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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1584 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1584 /2024 avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ATTIANESE Parte_1 C.F._1
MARIA e dall'Avv. DARIO D'ALESSIO presso il loro studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LIOVERI CP_1 C.F._2
ANNUNZIATA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/04/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 18.12.1999 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte II, serie A, n. 222), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla e IM, maggiorenni, ma non autonomi, giacché studenti ed alle questioni CP_2 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e formulando una proposta conciliativa della controversia, rinviando la controversia per valutare l'adesione delle parti.
Alla succitata udienza del 09.04.2025, tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito, sul punto, alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformi alla proposta conciliativa del giudicante, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo, peraltro, garantito il mantenimento ordinario della prole a carico del padre e della madre, pagina 2 di 4 tenuto conto della diversa domiciliazione dei figli, come concordemente accettata.
In particolare, la proposta è la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. nulla a titolo di assegno divorzile per entrambe le parti;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
ed i provvedimenti provvisori sono i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. attribuisce il godimento della casa coniugale Pagani alla via Cauciello n. 44 al marito, ove vi abiterà insieme al figlio;
CP_2
c. prende atto di come la madre, in uno al figlio IM, vivano da tempo presso i nonni materni, Nocera Inferiore alla via Siniscalchi n. 59; d. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga e, più in generale, dalla documentazione economico-reddituale depositata, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, - dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, assicurando loro il mantenimento ordinario e, pertanto, IM sarà posto a carico della madre e , invece, a carico del padre;
CP_2
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole IM e , CP_2 saranno poste, nella misura del 50%, a carico di entrambi i genitori”.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] in [...] CP_1 in Nocera Inferiore, Sa, il 18.12.1999 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte II, serie A, n. 222);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
pagina 3 di 4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto dei punti n.ri 1 e 2 di cui alla richiamata proposta.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1584 /2024 avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ATTIANESE Parte_1 C.F._1
MARIA e dall'Avv. DARIO D'ALESSIO presso il loro studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LIOVERI CP_1 C.F._2
ANNUNZIATA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/04/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 18.12.1999 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte II, serie A, n. 222), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla e IM, maggiorenni, ma non autonomi, giacché studenti ed alle questioni CP_2 economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e formulando una proposta conciliativa della controversia, rinviando la controversia per valutare l'adesione delle parti.
Alla succitata udienza del 09.04.2025, tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito, sul punto, alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformi alla proposta conciliativa del giudicante, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo, peraltro, garantito il mantenimento ordinario della prole a carico del padre e della madre, pagina 2 di 4 tenuto conto della diversa domiciliazione dei figli, come concordemente accettata.
In particolare, la proposta è la seguente:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. nulla a titolo di assegno divorzile per entrambe le parti;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi in tal sede;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
ed i provvedimenti provvisori sono i seguenti:
“a. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. attribuisce il godimento della casa coniugale Pagani alla via Cauciello n. 44 al marito, ove vi abiterà insieme al figlio;
CP_2
c. prende atto di come la madre, in uno al figlio IM, vivano da tempo presso i nonni materni, Nocera Inferiore alla via Siniscalchi n. 59; d. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga e, più in generale, dalla documentazione economico-reddituale depositata, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, - dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, assicurando loro il mantenimento ordinario e, pertanto, IM sarà posto a carico della madre e , invece, a carico del padre;
CP_2
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole IM e , CP_2 saranno poste, nella misura del 50%, a carico di entrambi i genitori”.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] in [...] CP_1 in Nocera Inferiore, Sa, il 18.12.1999 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte II, serie A, n. 222);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
pagina 3 di 4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto dei punti n.ri 1 e 2 di cui alla richiamata proposta.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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