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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1384 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
NQ DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI CA Parte_1
nato a [...] [...], C. F. Pt_2 Parte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIOVANNA FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dapprima dall'Avv. MARIANNA AMATO e successivamente dall'Avv. ANTONINO NOTO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di NQ DI AMMINISTRATORE Parte_1
DI SOSTEGNO DI Parte_4 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 , il ricorrente n.q. di ADS di adiva il Parte_4
Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016.
Fissata udienza di comparizione, si costituivano sia l' che eccepiva Parte_5
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione ed anche l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Regione
Sicilia, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo è stata discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che è affetto Parte_4 da “Vasculopatia cerebrale. Poliartrosi. Conclusioni A mio parere il signor affetto Parte_4 da “vasculopatia cerebrale. Poliartrosi”. Il punteggio considerando la scala EDSS è di 8. Non ha diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da NQ DI AMMINISTRATORE DI Parte_1
SOSTEGNO DI CA ST;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 08/11/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
NQ DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI CA Parte_1
nato a [...] [...], C. F. Pt_2 Parte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIOVANNA FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dapprima dall'Avv. MARIANNA AMATO e successivamente dall'Avv. ANTONINO NOTO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di NQ DI AMMINISTRATORE Parte_1
DI SOSTEGNO DI Parte_4 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 , il ricorrente n.q. di ADS di adiva il Parte_4
Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016.
Fissata udienza di comparizione, si costituivano sia l' che eccepiva Parte_5
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione ed anche l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Regione
Sicilia, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo è stata discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che è affetto Parte_4 da “Vasculopatia cerebrale. Poliartrosi. Conclusioni A mio parere il signor affetto Parte_4 da “vasculopatia cerebrale. Poliartrosi”. Il punteggio considerando la scala EDSS è di 8. Non ha diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da NQ DI AMMINISTRATORE DI Parte_1
SOSTEGNO DI CA ST;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 08/11/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini