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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2463/2019
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2463/2019 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino, via M. e L. Spagnolo n. 15, presso lo studio dell'avv.
Francesco Agostino che lo rappresenta e difende congiuntamente con l'avv. Massimo
Cundari come da procura in atti ricorrente
E
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Callipo, come da procura in atti resistente
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Montebello IC (RC), Fraz. Saline Joniche, Via Nazionale Trav. I n. 1, presso lo studio dell'avv. Loris Maria Nisi come da procura in atti
terza interveniente volontaria
Oggetto: inquadramento professionale - risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e contestuale istanza ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. depositato in data 07.08.2019, deduceva: - di essere stato assunto a Parte_1
tempo pieno e indeterminato alle dipendenze del con profilo CP_1 CP_1 di “Agente di Polizia Municipale” cat. “C” – pos. econ. “C1” – matricola n. 40, in esito a concorso pubblico, con provvedimento di nomina n. 91 del 01.06.2007 e successivo contratto individuale di lavoro del 04.06.2007; - che con decreto dell'U.T.G. di Reggio Calabria, prot. n. 54332/W/Area I Bis del 29.11.2007, è stata attribuita la qualifica di Agente di P.S.; - che con ordinanza n. 02 del 20.01.2009, prot. n. 44 del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, è stata assegnata in via continuativa l'arma di ordinanza in dotazione;
- che, sin dalla data di assunzione (04.06.2007) è stato incardinato ed assegnato all'Ufficio di Polizia
Municipale, acquisendo il grado di agente e, per progressione economica, la categoria
“C 2”; - che, pur rimanendo incardinato nell'ufficio vigilanza e mantenendo le funzioni di agente di polizia locale, su richiesta verbale del Sindaco pro-tempore, ha collaborato negli ultimi due anni, senza carattere di continuità, con l'
[...]
e con l' ; - che per correttezza istituzionale e spirito di CP_3 Controparte_4
collaborazione, ha continuato a prestare volontariamente la propria attività di supporto all' anche a seguito dello scioglimento del consiglio Controparte_4
comunale (con D.P.R. del 31.07.2017) e insediamento della Commissione
Straordinaria Prefettizia;
- che per come risulta dalla delibera n. 15 del 08.11.2017 della Commissione Straordinaria ad oggetto: “Approvazione della nuova riorganizzazione della macro struttura organizzativa e degli uffici nell'ambito della dotazione organica”, è stato incardinato nel settore Vigilanza con la qualifica di
“Istruttore Vigilanza” cat. giur. “C” – pos. econ. “C2”; - che con successiva delibera della Commissione Straordinaria n. 76 del 09.08.2018 avente ad oggetto: “Misure organizzative della struttura amministrativa dell'Ente”, è stato incardinato nell'Area
Affari Generali – Servizi Demografici – Servizi Sociali con la qualifica di “Istruttore
Amministrativo”; - che sia verbalmente sia con nota del 14.08.2018, prot. n. 6014, ha contestato la predetta deliberazione;
- che con nota del 12.09.2018 prot. n. 6530 il
Responsabile dell'Area Amministrativa, ha rassicurato come l'atto fosse viziato da errore, specificando: “…che in effetti il suo attuale profilo professionale è quello di
Istruttore di Vigilanza […] l'assegnazione del profilo di “Istruttore Amministrativo”
è un refuso di precedenti bozze.”; - che con nota del 17.09.2018 prot. n. 6590, preso atto dell'attestazione del proprio profilo professionale, ha ribadito la richiesta di modifica della delibera n. 76 del 09.08.2018 e di concreto impiego nell'Ufficio
Vigilanza; - che successivamente la Commissione Straordinaria ha adottato la delibera n. 56 del 05.06.2019, avente ad oggetto: PE PE NE – mutamento profilo professionale all'interno della stessa categoria giuridica e inquadramento nell'area 3 amministrativa”, con cui ha mutato il profilo professionale da “Istruttore di Vigilanza” a “Istruttore Amministrativo”; - che con nota del
14.06.2019 ha chiesto di nuovo l'attestazione del proprio profilo professionale, evidenziando come fosse in corso l'istruttoria relativa alla mobilità volontaria verso il Corpo di Polizia Provinciale e che il profilo di agente di polizia locale sarebbe stato requisito necessario per la partecipazione al bando di mobilità indetto dal di CP_1
Reggio Calabria;
- che con nota prot. n. 4747 del 20.06.2019, il Responsabile dell'Area Amministrativa, ha attestato l'attribuzione del profilo di “Istruttore
Amministrativo categoria C presso l'area Amministrativa” dell'ente; - che avverso il predetto provvedimento e gli atti sopra richiamati, ha inoltrato ricorso per annullamento di atti illegittimi ex art. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, L. 241/90, notificato all'Ente, alla ed all' a mezzo p.e.c. in Controparte_5 CP_6
data 28.06.2019; - che tale ricorso è rimasto senza riscontro;
- che tale operato da parte del di ha determinato forte stato d'ansia diagnosticato in CP_1 CP_1 data 01.07.2019 dal S.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Locri dovendo richiedere periodi di malattia per le cure del caso;
- che in data 26.07.2019, durante il periodo di malattia, la Responsabile dell'Area Amministrativa, ha provveduto alla notifica per il tramite del messo comunale, della determina n. 90 del 09.07.2019 con la quale
è stato disposto “che per effetto della modifica del profilo professionale, al dipendente di cui trattasi non potrà più essere mantenuto il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 37, co 1, lett. b) del CCNL 6.7.95, invitando, con allegata nota prot. n. 5733 del 26.07.2009, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per mutamento di profilo professionale”.
