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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 810/2024 avverso la sentenza n. 1814/2024 emessa dal
Tribunale di Genova in data 12.06.2024
Tra in persona del suo rappresentante legale Parte_1 pro rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paneri ed elettivamente domiciliata presso Pt_2 il suo studio in Genova, Galleria Mazzini 3/10 - APPELLANTE
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Leoni ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio, in Genova Via Galata 28/2 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n 1814/2024 del Tribunale di Genova, previe le pronunce di rito ed istruttorie del caso, accogliere le domande e, per l'effetto - annullare e riformare, nelle parti indicate in epigrafe, l'appellata sentenza - respingere la domanda di avanzata in primo grado siccome infondata in fatto e in CP_1 diritto e comunque non provata, anche in punto legittimazione passiva, ed assolvere la conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti proposta. - in via subordinata, si chiede alla Corte d'Appello Ill.ma di riqualificare la debenza di quale impresa designata, e ridurre il risarcimento in Parte_1 ipotesi spettante a in ragione e in misura del riconosciuto concorso colposo nel fatto. CP_1
- condannare l'appellato a restituire le maggiori somme percepite da in CP_1 Parte_1 virtù dell'esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Genova 1814/2024, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU tecnico ricostruttiva. Con vittoria di spese, diritti onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA e rimborso delle spese generali come per legge.”
PER L'APPELLATO “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per tutte le ragioni per cui in premesse, contrariis reiectis, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata N. 1814/2024 Tribunale di Genova pubblicata in data 12.06.24 con vittoria delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
conveniva in giudizio , quale impresa assicuratrice CP_1 Parte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le vittima della strada, allegando: - che il 17.6.2018, mentre percorreva alla guida del proprio scooter l'autostrada a Genova in prossimità del punto in cui si immettono i veicoli provenienti dal casello di Cornigliano, nel percorrere una curva destrorsa era stato costretto ad allargarsi repentinamente verso sinistra per evitare una vettura - Fiat 500 rimasta non meglio identificata - che si era immessa nel flusso veicolare in modo improvviso e senza concedere la dovuta precedenza;
per tale motivo l'attore era andato a impattare con autovettura che, alla propria sinistra, procedeva nel suo stesso senso di marcia, per poi cadere rovinosamente in terra riportando gravi lesioni personali. Su detti presupposti, e richiamata la normativa che governava
l'azione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, l'attore domandava pertanto la condanna della società convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti. si costituiva in Parte_1 giudizio svolgendo formale contestazione delle allegazioni di parte attrice, ed evidenziando l'onere probatorio incombente su controparte.” (cfr sentenza)
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., venivano ammesse le prove orali e CTU medica sulla persona dell'attore, nonché CTU dinamico ricostruttiva della dinamica del sinistro.
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 1883/2023 pubbl. il 27/07/2023, con la quale il
Tribunale di Genova così pronunciava ¨- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 274.445,60, oltre interessi legali dalla presente decisione al
[...] saldo;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate in corso di Parte_1 causa;
- condanna a rifondere a le spese di causa;
spese che - in Parte_1 CP_1 applicazione dello scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/2022) e applicati valori prossimi ai minimi, in considerazione del concreto valore della controversia - si liquidano in € 11.229,00 per compensi ed € 1.559,80 per esborsi e spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.” (Cfr sentenza)
Il Tribunale riteneva provato in causa il fatto storico generatore del danno e quindi che il sinistro era stato cagionato dal veicolo non identificato, affermando le seguenti specificazioni in due note, la 1 a pag. 4,: “1 La presenza, e l'incidenza causale assorbente della condotta della Fiat 500, 2 risultano dalla visione dei filmati in atti, dalla correlata interpretazione tecnica fornita dalla ctu cinematica realizzata in corso di causa dalla d.ssa ing. (si intendano richiamate Persona_1 le conclusioni di cui a pag.60 della relazione peritale), e dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
(“lui [l'attore] ha schivato, sorpassato qualcosa, noi eravamo sulla corsia di sorpasso … ce
