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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/06/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1393 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Antonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Santinon sito in Dolo (VE), via Guolo, n. 15
appellante contro
Controparte_1
(P. Iva ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Roman, n. 122;
appellata
nonché contro pagina 1 di 19
CP_2
(C.F. C.F._2
appellato
contumace.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 353/2023 del Tribunale Ordinario di
Venezia, pubblicata il 22.2.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
nel merito
in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare nei seguenti importi il risarcimento dovuto al Sig. in conseguenza Parte_1 dell'incidente stradale avvenuto per responsabilità del Sig. , CP_2 condannando per l'effetto lo stesso e la in via Controparte_1
solidale fra loro, a corrispondere a detto appellante:
(i) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo, la somma di Euro 412.809,00 o, in via subordinata, quella di Euro 254.584,10 o, in via ulteriormente gradata, quella di Euro 224.034,00 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
(ii) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo, la somma risultante dalla capitalizzazione dell'importo di Euro 4.671.915,92, o, in via subordinata, di quello accertato all'esito dell'eventuale Ctu come di seguito richiesta, o ritenuto di giustizia, a titolo di redditi perduti in conseguenza dell'elisione totale della capacità di lavoro specifica di pilota di elicotteri;
(iii) sempre a titolo di danno patrimoniale, la somma di Euro 27.944,34 per spese già documentate in primo grado, oltre l'importo risultante dai documenti attestanti quelle sostenute successivamente all'instaurazione del presente grado di giudizio;
pagina 2 di 19 in ogni caso, detratte le somme in linea capitale già ricevute a titolo di acconto, in virtù della provvisionale disposta in primo grado ed in esecuzione della sentenza impugnata, come da distinta in atti quale doc. A), oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi di legge nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod.civ.
in via subordinata istruttoria
ove non ritenga di poter quantificare il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica subito dall'attore sulla base della documentazione da questi depositata in primo grado e non contestata dai convenuti, si insiste nella richiesta di ammissione di Ctu contabile volta a verificare la correttezza dei conteggi depositati e/o comunque determinare gli importi che il Sig. avrebbe percepito se avesse potuto continuare a Parte_1
prestare la propria attività lavorativa di pilota di elicotteri;
si insiste, parimenti, nelle ulteriori istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per Controparte_1 nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. nei confronti Parte_1
della sentenza del Tribunale di Venezia n. 353/2023 del 21-22 febbraio 2023 resa nel giudizio RG 9267/2018, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato in riferimento a tutti i motivi proposti.
- in accoglimento dell'appello incidentale qui formulato, si chiede alla Corte di
Appello adita di riformare in tutto o in parte il capo di sentenza relativo alla condanna di oggi Controparte_1 Controparte_3
in solido con il Sig. , alla corresponsione in favore del sig. CP_2 [...] dell'importo di € 400.000,00 determinato e liquidato in misura Parte_1
sproporzionata ed eccessiva rispetto alle allegazioni di causa e comunque ed in ogni caso erroneamente attraverso criterio equitativo ex art. 1226 c.c., a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso
pagina 3 di 19 minimo legale e per l'effetto condannare il Sig. alla Parte_1 restituzione dell'importo che risulterà percepito in più a tale titolo rispetto alla statuizione che sarà resa dalla Corte d'Appello di Venezia sul punto.
Con vittoria del compenso professionale per presente grado di giudizio e con riforma di quello relativo alla liquidazione delle spese del primo grado in quanto da compensarsi integralmente e quanto meno per la metà, spese ed accessori.
In via istruttoria, ci si oppone alla reiterata richiesta di TU contabile “volta
a verificare la correttezza dei conteggi depositati e/o comunque determinare gli importi che il Sig. avrebbe percepito se avesse potuto Parte_1 continuare a prestare la propria attività lavorativa di pilota di elicotteri” in quanto inammissibile, stante la sua natura totalmente esplorativa e non essendo mezzo idoneo a provare le domande in giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo: Parte_1
- che in data 26.6.16, alle ore 22.30 circa, percorreva la carreggiata Est dell'Autostrada E57 alla guida dell'autoveicolo Fiat 500, targato DR 215
JR,
- che giunto all'altezza del km. 8+200, veniva urtato dall'autovettura Alfa
Romeo 147, targata CL 447 TV e condotta da che, colto da un CP_2
colpo di sonno, perdeva il controllo del mezzo e, dopo la collisione, si ribaltava più volte fino ad impattare contro il guard-rail,
- che nell'occorso riportava significative lesioni a causa delle quali non gli sarebbe più stato consentito di riprendere la propria attività di pilota di elicotteri, alla quale aveva dedicato tutta la vita, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto, previa concessione di una provvisionale ex art. 147 D. Lgs. n. 209/2005, attesa la pagina 4 di 19 evidente responsabilità della controparte nella causazione dell'incidente e le gravissime difficoltà economiche in cui egli versava a causa dell'incidente stesso.
Costituitasi in giudizio, rilevava che non era in Controparte_1
contestazione la responsabilità del proprio assicurato nella determinazione dell'evento de quo; contestava peraltro il quantum debeatur e chiedeva di accertare e dichiarare la congruità degli importi complessivamente già offerti al danneggiato per un totale di euro 44.623,35, previo rigetto della richiesta di provvisionale, non ricorrendo i presupposti per la sua concessione.
Rimasto contumace il , veniva quindi accolta dal Tribunale l'istanza di CP_2 provvisionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 102/06 con emissione di ordine a di pagare, in favore del la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 33.382,15.
Istruito quindi il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, l'assunzione della prova testimoniale e l'esperimento di TU medico-legale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 353/2023, pubblicata in data 22.2.23, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- rilevato non essere in contestazione la responsabilità del nella CP_2
causazione del sinistro ed acclarato risultare invece controverso il quantum del risarcimento da riconoscersi all'attore per i danni patiti a seguito dei predetti accadimenti,
- opinato che il risarcimento spettante per il danno biologico, da liquidarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Venezia, fosse complessivamente pari ad euro 91.708,64, alla quale somma doveva poi aggiungersi il riconoscimento del danno morale per ulteriori euro 36.683,46, dal momento che l'attore aveva sofferto conseguenze del tutto inaspettate rispetto all'ordinario, essendo costretto a mutare le proprie abitudini di vita ed avendo dovuto subire un mutamento dei propri connotati caratteriali,
- considerato inoltre, quanto al danno patrimoniale, risultare provato che l'attore avesse dovuto rinunciare alla professione di pilota di elicotteri a pagina 5 di 19 causa dell'incidente occorsogli e che, dunque, si fosse verificato un danno patrimoniale futuro,
- ritenuto di doverlo calcolare in via equitativa ex art. 1226 cc nella misura di euro 400.000,00, tenendosi conto della busta paga in atti, dell'età del danneggiato al momento del sinistro e della circostanza che lo stesso continuava comunque a svolgere, dopo il sinistro, una professione idonea a produrre reddito, sebbene inferiore a quello che avrebbe percepito continuando ad esercitare il lavoro di pilota, e non potendosi viceversa utilizzare in proposito la perizia di parte prodotta dall'attore, in quanta redatta in assenza di contraddittorio, ha accolto la domanda attorea condannando ed CO
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
della complessiva somma di € 135.787,50, detratto l'acconto già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando due motivi di impugnazione – volti, rispettivamente, a contestare l'erronea quantificazione sia del danno non patrimoniale sia di quello patrimoniale, con particolare riferimento al mancato conteggio di una serie di spese ed alla scorretta determinazione delle conseguenze derivate dalla lesione della capacità lavorativa specifica – rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di integrale accoglimento delle pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
costituitasi in giudizio, ha viceversa insistito: Controparte_1
- in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione della insussistenza dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc,
- nel merito, per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque non provato, spiegando inoltre un unico motivo di appello incidentale volto a censurare l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante in rapporto pagina 6 di 19 alla previsione di cui all'art. 137 del C.d.A., nonché l'incongrua liquidazione dello stesso in via equitativa.
