TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 825/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. e residente Parte_1 C.F._1
in MI (CT), Via Plebiscito 127, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Immacolata Perez del foro di Catania, C.F. ; C.F._2
RICORRENTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C. F. , e residente CP_1 C.F._3
a TT AN ST (CT), in Via Luna n. 3/5, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa
Capria, (C.F. ), del Foro di Palmi, giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. All'udienza del giorno 28.05.2025, trattata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi conformemente alle conclusioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in MI (CT) il Parte_1 Parte_2
30 ottobre 1986, trascritto nei registri di stato civile del Comune di MI, anno
1986, atto n. 10, parte 1.
Dalla coppia sono nati i figli e entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20.01.2023, chiedeva la pronuncia di scioglimento del Pt_1 matrimonio domandando, altresì, di ordinare alla controparte di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1 pari ad euro 300,00, ovvero nella misura ritenuta opportuna, oltre alla metà delle spese straordinarie.
si è costituita in giudizio in data 23.03.2023, aderendo alla richiesta di CP_1
scioglimento del matrimonio avanzata dal ricorrente, ma contestando la richiesta di mantenimento del figlio chiedendo altresì la condanna del ricorrente alle spese di Per_1 lite.
Le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
18.04.2023 per il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo;
pertanto, la causa transitava dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 08.11.2023 le parti chiedevano disporsi rinvio stante la sussistenza di trattative in corso tra le parti. Tuttavia, non avendo trovato un accordo, all'udienza del
11.04.2024, svolta in modalità c.d. “cartolare”, le parti chiedevano rinvio per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.02.2025 le parti chiedevano nuovamente un termine per transigere.
All'udienza del 28.05.2025, svolta in modalità telematica, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e quindi precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi all'accordo depositato. La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 19.06.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b),
L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi a questo Tribunale, nella procedura di separazione definita con sentenza n. 2453/2022 del 27.05.2022 ad esito del procedimento iscritto al n. 10986/18, e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In questa sede, le parti raggiungevano il seguente accordo “Con il presente atto le parti precisano le proprie conclusioni chiedendo che venga emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30 ottobre 1986 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di MI (CT), Anno 1986, atto num. 10 parte
1, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Nessuna statuizione circa l'affidamento sui figli, essendo entrambi maggiorenni;
Il sig. rinuncia alla richiesta di mantenimento nei confronti del figlio avendo Pt_1 Per_1 il medesimo, ormai, raggiunto un'adeguata autonomia economica;
I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è dovuto tra i coniugi;
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, chiedono all'On. Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni sopra riportate”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 825/2023 R.G., così statuisce:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in MI (CT) il 30 ottobre 1986, trascritto nei registri di stato Parte_2 civile del Comune di MI, anno 1986, atto n. 10, parte 1, alle condizioni di cui in parte motiva.
-Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania in data 27.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 825/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. e residente Parte_1 C.F._1
in MI (CT), Via Plebiscito 127, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Immacolata Perez del foro di Catania, C.F. ; C.F._2
RICORRENTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C. F. , e residente CP_1 C.F._3
a TT AN ST (CT), in Via Luna n. 3/5, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa
Capria, (C.F. ), del Foro di Palmi, giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. All'udienza del giorno 28.05.2025, trattata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi conformemente alle conclusioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in MI (CT) il Parte_1 Parte_2
30 ottobre 1986, trascritto nei registri di stato civile del Comune di MI, anno
1986, atto n. 10, parte 1.
Dalla coppia sono nati i figli e entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20.01.2023, chiedeva la pronuncia di scioglimento del Pt_1 matrimonio domandando, altresì, di ordinare alla controparte di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1 pari ad euro 300,00, ovvero nella misura ritenuta opportuna, oltre alla metà delle spese straordinarie.
si è costituita in giudizio in data 23.03.2023, aderendo alla richiesta di CP_1
scioglimento del matrimonio avanzata dal ricorrente, ma contestando la richiesta di mantenimento del figlio chiedendo altresì la condanna del ricorrente alle spese di Per_1 lite.
Le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
18.04.2023 per il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo;
pertanto, la causa transitava dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 08.11.2023 le parti chiedevano disporsi rinvio stante la sussistenza di trattative in corso tra le parti. Tuttavia, non avendo trovato un accordo, all'udienza del
11.04.2024, svolta in modalità c.d. “cartolare”, le parti chiedevano rinvio per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.02.2025 le parti chiedevano nuovamente un termine per transigere.
All'udienza del 28.05.2025, svolta in modalità telematica, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e quindi precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi all'accordo depositato. La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 19.06.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b),
L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi a questo Tribunale, nella procedura di separazione definita con sentenza n. 2453/2022 del 27.05.2022 ad esito del procedimento iscritto al n. 10986/18, e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In questa sede, le parti raggiungevano il seguente accordo “Con il presente atto le parti precisano le proprie conclusioni chiedendo che venga emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30 ottobre 1986 e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di MI (CT), Anno 1986, atto num. 10 parte
1, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Nessuna statuizione circa l'affidamento sui figli, essendo entrambi maggiorenni;
Il sig. rinuncia alla richiesta di mantenimento nei confronti del figlio avendo Pt_1 Per_1 il medesimo, ormai, raggiunto un'adeguata autonomia economica;
I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è dovuto tra i coniugi;
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, chiedono all'On. Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni sopra riportate”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 825/2023 R.G., così statuisce:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in MI (CT) il 30 ottobre 1986, trascritto nei registri di stato Parte_2 civile del Comune di MI, anno 1986, atto n. 10, parte 1, alle condizioni di cui in parte motiva.
-Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania in data 27.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu