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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1680 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. GIANNONE ROBIN;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 , titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI -002436182 (notificata in data 24.05.2024) con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 3.927,00 CP_1
Pagina 1 di 3 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2020 e basata sull'accertamento CP_1
6500.10/06/2022.00112676 del 10.06.2022, eccependo, tra l'altro,
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha contestato le eccezioni e CP_1
deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto e riservandosi di riesaminare la posizione del ricorrente;
con note del 04.03.2025 ha dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza d'ingiunzione opposta;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
***
Tanto premesso, l' ha dato atto di avere provveduto ad annullare CP_1
l'ordinanza ingiunzione in questione;
quindi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. L'opponente ha chiesto, tuttavia, condannarsi l'Istituto alle spese processuali.
Va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza -
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere essendo pacifica l'infondatezza della pretesa originariamente azionata dall' con CP_1
l'ordinanza opposta.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
Pagina 2 di 3 dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Le spese vanno poste a carico dell' essendo pacifica CP_2
l'infondatezza della pretesa oggetto dell'opposta ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere a le spese di lite liquidate in € CP_1 Parte_1
900,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%,
€ 43 per rimborso c.u.
13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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