[...] lo siamo trovati in pieno sulla portiera lato passeggero”) e (“ho visto la Fiat 500 Testimone_2 bianca sia nei filmati video di ingresso che in quelli del momento dell'urto … la 500 non si è fermata inosservante dell'obbligo di concedere la precedenza, proseguiva lungo la propria traiettoria, invadeva la corsia di marcia percorsa dallo scooter e costringeva il sig. a correggere CP_1 la propria direzione di marcia spostandosi verso la propria sinistra … secondo me uscendo da una galleria ed essendo anche l'entrata di aeroporto che è molto piccola, da motociclista tanta possibilità di fermarsi non ne aveva perchè sarebbe stato tamponato e anche la visibilità non era ottimale. La velocità non era elevata a mio parere anche perché era uno scooter 250 con due persone sopra e quindi non superava certamente i limiti di velocità”).” E la 2 a pag. 5: “2 Si vedano in particolare le dichiarazioni del teste : “Nell'immediatezza del fatto il conducente della Fiat 500 Testimone_2 si arrestò unitamente a numerosi altri veicoli ma, successivamente, lasciò il luogo del sinistro senza lasciare alcun riferimento e rendendosi, di fatto, irreperibile … Dalle telecamere dell'autostrada non si vede la targa neanche col fermo immagine, inoltre probabilmente non ha usato il telepass ma il biglietto e quindi non c'è neppure il video dell'ingresso in autostrada.” (cfr sentenza)
Il Tribunale quantificava il danno fisico in euro 274.445,60, sulla base della CTU medico legale (40% IP anni 60, 68 ITP al 100% e 120 ITP al 50%), svolta in contraddittorio fra le parti, con riferimento alla tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto di un aumento del 20% per la personalizzazione dedotta “- in considerazione delle consistenti difficoltà dinamico-relazionali riscontrate in sede di ctu” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 30.07.2024 proponeva appello sostenendo un unico Controparte_2 motivo: - erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, l'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro del veicolo rimasto sconosciuto, piuttosto che una colpa esclusiva e/o un concorso di colpa dell'appellato. Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori, con accertamento della responsabilità esclusiva o, in subordine, concorsuale dell'appellato con rigetto della domanda di risarcimento e/o riduzione concorsuale. Con vittoria delle spese dei due gradi.
Si costituiva con comparsa 10.12.2024 con la quale eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del grado.
3 La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 20.05.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
L'unico motivo di appello proposto da è fondato sulle seguenti circostanze: - Parte_3 errata valutazione dei filmati del sinistro stradale, estratti dalle telecamere della società autostradale;
- errata valutazione della dichiarazione testimoniale del teste;
- omessa valutazione Testimone_3 del passo della CTU, laddove si evidenzia che fra lo scooter in transito e la Fiat 500 in fase di immissione vi fosse uno spazio sufficiente a superare l'auto stessa senza alcuna difficoltà, per cui avrebbe dovuto emergere che lo scooter dell'appellato aveva perso il controllo mentre era in fase di sorpasso dello scooter che lo precedeva.
La Corte ritiene che l'attento esame degli elementi istruttori e, in particolare, di quelli contestati dall'appellante, confermano senza ombra di dubbio la ricostruzione della dinamica del sinistro della sentenza gravata.
Dalla visione del filmato emerge che il primo scooter oltrepassa la corsia di immissione sulla quale procedeva, a velocità costante, la Fiat 500 quando questa era arrivata quasi alla fine dell'area di immissione e si trovava con le ruote di sinistra poco oltre la linea di demarcazione della corsia di marcia di destra dell'autostrada:
Sempre dallo stesso fermo immagine, si vede chiaramente che lo scooter dell'appellato, con a bordo il passeggero, procede sulla corsia di marcia di destra dell'autostrada in avvicinamento alla Fiat 500
e con alla propria sinistra, a distanza ravvicinata, la Opel bianca sulla quale si trovava come
4 passeggero il teste . La Fiat 500, invece di arrestarsi per consentire l'agevole passaggio dello Tes_3 scooter, procede senza soluzione di continuità nella propria velocità di marcia, invadendo la corsia di marcia dello scooter.
Dal filmato si vede chiaramente che, mentre lo scooter procede sulla corsia di destra dell'autostrada, effettua uno spostamento progressivo verso la parte sinistra della corsia e, proprio al momento in cui affianca la Fiat 500, in ingresso alla galleria, ha uno spostamento più accentuato verso sinistra, come evidenziato anche nei seguenti fermo immagine:
In questo fermo immagine si nota che la Fiat 500, le cui ruote di sinistra si allontanano dalla prossimità alla linea di demarcazione sulla destra della corsia autostradale, si sposta in obliquo per entrare in corsia nonostante a fianco vi sia ormai lo scooter dell'appellante.
In quest'ultimo fermo immagine si nota che lo scooter dell'appellato ha uno spostamento più accentuato ed obliquo verso sinistra proprio mentre la Fiat 500, invece, di arrestare la propria immissione o procedere dritta con le ruote di sinistra a ridosso della linea di divisione della corsia 5 autostradale dal fuoristrada, effettua uno spostamento dalla destra verso la sinistra, tanto che si notano le ruote di sinistra non più a stretto contatto con la linea di demarcazione della corsia ma già più distanti dalla linea di che divide la corsia dal fuoristrada.