Alla luce di quanto dedotto, così concludeva: ‹‹Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
Conclusioni - In via cautelare anche inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, e/o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: disconosciuti gli avversi documenti, tutti impugnati, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, la illegittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione resistente per i fatti in narrativa e disapplicato o quanto meno sospeso fino al giudizio di merito, ove del caso, qualsiasi atto amministrativo ritenuto incidenter tantum illegittimo;
-ordinare all Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata
[...]
cessazione del comportamento antigiuridico posto in essere con gli atti impugnati;
conseguentemente disporre l'immediata rimozione, o quanto meno sospensione fino al giudizio di merito, degli effetti di tutti atti impugnati ed emarginati a pag. 1 del presente atto, disponendo la disapplicazione e/o revoca, con reintegrazione immediata nelle funzioni e nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale –
Istruttore di Vigilanza”, cioè nelle mansioni precedentemente occupate, così come svolti in precedenza, e incardinamento nell'ufficio Vigilanza comunale. Con la condanna alle spese di lite come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Si chiede che siano assunte informazioni sentendo le parti, i testimoni indicati, tutte le persone nominate nel presente atto e chi ritenuto di dovere. Nel merito, il ricorrente chiede, sin da oggi, che l'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia confermare gli eventuali provvedimenti assunti inaudita altera parte o con provvedimento d'urgenza, nell'interesse proprio ed in linea con le conclusioni rassegnate, ovvero nel corso dell'udienza cautelare nel contraddittorio delle parti. Per tutti i motivi suesposti, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, Ricorre All'On.le
Tribunale Ordinario di Locri, Sezione del Lavoro, affinchè, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, la illegittimità degli atti impugnati e, anche incidenter tantum, la illiceità dei comportamenti e provvedimenti tenuti nei confronti del ricorrente dalla amministrazione resistente per i fatti in narrativa e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Comunale di in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, di disapplicare, in relazione alle norme sopra richiamate, gli atti impugnati ed emarginati in premessa;
- condannando l'Ente e disponendo, e/o dando tutti quegli altri ordini e/o divieti ritenuti utili ai fini della concreta tutela della posizione del ricorrente, il reintegro immediato del ricorrente nelle funzioni, mansioni e nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale –
Istruttore di Vigilanza”, così come svolte in precedenza, e incardinamento nell'ufficio Vigilanza Comunale;
alla reintegra e/o attribuzione e riconoscimento dell'indennità di vigilanza e pubblica sicurezza ex art. 37 , comma 1, lett. b) del
CCNL 6.7.1995; al pagamento degli arretrati dell'indennità di vigilanza e pubblica sicurezza ex art. 37 , comma 1, lett. b) del CCNL 6.7.1995, quantificata in € 65,03 mensili, dalla data di illegittima sottrazione della stessa (mese di giugno 2019) fino all'esito del giudizio in relazione a tale specifica domanda il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. 2)
Accertare e dichiarare il Comune di nelle sue articolazioni CP_1
amministrative citate, responsabile del pregiudizio occorso al ricorrente,
CP_ illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte dell' resistente e/o del suo datore di lavoro e conseguentemente: condannarlo al risarcimento di ogni e qualsiasi danno patito, nelle diverse componenti di danno biologico, danno esistenziale e danno morale, come in parte motiva del ricorso specificato e richiesto, ovverosia: danno patrimoniale, da liquidarsi in relazione e misura del danno biologico richiesto pari al 15 % e che si quantifica prudentemente in € 30.000,0 o in quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà accertata dovuta in corso di causa a seguito di C.T.U. medico –legale, o, alternativamente, nella misura e somma quantificata in via equitativa (ultilizzando quale parametro la metà della retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento) dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
danno non patrimoniale, morale, esistenziale ecc., da liquidarsi in base alle risultanze della C.T.U. medico –legale che a tal fine si chiede che vanga disposta e ammessa o, in alternativa, in via equitativa e nello specifico così come calcolato in parte motiva del ricorso per ogni singola voce di danno (utilizzando, quindi, quale parametro, la metà della retribuzione mensile, per ogni mese di demansionamento) dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. 3)Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambe le fasi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde››.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di deducendo: - che, alla luce di quanto nel ricorso, il ricorrente risulta non CP_1
aver più svolto le attività proprie del profilo di agente di polizia municipale almeno dal 2008; - che a seguito di nota del 14.11.2008 del Commissario Straordinario nominato per la gestione del Comune, il ricorrente è stato incaricato di svolgere le mansioni di autista dello scuolabus;
- che per effetto di accertamenti medico-legali compiuti tra gli anni 2011 e 2014, è stato dichiarato non idoneo allo svolgimento dei servizi esterni attinenti al profilo di agente di polizia municipale;
- che per tale motivo, e considerato che l'organizzazione del servizio di polizia municipale non richiedeva l'utilizzo di personale in servizi interni (nota prot. 132 PM del 10/4/2012
e disposizione di servizio prot. 3375 del 24/5/2012), il ricorrente è stato dapprima impiegato quale addetto all'ufficio protocollo del Comune, e successivamente, a decorrere dal 2014 e fino a tutt'oggi, presso gli uffici demografici del Comune;
- che il ricorrente risulta inquadrato in categoria C ( posizione economica C2), e le mansioni che dallo stesso espleta sin dal 2014, presso gli uffici demografici del
Comune, sono ascrivibili e rientrano nella medesima categoria C ( posizione economica C2), per come risulta dalla struttura organizzativa, dalla pianta e dotazione organica del approvata in ultimo con deliberazione della CP_1
Commissione Straordinaria n. 76 del 2018; - che nessun demansionamento è stato posto in essere dall'Ente anche alla luce dell'art. 52 del D.lgs . n. 165 del 2001 prevalente rispetto alle disposizioni codicistiche di cui all'art. 2103 c.c.
Alla luce di quanto allegato, concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto.
In data 20.02.2020 interveniva volontariamente in giudizio Controparte_2 allegando: - la mancata presenza, all'interno dell' di Parte_2 CP_1
un corpo di Polizia Locale, con organico ridotto a tre unità; - che il nulla-osta da parte delle associazioni sindacali di appartenenza non va richiesto nel caso di spostamento all'interno della medesima sede lavorativa;
- che le variazioni di equivalenti mansioni nella categoria di appartenenza sono possibili nel caso di profili intercambiabili con il profilo di base come nel caso che ci occupa;
- che in ogni caso, il mutamento del profilo professionale è stato, pacificamente, accettato da parte del dipendente Pt_1
che ha sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro, in data 26.07.2019, ove era previsto l'inquadramento nella categoria “C” e profilo professionale “Istruttore
Amministrativo”; - che inoltre il mutamento del profilo professionale del dipendente ha trovato espressa giustificazione in ragioni di carenza di personale, al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa con “la costante apertura al pubblico e l'adeguato funzionamento dell'Ufficio anagrafe e stato civile incardinato nell'Area amministrativa”, come riportato nella delibera n. 56 del 05.06.2019; - che l'indennità di vigilanza non costituisce un'indennità professionale legata, esclusivamente, al mero possesso di un determinato profilo professionale, né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- che la sussistenza di comportamenti vessatori posti in essere dalla parte datoriale sono destituiti di fondamento probatorio.