Rimasto contumace il , con ordinanza del 23.5.24 la Corte ha fissato per CP_2 la rimessione al Collegio l'udienza del 7 maggio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
3.1 In via preliminare, il collegio, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto di citazione ad , ne dichiara la contumacia, stante la CP_2
mancata costituzione in giudizio.
3.2 Ancora in via preliminare, venendo all'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.3 Quanto al merito, ritiene la Corte che l'appello principale sia parzialmente pagina 7 di 19 fondato e debba essere accolto per quanto di ragione.
3.4 Con il primo motivo di gravame il lamenta che il giudice abbia Parte_1
omesso qualsiasi motivazione sui criteri adottati per la determinazione degli importi relativi alla quantificazione del danno biologico, soprattutto di quello di carattere temporaneo, che avrebbe liquidato utilizzando una diaria giornaliera dell'importo minimo di euro 100,00, non considerando la particolare intensità della sofferenza fisica e la durata dell'inabilità, che ne rendono evidente l'incongruità.
Il rilievo è fondato.
Premesso che non risulta contestata l'applicazione nel caso di specie delle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia, si deve effettivamente riconoscere che il quadro clinico del soggetto danneggiato è stato di entità rilevante, risultando caratterizzato da un importante politraumtismo con trauma da schiacciamento del secondo e terzo dito della mano sinistra, meralgia post traumatica per interessamento del nervo femoro cutaneo laterale sinistro nonché trauma distorsivo del rachide cervicale e dorsolombare.
Tale quadro clinico ha comportato per l'appellante tempi di recupero molto lunghi, caratterizzati, peraltro, dalla necessità di sottoporsi a continue visite mediche e da momenti di sofferenza fisica superiore alla soglia minima, la quale non solo tuttora permane ma anche si protrarrà lungo l'intera esistenza del danneggiato.
In riferimento all'inabilità temporanea, le Tabelle di Venezia si collocano nel solco di un sistema di liquidazione ispirato da un'uniformità pecuniaria di base, ma al contempo connotato da una flessibilità individualizzante, con la previsione di un importo giornaliero compreso tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 150,00, in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea.
Tanto premesso, tenuto conto delle si stima equo determinare in euro 120,00
l'importo giornaliero relativo alla inabilità temporanea, secondo la durata indicata dalla TU conseguendone la necessità di liquidare:
pagina 8 di 19 euro 3.600,00 per 30 giorni di invalidità al 100%, euro 13.500,00 per cinque mesi di invalidità al 75%, euro 7.200,00 per quattro mesi al 50%, con un totale complessivo pari ad euro 24.300,00, a fronte di un minore importo liquidato in primo grado, pari ad euro 20.250,00.
Derivandone la spettanza di un risarcimento per il danno di natura biologica complessivamente pari ad euro 95.758,64 anziché euro 91.708,64.
Quanto, invece, alla lamentata omissione, da parte del giudice di prime cure, della liquidazione del danno esistenziale, essendo mancata qualsiasi valutazione in merito alla specificità della vicenda concreta che aveva visto coinvolto il danneggiato – una volta osservato che risulta in proposito più corretto qualificare la voce in oggetto alla stregua di un pregiudizio dinamico relazionale – ritiene il collegio che la doglianza sia sostanzialmente infondata, dovendosi unicamente adeguare la somma già liquidata a titolo di danno morale al nuovo importo del danno biologico permanente.
Ed invero, siccome anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno, e cioè il danno morale, quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita di relazione, e cioè il danno dinamico relazionale, i quali vanno valutati unitariamente (Cass. 17.1.18 n. 901).
Nel caso di specie il danneggiato ha provato che i postumi permanenti subiti incidono sia sulla propria sfera intima sia su quella relazionale, avendo l'istruttoria espletata confermato:
- che il prima del sinistro, passava poche ore in casa, poiché era Parte_1
sempre in giro per lavorare o in compagnia degli amici, mentre successivamente all'occorso sta sempre chiuso in casa,
- che in precedenza era un soggetto dedito a svariati hobbies e al pagina 9 di 19 volontariato, cui ora non si dedica più, essendo fortemente depresso.
Ma soprattutto risulta evidente e dimostrato che egli abbia subito e tuttora subisca:
- una sofferenza notevole per l'impossibilità di ritornare a volare, quale pilota di elicotteri, attività che costituiva il suo sogno di bambino e la sua passione di vita, avendo insistito per frequentare la scuola di volo, pur a fronte della contrarietà espressa dal padre che invece, lo aveva iscritto ad istituto tecnico per continuare l'attività di famiglia,
- una profonda crisi dovuta al ritiro del brevetto di volo, a seguito del quale è provato non riuscisse a smettere di piangere, poi acuita nel momento in cui gli veniva comunicata la necessità di procedere all'amputazione delle dita.
E, d'altronde, lo stesso TU ha avuto modo di chiarire come appaia inevitabile che la consapevolezza della predetta menomazione fisica e la certezza di non poter più riprendere l'attività di pilota, condizionino il tono del suo umore in senso depressivo.
Sicché, configurandosi in concreto una notevole lesione di vari aspetti dell'esistenza dell'appellante – il quale ha visto sconvolta la propria attività lavorativa, che costitutiva per lui anche una passione, conferendogli una condizione di benessere psicologico – e riscontrandosi un effettivo peggioramento della qualità della vita, in maniera non paragonabile alle ordinarie conseguenze di quel tipo di lesioni, ben sussistono i presupposti per riconoscere al danneggiato una idonea personalizzazione.
A tanto, peraltro, il giudice di prime cure ha già debitamente provveduto, riconoscendo per tale voce di danno che, si ripete, deve essere liquidata unitariamente, il congruo importo di euro 36.683,46, pari al 40% del valore del danno biologico complessivamente considerato.
Tenuto conto di ciò, e rilevato che in relazione alla intervenuta liquidazione di tale danno anche sulla quota del pregiudizio biologico temporaneo non risulta svolto appello incidentale da parte dei convenuti, ne consegue doversi unicamente adeguare siffatta cifra al diverso e più alto valore del danno pagina 10 di 19 biologico liquidato in questa sede per euro 95.758,64 anziché nella minor somma di euro 91.708,64 determinata dal Tribunale, conseguendone il diritto ad un ristoro del danno morale pari ad euro 38.303,46.
Infondato, viceversa, appare l'appello nella parte in cui censura la scelta del
Tribunale di qualificare il danno morale solamente come marcato anziché come severo, sulla base dell'articolazione di tale voce di danno su cinque livelli, contenuta nell'ambito delle Tabelle di Venezia.
In realtà, il danno morale è stato correttamente valutato dal primo giudice quale marcato (con applicazione della relativa percentuale del 40%) tenendo conto delle risultanze della TU che, in relazione a siffatto pregiudizio, ha avuto modo di precisare che “Il grado di sofferenza fisiopsichica sopportato nel periodo di malattia può essere valutato (tenuto conto dei parametri: natura delle lesioni riportate, del tipo di trattamento terapeutico attuato, della durata dell'allontanamento dai “piaceri della vita”, nonché delle indicazioni cliniche sull'attendibile entità del dolore fisico), come di livello medio-elevato su una scala di quattro (lieve, medio, elevato, elevatissimo)”.
È, infatti, evidente che un livello medio-elevato di sofferenza individuato dal perito d'ufficio non possa in quanto situato tra il secondo ed il terzo gradino di una scala di quattro, non possa in alcun modo comportare il riconoscimento di un livello massimo (pregiudizio gravissimo), o vicino al massimo (pregiudizio severo), su di una scala di cinque, risultando viceversa ben posizionato sul terzo gradino, in posizione mediana tra le due ipotesi più lievi e le due più pesanti (pregiudizio severo).
Né, d'altro canto, sussistono ragioni per ritenere incongrua la valutazione operata dal TU dovendo considerarsi:
- che le lesioni non risultano comunque, di per sé stesse, così gravi da imporre un ulteriore appesantimento della classe di danno ipotizzata,
- che l'entità del dolore fisico è comunque limitata,
- che la sofferenza patita a livello psicologico è stata debitamente attenuata dai trattamenti terapeutici attuati.
pagina 11 di 19 3.5 Con il secondo motivo di appello il contesta invece siccome Parte_1
erronea la quantificazione del danno patrimoniale, articolando in proposito varie censure, le quali vanno esaminate partitamente.
Sotto un primo profilo, l'appellante si duole del mancato rimborso delle spese mediche, sostenute successivamente alla data in cui è stata effettuata e depositata la TU.
La doglianza è infondata giacché – pur essendo prodotti in atti vari scontrini fiscali relativi a farmaci, parafarmaci e finanche preparazioni omeopatiche – non sussistono comunque elementi in base ai quali stabilire se gli stessi abbiano o meno attinenza con le lesioni subite nel sinistro de quo, mancando del tutto la prova di un nesso di causa tra quest'ultimo e l'assunzione dei citati medicinali. Mentre, d'altro canto, nessuna indicazione in proposito risulta nemmeno fornita dai certificati medici dimessi, i quali appaiono assolutamente vaghi, in quanto genericamente riferentesi a problemi di salute o a non meglio specificati stati ansiosi reattivi, in assenza di un qualsiasi ulteriore elemento che consenta di ritenerli correlati ai postumi derivati dall'incidente. Né va dimenticato come il TU, nel procedere alla liquidazione in favore del danneggiato delle spese sanitarie allegate agli atti, avesse espressamente affermato che “Non sono prevedibili spese mediche future”, escludendone, con ogni evidenza, la necessità.
Sotto un secondo profilo si contesta invece l'omessa pronuncia con riferimento a spese varie sostenute per il ripristino e/o il riacquisto di beni danneggiati a seguito dell'incidente (vestiti, notebook, penna, occhiali), per gli spostamenti necessari per le visite e le cure, per la sostituzione dei documenti, per l'espletamento delle diverse perizie, per la gestione di un mutuo e dei relativi sconfini.
La doglianza è fondata solo con riferimento ad alcune delle voci indicate, dovendosi, in particolare, affermare che non può riconoscersi, in assenza della dimostrazione di un nesso tra i pagamenti effettuati ed il verificarsi del sinistro, il rimborso delle spese relative:
pagina 12 di 19 - all'acquisto e/o riparazione di abiti, trolley, penna, notebook, occhiali da vista e lavanderia, anche poiché non è stato nemmeno dimostrato che tali oggetti siano andati effettivamente distrutti in occasione dell'incidente
(SV1 – SV4),
- a svariati viaggi in treno (SV5 e SV12),
- ad ulteriori viaggi in macchina (SV33 e SV35), tra l'altro riferibili a soggetti terzi,
- a non meglio specificati rimborsi chilometrici (SV29 e SV31), pure essi riferentisi a soggetti terzi,
- all'utilizzo di taxi (SV10),
- all'acquisto di abbigliamento idoneo per deficit alla mano sinistra (SV15), anche perché lo scontrino prodotto fa riferimento non solo ad un guanto, di cui non è peraltro specificato a cosa dovesse servire in relazione alle lesioni patite, ma anche a delle scarpe, che non hanno evidentemente alcuna attinenza con il deficit della mano,
- al rilascio di un nuovo passaporto (SV16),
- al ritiro di documentazione medica c/o la dott.ssa (SV18), essendo Per_1
unicamente prodotti due biglietti del treno ed una ricevuta Telepass intestata ad un soggetto terzo,
- alla gestione di un mutuo, ai relativi sconfini, agli interessi, alle spese di incasso ed alle commissioni iniziali (SV20 – SV25 e SV28),
- a due non meglio individuate raccomandate (SV37 e SV38).
Vanno invece ristorati gli esborsi compiuti:
- per il ritiro e la copia di svariate cartelle cliniche presso l'Ospedale di
Mestre (SV6), la clinica IML di Milano e l'Ospedale di Pordenone (SV6,
SV7, SV8, SV9, SV11, SV14, SV17 ed SV19),
- per l'attività del consulente del lavoro (SV26 ed SV 36), il quale ha predisposto i calcoli per il conteggio del mancato guadagno e la conseguente perizia volta a sviluppare i conteggi, in relazione alla quale il danneggiato ha assunto l'obbligo di corrispondere il relativo compenso, che pagina 13 di 19 si ritiene peraltro di rideterminare in complessivi euro 4.000,00, in quanto maggiormente aderente agli effettivi prezzi di mercato,
- per la predisposizione della relazione aeronautica (SV27),
- per la redazione della relazione attuariale prodotta in atti (SV32) che, tuttavia, si stima equo rideterminare in soli euro 2.000,00 tenendo conto degli effettivi prezzi di mercato e dello scarso pregio dell'elaborato, redatto in pochissime pagine in maniera vaga e poco dettagliata, tale da rendere abbastanza incomprensibili i risultati raggiunti.
Di tal che, al risarcimento delle spese già in precedenza attribuito al Parte_1
va altresì aggiunto il rimborso di tali voci per un totale di euro 8.099,80.
Sotto un terzo profilo, l'appellante lamenta poi l'errata quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla lesione totale della capacità lavorativa specifica, evidenziando che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la sussistenza e la rilevanza di tale pregiudizio, ha erroneamente determinato il quantum dovuto attraverso una valutazione equitativa ex art. 1226 cc, senza tenere conto dei documenti depositati e dei dati risultanti dalla perizia di parte, appositamente redatta a tal fine.