L'avvenuto spostamento della Fiat 500 da destra a sinistra è desumibile anche nel momento in cui la stessa appare nelle immagini all'interno della galleria, dove si nota che è non più a cavallo della linea di delimitazione della carreggiata, ma si trova all'interno della corsia percorsa dallo scooter e ciò dimostra lo spostamento a sinistra, avvenuto proprio quando veniva affiancata dallo scooter dell'appellante, costringendolo, a sua volta, ad uno spostamento verso la corsia di sorpasso dove transitava la Opel.
Dunque, dall'esame del video si nota che lo scooter proprio nell'istante di affiancamento alla Fiat
500, ha uno spostamento obliquo verso sinistra, che non può che essere stato determinato dal tentativo di evitare la manovra di immissione in corsia della Fiat 500 rimasta sconosciuta.
Anche la testimonianza del teste , letta alla luce della visione del filmato e dei fermi immagine, Tes_3 non consente di ritenere che lo scooter dell'appellante avesse tentato il sorpasso dello scooter che lo precedeva. Infatti dai documenti video si nota che, in contemporanea con lo spostamento a sinistra dello scooter, proprio nel momento dell'affiancamento, la Fiat 500 si sposta verso la corsia di marcia e che, proprio in quel momento, la Opel bianca, che procedeva sulla corsia di sorpasso, era, a sua volta, a fianco dello scooter. Tali circostanze visive escludono che lo scooter dell'appellante fosse in manovra di sorpasso dello scooter che lo precedeva, piuttosto che in fase di manovra di emergenza di spostamento a sinistra, a causa dall'ingresso nella corsia di marcia della Fiat 500.
6 Il teste ha dichiarato: LU (l'attore) si trovava nella corsia di destra, ma lui ha fatto un sorpasso, infatti io ho visto che arrivava sulla fiancata della nostra macchina, ha sorpassato qualcosa, alla polizia dissi che era uno scooter perché mi sembrava uno scooter mentre poi dalle riprese è uscita una 500, lui però ha schivato, sorpassato qualcosa, noi eravamo sulla corsia di sorpasso" (udienza
23.11.21”. E' più probabile che non che, nella sua condizione di passeggero della Opel, il teste abbia potuto accorgersi dello scooter solo al momento dell'urto nella fiancata laterale della Opel, che si trovava sulla corsia di sorpasso, piuttosto che aver notato la manovra di spostamento a sinistra dello scooter dell'appellante avvenuta prima dell'impatto.
E' certo che, poco prima dell'impatto con la Opel, lo scooter si trovava ad effettuare lo spostamento obliquo verso sinistra a causa del tentativo di immissione in corsia di marcia della Fiat 500, desumibile, anche nel fermo immagine, dallo spostamento delle ruote di sinistra a distanza dalla linea di delimitazione della carreggiata e non più a stretto ridosso come erano al momento dell'ingresso dall'area di immissione. Stante la posizione laterale del teste, rispetto alla scooter, egli non ha potuto vedere la causa dell'eventuale manovra di sorpasso e/o spostamento verso la sinistra della corsia, essendo stata attirata la sua attenzione solo a seguito dell'urto laterale. Anche dalla suddetta testimonianza, è più probabile che non che il contatto fra la e lo scooter sia avvenuto a seguito CP_3 dello spostamento del mezzo dell'appellante proprio nel momento in cui la Fiat 500 si spostava verso la corsia di marcia dalla destra della carreggiata, dove si era immessa senza concedere la precedenza allo scooter.
In ogni caso il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP, ha chiaramente e decisamente escluso un improbabile sorpasso da parte dell'appellato allo scooter che lo precedeva: “Alla luce di ciò, non accolgo nessuna delle osservazioni del collega di parte convenuta, tanto meno posso accettare
l'ipotesi di un sorpasso allo scooter che precedeva, giacché come emerge dalla visione del video, il ha iniziato ad allargarsi verso il centro della carreggiata, quando la Fiat era già ben CP_1 frapposta tra lui e l'altro scooter.” (pag. 59 CTU)
Infine, anche il passaggio della CTU, richiamato dall'appellante, laddove questi ritiene che vi fosse lo spazio sufficiente al passaggio, senza conseguenze, fra lo scooter in transito sulla corsia di marcia normale dell'autostrada e la posizione della Fiat 500, in immissione dalla corsia di accelerazione e posizionata con le ruote di destra sulla banchina fuoristrada, non consente di ritenere un concorso di colpa del conducente dello scooter, tanto meno una colpa esclusiva.