Alla luce di quanto eccepito, così concludeva: ‹‹Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione e dichiarato, preliminarmente, ammissibile l'intervento spiegato: - rigettare il ricorso ex adverso proposto e, conseguentemente, rigettare l'avanzata richiesta risarcitoria;
- accertare e dichiarare la legittimità del comportamento tenuto da parte dell'amministrazione resistente per i fatti oggetto del presente giudizio ed in assenza di qualsivoglia comportamento mobbizzante da parte datoriale, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo;
- accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati da parte del
Sig. NE e, in particolare, di ogni atto amministrativo a firma dell'interveniente››.
Con provvedimento del 05.11.2019 il Tribunale di Locri in funzione del Giudice del lavoro ed in composizione monocratica rigettava l'istanza proposta ai sensi degli artt. 669 quater e 700 c.p.c. per insussistenza del requisito del periculum in mora.
Successivamente con provvedimento del 15.04.2020 veniva sospeso il procedimento stante la querela di falso proposta dal ricorrente nel corso della prima udienza del 26/2/2020, mediante dichiarazione allegata al relativo verbale, avente ad oggetto la sottoscrizione apposta al contratto di lavoro per mutamento di profilo professionale del 26/7/2019, allegato dalle controparti. Detto procedimento risultava definito con sentenza n. 133/23 del Tribunale di Locri con la quale si rigettava la querela di falso proposta.
Con ricorso depositato in data 03.05.2023, riassumeva Pt_1 Parte_1
il giudizio a conclusione del procedimento relativo alla querela, richiamando gli scritti difensivi già depositati.
In data 11.09.2023 interveniva volontariamente in giudizio Controparte_2
depositando memoria difensiva con la quale si riportava a tutte le eccezioni e deduzioni già svolte e richiamando le conclusioni già rassegnate.
In data 12.10.2023 si costituiva anche il il quale Controparte_1
reiterava le difese già avanzate ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 04.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario di . Controparte_2
Tale eccezione, sollevata da parte ricorrente, è infondata e non può trovare accoglimento.
Sul punto occorre fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 105 e 419 del codice di rito ed in particolare al comma 2 dell'art. 105, in base al quale ciascuno: “Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.”.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di un intervento adesivo dipendente in quanto
l'interesse giuridicamente tutelato consiste nella necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose della decisione derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato (v. Cass. 02.08.1990 n. 7769).
Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, in più punti, vengono richiamati atti riferibili all'odierna interveniente, in quanto adottati sulla base di quanto dalla stessa rilevato/indicato/valutato quale coordinatrice del Servizio di Polizia Municipale, anche con riferimento alle dedotte condotte integranti mobbing secondo la ricostruzione interpretativa del ricorrente. Ciò considerato l'intervento in giudizio di deve ritenersi ammissibile essendo peraltro stato disposto Controparte_2
tempestivamente sia con riferimento al giudizio di merito che rispetto alle altre fasi del procedimento.
Conseguentemente ammissibile deve ritenersi altresì la produzione documentale effettuata dalla stessa, con particolare riferimento al contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 26.07.2019 tra l'odierno ricorrente ed il Comune di CP_1
sottoscrizione la cui riferibilità al NE è stata accertata anche Parte_1 all'esito del procedimento per querela di falso, definito con sentenza di questo
Tribunale n. 133/2023 (v. documentazione allegata al ricorso in riassunzione).
Sul punto merita comunque precisare che il suddetto documento viene richiamato anche nel ricorso introduttivo del giudizio ed in ragione del rilievo dello stesso ai fini del presente giudizio, il giudicante ben avrebbe potuto disporne l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Fermo quanto sopra, con riferimento alle richieste di revoca delle ordinanze emesse in data 18.02.2024 e 09.05.2024, le stesse non hanno trovato accoglimento in quanto i capitoli di prova testimoniale non ammessi risultavano suggestivi e/o tendenti a far esprimere al teste opinioni e/o valutazioni personali. Le ulteriori richieste istruttorie, invece, non hanno trovato accoglimento in quanto da considerarsi superflue all'esito della prova orale espletata.
La causa, pertanto, è stata ritenuta matura per la decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire il reintegro nel profilo e nelle mansioni di Agente di Polizia Locale – Istruttore di Vigilanza nell'ambito del corrispondente Ufficio di Polizia Locale del Comune di alla luce della CP_1
ritenuta illegittimità degli atti adottati dall'Amministrazione convenuta.
A detta domanda, parte ricorrente ha unito altresì quella di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nelle diverse forme del danno biologico, esistenziale e morale ed altresì quella di reintegra e/o attribuzione e riconoscimento dell'indennità di vigilanza e pubblica sicurezza ex art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6.7.1995.
All'esito del giudizio le pretese di parte ricorrente non possono essere accolte, non avendo trovato riscontro la dedotta illegittimità dell'operato del
[...]
CP_1
Incontestata tra le parti è l'assunzione del ricorrente, nel 2007, a tempo pieno e indeterminato con profilo di Agente di Polizia Municipale - cat. C – pos. C1 CP_9
poi diventata C2.
Al pari incontestato è il passaggio del ricorrente dal profilo di Agente di Polizia
Municipale – Istruttore di Vigilanza a quello di Istruttore Amministrativo, per effetto della delibera n. 56/2019, adottata dalla Commissione Straordinaria. Dall'esame della delibera in questione si evince che già in precedenza e da alcuni anni, almeno
3, il ricorrente esercitava mansioni riconducibili all'Area amministrativa – Servizi
Demografici, circostanza determinatasi per due diversi motivi, da un lato l'emergere di problematiche di idoneità fisica del ricorrente allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza e dall'altro la necessità dell'Amministrazione comunale di far fronte alla carenza di personale manifestata in particolare presso l'Ufficio Anagrafe- Stato
Civile, al quale il ricorrente già in passato era stato applicato.
E' provata dalla documentazione in atti l'inidoneità fisica predetta ed è altresì riscontrata dalla prova testimoniale espletata la carenza di personale presso l'Ufficio
Anagrafe – Stato Civile, anche alla luce dell'aumento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico (v. testimonianza - udienza del 09.05.2024). Tes_1
Peraltro, le testimonianze rese nel corso del giudizio hanno altresì chiarito che i servizi interni dell'Area Vigilanza consistono in massima parte nella redazione di relazioni all'esito dello svolgimento di servizi esterni, dei quali si occupa Tes_ direttamente chi li ha effettuati (v. testimonianza udienza - del 09.05.2024).
