel provvedimento oggetto del ricorso. Per come si è detto, la posizione della FUspoli è strettamente legata al suo potere economico;
potere che le ha consentito di agevolare le iniziative dei clan che le interessano, finanziandone le singole iniziative, e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, quelle legate al clan Di RO e relative al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poste in essere attraverso una fitta trama di rapporti, allacciati da IN di RO, immediatamente dopo la sua scarcerazione, con soggetti in grado di far arrivare dai Balcani via terra il TLE, e di procurarsi le attrezzature necessarie per mettere in piedi una fabbrica di sigarette di contrabbando con manodopera bulgara. Nella riorganizzazione di questa attività, emerge la figura di EL RI, che il Di RO impiega quale suo luogotenente nel settore del contrabbando di tabacchi, per intessere i rapporti con i soggetti bulgari e giungere alla realizzazione di un impianto che avrebbe consentito di produrre sigarette in Italia, utilizzando comunque tabacco (trinciato ed essiccato) importato di contrabbando dall'estero. L'esistenza e la progressiva realizzazione del progetto, per come evidenzia il Tribunale, emergono da numerose conversazioni intercettate, nelle quali si commentano gli incontri portati a termine (in Bulgaria e in Campania) con alcuni contrabbandieri di nazionalità bulgara e si seguono gli arrivi sia dei primi carichi di tabacco, sia dei materiali occorrenti per l'allestimento della fabbrica. In questo contesto, la partecipazione della RI alla realizzazione della fabbrica, attraverso il relativo finanziamento, emerge: 5 a) dai commenti degli associati che hanno perso le somme di denaro investite nella fabbrica clandestina sequestrata e, in particolare, dalla conversazione, oggetto del primo motivo di ricorso, tra EL SE e NT De SA (l'esistenza dell'interlocutore, riconosciuta dalla stessa difesa con l'incipit del secondo motivo di ricorso, è evidente nella valutazione della formulazione del discorso, nonostante le oggettive omissioni lessicali). Conversazione dalla quale, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, emerge che l'intera operazione era stata finanziata da IN Di RO e da EL RI, con l'investimento di somme di denaro (35.000 euro) concesse in prestito da EL SE e da TA RI, che quest'ultima aveva investito nel progetto per il tramite del fratello EL;
b) dall'analisi (realizzata nell'ambito del proc. pen. nr . 18570/19 RGNR DDA) delle conversazioni chat WhatsApp in arrivo ed in partenza sull'utenza numero 3881928342 in uso a IN OM, estrapolate dall'apparato cellulare sequestrato al medesimo, dalle quali emergeva chiaramente che il OM era interessato a reperire un capannone di circa 1000 mq. nella periferia di Roma e aveva investito una somma di denaro nella realizzazione della fabbrica di sigarette e, in particolare, quella in cui comunicava alla moglie, TA RI, del sequestro del capannone e quella in cui il OM dava atto del suo coinvolgimento e, quindi, indirettamente, alla luce della costante condivisione con la moglie (unica, peraltro, ad avere la disponibilità economica), della stessa. Ebbene, la partecipazione alla realizzazione della fabbrica è, in sé, un contributo determinante nel settore dell'attività di contrabbando e, quindi, rappresenta, conseguentemente, un grave quadro indiziario non solo in relazione ai delitti di cui a capi E) ed E6), ma anche in relazione al delitto di cui al capo C). Delineati in questi termini, gli elementi investigativi emersi, si comprende come la ricorrente non solo non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo 6 elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 2. Le censure sollevate in relazione al profilo strettamente cautelare sono, invece, infondate. L'assunto dal quale parte la difesa è corretto: se, infatti, per la fattispecie di cui all'art 416-bis cod. pen. vige la presunzione di pericolosità sociale sancita dall'ad 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione che è relativa quanto alla sussistenza del periculum libertatis e assoluta quanto all'adeguatezza della misura custodiale in carcere), per i reati aggravati dall'ad 416-bis.1 e per il concorso esterno, la presunzione è relativa anche sotto il profilo dell'adeguatezza, nel senso che deve ritenersi salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il concorrente esterno è, infatti, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio (diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato), per cui, nei confronti dell'indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, infatti, può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, in ordine alla ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro già in tesi insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). E nel giudizio di resistenza rientra, all'evidenza, anche il fattore temporale, ove sia decorso un rilevante lasso di tempo tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare in carcere e gli elementi oggetto di deduzione difensiva (o comunque contenuti in atti) siano in modo conducente e idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e quindi la sua pericolosità altrimenti presunta dalla norma (Sez 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv 264984; Sez 4, n. 20987 del 27/01/2016, C. Rv 266962). 7 Tanto premesso, in concreto, le esigenze cautelar' sono state individuate nella oggettiva versatilità criminale della ricorrente (che "opera in più campi illeciti evidenziando una capacità manageriale che le ha consentito di investire i proventi illeciti in molteplici settori, utilizzando relazioni ramificate con diversificati contesti illeciti che operano in territori contigui") e, quindi, nelle particolari modalità della condotta (circostanza evidenziata nell'ordinanza genetica), volta a consolidare il primato delle organizzazioni criminali egemoni sul territorio, oggetto di violenti scontri, dove l'utilizzo di armi di elevata potenzialità e la militare organizzazione degli associati hanno creato una situazione di estremo pericolo sociale. A fronte di tali elementi, le circostanze evidenziate dalla difesa non sono in grado di incidere sulla presunzione di sussistenza delle predette esigenze (né, tanto meno, sulla conseguente adeguatezza della misura custodiale), alla luce della relativa vicinanza delle condotte poste in essere;
dell'irrilevanza della misura patrimoniale, in assenza di elementi dai quali dedurre il venir meno dell'accertata capacità economica della RI;
tanto più alla luce della considerazione che tale capacità si fonda soprattutto sulla disponibilità di denaro contante;
della parallela irrilevanza del mutato regime detentivo, circostanza, in sé, priva di forza inferenzia le. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. 4. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto la RI perché provveda a quanto stabilito nel comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. osì deciso il 15 marzo 2024