Lo stesso CTU, nel suddetto passaggio reso nella sua completezza ed in risposta ad un'osservazione del CTP, chiarisce: “Si è vero che il aveva spazio disponibile per passare, ma è anche vero e CP_1 non va dimenticato, che l'equilibrio di un mezzo a due ruote è la risultanza di più forze che agiscono
7 su di esso, a maggior ragione quando si affronta un tratto di strada curvilineo, alcuni movimenti improvvisi non permettono di mantenere tale equilibrio con facilità, il controllo è sicuramente complesso, - omissis –“ (pag. 59 CTU). Sempre in merito allo spazio disponibile dallo scooter in fase di affiancamento della Fiat 500, che si immetteva senza concedere la precedenza, il CTU così concludeva la sua ricostruzione: “Arrivati all'altezza della rampa di immissione dal casello di
Genova-Aeroporto, poco prima dell'entrata della galleria “Don Guanella”, una Fiat 500 Bianca, rimasta sconosciuta, omettendo di segnalare il cambio di corsia e dare la dovuta precedenza, si inseriva alla destra dello scooter nel flusso di circolazione autostradale, marciando a cavallo della linea destra di demarcazione della carreggiata. Il Sig. per evitare la sopradetta vettura, era CP_1 costretto ad allargarsi e deviare la propria traiettoria verso sinistra, ovvero verso il centro della carreggiata, ma, a causa della conformazione curvilinea del percorso, non riusciva a mantenere il giusto assetto ed andava ad invadere la corsia di sorpasso, dove stava transitando, in sorpasso, la
Opel Mokka, targata EZ135CH, alla guida della quale si trovava il proprietario Sig. ” Parte_4
(pag. 60 CTU)
Il CTU conferma che, come apprezzabile dalle immagini, avendo lo scooter attuato una manovra di spostamento verso sinistra a causa dell'immissione della 500, la perdita di controllo dello scooter è avvenuta solo dopo l'urto con la Opel che si trovava alla sua sinistra. Tale perdita i controllo deve ritenersi in diretto nesso causale con la manovra di spostamento a sinistra dalla corsia di immissione alla corsia di marcia normale, attuata senza concedere la dovuta precedenza dalla Fiat 500, rimasta sconosciuta.
Conseguentemente anche la supposta violazione dell'art. 141 1 comma cds, indicata in via probabilistica dal CTU a carico dell'appellato, risulta del tutto infondata in quanto direttamente causata dalla manovra del conducente della Fiat 500, che, in condizioni di piena visibilità sulla corsia di marcia alla propria sinistra, procedeva sulla corsia di immissione a velocità superiore al limite ed ha intrapreso lo spostamento sulla corsia di marcia autostradale nonostante la presenza dello scooter che procedeva a velocità inferiore al limite, il cui conducente è stato costretto ad una manovra di spostamento verso sinistra per evitare la collisione ed ha perso il controllo dello scooter solo a seguito del contatto con l'auto alla propria sinistra.
La Corte conferma che il sinistro stradale di cui è appello, deve attribuirsi alla responsabilità esclusiva del conducente della Fiat 500 rimasta sconosciuta, che, senza alcun soluzione di continuità e/o rallentamento, ha effettuato l'immissione nella corsia autostradale nonostante la presenza dello scooter dell'appellante. Così come concluso dal CTU, la causa del sinistro “è stata la manovra scellerata, contraria ad ogni regola di circolazione stradale del conducente della Fiat 500 che, ad
8 una velocità superiore al limite dei 40 km/h, tutt'altro che prudenziale, non si arrestava per dare la dovuta precedenza e si immetteva nel traffico autostradale, non curante dei mezzi in circolazione, senza attivare il segnalatore di direzione. È palese che se appena giunto nella corsia di immissione avesse segnalato con indicatore di direzione l'intenzione di immettersi e, dopo aver accertato che in corsia di destra stavano transitando due motocicli, tra cui quello attoreo, avesse rallentato, concedendo la dovuta precedenza, immettendosi solo a corsia libera, il sinistro non sarebbe accaduto.”, così come concluso il CTU (pag 53-54)
La Corte respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione determinato dalle parti, in conformità dell'art. 5
c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 810/2024 avverso la sentenza n. 1814/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 12.06.2024 così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Controparte_4 che liquida in € 11.000,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 6 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 810/2024 avverso la sentenza n. 1814/2024 emessa dal
Tribunale di Genova in data 12.06.2024
Tra in persona del suo rappresentante legale Parte_1 pro rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Paneri ed elettivamente domiciliata presso Pt_2 il suo studio in Genova, Galleria Mazzini 3/10 - APPELLANTE
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Leoni ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio, in Genova Via Galata 28/2 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n 1814/2024 del Tribunale di Genova, previe le pronunce di rito ed istruttorie del caso, accogliere le domande e, per l'effetto - annullare e riformare, nelle parti indicate in epigrafe, l'appellata sentenza - respingere la domanda di avanzata in primo grado siccome infondata in fatto e in CP_1 diritto e comunque non provata, anche in punto legittimazione passiva, ed assolvere la conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti proposta. - in via subordinata, si chiede alla Corte d'Appello Ill.ma di riqualificare la debenza di quale impresa designata, e ridurre il risarcimento in Parte_1 ipotesi spettante a in ragione e in misura del riconosciuto concorso colposo nel fatto. CP_1
- condannare l'appellato a restituire le maggiori somme percepite da in CP_1 Parte_1 virtù dell'esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Genova 1814/2024, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU tecnico ricostruttiva. Con vittoria di spese, diritti onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA e rimborso delle spese generali come per legge.”