Ciò posto, la delibera contestata dal ricorrente e sopra richiamata risulta aver meramente chiarito e formalizzato una situazione di fatto già da tempo in essere. Il ricorrente deduce anche l'illegittimità della suddetta delibera in quanto adottata dalla Commissione Prefettizia e non dai soggetti competenti: il Responsabile dell'Area di Vigilanza e quello dell'Area Amministrativa.
Sul punto deve però essere evidenziato il peculiare contesto in cui ha operato la
Commissione Straordinaria chiamata ad intervenire anche in punto di organizzazione degli Uffici comunali, in un contesto particolarmente complesso quale quello determinatosi a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose.
Ciò detto la delibera in questione non presenta i dedotti profili di illegittimità in quanto all'adozione della stessa la Commissione ha provveduto con il diretto intervento sia del Responsabile dell'Area Amministrativa sia di quello dell'Area di
Vigilanza, che hanno espresso parere positivo al passeggio del ricorrente dal profilo e dalle mansioni di Agente di Polizia Municipale – Istruttore di Vigilanza, incardinato nel corrispondente Ufficio a quello di Istruttore Amministrativo, incardinato nell'Ufficio Anagrafe – Stato civile.
Detto passaggio di mansioni del dipendente, infatti, è avvenuto con mobilità interna nell'ambito della stessa categoria, la C, quindi nel rispetto anche delle previsioni della contrattazione collettiva.
L'art.
3 - CCNL 31.03.1999, infatti, prevede che: “Ai sensi dell'articolo 56 del D.
Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto”.
Alla luce di detta previsione, le delibera del risulta CP_1 CP_1
legittimamente assunta, non potendo costituire motivo di doglianza la non corrispondenza dell'attività svolta quale Istruttore di Vigilanza rispetto a quella di
Istruttore Amministrativo, sussistendo per come sopra evidenziato equivalenza non solo sul piano formale ma altresì in termini di rilevanza dell'attività svolta.
Sul punto deve peraltro tenersi presente che trattandosi di pubblico impiego contrattualizzato trova applicazione non l'art. 2013 c.c. ma solo l'art. 52 del D. Lgs.
165/200, in base al quale: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure obiettive di cui all'articolo 35, comma uno, lettera a. …”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non risulta riscontrata la dedotta sottrazione di mansioni né il demansionamento del ricorrente il quale, per come emerso all'esito della prova testimoniale, con il mutamento intervenuto ha comunque potuto esercitare in modo completo le prerogative proprie dell'inquadramento sopravvenuto in quanto dotato del potere di firma e quindi della possibilità di adottare atti
Tes_ dell'Ufficio di rilevanza esterna (v. testimonianza udienza 09.05.2024). Tes_2
Le dichiarazioni della teste , in particolare, hanno evidenziato che la procedura Tes_2 per l'assegnazione dei poteri di firma in corrispondenza delle diverse attività per i quali sono rilasciati, deve seguire uno specifico iter ed una specifica tempistica.
Prima del formale passaggio dall'Ufficio di Vigilanza a quello Amministrativo, il ricorrente si trovava di fatto in applicazione temporanea presso l'Ufficio Anagrafe -
Stato Civile e pertanto deve ritenersi logica anche una limitazione del potere di firma;
limitazione che a seguito del nuovo inquadramento professionale è venuta meno.
Ad ogni buon conto ogni doglianza del ricorrente in ordine al contestato mutamento del profilo deve altresì ritenersi superata dall'accettazione manifestata per effetto della sottoscrizione del contratto individuale del 26.07.2019, stipulato tra l'Amministrazione comunale ed il ricorrente, avente ad oggetto proprio il passaggio dal profilo di Agente di Polizia Locale a quello di Istruttore Amministrativo.
Il ricorrente eccepisce l'invalidità del suddetto contratto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso nei giorni in cui si trovava in malattia;
eccezione che però non può trovare accoglimento in quanto nessun impedimento alla sottoscrizione di alcun atto/documento deriva di per sé dallo stato di malattia, compreso quello in questione che peraltro risulta sottoscritto presso la residenza del ricorrente, al quale
è stata altresì notificata la delibera n. 90/2019 che recepisce il mutamento di profilo e di mansioni per cui è causa. Né risulta in alcun modo dedotto e dimostrato che la suddetta sottoscrizione sia stata frutto di errore/violenza o minaccia.
Fermo quanto sopra, occorre anche precisare che nessun rilievo può assumere l'incarico di R.S.U. e quindi l'attività sindacale svolta dal ricorrente, il quale per effetto del mutamento del profilo professionale non ha subito un trasferimento dal luogo in cui l'attività lavorativa veniva e viene svolta, pertanto, nessuna comunicazione in merito era dovuta alle organizzazioni sindacali. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, non può essere accolta neppure la domanda di parte ricorrente volta al ripristino ed al conseguimento di quanto non ancora corrisposto a titolo di indennità di vigilanza e pubblica sicurezza di cui all'art. 37 comma 1, lett. b) CCNL 06.07.1995, in quanto presupposto della stessa non è il solo requisito formale di qualifica di Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Locale quanto piuttosto l'effettivo e concreto esercizio di attività di pubblica sicurezza, non più compatibile con le nuove mansioni affidate al ricorrente, peraltro non più addetto allo svolgimento di servizi di vigilanza esterna da anni.
Al contempo deve anche essere sottolineato che la modifica del profilo professionale del dipendente pubblico, nell'ambito del profilo esigibile per categoria, non è preclusa dalla precedente assunzione quale agente di Polizia Municipale (v. sul punto
Cass. ord. n. 3666/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, le doglianze di parte ricorrente devono ritenersi infondate e pertanto devono essere respinte.
In particolare, in difetto di riscontro circa l'illegittimità degli atti adottati dall'Amministrazione comunale, dei quali era chiesta la disapplicazione, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione e/o domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, nonché ogni ulteriore eccezione e/o istanza anche istruttoria, con rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, complessivamente valutata la fase cautelare e quella di merito del giudizio e sono liquidate in favore del resistente e CP_1
della terza interveniente secondo i valori tariffari medi, (v. D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , R.G. n. Parte_1
2463/2019, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti del in persona del L.R.P.T. e della terza Controparte_1 interveniente , liquidate in complessivi € 6.479,00 oltre Controparte_2 rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da corrispondersi a ciascuno dei suddetti nella misura della metà.