Tale motivo di gravame va trattato unitamente all'appello incidentale spiegato dalla compagnia di assicurazione che ha impugnato lo stesso capo di sentenza, contestando il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante sia in punto di an sia in punto di quantum, stante la violazione di cui all'art. 137 del
D. Lgs. 209/2005, anche in considerazione del fatto che, successivamente al sinistro, il danneggiato risulta aver comunque svolto attività libero professionale quale consulente di volo, per cui la sua capacità di produrre reddito non può ritenersi eliminata ma semmai solo ridotta, ciò che, a sua volta, escluderebbe potersi procedere ad una valutazione equitativa del relativo pregiudizio.
Entrambi i menzionati rilievi sono fondati e la sentenza va pertanto riformata sul punto, tenendo presente:
- che il danneggiato ha ampiamente provato di avere conseguito fin da pagina 14 di 19 giovane età il brevetto di volo di pilota di elicottero privato e commerciale
(doc. 7a),
- che dall'età di venticinque anni circa ha sempre lavorato alle dipendenze di società di volo, con mansioni di pilota, come indicato dall'estratto conto CP_ previdenziale prodotto in atti (doc. 8),
- che dal marzo 2016 e fino a pochi giorni prima del sinistro, avvenuto in data 23.6.16, il era assunto alle dipendenze dell' Parte_1 CP_6
con qualifica di Tecnico di Volo e dopo pochi giorni avrebbe
[...]
iniziato a lavorare presso la società Hoverfly S.r.l., quale pilota di elicotteri, come provato dalla corrispondenza mail tra le parti e dalla nota di assunzione prodotte in atti,
- che successivamente al verificarsi del sinistro il medesimo si è sottoposto alle visite mediche da parte della competente autorità, Istituto di Medicina
Aerospaziale dell' che, in data 15.12.16 lo ha dichiarato non idoneo CP_7
al volo per mesi otto (doc. 12) e il successivo 10.10.17 ancora non idoneo per ulteriori mesi due (doc. 13), fino a dichiararlo in via definitiva non idoneo per il rinnovo alla licenza di volo in data 10.1.18 (doc. 14),
- che sono prodotti in atti il CCNL per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche, la busta paga del marzo 2016, nonché la certificazione unica del 2016, relativa al reddito percepito nel 2015 e cioè nel corso dell'anno precedente al sinistro,
- che successivamente al verificarsi del sinistro, il danneggiato ha svolto attività di consulente di volo per due società, come da lettere di incarico debitamente prodotte,
- che risultano dimesse in atti le ulteriori dichiarazioni dei redditi, ossia quelle degli anni 2020 (per il periodo d'imposta 2019) 2021 (per il periodo d'imposta 2020), 2023 (per il periodo d'imposta 2022) e 2024 (per il periodo d'imposta 2023).
Tanto chiarito, ed essendosi allora in presenza di elementi probatori idonei a dimostrare quale fosse il reddito goduto dal prima dell'incidente e Parte_1
pagina 15 di 19 quello percepito in epoca successiva, ne consegue l'erroneità di una liquidazione di siffatto pregiudizio operata in maniera meramente equitativa, essendo pacifico, secondo i giudici di legittimità (Cass. 23.12.24 n. 34108):
- da un lato, che ad essa si possa ricorrere solo quando il danno non possa essere provato analiticamente,
- d'altro lato, che il giudice abbia comunque, in tali casi, l'onere di fornire una spiegazione del criterio adottato per giungere alla determinazione in concreto del quantum riconosciuto al danneggiato, laddove, nel caso di specie, il Tribunale, oltre a non sviluppare analiticamente i dati in suo possesso in forza di un conteggio matematico, si limitava pure ad elencare semplicemente i dati a sua disposizione (busta paga, età del danneggiato, attività lavorativa svolta dopo il sinistro), senza dettagliare il ragionamento svolto per giungere poi alla determinazione in concreto del risarcimento.
Ciò posto, deve allora procedersi alla determinazione del dovuto provvedendo:
- a capitalizzare le somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno
2015, da assumersi quale dato del reddito percepibile in assenza della lesione, e dell'anno 2021, durante il quale il danneggiato ha percepito il reddito maggiore dopo il verificarsi del sinistro, trattandosi del tetto massimo potenzialmente percepibile pur a fronte delle lesioni riportate, utilizzando il coefficiente relativo all'età del soggetto al momento dell'incidente, evitando peraltro di operare una qualsiasi decurtazione relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, così da tenere conto anche del minor ammontare della pensione che verrà goduta dal danneggiato,
- a detrarre la seconda delle somme di cui sopra dalla prima, al fine di ottenere l'ammontare della differenza di reddito effettivamente indennizzabile.
Conseguendone che, a fronte:
- di un reddito del 2015 pari ad euro 31.065,57 (ottenuto detraendo dal pagina 16 di 19 reddito lordo di euro 44.170,28 le imposte lorde per euro 13.104,71) e di un coefficiente di capitalizzazione pari a 25,1154 (per una età di trentotto anni al momento del sinistro), ne consegue una somma capitalizzata di euro
780.099,95,
- di un reddito del 2020 pari ad euro 15.427,00 (ottenuto detraendo dal reddito lordo di euro 20.769,00 le imposte lorde per euro 5.342,00) e di un coefficiente di capitalizzazione pari a 25,1154 (per una età di trentotto anni al momento del sinistro), ne consegue una somma capitalizzata di euro
387.455,27, il danno patrimoniale da inabilità lavorativa specifica da riconoscere al va stimato in complessivi euro 392.644,68, oltre alla rivalutazione e Parte_1
interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo, somma questa sia pur di poco inferiore a quella calcolata in via equitativa dal giudice di primo grado.
3.6 In conclusione, pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni svolte sinora la sentenza di primo grado va parzialmente riformata riconoscendo al il complessivo importo: Parte_1
- di euro 134.062,10 (euro 95.758,64 di danno biologico + euro 38.303,46 di danno morale) a titolo di rimborso del pregiudizio di natura non patrimoniale,
- di euro 408.139,88 (euro 15.495,20 di spese vive + euro 392.644,68 di danno da incapacità lavorativa) a titolo di rimborso del pregiudizio di natura patrimoniale,
- per un totale complessivo di euro 542.201,98, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro alla data di emissione della presente sentenza, detratti gli acconti già ricevuti, anch'essi da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del versamento e sino alla emissione dell'odierna pronuncia, oltre agli interessi di legge da tale ultima data al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
pagina 17 di 19 - della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta, mentre, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 per il primo grado di lite, tenuto conto degli acconti già versati dall'assicurazione, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- della necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 per il presente grado di giudizio, stante la rideterminazione del quantum del risarcimento, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico solidale degli appellati, in quanto conclusivamente soccombenti, determinandole nella somma già liquidata dal Tribunale quanto al primo grado ed in quella di euro
3.966,00 quanto al secondo grado, sulla base del seguente prospetto:
pagina 18 di 19 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 353/2023, pubblicata in data 22.2.23, che per il resto conferma:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) condanna ed , in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1
di euro 542.201,98 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro alla data di emissione della presente sentenza, detratti gli acconti già ricevuti, anch'essi da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del versamento e sino alla emissione dell'odierna pronuncia, oltre agli interessi di legge da tale ultima data al saldo effettivo;
3) condanna ed , in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al pagamento in favore di delle spese processuali di Parte_1
questo grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 19 di 19
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1393 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Antonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Santinon sito in Dolo (VE), via Guolo, n. 15
appellante contro
Controparte_1
(P. Iva ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Roman, n. 122;
appellata
nonché contro pagina 1 di 19
CP_2
(C.F. C.F._2
appellato
contumace.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 353/2023 del Tribunale Ordinario di
Venezia, pubblicata il 22.2.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
nel merito
in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare nei seguenti importi il risarcimento dovuto al Sig. in conseguenza Parte_1 dell'incidente stradale avvenuto per responsabilità del Sig. , CP_2 condannando per l'effetto lo stesso e la in via Controparte_1
solidale fra loro, a corrispondere a detto appellante:
(i) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo, la somma di Euro 412.809,00 o, in via subordinata, quella di Euro 254.584,10 o, in via ulteriormente gradata, quella di Euro 224.034,00 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
(ii) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo, la somma risultante dalla capitalizzazione dell'importo di Euro 4.671.915,92, o, in via subordinata, di quello accertato all'esito dell'eventuale Ctu come di seguito richiesta, o ritenuto di giustizia, a titolo di redditi perduti in conseguenza dell'elisione totale della capacità di lavoro specifica di pilota di elicotteri;
(iii) sempre a titolo di danno patrimoniale, la somma di Euro 27.944,34 per spese già documentate in primo grado, oltre l'importo risultante dai documenti attestanti quelle sostenute successivamente all'instaurazione del presente grado di giudizio;
pagina 2 di 19 in ogni caso, detratte le somme in linea capitale già ricevute a titolo di acconto, in virtù della provvisionale disposta in primo grado ed in esecuzione della sentenza impugnata, come da distinta in atti quale doc. A), oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi di legge nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod.civ.