PER L'APPELLATO “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per tutte le ragioni per cui in premesse, contrariis reiectis, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata N. 1814/2024 Tribunale di Genova pubblicata in data 12.06.24 con vittoria delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
conveniva in giudizio , quale impresa assicuratrice CP_1 Parte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le vittima della strada, allegando: - che il 17.6.2018, mentre percorreva alla guida del proprio scooter l'autostrada a Genova in prossimità del punto in cui si immettono i veicoli provenienti dal casello di Cornigliano, nel percorrere una curva destrorsa era stato costretto ad allargarsi repentinamente verso sinistra per evitare una vettura - Fiat 500 rimasta non meglio identificata - che si era immessa nel flusso veicolare in modo improvviso e senza concedere la dovuta precedenza;
per tale motivo l'attore era andato a impattare con autovettura che, alla propria sinistra, procedeva nel suo stesso senso di marcia, per poi cadere rovinosamente in terra riportando gravi lesioni personali. Su detti presupposti, e richiamata la normativa che governava
l'azione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, l'attore domandava pertanto la condanna della società convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti. si costituiva in Parte_1 giudizio svolgendo formale contestazione delle allegazioni di parte attrice, ed evidenziando l'onere probatorio incombente su controparte.” (cfr sentenza)
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., venivano ammesse le prove orali e CTU medica sulla persona dell'attore, nonché CTU dinamico ricostruttiva della dinamica del sinistro.
All'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 1883/2023 pubbl. il 27/07/2023, con la quale il
Tribunale di Genova così pronunciava ¨- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 274.445,60, oltre interessi legali dalla presente decisione al
[...] saldo;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate in corso di Parte_1 causa;
- condanna a rifondere a le spese di causa;
spese che - in Parte_1 CP_1 applicazione dello scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/2022) e applicati valori prossimi ai minimi, in considerazione del concreto valore della controversia - si liquidano in € 11.229,00 per compensi ed € 1.559,80 per esborsi e spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.” (Cfr sentenza)
Il Tribunale riteneva provato in causa il fatto storico generatore del danno e quindi che il sinistro era stato cagionato dal veicolo non identificato, affermando le seguenti specificazioni in due note, la 1 a pag. 4,: “1 La presenza, e l'incidenza causale assorbente della condotta della Fiat 500, 2 risultano dalla visione dei filmati in atti, dalla correlata interpretazione tecnica fornita dalla ctu cinematica realizzata in corso di causa dalla d.ssa ing. (si intendano richiamate Persona_1 le conclusioni di cui a pag.60 della relazione peritale), e dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
(“lui [l'attore] ha schivato, sorpassato qualcosa, noi eravamo sulla corsia di sorpasso … ce
[...] lo siamo trovati in pieno sulla portiera lato passeggero”) e (“ho visto la Fiat 500 Testimone_2 bianca sia nei filmati video di ingresso che in quelli del momento dell'urto … la 500 non si è fermata inosservante dell'obbligo di concedere la precedenza, proseguiva lungo la propria traiettoria, invadeva la corsia di marcia percorsa dallo scooter e costringeva il sig. a correggere CP_1 la propria direzione di marcia spostandosi verso la propria sinistra … secondo me uscendo da una galleria ed essendo anche l'entrata di aeroporto che è molto piccola, da motociclista tanta possibilità di fermarsi non ne aveva perchè sarebbe stato tamponato e anche la visibilità non era ottimale. La velocità non era elevata a mio parere anche perché era uno scooter 250 con due persone sopra e quindi non superava certamente i limiti di velocità”).” E la 2 a pag. 5: “2 Si vedano in particolare le dichiarazioni del teste : “Nell'immediatezza del fatto il conducente della Fiat 500 Testimone_2 si arrestò unitamente a numerosi altri veicoli ma, successivamente, lasciò il luogo del sinistro senza lasciare alcun riferimento e rendendosi, di fatto, irreperibile … Dalle telecamere dell'autostrada non si vede la targa neanche col fermo immagine, inoltre probabilmente non ha usato il telepass ma il biglietto e quindi non c'è neppure il video dell'ingresso in autostrada.” (cfr sentenza)