Locri, 17.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2463/2019
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2463/2019 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino, via M. e L. Spagnolo n. 15, presso lo studio dell'avv.
Francesco Agostino che lo rappresenta e difende congiuntamente con l'avv. Massimo
Cundari come da procura in atti ricorrente
E
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Callipo, come da procura in atti resistente
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Montebello IC (RC), Fraz. Saline Joniche, Via Nazionale Trav. I n. 1, presso lo studio dell'avv. Loris Maria Nisi come da procura in atti
terza interveniente volontaria
Oggetto: inquadramento professionale - risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e contestuale istanza ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. depositato in data 07.08.2019, deduceva: - di essere stato assunto a Parte_1
tempo pieno e indeterminato alle dipendenze del con profilo CP_1 CP_1 di “Agente di Polizia Municipale” cat. “C” – pos. econ. “C1” – matricola n. 40, in esito a concorso pubblico, con provvedimento di nomina n. 91 del 01.06.2007 e successivo contratto individuale di lavoro del 04.06.2007; - che con decreto dell'U.T.G. di Reggio Calabria, prot. n. 54332/W/Area I Bis del 29.11.2007, è stata attribuita la qualifica di Agente di P.S.; - che con ordinanza n. 02 del 20.01.2009, prot. n. 44 del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, è stata assegnata in via continuativa l'arma di ordinanza in dotazione;
- che, sin dalla data di assunzione (04.06.2007) è stato incardinato ed assegnato all'Ufficio di Polizia
Municipale, acquisendo il grado di agente e, per progressione economica, la categoria
“C 2”; - che, pur rimanendo incardinato nell'ufficio vigilanza e mantenendo le funzioni di agente di polizia locale, su richiesta verbale del Sindaco pro-tempore, ha collaborato negli ultimi due anni, senza carattere di continuità, con l'
[...]
e con l' ; - che per correttezza istituzionale e spirito di CP_3 Controparte_4
collaborazione, ha continuato a prestare volontariamente la propria attività di supporto all' anche a seguito dello scioglimento del consiglio Controparte_4
comunale (con D.P.R. del 31.07.2017) e insediamento della Commissione
Straordinaria Prefettizia;
- che per come risulta dalla delibera n. 15 del 08.11.2017 della Commissione Straordinaria ad oggetto: “Approvazione della nuova riorganizzazione della macro struttura organizzativa e degli uffici nell'ambito della dotazione organica”, è stato incardinato nel settore Vigilanza con la qualifica di
“Istruttore Vigilanza” cat. giur. “C” – pos. econ. “C2”; - che con successiva delibera della Commissione Straordinaria n. 76 del 09.08.2018 avente ad oggetto: “Misure organizzative della struttura amministrativa dell'Ente”, è stato incardinato nell'Area
Affari Generali – Servizi Demografici – Servizi Sociali con la qualifica di “Istruttore
Amministrativo”; - che sia verbalmente sia con nota del 14.08.2018, prot. n. 6014, ha contestato la predetta deliberazione;
- che con nota del 12.09.2018 prot. n. 6530 il
Responsabile dell'Area Amministrativa, ha rassicurato come l'atto fosse viziato da errore, specificando: “…che in effetti il suo attuale profilo professionale è quello di
Istruttore di Vigilanza […] l'assegnazione del profilo di “Istruttore Amministrativo”
è un refuso di precedenti bozze.”; - che con nota del 17.09.2018 prot. n. 6590, preso atto dell'attestazione del proprio profilo professionale, ha ribadito la richiesta di modifica della delibera n. 76 del 09.08.2018 e di concreto impiego nell'Ufficio
Vigilanza; - che successivamente la Commissione Straordinaria ha adottato la delibera n. 56 del 05.06.2019, avente ad oggetto: PE PE NE – mutamento profilo professionale all'interno della stessa categoria giuridica e inquadramento nell'area 3 amministrativa”, con cui ha mutato il profilo professionale da “Istruttore di Vigilanza” a “Istruttore Amministrativo”; - che con nota del
14.06.2019 ha chiesto di nuovo l'attestazione del proprio profilo professionale, evidenziando come fosse in corso l'istruttoria relativa alla mobilità volontaria verso il Corpo di Polizia Provinciale e che il profilo di agente di polizia locale sarebbe stato requisito necessario per la partecipazione al bando di mobilità indetto dal di CP_1
Reggio Calabria;
- che con nota prot. n. 4747 del 20.06.2019, il Responsabile dell'Area Amministrativa, ha attestato l'attribuzione del profilo di “Istruttore
Amministrativo categoria C presso l'area Amministrativa” dell'ente; - che avverso il predetto provvedimento e gli atti sopra richiamati, ha inoltrato ricorso per annullamento di atti illegittimi ex art. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, L. 241/90, notificato all'Ente, alla ed all' a mezzo p.e.c. in Controparte_5 CP_6
data 28.06.2019; - che tale ricorso è rimasto senza riscontro;
- che tale operato da parte del di ha determinato forte stato d'ansia diagnosticato in CP_1 CP_1 data 01.07.2019 dal S.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Locri dovendo richiedere periodi di malattia per le cure del caso;
- che in data 26.07.2019, durante il periodo di malattia, la Responsabile dell'Area Amministrativa, ha provveduto alla notifica per il tramite del messo comunale, della determina n. 90 del 09.07.2019 con la quale
è stato disposto “che per effetto della modifica del profilo professionale, al dipendente di cui trattasi non potrà più essere mantenuto il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 37, co 1, lett. b) del CCNL 6.7.95, invitando, con allegata nota prot. n. 5733 del 26.07.2009, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per mutamento di profilo professionale”.