in via subordinata istruttoria
ove non ritenga di poter quantificare il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica subito dall'attore sulla base della documentazione da questi depositata in primo grado e non contestata dai convenuti, si insiste nella richiesta di ammissione di Ctu contabile volta a verificare la correttezza dei conteggi depositati e/o comunque determinare gli importi che il Sig. avrebbe percepito se avesse potuto continuare a Parte_1
prestare la propria attività lavorativa di pilota di elicotteri;
si insiste, parimenti, nelle ulteriori istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per Controparte_1 nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. nei confronti Parte_1
della sentenza del Tribunale di Venezia n. 353/2023 del 21-22 febbraio 2023 resa nel giudizio RG 9267/2018, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato in riferimento a tutti i motivi proposti.
- in accoglimento dell'appello incidentale qui formulato, si chiede alla Corte di
Appello adita di riformare in tutto o in parte il capo di sentenza relativo alla condanna di oggi Controparte_1 Controparte_3
in solido con il Sig. , alla corresponsione in favore del sig. CP_2 [...] dell'importo di € 400.000,00 determinato e liquidato in misura Parte_1
sproporzionata ed eccessiva rispetto alle allegazioni di causa e comunque ed in ogni caso erroneamente attraverso criterio equitativo ex art. 1226 c.c., a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso
pagina 3 di 19 minimo legale e per l'effetto condannare il Sig. alla Parte_1 restituzione dell'importo che risulterà percepito in più a tale titolo rispetto alla statuizione che sarà resa dalla Corte d'Appello di Venezia sul punto.
Con vittoria del compenso professionale per presente grado di giudizio e con riforma di quello relativo alla liquidazione delle spese del primo grado in quanto da compensarsi integralmente e quanto meno per la metà, spese ed accessori.
In via istruttoria, ci si oppone alla reiterata richiesta di TU contabile “volta
a verificare la correttezza dei conteggi depositati e/o comunque determinare gli importi che il Sig. avrebbe percepito se avesse potuto Parte_1 continuare a prestare la propria attività lavorativa di pilota di elicotteri” in quanto inammissibile, stante la sua natura totalmente esplorativa e non essendo mezzo idoneo a provare le domande in giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo: Parte_1
- che in data 26.6.16, alle ore 22.30 circa, percorreva la carreggiata Est dell'Autostrada E57 alla guida dell'autoveicolo Fiat 500, targato DR 215
JR,
- che giunto all'altezza del km. 8+200, veniva urtato dall'autovettura Alfa
Romeo 147, targata CL 447 TV e condotta da che, colto da un CP_2
colpo di sonno, perdeva il controllo del mezzo e, dopo la collisione, si ribaltava più volte fino ad impattare contro il guard-rail,
- che nell'occorso riportava significative lesioni a causa delle quali non gli sarebbe più stato consentito di riprendere la propria attività di pilota di elicotteri, alla quale aveva dedicato tutta la vita, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto, previa concessione di una provvisionale ex art. 147 D. Lgs. n. 209/2005, attesa la pagina 4 di 19 evidente responsabilità della controparte nella causazione dell'incidente e le gravissime difficoltà economiche in cui egli versava a causa dell'incidente stesso.
Costituitasi in giudizio, rilevava che non era in Controparte_1
contestazione la responsabilità del proprio assicurato nella determinazione dell'evento de quo; contestava peraltro il quantum debeatur e chiedeva di accertare e dichiarare la congruità degli importi complessivamente già offerti al danneggiato per un totale di euro 44.623,35, previo rigetto della richiesta di provvisionale, non ricorrendo i presupposti per la sua concessione.
Rimasto contumace il , veniva quindi accolta dal Tribunale l'istanza di CP_2 provvisionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 102/06 con emissione di ordine a di pagare, in favore del la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 33.382,15.
Istruito quindi il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, l'assunzione della prova testimoniale e l'esperimento di TU medico-legale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 353/2023, pubblicata in data 22.2.23, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- rilevato non essere in contestazione la responsabilità del nella CP_2
causazione del sinistro ed acclarato risultare invece controverso il quantum del risarcimento da riconoscersi all'attore per i danni patiti a seguito dei predetti accadimenti,
- opinato che il risarcimento spettante per il danno biologico, da liquidarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Venezia, fosse complessivamente pari ad euro 91.708,64, alla quale somma doveva poi aggiungersi il riconoscimento del danno morale per ulteriori euro 36.683,46, dal momento che l'attore aveva sofferto conseguenze del tutto inaspettate rispetto all'ordinario, essendo costretto a mutare le proprie abitudini di vita ed avendo dovuto subire un mutamento dei propri connotati caratteriali,
- considerato inoltre, quanto al danno patrimoniale, risultare provato che l'attore avesse dovuto rinunciare alla professione di pilota di elicotteri a pagina 5 di 19 causa dell'incidente occorsogli e che, dunque, si fosse verificato un danno patrimoniale futuro,
- ritenuto di doverlo calcolare in via equitativa ex art. 1226 cc nella misura di euro 400.000,00, tenendosi conto della busta paga in atti, dell'età del danneggiato al momento del sinistro e della circostanza che lo stesso continuava comunque a svolgere, dopo il sinistro, una professione idonea a produrre reddito, sebbene inferiore a quello che avrebbe percepito continuando ad esercitare il lavoro di pilota, e non potendosi viceversa utilizzare in proposito la perizia di parte prodotta dall'attore, in quanta redatta in assenza di contraddittorio, ha accolto la domanda attorea condannando ed CO
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
della complessiva somma di € 135.787,50, detratto l'acconto già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando due motivi di impugnazione – volti, rispettivamente, a contestare l'erronea quantificazione sia del danno non patrimoniale sia di quello patrimoniale, con particolare riferimento al mancato conteggio di una serie di spese ed alla scorretta determinazione delle conseguenze derivate dalla lesione della capacità lavorativa specifica – rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di integrale accoglimento delle pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
costituitasi in giudizio, ha viceversa insistito: Controparte_1
- in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione della insussistenza dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc,
- nel merito, per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque non provato, spiegando inoltre un unico motivo di appello incidentale volto a censurare l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante in rapporto pagina 6 di 19 alla previsione di cui all'art. 137 del C.d.A., nonché l'incongrua liquidazione dello stesso in via equitativa.
