Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg4307 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4307 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via San Romualdo n° 33,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Via San Romualdo n° 33,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 28/02/2025
[...]
e chiedevano disciplinarsi i rapporti tra Parte_1 Parte_2
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loro relativi alla figlia minore nata il [...], come accordo in Per_1
esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
2 – la figlia minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti lo stesso;
3 – la minore avrà residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare la minore (quando sarà in età scolastica) tutti i giorni dalla casa familiare a scuola, e lo andrà a prendere per ricondurlo alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con la minore i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalle
16 alle 20,00 circa, nonché, quando la minore avrà compiuto 3 anni - a settimane alterne – potrà pernottare con la stessa il sabato sera per riconsegnarla alla madre la domenica dalle ore 18,00;
c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con la minore, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
e) le vacanze estive della minore dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1° luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé la minore per due settimane di vacanza. È tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
f) il padre trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà;
g) qualora il giorno del compleanno della madre o la Festa della Mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che la figlia stia con il padre, la minore trascorrerà con la madre
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quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) la minore trascorrerà il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
4 – Per il mantenimento della piccola sono stabilite le seguenti somme: Per_1
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per la Parte_1 Parte_2
figlia minore, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT annualmente da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es. Carta Postepay et simila);
- il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 166,50) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico;
5- le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per la figlia sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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