Alla luce di quanto dedotto, così concludeva: ‹‹Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
Conclusioni - In via cautelare anche inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, e/o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: disconosciuti gli avversi documenti, tutti impugnati, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, la illegittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione resistente per i fatti in narrativa e disapplicato o quanto meno sospeso fino al giudizio di merito, ove del caso, qualsiasi atto amministrativo ritenuto incidenter tantum illegittimo;
-ordinare all Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata
[...]
cessazione del comportamento antigiuridico posto in essere con gli atti impugnati;
conseguentemente disporre l'immediata rimozione, o quanto meno sospensione fino al giudizio di merito, degli effetti di tutti atti impugnati ed emarginati a pag. 1 del presente atto, disponendo la disapplicazione e/o revoca, con reintegrazione immediata nelle funzioni e nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale –
Istruttore di Vigilanza”, cioè nelle mansioni precedentemente occupate, così come svolti in precedenza, e incardinamento nell'ufficio Vigilanza comunale. Con la condanna alle spese di lite come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Si chiede che siano assunte informazioni sentendo le parti, i testimoni indicati, tutte le persone nominate nel presente atto e chi ritenuto di dovere. Nel merito, il ricorrente chiede, sin da oggi, che l'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia confermare gli eventuali provvedimenti assunti inaudita altera parte o con provvedimento d'urgenza, nell'interesse proprio ed in linea con le conclusioni rassegnate, ovvero nel corso dell'udienza cautelare nel contraddittorio delle parti. Per tutti i motivi suesposti, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, Ricorre All'On.le
Tribunale Ordinario di Locri, Sezione del Lavoro, affinchè, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, la illegittimità degli atti impugnati e, anche incidenter tantum, la illiceità dei comportamenti e provvedimenti tenuti nei confronti del ricorrente dalla amministrazione resistente per i fatti in narrativa e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Comunale di in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, di disapplicare, in relazione alle norme sopra richiamate, gli atti impugnati ed emarginati in premessa;
- condannando l'Ente e disponendo, e/o dando tutti quegli altri ordini e/o divieti ritenuti utili ai fini della concreta tutela della posizione del ricorrente, il reintegro immediato del ricorrente nelle funzioni, mansioni e nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale –
Istruttore di Vigilanza”, così come svolte in precedenza, e incardinamento nell'ufficio Vigilanza Comunale;
alla reintegra e/o attribuzione e riconoscimento dell'indennità di vigilanza e pubblica sicurezza ex art. 37 , comma 1, lett. b) del
CCNL 6.7.1995; al pagamento degli arretrati dell'indennità di vigilanza e pubblica sicurezza ex art. 37 , comma 1, lett. b) del CCNL 6.7.1995, quantificata in € 65,03 mensili, dalla data di illegittima sottrazione della stessa (mese di giugno 2019) fino all'esito del giudizio in relazione a tale specifica domanda il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. 2)
Accertare e dichiarare il Comune di nelle sue articolazioni CP_1
amministrative citate, responsabile del pregiudizio occorso al ricorrente,
CP_ illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte dell' resistente e/o del suo datore di lavoro e conseguentemente: condannarlo al risarcimento di ogni e qualsiasi danno patito, nelle diverse componenti di danno biologico, danno esistenziale e danno morale, come in parte motiva del ricorso specificato e richiesto, ovverosia: danno patrimoniale, da liquidarsi in relazione e misura del danno biologico richiesto pari al 15 % e che si quantifica prudentemente in € 30.000,0 o in quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà accertata dovuta in corso di causa a seguito di C.T.U. medico –legale, o, alternativamente, nella misura e somma quantificata in via equitativa (ultilizzando quale parametro la metà della retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento) dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
danno non patrimoniale, morale, esistenziale ecc., da liquidarsi in base alle risultanze della C.T.U. medico –legale che a tal fine si chiede che vanga disposta e ammessa o, in alternativa, in via equitativa e nello specifico così come calcolato in parte motiva del ricorso per ogni singola voce di danno (utilizzando, quindi, quale parametro, la metà della retribuzione mensile, per ogni mese di demansionamento) dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. 3)Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambe le fasi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde››.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di deducendo: - che, alla luce di quanto nel ricorso, il ricorrente risulta non CP_1
aver più svolto le attività proprie del profilo di agente di polizia municipale almeno dal 2008; - che a seguito di nota del 14.11.2008 del Commissario Straordinario nominato per la gestione del Comune, il ricorrente è stato incaricato di svolgere le mansioni di autista dello scuolabus;
- che per effetto di accertamenti medico-legali compiuti tra gli anni 2011 e 2014, è stato dichiarato non idoneo allo svolgimento dei servizi esterni attinenti al profilo di agente di polizia municipale;
- che per tale motivo, e considerato che l'organizzazione del servizio di polizia municipale non richiedeva l'utilizzo di personale in servizi interni (nota prot. 132 PM del 10/4/2012
e disposizione di servizio prot. 3375 del 24/5/2012), il ricorrente è stato dapprima impiegato quale addetto all'ufficio protocollo del Comune, e successivamente, a decorrere dal 2014 e fino a tutt'oggi, presso gli uffici demografici del Comune;
- che il ricorrente risulta inquadrato in categoria C ( posizione economica C2), e le mansioni che dallo stesso espleta sin dal 2014, presso gli uffici demografici del
Comune, sono ascrivibili e rientrano nella medesima categoria C ( posizione economica C2), per come risulta dalla struttura organizzativa, dalla pianta e dotazione organica del approvata in ultimo con deliberazione della CP_1
Commissione Straordinaria n. 76 del 2018; - che nessun demansionamento è stato posto in essere dall'Ente anche alla luce dell'art. 52 del D.lgs . n. 165 del 2001 prevalente rispetto alle disposizioni codicistiche di cui all'art. 2103 c.c.
Alla luce di quanto allegato, concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto.
In data 20.02.2020 interveniva volontariamente in giudizio Controparte_2 allegando: - la mancata presenza, all'interno dell' di Parte_2 CP_1
un corpo di Polizia Locale, con organico ridotto a tre unità; - che il nulla-osta da parte delle associazioni sindacali di appartenenza non va richiesto nel caso di spostamento all'interno della medesima sede lavorativa;
- che le variazioni di equivalenti mansioni nella categoria di appartenenza sono possibili nel caso di profili intercambiabili con il profilo di base come nel caso che ci occupa;
- che in ogni caso, il mutamento del profilo professionale è stato, pacificamente, accettato da parte del dipendente Pt_1
che ha sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro, in data 26.07.2019, ove era previsto l'inquadramento nella categoria “C” e profilo professionale “Istruttore
Amministrativo”; - che inoltre il mutamento del profilo professionale del dipendente ha trovato espressa giustificazione in ragioni di carenza di personale, al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa con “la costante apertura al pubblico e l'adeguato funzionamento dell'Ufficio anagrafe e stato civile incardinato nell'Area amministrativa”, come riportato nella delibera n. 56 del 05.06.2019; - che l'indennità di vigilanza non costituisce un'indennità professionale legata, esclusivamente, al mero possesso di un determinato profilo professionale, né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- che la sussistenza di comportamenti vessatori posti in essere dalla parte datoriale sono destituiti di fondamento probatorio.
Alla luce di quanto eccepito, così concludeva: ‹‹Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione e dichiarato, preliminarmente, ammissibile l'intervento spiegato: - rigettare il ricorso ex adverso proposto e, conseguentemente, rigettare l'avanzata richiesta risarcitoria;
- accertare e dichiarare la legittimità del comportamento tenuto da parte dell'amministrazione resistente per i fatti oggetto del presente giudizio ed in assenza di qualsivoglia comportamento mobbizzante da parte datoriale, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo;
- accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati da parte del
Sig. NE e, in particolare, di ogni atto amministrativo a firma dell'interveniente››.
Con provvedimento del 05.11.2019 il Tribunale di Locri in funzione del Giudice del lavoro ed in composizione monocratica rigettava l'istanza proposta ai sensi degli artt. 669 quater e 700 c.p.c. per insussistenza del requisito del periculum in mora.
Successivamente con provvedimento del 15.04.2020 veniva sospeso il procedimento stante la querela di falso proposta dal ricorrente nel corso della prima udienza del 26/2/2020, mediante dichiarazione allegata al relativo verbale, avente ad oggetto la sottoscrizione apposta al contratto di lavoro per mutamento di profilo professionale del 26/7/2019, allegato dalle controparti. Detto procedimento risultava definito con sentenza n. 133/23 del Tribunale di Locri con la quale si rigettava la querela di falso proposta.
Con ricorso depositato in data 03.05.2023, riassumeva Pt_1 Parte_1
il giudizio a conclusione del procedimento relativo alla querela, richiamando gli scritti difensivi già depositati.
In data 11.09.2023 interveniva volontariamente in giudizio Controparte_2
depositando memoria difensiva con la quale si riportava a tutte le eccezioni e deduzioni già svolte e richiamando le conclusioni già rassegnate.
In data 12.10.2023 si costituiva anche il il quale Controparte_1
reiterava le difese già avanzate ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 04.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario di . Controparte_2
Tale eccezione, sollevata da parte ricorrente, è infondata e non può trovare accoglimento.
Sul punto occorre fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 105 e 419 del codice di rito ed in particolare al comma 2 dell'art. 105, in base al quale ciascuno: “Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.”.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di un intervento adesivo dipendente in quanto
l'interesse giuridicamente tutelato consiste nella necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose della decisione derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato (v. Cass. 02.08.1990 n. 7769).
Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, in più punti, vengono richiamati atti riferibili all'odierna interveniente, in quanto adottati sulla base di quanto dalla stessa rilevato/indicato/valutato quale coordinatrice del Servizio di Polizia Municipale, anche con riferimento alle dedotte condotte integranti mobbing secondo la ricostruzione interpretativa del ricorrente. Ciò considerato l'intervento in giudizio di deve ritenersi ammissibile essendo peraltro stato disposto Controparte_2
tempestivamente sia con riferimento al giudizio di merito che rispetto alle altre fasi del procedimento.
Conseguentemente ammissibile deve ritenersi altresì la produzione documentale effettuata dalla stessa, con particolare riferimento al contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 26.07.2019 tra l'odierno ricorrente ed il Comune di CP_1
sottoscrizione la cui riferibilità al NE è stata accertata anche Parte_1 all'esito del procedimento per querela di falso, definito con sentenza di questo
Tribunale n. 133/2023 (v. documentazione allegata al ricorso in riassunzione).
Sul punto merita comunque precisare che il suddetto documento viene richiamato anche nel ricorso introduttivo del giudizio ed in ragione del rilievo dello stesso ai fini del presente giudizio, il giudicante ben avrebbe potuto disporne l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Fermo quanto sopra, con riferimento alle richieste di revoca delle ordinanze emesse in data 18.02.2024 e 09.05.2024, le stesse non hanno trovato accoglimento in quanto i capitoli di prova testimoniale non ammessi risultavano suggestivi e/o tendenti a far esprimere al teste opinioni e/o valutazioni personali. Le ulteriori richieste istruttorie, invece, non hanno trovato accoglimento in quanto da considerarsi superflue all'esito della prova orale espletata.
La causa, pertanto, è stata ritenuta matura per la decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire il reintegro nel profilo e nelle mansioni di Agente di Polizia Locale – Istruttore di Vigilanza nell'ambito del corrispondente Ufficio di Polizia Locale del Comune di alla luce della CP_1
ritenuta illegittimità degli atti adottati dall'Amministrazione convenuta.
A detta domanda, parte ricorrente ha unito altresì quella di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nelle diverse forme del danno biologico, esistenziale e morale ed altresì quella di reintegra e/o attribuzione e riconoscimento dell'indennità di vigilanza e pubblica sicurezza ex art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6.7.1995.
All'esito del giudizio le pretese di parte ricorrente non possono essere accolte, non avendo trovato riscontro la dedotta illegittimità dell'operato del
[...]
CP_1
Incontestata tra le parti è l'assunzione del ricorrente, nel 2007, a tempo pieno e indeterminato con profilo di Agente di Polizia Municipale - cat. C – pos. C1 CP_9
poi diventata C2.
Al pari incontestato è il passaggio del ricorrente dal profilo di Agente di Polizia
Municipale – Istruttore di Vigilanza a quello di Istruttore Amministrativo, per effetto della delibera n. 56/2019, adottata dalla Commissione Straordinaria. Dall'esame della delibera in questione si evince che già in precedenza e da alcuni anni, almeno
3, il ricorrente esercitava mansioni riconducibili all'Area amministrativa – Servizi
Demografici, circostanza determinatasi per due diversi motivi, da un lato l'emergere di problematiche di idoneità fisica del ricorrente allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza e dall'altro la necessità dell'Amministrazione comunale di far fronte alla carenza di personale manifestata in particolare presso l'Ufficio Anagrafe- Stato
Civile, al quale il ricorrente già in passato era stato applicato.
E' provata dalla documentazione in atti l'inidoneità fisica predetta ed è altresì riscontrata dalla prova testimoniale espletata la carenza di personale presso l'Ufficio
Anagrafe – Stato Civile, anche alla luce dell'aumento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico (v. testimonianza - udienza del 09.05.2024). Tes_1
Peraltro, le testimonianze rese nel corso del giudizio hanno altresì chiarito che i servizi interni dell'Area Vigilanza consistono in massima parte nella redazione di relazioni all'esito dello svolgimento di servizi esterni, dei quali si occupa Tes_ direttamente chi li ha effettuati (v. testimonianza udienza - del 09.05.2024).