Il Tribunale quantificava il danno fisico in euro 274.445,60, sulla base della CTU medico legale (40% IP anni 60, 68 ITP al 100% e 120 ITP al 50%), svolta in contraddittorio fra le parti, con riferimento alla tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto di un aumento del 20% per la personalizzazione dedotta “- in considerazione delle consistenti difficoltà dinamico-relazionali riscontrate in sede di ctu” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 30.07.2024 proponeva appello sostenendo un unico Controparte_2 motivo: - erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, l'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro del veicolo rimasto sconosciuto, piuttosto che una colpa esclusiva e/o un concorso di colpa dell'appellato. Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori, con accertamento della responsabilità esclusiva o, in subordine, concorsuale dell'appellato con rigetto della domanda di risarcimento e/o riduzione concorsuale. Con vittoria delle spese dei due gradi.
Si costituiva con comparsa 10.12.2024 con la quale eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del grado.
3 La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 20.05.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
L'unico motivo di appello proposto da è fondato sulle seguenti circostanze: - Parte_3 errata valutazione dei filmati del sinistro stradale, estratti dalle telecamere della società autostradale;
- errata valutazione della dichiarazione testimoniale del teste;
- omessa valutazione Testimone_3 del passo della CTU, laddove si evidenzia che fra lo scooter in transito e la Fiat 500 in fase di immissione vi fosse uno spazio sufficiente a superare l'auto stessa senza alcuna difficoltà, per cui avrebbe dovuto emergere che lo scooter dell'appellato aveva perso il controllo mentre era in fase di sorpasso dello scooter che lo precedeva.
La Corte ritiene che l'attento esame degli elementi istruttori e, in particolare, di quelli contestati dall'appellante, confermano senza ombra di dubbio la ricostruzione della dinamica del sinistro della sentenza gravata.
Dalla visione del filmato emerge che il primo scooter oltrepassa la corsia di immissione sulla quale procedeva, a velocità costante, la Fiat 500 quando questa era arrivata quasi alla fine dell'area di immissione e si trovava con le ruote di sinistra poco oltre la linea di demarcazione della corsia di marcia di destra dell'autostrada:
Sempre dallo stesso fermo immagine, si vede chiaramente che lo scooter dell'appellato, con a bordo il passeggero, procede sulla corsia di marcia di destra dell'autostrada in avvicinamento alla Fiat 500
e con alla propria sinistra, a distanza ravvicinata, la Opel bianca sulla quale si trovava come
4 passeggero il teste . La Fiat 500, invece di arrestarsi per consentire l'agevole passaggio dello Tes_3 scooter, procede senza soluzione di continuità nella propria velocità di marcia, invadendo la corsia di marcia dello scooter.
Dal filmato si vede chiaramente che, mentre lo scooter procede sulla corsia di destra dell'autostrada, effettua uno spostamento progressivo verso la parte sinistra della corsia e, proprio al momento in cui affianca la Fiat 500, in ingresso alla galleria, ha uno spostamento più accentuato verso sinistra, come evidenziato anche nei seguenti fermo immagine:
In questo fermo immagine si nota che la Fiat 500, le cui ruote di sinistra si allontanano dalla prossimità alla linea di demarcazione sulla destra della corsia autostradale, si sposta in obliquo per entrare in corsia nonostante a fianco vi sia ormai lo scooter dell'appellante.
In quest'ultimo fermo immagine si nota che lo scooter dell'appellato ha uno spostamento più accentuato ed obliquo verso sinistra proprio mentre la Fiat 500, invece, di arrestare la propria immissione o procedere dritta con le ruote di sinistra a ridosso della linea di divisione della corsia 5 autostradale dal fuoristrada, effettua uno spostamento dalla destra verso la sinistra, tanto che si notano le ruote di sinistra non più a stretto contatto con la linea di demarcazione della corsia ma già più distanti dalla linea di che divide la corsia dal fuoristrada.