Rimasto contumace il , con ordinanza del 23.5.24 la Corte ha fissato per CP_2 la rimessione al Collegio l'udienza del 7 maggio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
3.1 In via preliminare, il collegio, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto di citazione ad , ne dichiara la contumacia, stante la CP_2
mancata costituzione in giudizio.
3.2 Ancora in via preliminare, venendo all'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.3 Quanto al merito, ritiene la Corte che l'appello principale sia parzialmente pagina 7 di 19 fondato e debba essere accolto per quanto di ragione.
3.4 Con il primo motivo di gravame il lamenta che il giudice abbia Parte_1
omesso qualsiasi motivazione sui criteri adottati per la determinazione degli importi relativi alla quantificazione del danno biologico, soprattutto di quello di carattere temporaneo, che avrebbe liquidato utilizzando una diaria giornaliera dell'importo minimo di euro 100,00, non considerando la particolare intensità della sofferenza fisica e la durata dell'inabilità, che ne rendono evidente l'incongruità.
Il rilievo è fondato.
Premesso che non risulta contestata l'applicazione nel caso di specie delle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia, si deve effettivamente riconoscere che il quadro clinico del soggetto danneggiato è stato di entità rilevante, risultando caratterizzato da un importante politraumtismo con trauma da schiacciamento del secondo e terzo dito della mano sinistra, meralgia post traumatica per interessamento del nervo femoro cutaneo laterale sinistro nonché trauma distorsivo del rachide cervicale e dorsolombare.
Tale quadro clinico ha comportato per l'appellante tempi di recupero molto lunghi, caratterizzati, peraltro, dalla necessità di sottoporsi a continue visite mediche e da momenti di sofferenza fisica superiore alla soglia minima, la quale non solo tuttora permane ma anche si protrarrà lungo l'intera esistenza del danneggiato.
In riferimento all'inabilità temporanea, le Tabelle di Venezia si collocano nel solco di un sistema di liquidazione ispirato da un'uniformità pecuniaria di base, ma al contempo connotato da una flessibilità individualizzante, con la previsione di un importo giornaliero compreso tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 150,00, in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea.
Tanto premesso, tenuto conto delle si stima equo determinare in euro 120,00
l'importo giornaliero relativo alla inabilità temporanea, secondo la durata indicata dalla TU conseguendone la necessità di liquidare:
pagina 8 di 19 euro 3.600,00 per 30 giorni di invalidità al 100%, euro 13.500,00 per cinque mesi di invalidità al 75%, euro 7.200,00 per quattro mesi al 50%, con un totale complessivo pari ad euro 24.300,00, a fronte di un minore importo liquidato in primo grado, pari ad euro 20.250,00.
Derivandone la spettanza di un risarcimento per il danno di natura biologica complessivamente pari ad euro 95.758,64 anziché euro 91.708,64.
Quanto, invece, alla lamentata omissione, da parte del giudice di prime cure, della liquidazione del danno esistenziale, essendo mancata qualsiasi valutazione in merito alla specificità della vicenda concreta che aveva visto coinvolto il danneggiato – una volta osservato che risulta in proposito più corretto qualificare la voce in oggetto alla stregua di un pregiudizio dinamico relazionale – ritiene il collegio che la doglianza sia sostanzialmente infondata, dovendosi unicamente adeguare la somma già liquidata a titolo di danno morale al nuovo importo del danno biologico permanente.
Ed invero, siccome anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno, e cioè il danno morale, quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita di relazione, e cioè il danno dinamico relazionale, i quali vanno valutati unitariamente (Cass. 17.1.18 n. 901).
Nel caso di specie il danneggiato ha provato che i postumi permanenti subiti incidono sia sulla propria sfera intima sia su quella relazionale, avendo l'istruttoria espletata confermato:
- che il prima del sinistro, passava poche ore in casa, poiché era Parte_1
sempre in giro per lavorare o in compagnia degli amici, mentre successivamente all'occorso sta sempre chiuso in casa,
- che in precedenza era un soggetto dedito a svariati hobbies e al pagina 9 di 19 volontariato, cui ora non si dedica più, essendo fortemente depresso.
Ma soprattutto risulta evidente e dimostrato che egli abbia subito e tuttora subisca:
- una sofferenza notevole per l'impossibilità di ritornare a volare, quale pilota di elicotteri, attività che costituiva il suo sogno di bambino e la sua passione di vita, avendo insistito per frequentare la scuola di volo, pur a fronte della contrarietà espressa dal padre che invece, lo aveva iscritto ad istituto tecnico per continuare l'attività di famiglia,
- una profonda crisi dovuta al ritiro del brevetto di volo, a seguito del quale è provato non riuscisse a smettere di piangere, poi acuita nel momento in cui gli veniva comunicata la necessità di procedere all'amputazione delle dita.
E, d'altronde, lo stesso TU ha avuto modo di chiarire come appaia inevitabile che la consapevolezza della predetta menomazione fisica e la certezza di non poter più riprendere l'attività di pilota, condizionino il tono del suo umore in senso depressivo.
Sicché, configurandosi in concreto una notevole lesione di vari aspetti dell'esistenza dell'appellante – il quale ha visto sconvolta la propria attività lavorativa, che costitutiva per lui anche una passione, conferendogli una condizione di benessere psicologico – e riscontrandosi un effettivo peggioramento della qualità della vita, in maniera non paragonabile alle ordinarie conseguenze di quel tipo di lesioni, ben sussistono i presupposti per riconoscere al danneggiato una idonea personalizzazione.
A tanto, peraltro, il giudice di prime cure ha già debitamente provveduto, riconoscendo per tale voce di danno che, si ripete, deve essere liquidata unitariamente, il congruo importo di euro 36.683,46, pari al 40% del valore del danno biologico complessivamente considerato.
Tenuto conto di ciò, e rilevato che in relazione alla intervenuta liquidazione di tale danno anche sulla quota del pregiudizio biologico temporaneo non risulta svolto appello incidentale da parte dei convenuti, ne consegue doversi unicamente adeguare siffatta cifra al diverso e più alto valore del danno pagina 10 di 19 biologico liquidato in questa sede per euro 95.758,64 anziché nella minor somma di euro 91.708,64 determinata dal Tribunale, conseguendone il diritto ad un ristoro del danno morale pari ad euro 38.303,46.
Infondato, viceversa, appare l'appello nella parte in cui censura la scelta del
Tribunale di qualificare il danno morale solamente come marcato anziché come severo, sulla base dell'articolazione di tale voce di danno su cinque livelli, contenuta nell'ambito delle Tabelle di Venezia.
