TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1521/2020 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Carbonia, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fabiano Pani, che con l'avv. Martina Tidu la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliato in Carbonia, presso lo studio dell'avv. Manuela Scirtò e CP_1 dell'avv. Fulvia Scirtò, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso presentato da il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 con decreto n. 264/2020, emesso in data 30 marzo 2020, ha ingiunto alla società Parte_1 il pagamento della somma di euro 11.236,03 a titolo di retribuzioni maturate
[...] nel corso del rapporto di lavoro, calcolate al netto del prelievo fiscale e contributivo, oltre accessori.
Ha proposto opposizione l'ingiunta, la quale ha eccepito la mancanza di prova scritta idonea perché fosse emesso il decreto e comunque l'estinzione quantomeno parziale del credito avversamente avanzato, sull'assunto secondo cui le retribuzioni sarebbero state pagate in contanti o mediante bonifico bancario.
L'opposto si è costituito in giudizio, insistendo nella pretesa.
All'udienza del 2 luglio 2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che è pacifico, poiché allegato nel ricorso introduttivo della fase monitoria e non contestato dall'opponente, che abbia lavorato alle dipendenze di CP_1 [...] dall'8 agosto 2017 e che il rapporto di subordinazione sia Parte_1 Parte_1 cessato, a seguito di dimissioni, l'8 marzo 2019.
pagina 1 di 4 2.2. Lungo quel rapporto, è stato documentato (fin dalla fase monitoria, attraverso la produzione delle buste paga) un credito retributivo del lavoratore per complessivi euro 25.270,03 netti, maturato tra agosto 2017 e marzo 2019.
Dedotti i pagamenti parziali eseguiti fino ad aprile 2019, riconosciuti dallo stesso CP_1 per complessivi euro 14.034,00, residuava un debito di euro 11.236,03.
2.3. Pagamenti successivi sono stati documentati al 5 luglio 2019 (bonifico bancario per euro
300,00, con causale “primo acconto tfr”) e al 5 agosto 2019 (bonifico bancario per euro 725,03, con causale “saldo tfr e paga di marzo 2019”).
2.4. Non è condivisibile la tesi di parte opponente, secondo cui la prova del pagamento di ulteriori somme dovrebbe ricavarsi dalla firma apposta dal lavoratore sulle buste paga.
E' sufficiente osservare che “le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte […]” (cfr. Cass. civ., Sez. L. 24 giugno 2016, n. 13150).
2.5. L'opponente ha chiesto di provare mediante prova testimoniale il fatto che il versamento delle retribuzioni avvenisse all'atto della consegna delle buste paga, in contanti (punti 1 e 2 delle deduzioni istruttorie contenute in ricorso).
Si tratta, peraltro, di una circostanza genericamente formulata, senza una precisa indicazione delle condizioni di tempo e luogo in cui si sarebbe verificata.
Anche se il requisito della indicazione specifica dei fatti da provare per interrogatorio formale o testimoni non può essere inteso come menzione di tutti i dettagli possibili, è pur sempre necessario che essi siano indicati in modo da mettere l'altra parte in condizione di poter predisporre tempestivamente l'eventuale dimostrazione contraria.
A tale scopo occorre almeno che la parte che deduce la prova precisi anche il tempo e il luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto (la giurisprudenza è concorde sul principio, fin almeno da Cass. civ., Sez. III,
22 gennaio 1969, n. 164).
3. La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali;
la fondatezza della pretesa creditoria deve essere poi verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.
pagina 2 di 4 Alla data di introduzione del procedimento monitorio, ed ancora al momento dell'opposizione, residuava in favore di un credito di netti euro 10.211,00 (euro 11.236,03 – euro 300,00 – CP_1 euro 725,03).
Successivamente è pacifico che siano intervenuti dei pagamenti parziali che hanno condotto alla totale copertura del debito oggetto di causa, anche per la parte delle spese processuali della fase monitoria.
E' quanto, in particolare, risulta dalle note autorizzate depositate il 4 luglio 2025 dalla difesa del lavoratore, sollecitata dal tribunale a rendere una dichiarazione circa l'ammontare attuale del credito litigioso.
La pretesa creditoria del lavoratore, giudizialmente attivata, era quindi in ampia parte fondata e il credito residuo si è estinto per effetto dei pagamenti eseguiti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Al Tribunale non resta che dichiarare estinto il debito dell'opponente e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo.
4. In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. civ., Sez. VI-1, 21 luglio 2017, n. 18125).
Nel caso di specie, quindi, giacché sussistevano fin dal tempo dell'introduzione della fase monitoria
(e, quindi, a fortiori, al tempo della notifica del decreto) le condizioni per l'emissione dell'ingiunzione e la pretesa del lavoratore era in ampia parte fondata, le spese del giudizio (per la fase monitoria e quella di opposizione) devono gravare interamente sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese della fase monitoria, nella misura liquidata nel decreto, che viene qui confermata nel quantum, sono state già prima d'ora corrisposte dalla s.a.s. e il Tribunale deve limitarsi a darne atto e a condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione e che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pagina 3 di 4 - dichiara che il credito litigioso, alla data di introduzione del procedimento monitorio, ed ancora al momento dell'opposizione, ammontava ad euro 10.211,00 netti;
- dichiara che il debito dell'opponente si è estinto per effetto di successivi pagamenti e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara già prima d'ora corrisposte le spese processuali per la fase monitoria, nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo revocato e qui confermata;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali della presente fase, che liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 16 luglio 2025.
Il Giudice
Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1521/2020 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Carbonia, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fabiano Pani, che con l'avv. Martina Tidu la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
, elettivamente domiciliato in Carbonia, presso lo studio dell'avv. Manuela Scirtò e CP_1 dell'avv. Fulvia Scirtò, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso presentato da il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 con decreto n. 264/2020, emesso in data 30 marzo 2020, ha ingiunto alla società Parte_1 il pagamento della somma di euro 11.236,03 a titolo di retribuzioni maturate
[...] nel corso del rapporto di lavoro, calcolate al netto del prelievo fiscale e contributivo, oltre accessori.
Ha proposto opposizione l'ingiunta, la quale ha eccepito la mancanza di prova scritta idonea perché fosse emesso il decreto e comunque l'estinzione quantomeno parziale del credito avversamente avanzato, sull'assunto secondo cui le retribuzioni sarebbero state pagate in contanti o mediante bonifico bancario.
L'opposto si è costituito in giudizio, insistendo nella pretesa.
All'udienza del 2 luglio 2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che è pacifico, poiché allegato nel ricorso introduttivo della fase monitoria e non contestato dall'opponente, che abbia lavorato alle dipendenze di CP_1 [...] dall'8 agosto 2017 e che il rapporto di subordinazione sia Parte_1 Parte_1 cessato, a seguito di dimissioni, l'8 marzo 2019.
pagina 1 di 4 2.2. Lungo quel rapporto, è stato documentato (fin dalla fase monitoria, attraverso la produzione delle buste paga) un credito retributivo del lavoratore per complessivi euro 25.270,03 netti, maturato tra agosto 2017 e marzo 2019.
Dedotti i pagamenti parziali eseguiti fino ad aprile 2019, riconosciuti dallo stesso CP_1 per complessivi euro 14.034,00, residuava un debito di euro 11.236,03.
2.3. Pagamenti successivi sono stati documentati al 5 luglio 2019 (bonifico bancario per euro
300,00, con causale “primo acconto tfr”) e al 5 agosto 2019 (bonifico bancario per euro 725,03, con causale “saldo tfr e paga di marzo 2019”).
2.4. Non è condivisibile la tesi di parte opponente, secondo cui la prova del pagamento di ulteriori somme dovrebbe ricavarsi dalla firma apposta dal lavoratore sulle buste paga.
E' sufficiente osservare che “le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte […]” (cfr. Cass. civ., Sez. L. 24 giugno 2016, n. 13150).
2.5. L'opponente ha chiesto di provare mediante prova testimoniale il fatto che il versamento delle retribuzioni avvenisse all'atto della consegna delle buste paga, in contanti (punti 1 e 2 delle deduzioni istruttorie contenute in ricorso).
Si tratta, peraltro, di una circostanza genericamente formulata, senza una precisa indicazione delle condizioni di tempo e luogo in cui si sarebbe verificata.
Anche se il requisito della indicazione specifica dei fatti da provare per interrogatorio formale o testimoni non può essere inteso come menzione di tutti i dettagli possibili, è pur sempre necessario che essi siano indicati in modo da mettere l'altra parte in condizione di poter predisporre tempestivamente l'eventuale dimostrazione contraria.
A tale scopo occorre almeno che la parte che deduce la prova precisi anche il tempo e il luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto (la giurisprudenza è concorde sul principio, fin almeno da Cass. civ., Sez. III,
22 gennaio 1969, n. 164).
3. La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali;
la fondatezza della pretesa creditoria deve essere poi verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.
pagina 2 di 4 Alla data di introduzione del procedimento monitorio, ed ancora al momento dell'opposizione, residuava in favore di un credito di netti euro 10.211,00 (euro 11.236,03 – euro 300,00 – CP_1 euro 725,03).
Successivamente è pacifico che siano intervenuti dei pagamenti parziali che hanno condotto alla totale copertura del debito oggetto di causa, anche per la parte delle spese processuali della fase monitoria.
E' quanto, in particolare, risulta dalle note autorizzate depositate il 4 luglio 2025 dalla difesa del lavoratore, sollecitata dal tribunale a rendere una dichiarazione circa l'ammontare attuale del credito litigioso.
La pretesa creditoria del lavoratore, giudizialmente attivata, era quindi in ampia parte fondata e il credito residuo si è estinto per effetto dei pagamenti eseguiti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Al Tribunale non resta che dichiarare estinto il debito dell'opponente e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo.
4. In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. civ., Sez. VI-1, 21 luglio 2017, n. 18125).
Nel caso di specie, quindi, giacché sussistevano fin dal tempo dell'introduzione della fase monitoria
(e, quindi, a fortiori, al tempo della notifica del decreto) le condizioni per l'emissione dell'ingiunzione e la pretesa del lavoratore era in ampia parte fondata, le spese del giudizio (per la fase monitoria e quella di opposizione) devono gravare interamente sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese della fase monitoria, nella misura liquidata nel decreto, che viene qui confermata nel quantum, sono state già prima d'ora corrisposte dalla s.a.s. e il Tribunale deve limitarsi a darne atto e a condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione e che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pagina 3 di 4 - dichiara che il credito litigioso, alla data di introduzione del procedimento monitorio, ed ancora al momento dell'opposizione, ammontava ad euro 10.211,00 netti;
- dichiara che il debito dell'opponente si è estinto per effetto di successivi pagamenti e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara già prima d'ora corrisposte le spese processuali per la fase monitoria, nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo revocato e qui confermata;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali della presente fase, che liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 16 luglio 2025.
Il Giudice
Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4