L'avvenuto spostamento della Fiat 500 da destra a sinistra è desumibile anche nel momento in cui la stessa appare nelle immagini all'interno della galleria, dove si nota che è non più a cavallo della linea di delimitazione della carreggiata, ma si trova all'interno della corsia percorsa dallo scooter e ciò dimostra lo spostamento a sinistra, avvenuto proprio quando veniva affiancata dallo scooter dell'appellante, costringendolo, a sua volta, ad uno spostamento verso la corsia di sorpasso dove transitava la Opel.
Dunque, dall'esame del video si nota che lo scooter proprio nell'istante di affiancamento alla Fiat
500, ha uno spostamento obliquo verso sinistra, che non può che essere stato determinato dal tentativo di evitare la manovra di immissione in corsia della Fiat 500 rimasta sconosciuta.
Anche la testimonianza del teste , letta alla luce della visione del filmato e dei fermi immagine, Tes_3 non consente di ritenere che lo scooter dell'appellante avesse tentato il sorpasso dello scooter che lo precedeva. Infatti dai documenti video si nota che, in contemporanea con lo spostamento a sinistra dello scooter, proprio nel momento dell'affiancamento, la Fiat 500 si sposta verso la corsia di marcia e che, proprio in quel momento, la Opel bianca, che procedeva sulla corsia di sorpasso, era, a sua volta, a fianco dello scooter. Tali circostanze visive escludono che lo scooter dell'appellante fosse in manovra di sorpasso dello scooter che lo precedeva, piuttosto che in fase di manovra di emergenza di spostamento a sinistra, a causa dall'ingresso nella corsia di marcia della Fiat 500.
6 Il teste ha dichiarato: LU (l'attore) si trovava nella corsia di destra, ma lui ha fatto un sorpasso, infatti io ho visto che arrivava sulla fiancata della nostra macchina, ha sorpassato qualcosa, alla polizia dissi che era uno scooter perché mi sembrava uno scooter mentre poi dalle riprese è uscita una 500, lui però ha schivato, sorpassato qualcosa, noi eravamo sulla corsia di sorpasso" (udienza
23.11.21”. E' più probabile che non che, nella sua condizione di passeggero della Opel, il teste abbia potuto accorgersi dello scooter solo al momento dell'urto nella fiancata laterale della Opel, che si trovava sulla corsia di sorpasso, piuttosto che aver notato la manovra di spostamento a sinistra dello scooter dell'appellante avvenuta prima dell'impatto.
E' certo che, poco prima dell'impatto con la Opel, lo scooter si trovava ad effettuare lo spostamento obliquo verso sinistra a causa del tentativo di immissione in corsia di marcia della Fiat 500, desumibile, anche nel fermo immagine, dallo spostamento delle ruote di sinistra a distanza dalla linea di delimitazione della carreggiata e non più a stretto ridosso come erano al momento dell'ingresso dall'area di immissione. Stante la posizione laterale del teste, rispetto alla scooter, egli non ha potuto vedere la causa dell'eventuale manovra di sorpasso e/o spostamento verso la sinistra della corsia, essendo stata attirata la sua attenzione solo a seguito dell'urto laterale. Anche dalla suddetta testimonianza, è più probabile che non che il contatto fra la e lo scooter sia avvenuto a seguito CP_3 dello spostamento del mezzo dell'appellante proprio nel momento in cui la Fiat 500 si spostava verso la corsia di marcia dalla destra della carreggiata, dove si era immessa senza concedere la precedenza allo scooter.
In ogni caso il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP, ha chiaramente e decisamente escluso un improbabile sorpasso da parte dell'appellato allo scooter che lo precedeva: “Alla luce di ciò, non accolgo nessuna delle osservazioni del collega di parte convenuta, tanto meno posso accettare
l'ipotesi di un sorpasso allo scooter che precedeva, giacché come emerge dalla visione del video, il ha iniziato ad allargarsi verso il centro della carreggiata, quando la Fiat era già ben CP_1 frapposta tra lui e l'altro scooter.” (pag. 59 CTU)
Infine, anche il passaggio della CTU, richiamato dall'appellante, laddove questi ritiene che vi fosse lo spazio sufficiente al passaggio, senza conseguenze, fra lo scooter in transito sulla corsia di marcia normale dell'autostrada e la posizione della Fiat 500, in immissione dalla corsia di accelerazione e posizionata con le ruote di destra sulla banchina fuoristrada, non consente di ritenere un concorso di colpa del conducente dello scooter, tanto meno una colpa esclusiva.