In realtà, il danno morale è stato correttamente valutato dal primo giudice quale marcato (con applicazione della relativa percentuale del 40%) tenendo conto delle risultanze della TU che, in relazione a siffatto pregiudizio, ha avuto modo di precisare che “Il grado di sofferenza fisiopsichica sopportato nel periodo di malattia può essere valutato (tenuto conto dei parametri: natura delle lesioni riportate, del tipo di trattamento terapeutico attuato, della durata dell'allontanamento dai “piaceri della vita”, nonché delle indicazioni cliniche sull'attendibile entità del dolore fisico), come di livello medio-elevato su una scala di quattro (lieve, medio, elevato, elevatissimo)”.
È, infatti, evidente che un livello medio-elevato di sofferenza individuato dal perito d'ufficio non possa in quanto situato tra il secondo ed il terzo gradino di una scala di quattro, non possa in alcun modo comportare il riconoscimento di un livello massimo (pregiudizio gravissimo), o vicino al massimo (pregiudizio severo), su di una scala di cinque, risultando viceversa ben posizionato sul terzo gradino, in posizione mediana tra le due ipotesi più lievi e le due più pesanti (pregiudizio severo).
Né, d'altro canto, sussistono ragioni per ritenere incongrua la valutazione operata dal TU dovendo considerarsi:
- che le lesioni non risultano comunque, di per sé stesse, così gravi da imporre un ulteriore appesantimento della classe di danno ipotizzata,
- che l'entità del dolore fisico è comunque limitata,
- che la sofferenza patita a livello psicologico è stata debitamente attenuata dai trattamenti terapeutici attuati.
pagina 11 di 19 3.5 Con il secondo motivo di appello il contesta invece siccome Parte_1
erronea la quantificazione del danno patrimoniale, articolando in proposito varie censure, le quali vanno esaminate partitamente.
Sotto un primo profilo, l'appellante si duole del mancato rimborso delle spese mediche, sostenute successivamente alla data in cui è stata effettuata e depositata la TU.
La doglianza è infondata giacché – pur essendo prodotti in atti vari scontrini fiscali relativi a farmaci, parafarmaci e finanche preparazioni omeopatiche – non sussistono comunque elementi in base ai quali stabilire se gli stessi abbiano o meno attinenza con le lesioni subite nel sinistro de quo, mancando del tutto la prova di un nesso di causa tra quest'ultimo e l'assunzione dei citati medicinali. Mentre, d'altro canto, nessuna indicazione in proposito risulta nemmeno fornita dai certificati medici dimessi, i quali appaiono assolutamente vaghi, in quanto genericamente riferentesi a problemi di salute o a non meglio specificati stati ansiosi reattivi, in assenza di un qualsiasi ulteriore elemento che consenta di ritenerli correlati ai postumi derivati dall'incidente. Né va dimenticato come il TU, nel procedere alla liquidazione in favore del danneggiato delle spese sanitarie allegate agli atti, avesse espressamente affermato che “Non sono prevedibili spese mediche future”, escludendone, con ogni evidenza, la necessità.
Sotto un secondo profilo si contesta invece l'omessa pronuncia con riferimento a spese varie sostenute per il ripristino e/o il riacquisto di beni danneggiati a seguito dell'incidente (vestiti, notebook, penna, occhiali), per gli spostamenti necessari per le visite e le cure, per la sostituzione dei documenti, per l'espletamento delle diverse perizie, per la gestione di un mutuo e dei relativi sconfini.
La doglianza è fondata solo con riferimento ad alcune delle voci indicate, dovendosi, in particolare, affermare che non può riconoscersi, in assenza della dimostrazione di un nesso tra i pagamenti effettuati ed il verificarsi del sinistro, il rimborso delle spese relative:
pagina 12 di 19 - all'acquisto e/o riparazione di abiti, trolley, penna, notebook, occhiali da vista e lavanderia, anche poiché non è stato nemmeno dimostrato che tali oggetti siano andati effettivamente distrutti in occasione dell'incidente
(SV1 – SV4),
- a svariati viaggi in treno (SV5 e SV12),
- ad ulteriori viaggi in macchina (SV33 e SV35), tra l'altro riferibili a soggetti terzi,
- a non meglio specificati rimborsi chilometrici (SV29 e SV31), pure essi riferentisi a soggetti terzi,
- all'utilizzo di taxi (SV10),
- all'acquisto di abbigliamento idoneo per deficit alla mano sinistra (SV15), anche perché lo scontrino prodotto fa riferimento non solo ad un guanto, di cui non è peraltro specificato a cosa dovesse servire in relazione alle lesioni patite, ma anche a delle scarpe, che non hanno evidentemente alcuna attinenza con il deficit della mano,
- al rilascio di un nuovo passaporto (SV16),
- al ritiro di documentazione medica c/o la dott.ssa (SV18), essendo Per_1
unicamente prodotti due biglietti del treno ed una ricevuta Telepass intestata ad un soggetto terzo,
- alla gestione di un mutuo, ai relativi sconfini, agli interessi, alle spese di incasso ed alle commissioni iniziali (SV20 – SV25 e SV28),
- a due non meglio individuate raccomandate (SV37 e SV38).
Vanno invece ristorati gli esborsi compiuti:
- per il ritiro e la copia di svariate cartelle cliniche presso l'Ospedale di
Mestre (SV6), la clinica IML di Milano e l'Ospedale di Pordenone (SV6,
SV7, SV8, SV9, SV11, SV14, SV17 ed SV19),
- per l'attività del consulente del lavoro (SV26 ed SV 36), il quale ha predisposto i calcoli per il conteggio del mancato guadagno e la conseguente perizia volta a sviluppare i conteggi, in relazione alla quale il danneggiato ha assunto l'obbligo di corrispondere il relativo compenso, che pagina 13 di 19 si ritiene peraltro di rideterminare in complessivi euro 4.000,00, in quanto maggiormente aderente agli effettivi prezzi di mercato,
- per la predisposizione della relazione aeronautica (SV27),
- per la redazione della relazione attuariale prodotta in atti (SV32) che, tuttavia, si stima equo rideterminare in soli euro 2.000,00 tenendo conto degli effettivi prezzi di mercato e dello scarso pregio dell'elaborato, redatto in pochissime pagine in maniera vaga e poco dettagliata, tale da rendere abbastanza incomprensibili i risultati raggiunti.
Di tal che, al risarcimento delle spese già in precedenza attribuito al Parte_1
va altresì aggiunto il rimborso di tali voci per un totale di euro 8.099,80.
Sotto un terzo profilo, l'appellante lamenta poi l'errata quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla lesione totale della capacità lavorativa specifica, evidenziando che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la sussistenza e la rilevanza di tale pregiudizio, ha erroneamente determinato il quantum dovuto attraverso una valutazione equitativa ex art. 1226 cc, senza tenere conto dei documenti depositati e dei dati risultanti dalla perizia di parte, appositamente redatta a tal fine.
