Art. 34.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860 , ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860 , ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.