Lo stesso CTU, nel suddetto passaggio reso nella sua completezza ed in risposta ad un'osservazione del CTP, chiarisce: “Si è vero che il aveva spazio disponibile per passare, ma è anche vero e CP_1 non va dimenticato, che l'equilibrio di un mezzo a due ruote è la risultanza di più forze che agiscono
7 su di esso, a maggior ragione quando si affronta un tratto di strada curvilineo, alcuni movimenti improvvisi non permettono di mantenere tale equilibrio con facilità, il controllo è sicuramente complesso, - omissis –“ (pag. 59 CTU). Sempre in merito allo spazio disponibile dallo scooter in fase di affiancamento della Fiat 500, che si immetteva senza concedere la precedenza, il CTU così concludeva la sua ricostruzione: “Arrivati all'altezza della rampa di immissione dal casello di
Genova-Aeroporto, poco prima dell'entrata della galleria “Don Guanella”, una Fiat 500 Bianca, rimasta sconosciuta, omettendo di segnalare il cambio di corsia e dare la dovuta precedenza, si inseriva alla destra dello scooter nel flusso di circolazione autostradale, marciando a cavallo della linea destra di demarcazione della carreggiata. Il Sig. per evitare la sopradetta vettura, era CP_1 costretto ad allargarsi e deviare la propria traiettoria verso sinistra, ovvero verso il centro della carreggiata, ma, a causa della conformazione curvilinea del percorso, non riusciva a mantenere il giusto assetto ed andava ad invadere la corsia di sorpasso, dove stava transitando, in sorpasso, la
Opel Mokka, targata EZ135CH, alla guida della quale si trovava il proprietario Sig. ” Parte_4
(pag. 60 CTU)
Il CTU conferma che, come apprezzabile dalle immagini, avendo lo scooter attuato una manovra di spostamento verso sinistra a causa dell'immissione della 500, la perdita di controllo dello scooter è avvenuta solo dopo l'urto con la Opel che si trovava alla sua sinistra. Tale perdita i controllo deve ritenersi in diretto nesso causale con la manovra di spostamento a sinistra dalla corsia di immissione alla corsia di marcia normale, attuata senza concedere la dovuta precedenza dalla Fiat 500, rimasta sconosciuta.
Conseguentemente anche la supposta violazione dell'art. 141 1 comma cds, indicata in via probabilistica dal CTU a carico dell'appellato, risulta del tutto infondata in quanto direttamente causata dalla manovra del conducente della Fiat 500, che, in condizioni di piena visibilità sulla corsia di marcia alla propria sinistra, procedeva sulla corsia di immissione a velocità superiore al limite ed ha intrapreso lo spostamento sulla corsia di marcia autostradale nonostante la presenza dello scooter che procedeva a velocità inferiore al limite, il cui conducente è stato costretto ad una manovra di spostamento verso sinistra per evitare la collisione ed ha perso il controllo dello scooter solo a seguito del contatto con l'auto alla propria sinistra.
La Corte conferma che il sinistro stradale di cui è appello, deve attribuirsi alla responsabilità esclusiva del conducente della Fiat 500 rimasta sconosciuta, che, senza alcun soluzione di continuità e/o rallentamento, ha effettuato l'immissione nella corsia autostradale nonostante la presenza dello scooter dell'appellante. Così come concluso dal CTU, la causa del sinistro “è stata la manovra scellerata, contraria ad ogni regola di circolazione stradale del conducente della Fiat 500 che, ad
8 una velocità superiore al limite dei 40 km/h, tutt'altro che prudenziale, non si arrestava per dare la dovuta precedenza e si immetteva nel traffico autostradale, non curante dei mezzi in circolazione, senza attivare il segnalatore di direzione. È palese che se appena giunto nella corsia di immissione avesse segnalato con indicatore di direzione l'intenzione di immettersi e, dopo aver accertato che in corsia di destra stavano transitando due motocicli, tra cui quello attoreo, avesse rallentato, concedendo la dovuta precedenza, immettendosi solo a corsia libera, il sinistro non sarebbe accaduto.”, così come concluso il CTU (pag 53-54)
La Corte respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione determinato dalle parti, in conformità dell'art. 5
c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 810/2024 avverso la sentenza n. 1814/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 12.06.2024 così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Controparte_4 che liquida in € 11.000,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 6 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
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