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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1050/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25 marzo 2025 avente ad oggetto separazione e divorzio- scioglimento matrimonio da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassari via Cavour n. 65, presso lo Studio C.F._2 dell'avv. Gabriele Sechi (C.F. ) che li rappresenta e difende per delega allegata C.F._3
al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25 marzo
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, Voglia omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 -dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
-pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Sorso e di Sassari”.
All'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
civile in Sassari il 22.09.2017, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, atto n. 131 parte 1 anno 2017, dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 4 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato in [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
Sassari Strada Vicinale Santu Miali Privata n. 16, che hanno contratto matrimonio civile in
Sassari il 22.09.2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, atto n. 131 parte 1 anno 2017, alle condizioni congiunte sopra riportata da qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25 marzo 2025 avente ad oggetto separazione e divorzio- scioglimento matrimonio da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassari via Cavour n. 65, presso lo Studio C.F._2 dell'avv. Gabriele Sechi (C.F. ) che li rappresenta e difende per delega allegata C.F._3
al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25 marzo
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, Voglia omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 -dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
-pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Sorso e di Sassari”.
All'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
civile in Sassari il 22.09.2017, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, atto n. 131 parte 1 anno 2017, dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 4 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato in [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
Sassari Strada Vicinale Santu Miali Privata n. 16, che hanno contratto matrimonio civile in
Sassari il 22.09.2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, atto n. 131 parte 1 anno 2017, alle condizioni congiunte sopra riportata da qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
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