Tale motivo di gravame va trattato unitamente all'appello incidentale spiegato dalla compagnia di assicurazione che ha impugnato lo stesso capo di sentenza, contestando il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante sia in punto di an sia in punto di quantum, stante la violazione di cui all'art. 137 del
D. Lgs. 209/2005, anche in considerazione del fatto che, successivamente al sinistro, il danneggiato risulta aver comunque svolto attività libero professionale quale consulente di volo, per cui la sua capacità di produrre reddito non può ritenersi eliminata ma semmai solo ridotta, ciò che, a sua volta, escluderebbe potersi procedere ad una valutazione equitativa del relativo pregiudizio.
Entrambi i menzionati rilievi sono fondati e la sentenza va pertanto riformata sul punto, tenendo presente:
- che il danneggiato ha ampiamente provato di avere conseguito fin da pagina 14 di 19 giovane età il brevetto di volo di pilota di elicottero privato e commerciale
(doc. 7a),
- che dall'età di venticinque anni circa ha sempre lavorato alle dipendenze di società di volo, con mansioni di pilota, come indicato dall'estratto conto CP_ previdenziale prodotto in atti (doc. 8),
- che dal marzo 2016 e fino a pochi giorni prima del sinistro, avvenuto in data 23.6.16, il era assunto alle dipendenze dell' Parte_1 CP_6
con qualifica di Tecnico di Volo e dopo pochi giorni avrebbe
[...]
iniziato a lavorare presso la società Hoverfly S.r.l., quale pilota di elicotteri, come provato dalla corrispondenza mail tra le parti e dalla nota di assunzione prodotte in atti,
- che successivamente al verificarsi del sinistro il medesimo si è sottoposto alle visite mediche da parte della competente autorità, Istituto di Medicina
Aerospaziale dell' che, in data 15.12.16 lo ha dichiarato non idoneo CP_7
al volo per mesi otto (doc. 12) e il successivo 10.10.17 ancora non idoneo per ulteriori mesi due (doc. 13), fino a dichiararlo in via definitiva non idoneo per il rinnovo alla licenza di volo in data 10.1.18 (doc. 14),
- che sono prodotti in atti il CCNL per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche, la busta paga del marzo 2016, nonché la certificazione unica del 2016, relativa al reddito percepito nel 2015 e cioè nel corso dell'anno precedente al sinistro,
- che successivamente al verificarsi del sinistro, il danneggiato ha svolto attività di consulente di volo per due società, come da lettere di incarico debitamente prodotte,
- che risultano dimesse in atti le ulteriori dichiarazioni dei redditi, ossia quelle degli anni 2020 (per il periodo d'imposta 2019) 2021 (per il periodo d'imposta 2020), 2023 (per il periodo d'imposta 2022) e 2024 (per il periodo d'imposta 2023).
Tanto chiarito, ed essendosi allora in presenza di elementi probatori idonei a dimostrare quale fosse il reddito goduto dal prima dell'incidente e Parte_1
pagina 15 di 19 quello percepito in epoca successiva, ne consegue l'erroneità di una liquidazione di siffatto pregiudizio operata in maniera meramente equitativa, essendo pacifico, secondo i giudici di legittimità (Cass. 23.12.24 n. 34108):
- da un lato, che ad essa si possa ricorrere solo quando il danno non possa essere provato analiticamente,
- d'altro lato, che il giudice abbia comunque, in tali casi, l'onere di fornire una spiegazione del criterio adottato per giungere alla determinazione in concreto del quantum riconosciuto al danneggiato, laddove, nel caso di specie, il Tribunale, oltre a non sviluppare analiticamente i dati in suo possesso in forza di un conteggio matematico, si limitava pure ad elencare semplicemente i dati a sua disposizione (busta paga, età del danneggiato, attività lavorativa svolta dopo il sinistro), senza dettagliare il ragionamento svolto per giungere poi alla determinazione in concreto del risarcimento.
Ciò posto, deve allora procedersi alla determinazione del dovuto provvedendo:
- a capitalizzare le somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno
2015, da assumersi quale dato del reddito percepibile in assenza della lesione, e dell'anno 2021, durante il quale il danneggiato ha percepito il reddito maggiore dopo il verificarsi del sinistro, trattandosi del tetto massimo potenzialmente percepibile pur a fronte delle lesioni riportate, utilizzando il coefficiente relativo all'età del soggetto al momento dell'incidente, evitando peraltro di operare una qualsiasi decurtazione relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, così da tenere conto anche del minor ammontare della pensione che verrà goduta dal danneggiato,
- a detrarre la seconda delle somme di cui sopra dalla prima, al fine di ottenere l'ammontare della differenza di reddito effettivamente indennizzabile.
Conseguendone che, a fronte:
- di un reddito del 2015 pari ad euro 31.065,57 (ottenuto detraendo dal pagina 16 di 19 reddito lordo di euro 44.170,28 le imposte lorde per euro 13.104,71) e di un coefficiente di capitalizzazione pari a 25,1154 (per una età di trentotto anni al momento del sinistro), ne consegue una somma capitalizzata di euro
780.099,95,
- di un reddito del 2020 pari ad euro 15.427,00 (ottenuto detraendo dal reddito lordo di euro 20.769,00 le imposte lorde per euro 5.342,00) e di un coefficiente di capitalizzazione pari a 25,1154 (per una età di trentotto anni al momento del sinistro), ne consegue una somma capitalizzata di euro
387.455,27, il danno patrimoniale da inabilità lavorativa specifica da riconoscere al va stimato in complessivi euro 392.644,68, oltre alla rivalutazione e Parte_1
interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo, somma questa sia pur di poco inferiore a quella calcolata in via equitativa dal giudice di primo grado.
3.6 In conclusione, pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni svolte sinora la sentenza di primo grado va parzialmente riformata riconoscendo al il complessivo importo: Parte_1
- di euro 134.062,10 (euro 95.758,64 di danno biologico + euro 38.303,46 di danno morale) a titolo di rimborso del pregiudizio di natura non patrimoniale,
- di euro 408.139,88 (euro 15.495,20 di spese vive + euro 392.644,68 di danno da incapacità lavorativa) a titolo di rimborso del pregiudizio di natura patrimoniale,
- per un totale complessivo di euro 542.201,98, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro alla data di emissione della presente sentenza, detratti gli acconti già ricevuti, anch'essi da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del versamento e sino alla emissione dell'odierna pronuncia, oltre agli interessi di legge da tale ultima data al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
pagina 17 di 19 - della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma accordata dal giudice, se la domanda viene accolta, mentre, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 per il primo grado di lite, tenuto conto degli acconti già versati dall'assicurazione, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- della necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 per il presente grado di giudizio, stante la rideterminazione del quantum del risarcimento, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico solidale degli appellati, in quanto conclusivamente soccombenti, determinandole nella somma già liquidata dal Tribunale quanto al primo grado ed in quella di euro
3.966,00 quanto al secondo grado, sulla base del seguente prospetto:
pagina 18 di 19 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 353/2023, pubblicata in data 22.2.23, che per il resto conferma:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) condanna ed , in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1
di euro 542.201,98 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro alla data di emissione della presente sentenza, detratti gli acconti già ricevuti, anch'essi da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del versamento e sino alla emissione dell'odierna pronuncia, oltre agli interessi di legge da tale ultima data al saldo effettivo;
3) condanna ed , in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al pagamento in favore di delle spese processuali di Parte_1
questo grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 19 di 19