Ciò posto, la delibera contestata dal ricorrente e sopra richiamata risulta aver meramente chiarito e formalizzato una situazione di fatto già da tempo in essere. Il ricorrente deduce anche l'illegittimità della suddetta delibera in quanto adottata dalla Commissione Prefettizia e non dai soggetti competenti: il Responsabile dell'Area di Vigilanza e quello dell'Area Amministrativa.
Sul punto deve però essere evidenziato il peculiare contesto in cui ha operato la
Commissione Straordinaria chiamata ad intervenire anche in punto di organizzazione degli Uffici comunali, in un contesto particolarmente complesso quale quello determinatosi a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose.
Ciò detto la delibera in questione non presenta i dedotti profili di illegittimità in quanto all'adozione della stessa la Commissione ha provveduto con il diretto intervento sia del Responsabile dell'Area Amministrativa sia di quello dell'Area di
Vigilanza, che hanno espresso parere positivo al passeggio del ricorrente dal profilo e dalle mansioni di Agente di Polizia Municipale – Istruttore di Vigilanza, incardinato nel corrispondente Ufficio a quello di Istruttore Amministrativo, incardinato nell'Ufficio Anagrafe – Stato civile.
Detto passaggio di mansioni del dipendente, infatti, è avvenuto con mobilità interna nell'ambito della stessa categoria, la C, quindi nel rispetto anche delle previsioni della contrattazione collettiva.
L'art.
3 - CCNL 31.03.1999, infatti, prevede che: “Ai sensi dell'articolo 56 del D.
Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto”.
Alla luce di detta previsione, le delibera del risulta CP_1 CP_1
legittimamente assunta, non potendo costituire motivo di doglianza la non corrispondenza dell'attività svolta quale Istruttore di Vigilanza rispetto a quella di
Istruttore Amministrativo, sussistendo per come sopra evidenziato equivalenza non solo sul piano formale ma altresì in termini di rilevanza dell'attività svolta.
Sul punto deve peraltro tenersi presente che trattandosi di pubblico impiego contrattualizzato trova applicazione non l'art. 2013 c.c. ma solo l'art. 52 del D. Lgs.
165/200, in base al quale: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure obiettive di cui all'articolo 35, comma uno, lettera a. …”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non risulta riscontrata la dedotta sottrazione di mansioni né il demansionamento del ricorrente il quale, per come emerso all'esito della prova testimoniale, con il mutamento intervenuto ha comunque potuto esercitare in modo completo le prerogative proprie dell'inquadramento sopravvenuto in quanto dotato del potere di firma e quindi della possibilità di adottare atti
Tes_ dell'Ufficio di rilevanza esterna (v. testimonianza udienza 09.05.2024). Tes_2
Le dichiarazioni della teste , in particolare, hanno evidenziato che la procedura Tes_2 per l'assegnazione dei poteri di firma in corrispondenza delle diverse attività per i quali sono rilasciati, deve seguire uno specifico iter ed una specifica tempistica.
Prima del formale passaggio dall'Ufficio di Vigilanza a quello Amministrativo, il ricorrente si trovava di fatto in applicazione temporanea presso l'Ufficio Anagrafe -
Stato Civile e pertanto deve ritenersi logica anche una limitazione del potere di firma;
limitazione che a seguito del nuovo inquadramento professionale è venuta meno.
Ad ogni buon conto ogni doglianza del ricorrente in ordine al contestato mutamento del profilo deve altresì ritenersi superata dall'accettazione manifestata per effetto della sottoscrizione del contratto individuale del 26.07.2019, stipulato tra l'Amministrazione comunale ed il ricorrente, avente ad oggetto proprio il passaggio dal profilo di Agente di Polizia Locale a quello di Istruttore Amministrativo.
Il ricorrente eccepisce l'invalidità del suddetto contratto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso nei giorni in cui si trovava in malattia;
eccezione che però non può trovare accoglimento in quanto nessun impedimento alla sottoscrizione di alcun atto/documento deriva di per sé dallo stato di malattia, compreso quello in questione che peraltro risulta sottoscritto presso la residenza del ricorrente, al quale
è stata altresì notificata la delibera n. 90/2019 che recepisce il mutamento di profilo e di mansioni per cui è causa. Né risulta in alcun modo dedotto e dimostrato che la suddetta sottoscrizione sia stata frutto di errore/violenza o minaccia.
Fermo quanto sopra, occorre anche precisare che nessun rilievo può assumere l'incarico di R.S.U. e quindi l'attività sindacale svolta dal ricorrente, il quale per effetto del mutamento del profilo professionale non ha subito un trasferimento dal luogo in cui l'attività lavorativa veniva e viene svolta, pertanto, nessuna comunicazione in merito era dovuta alle organizzazioni sindacali. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, non può essere accolta neppure la domanda di parte ricorrente volta al ripristino ed al conseguimento di quanto non ancora corrisposto a titolo di indennità di vigilanza e pubblica sicurezza di cui all'art. 37 comma 1, lett. b) CCNL 06.07.1995, in quanto presupposto della stessa non è il solo requisito formale di qualifica di Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Locale quanto piuttosto l'effettivo e concreto esercizio di attività di pubblica sicurezza, non più compatibile con le nuove mansioni affidate al ricorrente, peraltro non più addetto allo svolgimento di servizi di vigilanza esterna da anni.
Al contempo deve anche essere sottolineato che la modifica del profilo professionale del dipendente pubblico, nell'ambito del profilo esigibile per categoria, non è preclusa dalla precedente assunzione quale agente di Polizia Municipale (v. sul punto
Cass. ord. n. 3666/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, le doglianze di parte ricorrente devono ritenersi infondate e pertanto devono essere respinte.
In particolare, in difetto di riscontro circa l'illegittimità degli atti adottati dall'Amministrazione comunale, dei quali era chiesta la disapplicazione, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione e/o domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, nonché ogni ulteriore eccezione e/o istanza anche istruttoria, con rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, complessivamente valutata la fase cautelare e quella di merito del giudizio e sono liquidate in favore del resistente e CP_1
della terza interveniente secondo i valori tariffari medi, (v. D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , R.G. n. Parte_1
2463/2019, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti del in persona del L.R.P.T. e della terza Controparte_1 interveniente , liquidate in complessivi € 6.479,00 oltre Controparte_2 rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da corrispondersi a ciascuno dei suddetti nella misura della metà.
Locri, 17.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli